Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 dicembre 2005 |
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112; VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981; VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; VISTA la legge 29/12/1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani; VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio; VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di euro 105.147,09 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;
DECRETA Art. 1
La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania e' chiusa a tutti gli effetti. |
| Art. 2
E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 105.147,09 . Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Canzio |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 18 della G.U. <---- |
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