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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006 |  | Disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio  dell'isola  di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed   ulteriori  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza determinatasi  nel  territorio dell'isola di Lampedusa. (Ordinanza n. 3516). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre  2004 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree marine;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio  2006 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree marine;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile  2006 con il quale e' stato esteso all'isola di Linosa, fino al  31 dicembre  2006,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla situazione  determinatasi  nel  territorio  dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante  «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla   grave   situazione  di  crisi  ambientale  determinatasi  nel territorio   dell'isola   di  Lampedusa  e  nelle  prospicienti  aree marittime»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 18 novembre 2004, n. 3382 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  Commissario  delegato  per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare  l'emergenza  derivante  dalla grave situazione di crisi ambientale  determinatasi  nel  territorio  dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410, recante  «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi   nel   territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e  nelle prospicienti aree marittime»;
 Vista  la  nota del Presidente della regione Siciliana del 5 aprile 2006  nella  quale  viene  evidenziata sia la necessita' di apportare ulteriori  integrazioni  alle  citate  ordinanze  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nn. 3350/2004 e 3410/2005 che l'esigenza di prevedere   nuovi   interventi,   indispensabili  per  il  definitivo superamento del contesto emergenziale;
 Considerata  la  condizione  di  sostanziale  inadeguatezza  in cui versano  le  strutture portuali e aeroportuali dell'isola di Linosa e l'urgente  necessita'  di realizzare opere di adeguamento, al fine di rispondere  efficacemente  alle  necessita'  di  trasporto di merci e persone,  nonche'  di  consentire  anche  attivita'  di soccorso e di assistenza  alla  popolazione  ed in generale di protezione civile in condizioni meteomarine avverse;
 Considerato  altresi',  che  la  situazione  di  costante emergenza provocata  dal  rilevante  fenomeno dell'immigrazione clandestina che interessa  particolarmente le isole Pelagie, e' resa ancor piu' grave dalle  frequenti  e  prolungate  interruzioni dei collegamenti con la terraferma  per  avverse  condizioni meteomarine, si' da far ritenere oltremodo  necessario  garantire  almeno  i rifornimenti di generi di prima necessita' e di materiale igienico-sanitario;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Ravvisata,  quindi,  la necessita' di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi  brevi,  delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' che al ritorno alle normali condizioni di vita;
 Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  In relazione alla necessita' di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2006,  in  un contesto di interventi di somma urgenza, il Commissario delegato dispone l'adeguamento, l'ampliamento e la messa in sicurezza dei  punti  di  attracco  di  Scalo  Vecchio,  Cala  Mannarazza, Cala Pozzolana   di   Ponente  dell'isola  di  Linosa,  sulla  base  della progettazione    esecutiva    predisposta    dal    Ministero   delle infrastrutture  e  trasporti  -  SIIT  Sicilia  e  Calabria - Settore infrastrutture.
 2.  Il  Commissario  delegato provvede, altresi', in considerazione dell'accresciuto  numero  di  sbarchi  di  immigrati  extracomunitari sull'isola  di Linosa, all'affidamento dei lavori di ristrutturazione del  Centro  Polivalente locale da utilizzare per le necessita' della comunita' isolana e per l'accoglienza degli immigrati.
 3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del precedente comma 1, pari  a  euro 2.500.000,00  si  provvede  a carico del bilancio della regione  Siciliana,  computando i relativi oneri sulle somme all'uopo stanziate dall'Assessorato regionale lavori pubblici.
 4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del precedente comma 2, stimati  in  complessivi  Euro 250.000,00, si provvede, quanto a euro 125.000,00  con  fondi  a  carico della regione Siciliana, e quanto a euro  125.000,00  a carico del Fondo della protezione civile a titolo di   anticipazione   rispetto  alle  risorse  che  potranno  rendersi disponibili   per   lo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la sicurezza e la  pubblica  incolumita',  derivanti  da  fenomeni  di  caduta sugli arenili  di  massi  provenienti dalle sovrastanti pareti rocciose, il Commissario  delegato  autorizza,  in termini di somma urgenza stante l'approssimarsi  della stagione estiva che determina un incremento di presenze  sull'isola,  la  realizzazione  delle  opere  e  dei lavori occorrenti per il consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti gli arenili stessi.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, stimati  in  complessivi  euro 800.000,00, si provvede, quanto a euro 400.000,00 con fondi a carico del bilancio della regione Siciliana, e quanto a euro 400.000,00 a carico del Fondo della protezione civile a titolo  di  anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili   per   lo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  per  le  aree sottoutilizzate.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi in via  di  prevenzione  a  tutela  degli  interessi  fondamentali della popolazione  rispetto  a  situazioni di pericolo derivanti da avverse condizioni  meteo  marine  nel  territorio  insulare siciliano tenuto conto altresi' della ineludibile esigenza di rispondere efficacemente alle   necessita'  di  trasporto  di  merci  e  persone,  nonche'  di consentire   anche   attivita'  di  soccorso  e  di  assistenza  alla popolazione  ed  in  generale  di  protezione  civile  in  condizioni meteomarine   avverse,   e'  autorizzato  l'acquisto,  da  parte  del Commissario  delegato,  di  un'unita'  navale  di  tipologia  «supply utility  vessel»,  da  individuare  tra  le  navi  gia' esistenti, da utilizzare  da parte del Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera,  nella  ricorrenza di situazioni che impediscano  la navigazione e l'attracco degli ordinari mezzi navali, si'  da  garantire  i  collegamenti  finalizzati  ai  rifornimenti di emergenza.
 2.  Ai fini dell'esperimento, da parte del Commissario delegato, di apposita  procedura  concorsuale  accelerata per l'acquisizione della sopradescritta  unita'  navale,  il  Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto,  alla  cui disponibilita' verra' assegnata la nave,  da  impiegare  anche  su  richiesta  della regione Siciliana e previa  autorizzazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile, provvede  alla  redazione  della  specifica tecnica descrittiva delle caratteristiche del mezzo navale in parola.
 3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, stimati  in complessivi euro 5.000.000,00, si provvede, quanto a euro 2.500.000,00 con fondi a carico del bilancio della regione Siciliana, a valere sulle risorse di cui alla legge 31 dicembre 1991, cosi' come integrata  dall'art.  4,  comma 98,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile  a  titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi  disponibili  per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Allo scopo di fornire adeguato supporto logistico ai mezzi aerei impegnati   nelle   attivita'   di  pattugliamento  e  soccorso,  con particolare   riguardo   al  fenomeno  dell'immigrazione  clandestina nell'area  delle  isole  Pelagie  e  di  implementare  le  necessarie condizioni  di  sicurezza  per l'effettuazione dei collegamenti aerei con  le  isole di Lampedusa e Linosa, il Commissario delegato dispone l'effettuazione  degli  interventi  di seguito elencati, da eseguirsi sulla   base   della  progettazione  esecutiva  del  Ministero  delle infrastrutture  e  trasporti  -  SIIT  Sicilia  e  Calabria - Settore infrastrutture:
 a) adeguamento  e  ampliamento  delle piazzole elicotteristiche e realizzazione  di  un  hangar  per  il  ricovero di elicotteri presso l'isola di Lampedusa;
 b) ampliamento,   sistemazione,   realizzazione   di  sistemi  di abilitazione al volo notturno, delle elisuperfici presenti sull'isola di Linosa.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, stimati  in complessivi euro 3.700.000,00, si provvede, quanto a euro 2.500.000,00  con  fondi  a  carico  del bilancio regione Siciliana e quanto  a  euro  1.200.000,00 con le risorse finanziarie a valere sul Fondo  della  protezione  civile,  a titolo di anticipazione rispetto alle   risorse   che  potranno  rendersi  disponibili  per  lo  scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Commissario  delegato per le attivita' di competenza di cui alla  presente  ordinanza,  nonche' alle ordinanze del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3350/2004  e  3410/2005,  si avvale del direttore  generale  del  Dipartimento  della protezione civile della Regione  siciliana  quale  soggetto  attuatore, i cui compiti saranno oggetto  di  puntuali direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.
 2.  Al  soggetto  attuatore  e'  corrisposta  un'indennita' mensile onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita'  pari  al  50%  degli  emolumenti riconosciuti al Commissario delegato.
 3.  La  struttura commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3350/2004   cosi'  come  modificata  dall'art.  3  dell'ordinanza  n. 3410/2005,  in  relazione  ai  maggiori  compiti di cui alla presente ordinanza   e'   implementata   di   due   ulteriori   unita'  scelte fiduciariamente   dal   Commissario   delegato   tenuto  conto  delle professionalita' richieste rispetto alle attivita' da espletare.
 4.  Al  personale  di  cui  al  precedente  comma 3  e' corrisposta un'indennita'  mensile  onnicomprensiva pari a quella riconosciuta al dipendente  del  dipartimento  della  protezione civile, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3350/2004.
 5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi 2  e  4, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 6. Il personale componente la struttura commissariale che collabora a  qualsiasi  titolo  con  il  Dipartimento  della protezione civile, permane  nella  stessa  posizione  sino  al  termine  dello  stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  17 febbraio  2006  e  7 aprile 2006, presso il Dipartimento medesimo.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Le  risorse economiche di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, e 4,  poste  a  carico  del  bilancio  della Regione siciliana, vengono trasferite entro trenta giorni sull'apposita contabilita' speciale n. 3048 istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di   Roma  intestata  al  Commissario  delegato  emergenza  isola  di Lampedusa.
 |  |  |  | Art. 7. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico   e  in  osservanza  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del  22 ottobre  2004,  le  deroghe  di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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