Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3515).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato d'emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004-2005;
Considerato che gli eventi calamitosi sopra citati hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Viste le note del 5 aprile 2006 dell'assessore alla regione Siciliana con delega alla protezione civile;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana in data 11 aprile 2006 nel corso di un'apposita riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile a cui ha partecipato l'assessore alla presidenza della regione Siciliana con delega alla protezione civile;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Siciliana e' nominato Commissario delegato per ciascuno degli eventi calamitosi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento delle situazioni emergenziali di cui in premessa, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal Commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze;
d) all'individuazione dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006.
4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato e' autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o distacco nel limite di sei unita', appartenente ad amministrazioni dello Stato, della regione e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.
5. Il personale della struttura commissariale di cui al comma 4 e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, il Commissario delegato e' autorizzato altresi' ad avvalersi di un consulente, cui corrispondere un compenso su base annua non superiore ad euro 20.000,00 lordi. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, e previsti nella presente ordinanza, si provvede con le seguenti risorse finanziarie:
quanto a euro 576.000,00 all'anno per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a carico delle risorse spettanti alla regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 266 del 2005;
quanto a euro 5.000.000,00, a carico della regione Siciliana;
quanto a euro 1.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, cosi' come integrata dall'art. 4, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sui fondi non ancora impegnati;
quanto a euro 2.500.000,00, utilizzando i ribassi d'asta rivenienti dall'Accordo di programma quadro del 21 marzo 2005 «Tutela delle acque e gestione' integrata» e «Risorse idriche», da utilizzare per gli interventi da porre in essere per il ripristino dei danni subiti dalle reti irrigue e scolanti e dai canali; l'utilizzo di tali risorse avviene previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per gli interventi da porre in essere nei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) e di cui alla presente ordinanza, si provvede:
quanto a euro 3.800.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, cosi' come integrata dall'art. 4, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sui fondi non ancora impegnati;
quanto a euro 113.000,00 all'anno per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a carico delle risorse spettanti alla regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 266 del 2005;
il predetto complessivo importo e' destinato quanto al 40% agli interventi relativi a Porto Empedocle e quanto al 60% agli interventi relativi a Mezzojuso.
3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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