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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006 |  | Disposizioni  urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi  calamitosi  in  atto  nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3515). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17  febbraio 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo 2007,  lo  stato  di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi  che  hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2  dicembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato, fino al 31 dicembre   2006,  lo  stato  d'emergenza  in  relazione  ai  dissesti idrogeologici  e  conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il  territorio  dei  comuni  di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004-2005;
 Considerato  che gli eventi calamitosi sopra citati hanno provocato l'allagamento  di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
 Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle  zone  interessate,  e,  pertanto,  risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
 Viste  le  note  del  5  aprile  2006  dell'assessore  alla regione Siciliana con delega alla protezione civile;
 Acquisita  l'intesa  della regione Siciliana in data 11 aprile 2006 nel  corso  di  un'apposita  riunione tenutasi presso il Dipartimento della  protezione  civile  a  cui  ha  partecipato  l'assessore  alla presidenza della regione Siciliana con delega alla protezione civile;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il  presidente  della  regione Siciliana e' nominato Commissario delegato  per  ciascuno degli eventi calamitosi di cui ai decreti del Presidente  del Consiglio dei Ministri citati in premessa, e provvede alla  realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della  popolazione,  alla  rimozione  delle  situazioni  di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
 2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento delle  situazioni  emergenziali  di  cui  in premessa, il Commissario delegato  si  avvale  dell'opera  di  uno  o  piu' soggetti attuatori all'uopo  nominati,  cui  affidare  specifici  settori di intervento, sulla  base  di  specifiche  direttive  ed indicazioni, nonche' della collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
 a) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
 b) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla manutenzione  straordinaria  degli  alvei  dei  corsi d'acqua ed alla stabilizzazione   dei   versanti,   alla  realizzazione  di  adeguati interventi  ed  opere  di  prevenzione  dei  rischi  ed alla messa in sicurezza   dei   luoghi,  nonche'  alla  realizzazione  di  adeguati interventi,  anche  non  infrastrutturali,  di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
 c) all'erogazione  dei  primi  contributi per l'immediata ripresa delle  attivita'  produttive  e  per favorire il ritorno alle normali condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati  ed  ai  beni  immobili,  secondo  voci  di contribuzione, criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative,  tutti  informati  a parametri   di   rigorosa   perequazione,  che  saranno  fissati  dal Commissario   delegato  stesso  con  proprie  determinazioni,  e  che potranno costituire anticipazione su future provvidenze;
 d) all'individuazione  dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006.
 4.  Al  fine  di  garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico  alle  attivita'  da  porre  in  essere  per  il  superamento dell'emergenza,  il  Commissario delegato e' autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o  distacco nel limite di sei unita', appartenente ad amministrazioni dello  Stato,  della  regione  e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.
 5.  Il personale della struttura commissariale di cui al comma 4 e' autorizzato  ad  effettuare  ore  di  lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite.
 6.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 4, il Commissario delegato  e'  autorizzato altresi' ad avvalersi di un consulente, cui corrispondere  un  compenso  su  base  annua  non  superiore  ad euro 20.000,00 lordi. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati   indifferibili,   urgenti  e  di  pubblica  utilita',  il Commissario  delegato,  ove  non  sia possibile l'utilizzazione delle strutture  pubbliche,  puo'  affidare la progettazione anche a liberi professionisti,  avvalendosi,  ove  occorrenti,  delle deroghe di cui all'art. 4.
 2.   Il   Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti attuatori  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  per  gli  interventi  di competenza,  provvede  all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario,  alla  conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di rappresentanza,   la   conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in  deroga  all'art. 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e successive modificazioni, devono  essere  resi  alle  amministrazioni  entro sette giorni dalla richiesta  e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
 4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  l'attuazione degli interventi di cui al decreto Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del 17 febbraio 2006, e previsti nella presente ordinanza, si provvede con le seguenti risorse finanziarie:
 quanto  a  euro 576.000,00 all'anno per quindici anni a decorrere dall'anno   2006  a  carico  delle  risorse  spettanti  alla  regione Siciliana  ai  sensi  dell'art.  1, comma 100, della legge n. 266 del 2005;
 quanto a euro 5.000.000,00, a carico della regione Siciliana;
 quanto  a euro 1.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui  alla  legge  31  dicembre  1991,  n.  433,  cosi' come integrata dall'art.  4,  comma  98,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, sui fondi non ancora impegnati;
 quanto   a   euro  2.500.000,00,  utilizzando  i  ribassi  d'asta rivenienti dall'Accordo di programma quadro del 21 marzo 2005 «Tutela delle acque e gestione' integrata» e «Risorse idriche», da utilizzare per  gli  interventi  da  porre in essere per il ripristino dei danni subiti dalle reti irrigue e scolanti e dai canali; l'utilizzo di tali risorse  avviene previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Per  gli  interventi da porre in essere nei comuni di Mezzojuso (Palermo)  e  Porto  Empedocle  (Agrigento)  e  di  cui alla presente ordinanza, si provvede:
 quanto  a euro 3.800.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui  alla  legge  31  dicembre  1991,  n.  433,  cosi' come integrata dall'art.  4,  comma  98,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, sui fondi non ancora impegnati;
 quanto  a  euro 113.000,00 all'anno per quindici anni a decorrere dall'anno   2006  a  carico  delle  risorse  spettanti  alla  regione Siciliana  ai  sensi  dell'art.  1, comma 100, della legge n. 266 del 2005;
 il  predetto  complessivo importo e' destinato quanto al 40% agli interventi relativi a Porto Empedocle e quanto al 60% agli interventi relativi a Mezzojuso.
 3.  Il  Commissario  delegato  puo'  utilizzare ulteriori eventuali risorse  finanziarie  disponibili  sul proprio bilancio regionale, in deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.  76,  ed  alle  relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori  risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  Commissario delegato  e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli  6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli  5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 legge  11  febbraio  1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14,  16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,  37-bis,  ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.  554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
 legge  7  agosto  1990,  n.  241,  articoli  14,  14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
 decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle situazioni   emergenziali   di   cui   alla  presente  ordinanza,  il Commissario  delegato  predispone  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  i  cronoprogrammi  delle attivita' da porre in essere,  articolati  in  relazione  alle diverse tipologie d'azione e cadenzati   per  trimestri  successivi.  Entro  trenta  giorni  dalla scadenza  di  ciascun  trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato di avanzamento dei programmi,  evidenziando  e  motivando  gli  eventuali  scostamenti e indicando  le  misure  che  si  intendono  adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma 1,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2  e'  stabilita  dal  capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando  personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le  medesime  finalita'  il  capo  del  Dipartimento della protezione civile  e'  inoltre  autorizzato  a stipulare fino a due contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,  con  personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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