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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 12 aprile 2006 |  | Definizione,  modalita'  e  contenuti  delle prove di ammissione alle scuole  di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2006/2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 4, comma 2;
 Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 117;
 Vista  la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;
 Vista  la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di  belle  arti,  dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia nazionale  di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti musicali pareggiati.»;
 Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e, in particolare, l'art. 39, comma 5;
 Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di immigrazione»;
 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357;
 Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
 Considerato  che  a  tutt'oggi  e'  in  corso  di  definizione la normativa  generale  in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Ritenuto  di  dover assicurare la formazione degli insegnanti per le   classi   31A  e  32A  anche  nelle  scuole  di  specializzazione universitarie  oltre che nei conservatori di musica ove sono attivati corsi di didattica della musica;
 Ritenuta  la  necessita'  di  prevedere,  limitatamente  all'anno accademico   2006-2007   la   prova  di  ammissione  alle  scuole  di specializzazione  per l'insegnamento secondario presso le universita' anche  per  l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di concorso 31A e 32A;
 Ritenuta   la  necessita'  di  definire,  per  l'anno  accademico 2006-2007, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole  di  specializzazione  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n. 264/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Per   l'accesso   alle   scuole   di   specializzazione  per l'insegnamento  secondario,  di  cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre  1990,  n. 341, per l'anno accademico 2006/2007, ciascuna universita'  emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in  base  al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
 2.  I titoli validi per l'accesso alle scuole di specializzazione di  cui al comma 1 consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex lege  n.  341/1990 o nella laurea specialistica/magistrale ex decreti ministeriali  n.  509/1999  e  n.  270/2004,  nonche' i diplomi delle Accademie  di  belle  arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche  (ISIA),  dei  Conservatori  di  musica  e  degli Istituti musicali pareggiati.
 3.  L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna universita',  integrata  da  una seconda prova. La prova scritta, per ciascun  indirizzo, consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla di  cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta  quesiti,  venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato   e  trenta  alla  classe  per  la  quale  viene  richiesta l'abilitazione.  Per  ogni  indirizzo  il  candidato  puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' classi di abilitazione.
 4.  I  quesiti  vertono  sui  programmi  fissati  dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola   affigge  al  proprio  albo,  nonche'  su  argomenti  atti  a verificare  la  predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della  scuola  di  specializzazione,  discipline  il cui elenco viene allegato al bando.
 5.  Per  lo  svolgimento  della  prova,  di  cui  al  comma 3, e' assegnato  un  tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti  quesiti  e  un  tempo  di sessanta minuti per la soluzione dei trenta  quesiti  relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
 6.  La  prova  scritta  si  svolge  presso  le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
 
 Indirizzo |Scienze motori                         |13 settembre 2006 Indirizzo |Economico giuridico                    |14 settembre 2006 Indirizzo |Sanitario e della prevenzione          |15 settembre 2006 Indirizzo |Lingue straniere                       |18 settembre 2006 Indirizzo |Scienze naturali                       |20 settembre 2006 Indirizzo |Fisico informatico matematico          |22 settembre 2006 Indirizzo |Linguistico letterario                 |25 settembre 2006 Indirizzo |Scienze umane                          |26 settembre 2006 Indirizzo |Tecnologico                            |27 settembre 2006 Indirizzo |Musica e Spettacolo (classi 31A e 32A) |28 settembre 2006 Indirizzo |Storia dell'Arte (classe 61/A)         |29 settembre 2006
 
 7.   Per   la  valutazione  del  candidato  ciascuna  commissione giudicatrice,  nominata  dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:
 cento  punti  per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali  riservati  alla  prova scritta di cui al comma 3, trenta punti per  la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al successivo comma 8;
 i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
 a)  titoli  di  studio  e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti: dottorato di ricerca                                |       |3 punti; secondo diploma di laurea o di laurea specialistica |       |2 punti; diploma di scuola di specializzazione               |       |2 punti; altri titoli di studio e di ricerca                 |fino a |3 punti;
 corso di perfezionamento                          |fino a |1 punto;
 assegno di ricerca                                |fino a |1 punto;
 borsa di studio post dottorato,                   |       |
 borsa di studio                                   |fino a |1 punto;
 
 b)    voto    di    diploma    di    laurea   o   di   laurea specialistica/magistrale,  di cui rispettivamente all'art. 3, commi 1 e  4,  della  legge  19  novembre 1990, n. 341 e all'art. 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509, modificato  dal  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 fino ad un massimo di 10 punti:
 
 voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale fino a 90/110                     |0 punti; --------------------------------------------------------------------- voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale da 91 a 100/110                   |2 punti; --------------------------------------------------------------------- voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale da 101 a 105/110                  |4 punti; --------------------------------------------------------------------- voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale da 106 a 107/110                  |5 punti; --------------------------------------------------------------------- voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale di 108/110                        |6 punti; --------------------------------------------------------------------- voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale di 109/110                        |7 punti; --------------------------------------------------------------------- voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale di 110/110                        |8 punti; --------------------------------------------------------------------- voto di diploma di laurea o di laurea                      | specialistica/magistrale di 110 e lode/110                 |10 punti;
 
 c) votazione  media  degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento    del    diploma    di    laurea    o   della   laurea specialistica/magistrale,  secondo  il  seguente  schema e fino ad un massimo di 10 punti:
 
 voto medio minore o uguale a 21                        |0 punti; voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24       |1 punto; voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27       |2 punti; voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5     |4 punti; voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28     |6 punti; voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5     |7 punti; voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29     |8 punti; voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5     |9 punti; voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30     |10 punti;
 
 d)  voto  di  diploma  delle  Accademie di belle arti e degli Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche (ISIA) fino ad un massimo di 10 punti:
 
 voto di diploma fino a 90/110                 |0 punti; voto di diploma da 91 a 100/110               |2 punti; voto di diploma da 101 a 105/110              |4 punti; voto di diploma da 106 a 107/110              |5 punti; voto di diploma di 108/110                    |6 punti; voto di diploma di 109/110                    |7 punti; voto di diploma di 110/110                    |8 punti; voto di diploma di 110 e lode/110             |10 punti;
 
 e) votazione  media  degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento  del  diploma  delle  Accademie  di  belle arti e degli Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche (ISIA) secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
 
 voto medio minore o uguale a 21                        |0 punti; voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24       |1 punto; voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27       |2 punti; voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5     |4 punti; voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28     |6 punti; voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5     |7 punti; voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29     |8 punti; voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5     |9 punti; voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30     |10 punti;
 
 f)  voto di diploma o del diploma accademico di primo livello dei  conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti:
 
 votazione da 6 a 6,99       |votazione da 66 a 76       |0 punti; votazione da 7 a 7,99       |votazione da 77 a 87       |2 punti; votazione da 8 a 8,99       |votazione da 88 a 98       |4 punti; votazione da 9 a 9,99       |votazione da 99 a 109      |6 punti; votazione di 10             |votazione di 110           |8 punti; votazione di 10 con lode    |votazione di 110 e lode    |10 punti;
 
 g) votazione  media  degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento  del  diploma o del diploma accademico di primo livello dei  conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti:
 
 votazione media da 6 a 6,99 |votazione media da 18 a 20   |0 punti; votazione media da 7 a 7,99 |votazione media da 21 a 23   |2 punti; votazione media da 8 a 8,99 |votazione media da 24 a 26   |4 punti; votazione media da 9 a 9,99 |votazione media da 27 a 29   |6 punti; votazione di 10             |votazione media di 30        |8 punti; votazione di 10 con lode    |votazione media di 30 e lode |10 punti.
 
 8.  La  seconda  prova  e' determinata dal bando e consiste in un colloquio,  ovvero  in  un  elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3  ed  e'  valutata  dalla  commissione in trentesimi. Per ogni classe  di  abilitazione  e'  ammesso alla seconda prova un numero di candidati  pari  al  doppio  dei  posti previsti nel bando sulla base della  graduatoria  ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
 9.  Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata  dalla  commissione  e  ottenuta  dalla  somma dei punteggi riportati  dai  candidati  nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.
 10.  Qualora  alcuni  candidati  si trovino in posizione utile in piu'  di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per  un  indirizzo  risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando,  per  la  copertura  dei  posti  residui  si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria  e'  formata  dai  candidati  che nelle singole classi di abilitazione  comprese  nell'indirizzo  seguono  i gia' ammessi ed e' utilizzata  fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora  nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe  di  abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.
 |  |  |  | Art. 2. 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza  di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le  procedure  per  la  nomina  delle  commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
 2.  I  bandi  di  concorso  definiscono  inoltre  le modalita' di trasferimento dei candidati da una Scuola all'altra previa intesa tra le  medesime  scuole  e le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento  dell'identita'  dei  candidati,  gli  obblighi  degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalita' in  ordine  all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 aprile 2006
 Il Ministro: Moratti
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