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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 19 aprile 2006 |  | Determinazione  dei  termini  per  la  presentazione delle domande di autorizzazione  integrata  ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista   la   direttiva   96/61/CE  del  24 settembre  1996  sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 Visto  il  proprio  decreto  del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  299  del  30 settembre  2003,  recante  la determinazione  dei  termini  per  la  presentazione delle domande di autorizzazione  integrata  ambientale, per gli impianti di competenza statale;
 Visto  il  decreto  legislativo  18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione   integrale   della   direttiva   96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e in particolare l'art.   5,  comma 3,  ai  sensi  del  quale  l'autorita'  competente stabilisce  il  calendario  delle scadenze per la presentazione delle domande  di  autorizzazione  integrata  ambientale  per  gli impianti esistenti   e   per   gli   impianti   nuovi  gia'  dotati  di  altre autorizzazioni  ambientali,  nonche'  l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale   l'autorizzazione   integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel rispetto   delle   linee   guida   concernenti   l'individuazione   e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
 Considerato  che, alla luce di quanto specificato nell'allegato V del  decreto  legislativo  18 febbraio  2005, n. 59, sono soggetti ad autorizzazione   integrata   ambientale  statale  ulteriori  impianti rispetto a quelli oggetto del citato decreto del 24 luglio 2002;
 Visto  il  proprio decreto del 31 gennaio 2005, di concerto con i Ministri  delle attivita' produttive e della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2005, recante linee guida per l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche disponibili  per  alcune  attivita' di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 Considerato  lo  stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione delle ulteriori linee guida previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 Sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e della salute;
 
 E m a n a
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 Ambito d'applicazione
 1. Il  presente  decreto,  in attuazione dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, stabilisce il calendario delle  scadenze  per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata   ambientale   all'autorita'  competente  statale  per  gli impianti:
 a) esistenti  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ovvero
 b) nuovi,  ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59,  e  gia' dotati alla data di entrata   in   vigore   di   tale  decreto  legislativo  delle  altre autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio.
 2. Il presente decreto non si applica agli impianti soggetti alle disposizioni  transitorie di cui all'art. 17, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 3.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in presenza di  piu'  impianti  o  parti  di  essi localizzati sullo stesso sito, gestiti  dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale  da  rilasciarsi  da  piu'  di una autorita' competente, i termini  di  cui  al presente decreto si applicano limitatamente agli impianti o parti di essi di competenza statale.
 |  |  |  | Art. 2. Presentazione della domanda
 1. Le   domande   di   autorizzazione   integrata  ambientale  di competenza  statale  di  cui  all'art.  1 sono presentate entro e non oltre i termini specificati nell'allegato 1 del presente decreto.
 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore di un impianto funzionalmente connesso di cui all'allegato V, punto 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presenta domanda  di  autorizzazione  integrata  ambientale  di  tale impianto congiuntamente  alla  domanda  relativa  all'impianto  a  cui esso e' funzionalmente connesso.
 3.  In  caso di impianti, per i quali siano programmate modifiche sostanziali,   il   gestore   puo'  presentare  un'unica  domanda  di autorizzazione   per   l'impianto   esistente   e   per  la  modifica sostanziale,   anche  prima  delle  scadenze  indicate  nel  presente decreto. Ove intenda avvalersi di tale facolta', il gestore individua nella  domanda  l'assetto dell'impianto modificato, nonche' l'assetto dell'impianto  privo  delle  modifiche  programmate che potra' essere oggetto   di   separata   autorizzazione,   anche  nelle  more  della conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale o in caso di esito negativo della domanda relativamente alla modifica.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni transitorie
 1. Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  di cui all'art. 5, comma 4  del  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di   autorizzazione   integrata  ambientale  di  competenza  statale, predisposte  secondo  quanto  indicato all'art. 5, commi 1, 2 e 5 del decreto  legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59, sono trasmesse alla Direzione  per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 |  |  |  | Art. 4. Abrogazione
 1. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 settembre 2003, e' abrogato.
 Roma, 19 aprile 2006
 Il Ministro: Matteoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> Vedere allegato a pag. 64 della G.U. <----
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