Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 19 aprile 2006 |
Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; Visto il proprio decreto del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 settembre 2003, recante la determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e in particolare l'art. 5, comma 3, ai sensi del quale l'autorita' competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali, nonche' l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto delle linee guida concernenti l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili; Considerato che, alla luce di quanto specificato nell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale ulteriori impianti rispetto a quelli oggetto del citato decreto del 24 luglio 2002; Visto il proprio decreto del 31 gennaio 2005, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2005, recante linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per alcune attivita' di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; Considerato lo stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione delle ulteriori linee guida previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; Sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e della salute;
E m a n a il seguente decreto:
Art. 1. Ambito d'applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorita' competente statale per gli impianti: a) esistenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ovvero b) nuovi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e gia' dotati alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo delle altre autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio. 2. Il presente decreto non si applica agli impianti soggetti alle disposizioni transitorie di cui all'art. 17, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in presenza di piu' impianti o parti di essi localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciarsi da piu' di una autorita' competente, i termini di cui al presente decreto si applicano limitatamente agli impianti o parti di essi di competenza statale. |
| Art. 2. Presentazione della domanda 1. Le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale di cui all'art. 1 sono presentate entro e non oltre i termini specificati nell'allegato 1 del presente decreto. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore di un impianto funzionalmente connesso di cui all'allegato V, punto 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presenta domanda di autorizzazione integrata ambientale di tale impianto congiuntamente alla domanda relativa all'impianto a cui esso e' funzionalmente connesso. 3. In caso di impianti, per i quali siano programmate modifiche sostanziali, il gestore puo' presentare un'unica domanda di autorizzazione per l'impianto esistente e per la modifica sostanziale, anche prima delle scadenze indicate nel presente decreto. Ove intenda avvalersi di tale facolta', il gestore individua nella domanda l'assetto dell'impianto modificato, nonche' l'assetto dell'impianto privo delle modifiche programmate che potra' essere oggetto di separata autorizzazione, anche nelle more della conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale o in caso di esito negativo della domanda relativamente alla modifica. |
| Art. 3. Disposizioni transitorie 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, predisposte secondo quanto indicato all'art. 5, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono trasmesse alla Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. |
| Art. 4. Abrogazione 1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 settembre 2003, e' abrogato. Roma, 19 aprile 2006 Il Ministro: Matteoli |
| Allegato 1
----> Vedere allegato a pag. 64 della G.U. <---- |
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