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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 aprile 2006 |  | Determinazione  del  costo  medio  orario del lavoro per il personale dipendente  da  imprese  esercenti  le  attivita'  di  installazione, manutenzione  e  gestione  di impianti, a valere dai mesi di gennaio, febbraio, luglio e ottobre 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista  la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella  prte  in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
 Visto  il  decreto  ministeriale 12 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  181  del  4 agosto  2004,  concernente  la determinazione del costo medio orario del lavoro e dell'indennita' di trasferta  per il personale dipendente da imprese esercenti attivita' di  installazione,  manutenzione  e gestione di impianti, riferito ai mesi di febbraio e dicembre 2004;
 Esaminato  il rinnovo economico del 19 gennaio 2006 stipulato tra Federmeccanica,  Assistal  e  FIM-CISL,  UILM-UIL e FIOM, relativo al vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'industria metalmeccanica  privata e dell'installazione di impianti del 7 maggio 2003;
 Accertato  che  il  campo  di applicazione del suddetto contratto comprende   anche   l'industria  dell'installazione,  manutenzione  e gestione   di  impianti  industriali,  di  impianti  e  di  complessi meccanici,   idraulici,   termici,  elettrici,  telefonici,  di  reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la  installazione  di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di  segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita' regolate dal suddetto contratto;
 Considerata  la  necessita'  di  aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di gennaio, febbraio, luglio e ottobre 2006;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
 Accertato  che  nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  costo, medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese  esercenti  le  attivita',  come  individuate in premessa, e' determinato,  nelle  allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza gennaio, febbraio, luglio e ottobre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Il  suddetto  costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
 a) benefici  (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
 b) specifici    benefici    e/o    minori    oneri    derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
 c) oneri  derivanti  da  interventi  relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
 d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
 e) oneri  derivanti  da  documentata  incidenza del superminimo individuale;
 f) oneri  collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita';
 g) oneri  derivanti  dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.
 |  |  |  | Art. 3. Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
 Roma, 4 aprile 2006
 Il Ministro: Maroni
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 38 della G.U. <----
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