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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 10 aprile 2006 |  | Deposito   telematico   delle  domande  di  brevetto  per  invenzioni industriali  e  modelli  di  utilita',  nonche'  di  registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista   la   legge   29 dicembre   1993,  n.  580,  concernente  il riordinamento  delle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 8 febbraio  1999,  recante  regole  tecniche  per  la  formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi dell'art.  3,  comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
 Vista  la  deliberazione  n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorita' per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ai  sensi  dell'art.  6, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000;
 Visto  il  decreto  ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo al regolamento  recante  la  nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli  di  utilita', disegni e modelli e marchi nazionali, prevede, all'art.  1,  che  le  domande,  redatte  in  conformita'  ai  moduli disponibili  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi, presso le Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura e sulla rete  Internet,  al  sito  del  Ministero delle attivita' produttive, siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;
 Vista  la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle attivita'   produttive  con  la  quale  e'  stato  precisato  che  la compilazione  a  macchina  include,  nel  suo  significato,  anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche;
 Vista  la  Convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero delle  attivita'  produttive  e l'Unioncamere, che, in collaborazione con  la societa' di informatica delle Camere di commercio, industria, artigianato   e  agricoltura  (InfoCamere  s.c.p.a.),  si  impegna  a sviluppare   una   procedura   informatica   che  consenta,  per  via telematica,  il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguiti nonche'  la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti e marchi,  utilizzando,  per  svolgimento  di  tali  attivita' la firma digitale;
 Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle attivita'  produttive recante le disposizioni in materia di deposito, per   via  telematica,  delle  domande  di  brevetto  per  invenzioni industriali,  modelli  di  utilita',  disegni  e  modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;
 Visto  il  decreto  legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come Codice;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;
 Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n. 7, convertito nella legge   31 marzo  2005,  n.  43,  recante  disposizioni  urgenti  per l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il  completamento  di  grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici   dipendenti,   nonche'  per  semplificare  gli  adempimenti relativi  a  imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti  dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280;
 Visto  l'art.  1,  comma 352,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);
 Ritenuto  opportuno dare attuazione alla procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli  di utilita', disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;
 Preso  atto  che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  avviene mediante l'utilizzo della firma digitale secondo  le  disposizioni  dettate  dall'Autorita'  per l'informatica nella  pubblica  amministrazione,  per  la  garanzia  e  la  certezza dell'origine e della non alterabilita';
 Decreta:
 Art. 1.
 Deposito telematico
 1.  Il deposito delle domande, in formato non cartaceo, di brevetto per   invenzioni   industriali  e  modelli  di  utilita'  nonche'  di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa, puo'  essere  effettuato,  a  partire  dal  1°  giugno  2006, per via telematica     mediante     il     collegamento     al    sito    web telemaco.infocamere.it con le modalita' di cui al successivo art. 2.
 2.  Il  deposito  delle  domande  in  formato cartaceo, al quale si continua  ad  applicare  la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente  presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 3.  L'ufficio  ricevente  il  deposito in formato cartaceo provvede alla  trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti.
 |  |  |  | Art. 2. Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico
 1.  Il  deposito  telematico  esplica  gli stessi effetti di cui al precedente  art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche di cui all'allegato 1.
 2.  L'imposta  di  bollo  e'  assolta  in modo virtuale secondo gli importi  e  le  modalita'  indicati  al comma 1-quater, art. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  cosi'  come  introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito  nella  legge  31 marzo  2005, n. 43, fermo restando   quanto   previsto   al  comma 352,  art.  1,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 3.  La  gestione  dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria, connessi  alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata utilizzando   il   servizio  di  rete  predisposto  dalle  Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 |  |  |  | Art. 3. Orario
 1.  Il  deposito  telematico  puo'  essere svolto dall'utente anche fuori  dell'orario  di sportello degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 |  |  |  | Art. 4. Compiti dell'ufficio ricevente
 1.  L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la procedura di  verifica  del  corretto  invio  del deposito nonche' del relativo ricevimento   e   comunica   al   depositante   l'avvenuta  ricezione notificando, altresi', il numero di protocollo informatico.
 2.  L'ufficiale  rogante  redige  il  verbale,  nel  rispetto della normativa  vigente,  assegnando  il  numero  e  la  data di deposito, coincidente  con  quella  di ricezione, ed apponendo la propria firma digitale;  comunica,  altresi', al depositante il numero e la data di deposito nonche' invia copia del verbale, se questa e' richiesta.
 3.  L'ufficio  ricevente  invia  la  domanda  all'Ufficio  italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 Roma, 10 aprile 2006
 Il Ministro: Scajola
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