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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/74/CE,  concernente  il divieto di  utilizzazione  di  talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e  delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in  particolare  l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5 e l'allegato B;
 Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  336, recante attuazione  delle  direttive  96/22/CE  e  96/23/CE,  concernenti  il divieto  di  utilizzazione  di  talune  sostanze  ad azione ormonica, tireostatica  e  delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni di animali  e  le  misure  di  controllo  su  talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;
 Vista   la  direttiva  2003/74/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del  Consiglio,  concernente  il  divieto  di utilizzazione di talune sostanze   ad   azione   ormonica,   tireostatica  e  delle  sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
 Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  3  ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
 Visto  il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 15 dicembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Campo d'applicazione e definizioni
 1.  Il  presente  decreto  riguarda  il divieto di utilizzazione di talune  sostanze  ad  azione  ormonica, tireostatica e delle sostanze (Þ)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo su  talune  sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
 2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:
 a) carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,  n.  495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,  al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modificazioni;
 b)  prodotti  dell'acquacoltura  di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;
 c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni.
 3. Si intende, inoltre per:
 a)  azienda:  qualsiasi  luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
 b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina,  ovina,  caprina  ed equina, nonche' i volatili da cortile e i conigli  domestici,  gli  animali  selvatici  di  dette  specie  e  i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
 c)  animale:  tutti  gli  animali  delle  specie disciplinate dai provvedimenti  di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui  al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;
 d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della  stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;
 e)  trattamento  terapeutico: la somministrazione, in conformita' alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda,  di  una  delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della   fecondita',   inclusa   l'interruzione   di   una  gravidanza indesiderata,  e,  per  quanto  riguarda le sostanze (Þ)-agoniste, in vista  dell'induzione  della  tocolisi  nelle  vacche  al momento del parto,  nonche'  del  trattamento  delle  disfunzioni  respiratorie e dell'induzione  della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni;
 f)  trattamento  zootecnico:  la  somministrazione  di  una delle sostanze   autorizzate   in  conformita'  alle  prescrizioni  di  cui all'articolo 5:
 1)   ad   un   singolo   animale  da  azienda,  ai  fini  della sincronizzazione   del  ciclo  estrale  e  della  preparazione  delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
 2)  agli  animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo  di  inversione  sessuale,  su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita';
 g)  trattamento  illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non  autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
 h)  sostanze  o  prodotti  non  autorizzati: sostanze o prodotti, compresi  i  medicinali,  la  cui  somministrazione  ad un animale e' vietata;
 i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata;
 l)  residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti   di  trasformazione,  nonche'  di  altre  sostanze  che  si trasmettono  ai  prodotti  animali e che possono essere nocivi per la salute umana;
 m)  autorita'  competente:  gli  organi individuati nelle singole disposizioni  secondo  il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 n)   campione   ufficiale:   campione   prelevato  dall'autorita' competente  e  che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di  cui  all'allegato  I,  deve  essere accompagnato dall'indicazione della  specie,  della  natura  e  della  quantita'  e  del  metodo di prelievo,   nonche'   dall'indicazione   del   sesso  e  dell'origine dell'animale o del prodotto animale;
 o)    laboratorio    autorizzato:    l'Istituto   zooprofilattico sperimentale  o  altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della  salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;
 p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore  di  sanita'  o  altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;
 q)   sostanza   (Þ)-agonista:   una   sostanza   agonista   della stimolazione dei (Þ)-adrenorecettori.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, l'art.
 5  e  l'allegato  B,  della  legge  18 aprile  2005, n. 62,
 recante:   «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
 derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee. Legge comunitaria 2004.».
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.».
 «Art.  5  (Delega  al Governo per il riordino normativo
 nelle  materie  interessate dalle direttive comunitarie). -
 1.  Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
 cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  1,  entro il termine di
 diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente  legge,  testi unici delle disposizioni dettate in
 attuazione  delle  deleghe  conferite per il recepimento di
 direttive  comunitarie,  al  fine di coordinare le medesime
 con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
 apportando  le sole modificazioni necessarie a garantire la
 semplificazione   e   la  coerenza  logica,  sistematica  e
 lessicale della normativa.
 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o
 settori   omogenei.   Fermo  restando  quanto  disposto  al
 comma 5,  le  disposizioni  contenute  nei  testi unici non
 possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
 modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
 puntuale   delle   disposizioni   da   abrogare,  derogare,
 sospendere o modificare.
 3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'
 di cui al comma 3 dell'art. 1, entro il termine di diciotto
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
 per  la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il
 Ministro   dell'interno,  un  testo  unico  in  materia  di
 disposizioni  finalizzate  a  prevenire l'utilizzazione del
 sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio,  inteso  a
 riordinare   la   legislazione  vigente  in  materia  e  ad
 apportarvi  le  modifiche  necessarie  in  conformita'  dei
 seguenti principi:
 a) garantire la semplificazione e la coerenza logica,
 sistematica e lessicale della normativa;
 b) garantire     l'economicita',    l'efficienza    e
 l'efficacia  del  procedimento  ove siano previste sanzioni
 amministrative    per   la   violazione   della   normativa
 antiriciclaggio.
 4.  Dall'attuazione  del  comma 3  non  devono derivare
 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 5.  Per  le disposizioni adottate ai sensi del presente
 articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 1.
 6.  Il  presente  articolo  non si applica alla materia
 della sicurezza e igiene del lavoro.».
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11    marzo    2002,    concernente   l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8  aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18  giugno  2003,  che  modifica  le  direttive 78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
 \beta -agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13  ottobre  2003, che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11  febbraio  2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21   aprile  2004,  concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 -   Il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  336,
 abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 30 settembre 1999, n. 230.
 - Le  direttive  96/22/CE  e  96/23/CE  sono pubblicate
 nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L. 125.
 - La  direttiva 2003/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 14 ottobre 2003, n. L. 262.
 - Il  Regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
 G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L. 273.
 - Il  Regolamento  (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
 G.U.C.E. 28 maggio 2004, n. L. 191.
 - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca:
 «Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
 n.   87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai  medicinali
 veterinari.».
 - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
 «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
 Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
 capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 Note all'art. 1:
 - Il  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, reca:
 «Attuazione   delle   direttive   91/497/CEE  e  91/498/CEE
 concernenti  problemi  sanitari in materia di produzione ed
 immissione sul mercato di carni fresche.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 10 dicembre  1997, n. 495, reca: «Regolamento recante norme
 di  attuazione  della  direttiva 92/116/CEE che modifica la
 direttiva   71/118/CEE  relativa  a  problemi  sanitari  in
 materia  di  produzione  e  immissione sul mercato di carni
 fresche di volatili da cortile».
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 537,
 reca:  «Attuazione  della  direttiva  92/5/CEE  relativa  a
 problemi    sanitari    in    materia   di   produzione   e
 commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni
 prodotti di origine animale.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 30 dicembre   1992,   n.   559,   reca:   «Regolamento  per
 l'attuazione   della   direttiva   91/495/CEE  relativa  ai
 problemi  sanitari  e di polizia in materia di produzione e
 commercializzazione  di  carni  di coniglio e di selvaggina
 d'allevamento.».
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 531,
 reca: «Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce
 le   norme   sanitarie   applicabili   alla   produzione  e
 commercializzazione  dei prodotti della pesca, tenuto conto
 delle  modifiche  apportate  dalla  direttiva 92/48/CEE che
 stabilisce   le   norme  igieniche  minime  applicabili  ai
 prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.».
 -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
 vedi note alle premesse.
 - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
 «Attuazione   delle   direttive   89/662/CEE  e  90/425/CEE
 relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
 animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
 negli scambi intracomunitari.».
 - Il  decreto  legislativo  12 novembre  1996,  n. 633,
 reca:  «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
 norme  sanitarie  per  gli  scambi  e le importazioni nella
 Comunita'   di  animali,  sperma,  ovuli  ed  embrioni  non
 soggetti,  per  quanto  riguarda  le  condizioni di polizia
 sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche di cui
 all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».
 - Il  capo  I  del  titolo  IV  del decreto legislativo
 31 marzo 1998, n. 112, citato nelle premesse, reca: «Tutela
 della salute».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Divieto di immissione sul mercato
 1. E' vietata:
 a)  l'immissione sul mercato di tireostatici e stilbeni, derivati dello   stilbene   e   loro   sali  ed  esteri  ai  fini  della  loro somministrazione a tutte le specie animali;
 b) l'immissione sul mercato di estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto  forma  di  esteri  e sostanze beta-agoniste ai fini della loro somministrazione  ad  animali  le  cui  carni  ed i cui prodotti sono destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti agli articoli 4 e 5.
 |  |  |  | Art. 3. Divieti di somministrazione,  detenzione  in  azienda  immissione sul mercato e trasformazione
 1.  Salvo  quanto  previsto  agli  articoli  4  e 5, e' vietata per tireostatici,  stilbeni  e  derivati  dello  stilbene  e loro sali ed esteri,  estradiolo-17  beta  e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze  beta-agoniste  e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17  beta  e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena:
 a)  la  somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
 b)  la  detenzione  in un'azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale,   di   animali   d'azienda   e  di  acquacoltura,  nonche' l'immissione  sul  mercato  o la macellazione per il consumo umano di animali  d'azienda che contengono sostanze di cui al presente comma o nei quali e' stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga  provato  che  detti  animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5;
 c)  l'immissione  sul  mercato  per  il  consumo umano di animali d'acquacoltura  cui  sono  state  somministrate le sostanze di cui al presente  comma, nonche' di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
 d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
 e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.
 2.  E'  vietata  la  detenzione  nelle  aziende  in cui si allevano animali  da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 4. Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari 1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, e' consentito somministrare  ad  animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:
 a)  testosterone,  progesterone  o  derivati  che  si trasformano facilmente  nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da  un  veterinario  mediante  iniezione o, per il trattamento di una disfunzione   ovarica,  mediante  spirali  vaginali  e  non  mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;
 b)   sostanze   (Þ)-agoniste   ovvero   trenbolone   allilico  da somministrare  per  via  orale  ad  equidi o ad animali da compagnia, sempreche'   siano  utilizzati  conformemente  alle  indicazioni  del fabbricante;
 c) sostanze (Þ)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;
 d)  estradiolo-17  beta e suoi derivati sotto forma di esteri per il  trattamento  di  macerazione o mummificazione fetale dei bovini o della piometra per i bovini.
 2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere  a), c) e d), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso  di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita'.
 3.  I  trattamenti  di cui al comma 1, devono essere registrati dal veterinario  che  ha  in cura gli animali su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:
 a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
 b) natura del trattamento;
 c) denominazione del medicinale veterinario;
 d) data di inizio e fine trattamento;
 e) identificazione degli animali trattati;
 f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
 4.   Il   registro  di  cui  al  comma  3  deve  essere  conservato nell'azienda  a  cura  del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate  dal  veterinario,  per  almeno  cinque  anni  e  messo  a disposizione dell'autorita' competente.
 5.  Gli  animali  assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono  essere  macellati  prima  che  sia  trascorso  il  tempo  di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
 6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  lettera  c),  il trattamento  terapeutico  e'  vietato  negli  animali  da produzione, nonche' in quelli da riproduzione a fine carriera.
 |  |  |  | Art. 5. Deroghe al divieto di somministrazione
 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e fatto salvo il divieto dell'articolo 2, sono consentiti:
 a)  la  somministrazione  per  fini  di trattamento zootecnico di medicinali  veterinari  che  contengono  sostanze ad azione estrogena diverse  dall'estradiolo-17  beta  e dai suoi derivati sotto forma di esteri,  androgena  o  gestagena;  la  somministrazione  deve  essere effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati;
 b)   il  trattamento  di  avannotti  d'acquacoltura  a  scopo  di inversione  sessuale  durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena;
 c)   la  somministrazione  ad  animali  d'azienda  di  medicinali veterinari  contenenti estradiolo-17 beta o suoi derivati sotto forma di  esteri per l'induzione dell'estro nei bovini, negli equini, negli ovini e nei caprini, fino al 14 ottobre 2006.
 2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, il veterinario compila una ricetta  in  triplice  copia  non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento   zootecnico   previsto   e   la  quantita'  di  prodotto necessario,  procedendo  alla registrazione dei medicinali prescritti in conformita' a quanto previsto all'articolo 4, comma 3.
 3. Il trattamento zootecnico e' comunque vietato per gli animali da produzione,  nonche'  per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.
 4.  I  trattamenti  di  cui  al  comma 1 e all'articolo 4, comma 1, devono  essere  comunicati  entro  tre giorni, dal veterinario che li effettua  direttamente  al  servizio  veterinario dell'azienda unita' sanitaria   locale   competente  per  territorio,  con  l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.
 5.  Gli  animali  assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono  essere  macellati  prima  che  sia  trascorso  il  tempo  di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.
 6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto  tempo  di  sospensione, l'autorita' competente ordina che gli   animali   sottoposti  ai  trattamenti  di  cui  al  comma  1  e all'articolo   4,   comma   1,  vengano  avviati  a  stabilimenti  di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio
 1.  Non  possono  essere  autorizzati  ai sensi dell'articolo 3 del decreto   legislativo   27   gennaio   1992,  n.  119,  e  successive modificazioni,  medicinali  veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti:
 a)  sostanze  ormonali  che agiscono mediante un effetto deposito oppure  il  cui  tempo  di sospensione e' superiore a quindici giorni dopo  la fine del trattamento, nonche' i prodotti autorizzati in base a  norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2309  del  1993,  le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non  esistono  reagenti,  ne'  esiste  il  materiale necessario per i metodi  d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;
 b)   sostanze  (Þ)-agoniste,  il  cui  tempo  di  sospensione  e' superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - L'art.  3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
 119, citato nelle premesse, cosi' recita:
 «Art. 3. - 1. Nessun medicinale veterinario puo' essere
 immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione
 all'immissione  in commercio rilasciata dal Ministero della
 salute   oppure  dalla  Commissione  europea  a  norma  del
 Regolamento  (CEE)  2309/93.  Il  Ministero  della  salute,
 tuttavia:
 a) quando  la  situazione sanitaria lo richiede, puo'
 autorizzare  la  commercializzazione  o la somministrazione
 agli  animali  di  medicinali  veterinari,  che  sono stati
 autorizzati   da   un  altro  Stato  membro  in  base  alle
 disposizioni comunitarie;
 b) in  caso  di  malattie  epidemiche gravi, consente
 temporaneamente   l'impiego  di  medicinali  veterinari  ad
 azione  immunologica,  senza  preventiva  autorizzazione di
 immissione   sul   mercato,   in   mancanza  di  medicinali
 appropriati  e  dopo  avere  informato la Commissione delle
 Comunita'    europee    delle    condizioni    di   impiego
 particolareggiato.
 2.   L'autorizzazione   alla   commercializzazione   di
 medicinali  veterinari  destinati  alla somministrazione ad
 animali  le  cui carni o prodotti sono destinati al consumo
 umano non puo' essere concessa a meno che:
 a) l'impiego   della   sostanza   o   delle  sostanze
 farmacologicamente    attive   contenute   nel   medicinale
 veterinario  sia gia' stato autorizzato in altri medicinali
 veterinari   dal  Ministro  della  sanita'  alla  data  del
 31 dicembre 1991;
 b) la   sostanza  o  le  sostanze  farmacologicamente
 attive  siano  incluse  negli  allegati  I,  II  o  III del
 regolamento CEE 2377/90 del Consiglio Comunita' europea del
 26 giugno 1990.
 3.  E'  vietata  la  somministrazione  agli  animali di
 medicinali  veterinari  non autorizzati salvo che si tratti
 delle  sperimentazioni  di  medicinali  veterinari  di  cui
 all'art.  4,  comma 1, lettera l), effettuate conformemente
 alla  normativa vigente; la commercializzazione di alimenti
 ottenuti    da    animali    trattati   nel   corso   delle
 sperimentazioni  puo'  avvenire  solo se e' stato accertato
 dall'autorita'  sanitaria  che tali alimenti non contengono
 residui  che  possano  costituire  un rischio per la salute
 umana.
 4.  Fatte  salve  le  norme  piu'  severe  e' richiesta
 ricetta  non ripetibile rilasciata da un medico veterinario
 per fornire al pubblico i seguenti medicinali:
 a) medicinali,  la  cui  fornitura o utilizzazione e'
 soggetta  a  restrizioni  in applicazione delle convenzioni
 delle   Nazioni   Unite  contro  il  traffico  illecito  di
 stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;
 b) medicinali   per   i  quali  il  veterinario  deve
 prendere  precauzioni  particolari  per  evitare  qualsiasi
 rischio inutile per:
 1) le specie a cui e' destinato il farmaco;
 2)  la  persona  che somministra il medicinale agli
 animali;
 3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale
 trattato;
 4) l'ambiente;
 c) medicinali  destinati  a  trattamenti o a processi
 patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal
 cui  uso  possono  derivare  conseguenze  tali  da  rendere
 difficile  o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici
 o terapeutici;
 d) formule magistrali destinate agli animali;
 e) nuovi    medicinali   veterinari   contenenti   un
 principio   attivo  la  cui  utilizzazione  nei  medicinali
 veterinari  e'  autorizzata  da  meno di cinque anni, salvo
 eventuali  deroghe  che  il  Ministero  della  salute  puo'
 stabilire    all'atto   del   rilascio   del   decreto   di
 autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto
 delle    informazioni    fornite    dal    richiedente    o
 dell'esperienza   acquisita  mediante  l'utilizzazione  del
 prodotto,  accerti  che  non rientrino nelle ipotesi di cui
 alle lettere a), b), c) e d).
 4-bis.  Il  Ministro  della sanita' con proprio decreto
 stabilisce   l'elenco   dei   medicinali   veterinari   non
 sottoposti all'obbligo della ricetta.
 5.  Ove  non  esistano  medicinali  autorizzati per una
 determinata  malattia,  al fine, in particolare, di evitare
 agli  animali  evidenti  stati  di  sofferenza,  il  medico
 veterinario puo' somministrare ad uno o piu' animali che in
 una  azienda  determinata  costituiscono  gruppo, ovvero ad
 animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
 a) un  medicinale  veterinario  il  cui  impiego  sia
 autorizzato  in  Italia  per  un'altra specie animale o per
 altri   animali   della  stessa  specie,  ma  per  un'altra
 affezione;
 b) in  mancanza  di  tale  medicinale,  un medicinale
 autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso,
 il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e'
 soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;
 c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste
 e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente,
 un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un
 farmacista  conformemente  alle indicazioni contenute nella
 prescrizione veterinaria.
 6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se
 somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono
 destinati   al   consumo  umano,  puo'  contenere  soltanto
 sostanze  presenti in un medicinale veterinario autorizzato
 per   essi   e  il  medico  veterinario  responsabile  deve
 prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali
 per  garantire  che  gli  alimenti prodotti con gli animali
 trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i
 tempi  di  attesa,  a  meno  che  non  siano  indicati  sul
 medicinale impiegato per le specie interessate, non possono
 essere  inferiori  per  le  uova  e  per  il latte, a sette
 giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso
 e  frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a
 500  gradi/giorno;  alla  vendita  di  tale  medicinale  si
 applica  l'art.  32,  comma 3. Per tipologie particolari di
 allevamento  di  animali la cui carne e i cui prodotti sono
 designati  al consumo umano, il Ministero della salute puo'
 dettare   norme   integrative   sull'uso   dei   medicinali
 veterinari  connesse  alle  caratteristiche  dei medicinali
 stessi.
 7.  Il  medico  veterinario,  qualora il medicinale sia
 somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono
 destinati  al  consumo umano, tiene un registro numerato in
 cui  annota  tutte  le opportune informazioni concernenti i
 trattamenti  di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli
 animali   sono   stati   esaminati,   identificazione   del
 proprietario,  il  numero  di animali trattati, la diagnosi
 clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la
 durata  del  trattamento  e  gli  eventuali tempi di attesa
 raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione
 a  disposizione  delle  competenti  autorita' sanitarie, ai
 fini   di   ispezione,  per  almeno  tre  anni  dalla  data
 dell'ultima registrazione.
 8.  In  deroga  ai commi 3 e 4, e' consentito ai medici
 veterinari   stabiliti   in  un  altro  Stato  membro,  che
 esercitano  la professione nel territorio italiano, portare
 e   somministrare   piccoli   quantitativi   di  medicinali
 veterinari  gia'  preparati  che non superino il fabbisogno
 quotidiano,   esclusi   comunque   quelli  dotati  d'azione
 immunologica, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
 a) l'autorizzazione alla commrcializzazione sia stata
 concessa  dalle  competenti autorita' dello Stato membro in
 cui il medico veterinario e' stabilito;
 b) i  medicinali  veterinari  siano  trasportati  dal
 medico    veterinario    nell'imballaggio   d'origine   del
 produttore;
 c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali
 destinati  alla  produzione di alimenti per l'uomo, abbiano
 una   composizione   qualitativamente  e  quantitativamente
 identica,  per  quanto riguarda i principi attivi, a quella
 dei prodotti il cui impiego e' stato autorizzato;
 d) il  medico  veterinario si tenga al corrente delle
 buone  prassi  veterinarie  seguite nello Stato membro dove
 presta  servizio; egli provvede affinche' sia rispettato il
 tempo  di  attesa specificato sull'etichetta del medicinale
 veterinario,  a  meno  che  ragionevolmente sappia che, per
 osservare  tali  buone  prassi veterinarie, dovrebbe essere
 indicato un tempo di attesa piu' lungo;
 e) il   medico   veterinario   non   fornisce   alcun
 medicinale  veterinario al proprietario od al custode degli
 animali trattati;
 f) il medico veterinario registri in modo dettagliato
 gli  animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari
 somministrati,  il loro dosaggio, la durata del trattamento
 ed  il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno
 tenute a disposizione delle competenti autorita' sanitarie,
 ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;
 g) la   varieta'   e   la   quantita'  di  medicinali
 veterinari  detenuti  dal  medico  veterinario non superino
 quelle  generalmente  necessarie per le esigenze quotidiane
 di una buona prassi veterinaria.
 8-bis.  I  medicinali  veterinari  non  ricadenti nelle
 categorie  elencate  al  comma 4,  possono  essere  venduti
 dietro   presentazione   di   ricetta   medico  veterinaria
 ripetibile,   previa  autorizzazione  del  Ministero  della
 salute.».
 - Il  regolamento (CEE) n. 2309 del 1993, e' pubblicato
 nella GUCE 24 agosto 1993, n. L. 214.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Immissione sul mercato di animali e bollatura delle relative carni
 1.  Qualora  siano  state  rispettate  le  disposizioni di cui agli articoli 4   e   5   e   i   tempi  di  sospensione  minimi  previsti nell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio  del  medicinale veterinario, e' consentito:
 a) immettere  sul mercato gli animali destinati alla riproduzione o  gli  animali  riproduttori  che  sono  stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui agli articoli 4 e 5, ad eccezione di quelli a fine carriera;
 b) apporre   la   bollatura  sanitaria  comunitaria  sulle  carni provenienti dagli animali di cui alla lettera a).
 2.  I  cavalli  di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione,  da  circo  o  equidi  destinati alla riproduzione o ad esposizioni,  inclusi  gli  equidi  registrati,  ai  quali sono stati somministrati,  per  le finalita' previste all'articolo 4, medicinali veterinari  contenenti  trenbolone  allilico o sostanze (Þ)-agoniste, possono  essere movimentati prima della fine del tempo di sospensione solo  se sono state rispettate le condizioni di somministrazione e se la  natura  e la data del trattamento risultano sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.
 3.  Le  carni  o  i  prodotti provenienti da animali cui sono state somministrati  medicinali  veterinari  contenenti  sostanze ad azione estrogena,  androgena  o  gestagena  ovvero sostanze (Þ)-agoniste, in conformita' alle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 5, possono  essere  immessi  sul mercato per il consumo umano solo se e' stato  rispettato,  prima della macellazione, il tempo di sospensione previsto   nell'autorizzazione   di   immissione   in  commercio  del medicinale   veterinario,   il  trattamento  risulti  dagli  appositi registri  e siano stati rispettati gli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente.
 4.  In  deroga  all'articolo 3  e  fatto  salvo  l'articolo 2, agli animali   da   azienda  per  i  quali  puo'  essere  certificato  che l'estradiolo-17  beta  o  i  suoi derivati sotto forma di esteri sono stati  somministrati per fini terapeutici o di trattamento zootecnico prima  del  14 ottobre 2004, si applicano, per quanto attiene all'uso terapeutico,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 e, per quanto attiene all'uso zootecnico, le disposizioni di cui all'articolo 5.
 |  |  |  | Art. 8. Registro
 1.  Fatte  salve  le  prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze  di cui agli articoli 2 e 3 e' riservata alle imprese che le producono,   acquistano,   commercializzano   ai   fini   della  loro importazione,     fabbricazione,    detenzione    e    magazzinaggio, distribuzione,  vendita  ed  utilizzazione. Esse devono conservare un registro  su  cui  annotare,  in  ordine  cronologico,  le  quantita' prodotte  o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di  medicinali  e  coloro  ai  quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate.
 2.  Le  informazioni  di  cui  al comma 1 devono essere fornite, su richiesta,  alla competente autorita', su stampa, se la registrazione e' effettuata con sistema computerizzato.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Mutua assistenza tra Stati membri
 1.  Qualora  dall'esito  dei  controlli  effettuati  su  animali  o prodotti  provenienti  da  un  altro  Stato membro risulti il mancato rispetto  delle  disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro di  origine  degli  animali o dei prodotti sottoposti a controllo, si applicano  le  disposizioni  in  materia  di  mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati membri.
 |  |  |  | Art. 10. Divieti all'importazione
 1.  E'  vietato  importare,  anche  da  Paesi  terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui e' autorizzata l'importazione:
 a)   animali   da   azienda  o  d'acquacoltura  cui  siano  stati somministrati:
 1)  per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;
 2)  sostanze  o  prodotti  contenenti  sostanze  beta-agoniste, estrogene,  ivi  compreso  l'estradiolo-17  beta  ed  i  suoi esteri, gestagene  ed  androgene,  salvo  che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5  e  7  e  nel  rispetto  dei  tempi  di  sospensione previsti dalla normativa vigente;
 b)  carni  o  prodotti ottenuti da animali la cui importazione e' vietata ai sensi della lettera a).
 |  |  |  | Art. 11. Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze
 1.  La  sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di quello  di  prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la  ricerca  dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali  vivi,  nei  loro escrementi e nei liquidi biologici, nonche' nei  tessuti,  nei  prodotti  di  origine animale, negli alimenti per animali  e  nell'acqua  di  abbeveraggio  e'  effettuata  secondo  le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12 e 13.
 2.  Ai  fini  della  ricerca  di  cui  al  comma l, le regioni e le province  autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dei   relativi  bilanci,  nuclei  operativi  regionali  di  vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).
 |  |  |  | Art. 12. Coordinamento del Ministero della salute
 1.  Il Ministero della salute, fatte salve le norme piu' specifiche applicabili  nel  campo del controllo della nutrizione degli animali, coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11.
 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della salute:
 a) aggiorna annualmente il piano di cui all'articolo 13:
 b) coordina   le  attivita'  dei  servizi  centrali  e  regionali incaricati  della sorveglianza sui vari residui e tutti i servizi che effettuano  comunque  il  controllo  sull'uso  delle  sostanze  o dei prodotti negli allevamenti;
 c) raccoglie  le informazioni necessarie per la valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti;
 d) trasmette  alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno,  le informazioni e i risultati di cui alla lettera c), compresi quelli relativi alle indagini in corso.
 |  |  |  | Art. 13. Aggiornamento del piano per la ricerca dei residui o delle sostanze
 1.  Il  Ministero  della salute, aggiorna entro il 31 marzo di ogni anno,  in  base  all'esperienza maturata negli anni precedenti e alle eventuali  osservazioni  della  Commissione  europea, il piano per la ricerca  delle categorie di residui o di sostanze di cui all'allegato II,  approvato  dalla  stessa Commissione con decisione 98/390/CE del 20 maggio 1998.
 2.  Il  Ministero della salute informa ogni sei mesi la Commissione europea  e  gli  altri  Stati  membri  in  merito all'esecuzione e ai risultati del piano; l'esito dell'esecuzione del piano e' pubblico.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  La  decisione 98/390/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 19 giugno 1998, n. L. 175.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Autocontrollo
 1.   Il  titolare  dell'azienda  di  cui  all'articolo 1,  comma 3, lettera a),  se  non  gia'  registrato presso il servizio veterinario dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente per territorio ai sensi  delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.
 2.  Il  responsabile  dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione  di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di:
 a) accettare,  nel  corso  di  forniture  dirette  o  tramite  un intermediario,  soltanto  gli  animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;
 b) accertare   che   gli   animali  d'ingrasso  introdotti  nello stabilimento  non  contengano  residui  superiori  ai  limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;
 c) assicurarsi  che  nello  stabilimento  vengano introdotti solo prodotti  di  origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati.
 3.  Il  responsabile  delle  aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 puo' commercializzare soltanto:
 a) animali  ai  quali  non  siano  stati somministrati sostanze o prodotti  non  autorizzati,  ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
 b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti  autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
 c) prodotti  provenienti  dagli  animali  di  cui alle lettere a) e b).
 4.  Ferme  restando  le  disposizioni  concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti:
 a) il Ministro della salute, con decreto da adottarsi di concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, stabilisce linee  guida  per  disciplinare le modalita' della sorveglianza sulla qualita'  della  filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate,   anche   mediante   rafforzamento   delle   misure   di autosorveglianza  da  introdurre  nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualita';
 b) il   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  cura l'introduzione,  nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualita', di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto; dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione al Ministero della salute.
 5.  Il  Ministro della salute, con proprio decreto, puo' ridurre la frequenza  dei  controlli  ufficiali,  tenuto conto dell'appartenenza dell'azienda   d'origine   o   di   provenienza   ad  un  sistema  di autosorveglianza o di filiera produttiva.
 |  |  |  | Art. 15. Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari
 1.  Il  veterinario  che  cura  gli  animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione  degli  animali  trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.
 2.  L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura  dei  trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.
 3.  Il  registro di cui al comma 1, che puo' essere quello previsto dal  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119,  e successive modificazioni,  e'  detenuto  in  azienda  e  conservato,  a cura del titolare  dell'azienda,  con  le  relative  ricette almeno per cinque anni.
 4. Il veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente, nel  corso  della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla  anche  le  condizioni  degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1  e  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  la  data  delle verifiche effettuate.
 5.  Gli  allevatori  ed  i veterinari che hanno in cura gli animali sono  tenuti a fornire all'autorita' competente e, in particolare, al veterinario  ufficiale  dello  stabilimento  di  macellazione, su sua richiesta,  ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.
 6.  Gli  animali  introdotti  negli  stabilimenti  di macellazione, pubblici  e  privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da  una  dichiarazione  del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un
 periodo   non   inferiore   ad  un  anno,  contenente  le  seguenti
 indicazioni: a) numero, specie e categoria degli animali;
 b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
 c)  che  gli  animali  non  sono  stati trattati o alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
 d)  eventuali  trattamenti  effettuati sugli animali, nei novanta giorni  precedenti  l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche' con alimenti medicamentosi e specialita' medicinali;  nel  caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la  dichiarazione  deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al  momento  della  prescrizione  o  dell'invio  degli  animali  allo stabilimento   di   macellazione,   dal  medico  veterinario  che  ha prescritto i predetti trattamenti;
 e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d).
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Controlli ufficiali
 1.  Fatti  salvi  i controlli effettuati nel quadro dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 13 e i controlli previsti da specifiche normative,  le autorita' competenti procedono a controlli ufficiali a sondaggio:
 a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all'allegato I,   categoria   A,   nonche'   nelle   fasi   di  manipolazione,  di magazzinaggio,  di  trasporto,  di  distribuzione,  di  vendita  o di acquisto delle stesse;
 b) nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti per animali;
 c) durante  il  processo  di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
 2.  I controlli di cui al comma 1 mirano segnatamente a rilevare la detenzione   o  la  presenza  di  sostanze  o  prodotti  vietati  che potrebbero  essere  somministrati  ad  animali  per  fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito degli animali.
 3.  I  controlli  previsti  allo  stabilimento  di  macellazione  o all'atto  della  prima  vendita  degli  animali di acquacoltura e dei prodotti   della   pesca  possono  essere  ridotti  per  tener  conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete di  sorveglianza epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza sulla qualita' di cui all'articolo 14, comma 4.
 |  |  |  | Art. 17. Esecuzione dei controlli
 1.  I  controlli  di  cui  al  presente decreto sono eseguiti dalle autorita' competenti senza preavviso.
 2.   Il   responsabile  dello  stabilimento  di  macellazione  deve agevolare  le  ispezioni  prima della macellazione e, in particolare, assistere  il  veterinario  ufficiale  o  il personale ausiliario per tutte le relative operazioni.
 |  |  |  | Art. 18. Modalita' dei controlli
 1. L'autorita' competente:
 a) in   caso   di   presunto   trattamento  illecito,  invita  il proprietario,  il  detentore degli animali o il veterinario che ha in cura  gli  animali a fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento;
 b) qualora  a seguito di un'indagine sospetti o abbia conferma di un trattamento illecito, dispone tempestivamente controlli:
 1)  a  sondaggio,  sugli  animali nelle aziende di origine o di provenienza,  anche  mediante  prelievi  di  campioni,  al  fine,  in particolare,  di  rivelare  tale  trattamento e soprattutto eventuali tracce di impianti;
 2)  volti  a  rilevare  la  presenza  di sostanze il cui uso e' vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende agricole  in  cui  gli  animali sono allevati, detenuti o ingrassati, nonche' nelle aziende ad esse collegate, o nelle aziende di origine o di  provenienza  degli  animali. A tale fine devono essere effettuati campioni  ufficiali  di  acqua  di  abbeveraggio  e  di  alimenti per animali;
 3)  a  sondaggio  sugli  alimenti  per animali nelle aziende di origine  o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle acque di cattura, per gli animali di acquacoltura;
 4) di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
 5) necessari a chiarire l'origine delle sostanze o prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati;
 c) in caso di superamento dei limiti massimi di residui ovvero di traccia  di  sostanza  o di prodotto non autorizzato, procede ad ogni azione ed indagine utile sulla base del rilevamento effettuato.
 |  |  |  | Art. 19. Laboratorio nazionale di riferimento
 1.   Il   laboratorio   nazionale  di  riferimento  per  i  residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve:
 a) coordinare   le   attivita'  dei  laboratori  autorizzati  per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi d'analisi;
 b) assistere  il  Ministero  della salute nell'organizzazione del piano;
 c) organizzare periodicamente prove comparative;
 d) garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti;
 e) garantire   la   diffusione  delle  informazioni  fornite  dai laboratori comunitari di riferimento;
 f) assicurare al proprio personale la possibilita' di partecipare ai  corsi  di perfezionamento organizzati dalla Commissione europea o dai  laboratori  comunitari  di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti.
 2.  I  laboratori  comunitari  di  riferimento sono quelli indicati nell'allegato  VII  del  regolamento  (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - Per  il  regolamento  (CE)  n. 882/2004 si veda nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Prelievi ufficiali
 1.   I  prelievi  ufficiali  di  campioni  devono  essere  eseguiti conformemente   agli  allegati  III  e  IV  ed  essere  esaminati  in laboratori  autorizzati;  le  modalita'  per  la raccolta di campioni ufficiali, nonche' i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli  stessi  sono  stabiliti  in  sede  comunitaria;  al momento di rilasciare  un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  per  un medicinale  veterinario  destinato  ad  essere  somministrato  ad una specie  le  cui  carni  o  i  cui prodotti siano destinati al consumo umano,  il  Ministero della salute trasmette ai laboratori comunitari di  riferimento  e  ai  laboratori  nazionali  di  riferimento per la ricerca   di  residui,  i  metodi  di  analisi  di  routine  previsti all'articolo  4,  comma  1,  lettera  h),  del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  119, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377 del 1990.
 2.  Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati positivi  constatati  mediante  un  metodo  di  routine devono essere confermati   con   i  metodi  di  riferimento  di  cui  al  comma  1, eventualmente da un altro laboratorio autorizzato.
 3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere effettuata   un'ulteriore   analisi   dal  laboratorio  nazionale  di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico dell'interessato.
 4.  In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di cui  al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - L'art.    4,   comma 1,   lettera h),   del   decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, citato nelle premesse,
 cosi' recita:
 «Art.   4. -   1.   Per   ottenere  il  rilascio  della
 autorizzazione   alla  commercializzazione,  da  parte  del
 Ministero  della  salute,  il  titolare dell'autorizzazione
 all'immissione  in commercio, che deve essere stabilito nel
 territorio comunitario, e' tenuto a presentare al Ministero
 stesso domanda corredata con le informazioni ed i documenti
 seguenti:
 a) - g) (omissis);
 h) indicazione   del   tempo   di   attesa  che  deve
 intercorrere  tra  l'ultima somministrazione del medicinale
 veterinario  all'animale nelle normali condizioni d'impiego
 e   l'ottenimento   dei  prodotti  alimentari  dall'animale
 trattato,  per  garantire che detti prodotti non contengano
 residui  in  quantita' superiori ai limiti massimi fissati.
 Il  richiedente  indica  e giustifica un livello limite dei
 residui  tale  da poter essere ammesso negli alimenti senza
 rischi  per  il consumatore, unitamente a metodi di analisi
 di  routine  che possono essere utilizzati dalle competenti
 autorita' sanitarie per l'individuazione dei residui;».
 - Il  regolamento (CEE) n. 2377 del 1990, e' pubblicato
 nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. 224.
 Nota agli articoli 23 e 25:
 - Per  il  Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Misure adottate dall'autorita' competente
 1.  Nel  caso  in  cui  gli  accertamenti effettuati in conformita' dell'articolo 20  diano  risultati  positivi,  l'autorita' competente adotta  tutte  le  misure  necessarie  per  individuare  l'animale  e l'azienda  d'origine  o  di  provenienza e per ottenere le necessarie precisazioni  circa  l'analisi  e  i suoi risultati; inoltre, dispone un'indagine  presso  l'azienda d'origine o di provenienza, al fine di determinare  le  cause della presenza di residui, nonche' un'indagine sulla  origine  delle  sostanze  o  dei prodotti non autorizzati o di sostanze  autorizzate utilizzate illecitamente, nelle fasi, secondo i casi,  di  fabbricazione,  di  movimentazione,  di  magazzinaggio, di trasporto,  di  somministrazione,  di  distribuzione  o della vendita ovvero  qualsiasi  altra  indagine supplementare ritenuta necessaria; dispone,  infine,  per  l'identificazione  degli  animali su cui sono stati  effettuati  i  prelievi  e che gli stessi non possono in alcun caso  lasciare l'azienda finche' non sono disponibili i risultati dei controlli.
 2.  Se dai risultati dei controlli effettuati risulta la necessita' di  un'indagine  o di un'azione in uno o piu' Stati membri o in uno o piu'  Paesi  terzi, il Ministero della salute informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 22. Sequestro degli allevamenti
 1.   Qualora   si  constati  un  trattamento  illecito  l'autorita' competente  sottopone  a  sequestro  gli  allevamenti sottoposti alle indagini  di  cui  all'articolo 18,  comma 1, lettera b), dispone che tutti  gli  animali  interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione   ufficiale  e  ordina  un  prelievo  di  campioni ufficiali  su  un  insieme di animali statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute.
 |  |  |  | Art. 23. Misure  da  adottare  in  caso  di  superamento dei limiti massimi di residui
 1.  Qualora  si  riscontri  il  superamento  dei  limiti massimi di residui, l'autorita' competente:
 a) effettua un'indagine nell'azienda di origine o di provenienza, a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento;
 b) adotta,   in   base  ai  risultati  dell'indagine,  le  misure necessarie   per   la   tutela   della   sanita'  pubblica,  compreso eventualmente  il  divieto  di  uscita  degli  animali o dei prodotti dall'azienda  o  dallo  stabilimento  di  cui trattasi per un periodo determinato.
 2.  In  caso  di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi dei  residui  sia negli animali che nei prodotti immessi in commercio da  parte  di  allevatori  o di stabilimenti di prima trasformazione, l'autorita' competente deve procedere:
 a) ad  un  controllo  piu'  rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda  o dello stabilimento per un periodo di almeno sei mesi, con  sequestro  dei  prodotti  o  carcasse  in  attesa  dei risultati dell'analisi dei campioni prelevati;
 b) se   i   risultati  di  cui  alla  lettera a)  evidenziano  un superamento  del  limite  massimo  di  residui, al ritiro dal consumo umano  delle  carcasse  o dei prodotti e al loro trattamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774 del 2002.
 |  |  |  | Art. 24. Misure da adottare in caso di scambi e importazioni
 1. Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli un trattamento illecito  ovvero  il  superamento  dei  limiti massimi di residui che riguardi animali o prodotti di origine animale spediti verso un altro Stato  membro,  su  richiesta dell'autorita' competente di tale Stato membro,   il   Ministero  della  salute  dispone  per  l'applicazione all'azienda  o  allo  stabilimento  di origine o di provenienza delle misure previste all'articolo 21, comma 1, e agli articoli 22, 23, 25, 26 e 27.
 2.  Se  i  casi  di  cui  al  comma 1 riguardano animali o prodotti provenienti da un Paese terzo il Ministero della salute ne informa la Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 25. Misure da adottare in caso di infrazione
 1.  Gli  animali  dell'azienda  sottoposta  a  indagine, durante il periodo  di  sequestro  previsto  all'articolo 22,  possono  lasciare l'azienda  d'origine  solo  sotto  controllo  ufficiale; a tale fine, l'autorita' competente prende le misure appropriate in funzione della natura delle sostanze individuate.
 2.  Qualora,  a  seguito  di  un prelievo di campioni effettuato ai sensi  dell'articolo 22,  sia  confermato  un  trattamento  illecito, l'autorita' competente:
 a) dispone   l'immediato   abbattimento,  in  loco  ovvero  nello stabilimento  di  macellazione, degli animali riconosciuti positivi e ne  ordina  l'invio  ad  uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002;
 b) procede  ad  un  prelievo  di  campioni  su  tutte  le partite sospette di animali dell'azienda sotto indagine.
 3.  Se risulta positiva almeno la meta' dei prelievi effettuati sul campione   rappresentativo  ai  sensi  dell'articolo 22,  l'autorita' competente  ordina  l'abbattimento  di  tutti  gli  animali  sospetti presenti nell'azienda.
 4.  Per  un periodo di almeno dodici mesi successivo all'esecuzione della  misura  di cui al comma 3, le aziende appartenenti al medesimo allevatore  sono  sottoposte  ad un controllo ufficiale piu' rigoroso per  la  ricerca dei residui; in tal caso, vengono meno i benefici di cui  all'articolo 14,  comma 6,  derivati  dal sistema organizzato di autosorveglianza cui eventualmente l'allevatore aderisce.
 5.  Sono sottoposti a controlli ufficiali supplementari, rispetto a quelli previsti all'articolo 16, le aziende e gli stabilimenti:
 a) che  forniscono  animali e alimenti per animali all'azienda di cui al comma 1;
 b) appartenenti  alla  stessa catena di fornitori delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a).
 |  |  |  | Art. 26. Misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto
 1.  Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, se sospetta  che  gli  animali  presentati  hanno  subito un trattamento illecito o che hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non e' stato rispettato il periodo di sospensione, dispone:
 a) che gli animali siano macellati separatamente;
 b) il  sequestro delle carcasse e delle frattaglie, procedendo ai prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze;
 c) nel caso di risultati positivi, l'invio delle carcasse e delle frattaglie a uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE)  n.  1774  del  2002,  senza  alcun  indennizzo  o  altra  forma compensatoria.
 2.  Il  veterinario  ufficiale  dello stabilimento di macellazione, quando  dispone  di elementi che gli consentono di concludere che gli animali  presentati  hanno  subito un trattamento autorizzato, ma che non  e'  stato rispettato il periodo di sospensione, ne differisce la macellazione.
 3.  Il  veterinario  ufficiale  dello stabilimento di macellazione, quando  dispone  di elementi che gli consentono di concludere che gli animali  presentati  hanno subito un trattamento illecito, ne dispone l'abbattimento  e  l'invio  alla distruzione o, se consentito, ad uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.
 4.  Se  il trattamento illecito di cui al comma 1 e' confermato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 -  Per  il Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Cooperazione per l'attuazione dei controlli
 1. Il personale, il responsabile dello stabilimento di macellazione e  il  privato,  proprietario  dello  stabilimento  di  macellazione, nonche'  il  proprietario  o il detentore degli animali sono tenuti a cooperare  e  a  non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle  ispezioni  e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali  di  sorveglianza  dei  residui,  nonche'  nel  corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 28. Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento dei controlli
 1.  Il  Ministero  della  salute informa annualmente la Commissione europea  circa  i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi.
 2.  Quando dai controlli di cui al comma 1, effettuati ai sensi del decreto  legislativo  3 marzo  1993,  n. 93, si rileva che sono stati utilizzati  prodotti  o  sostanze  non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di tali  prodotti o sostanze in una partita, o parte di essa, originaria di  uno  stesso  stabilimento il Ministero della salute ne informa la Commissione europea.
 3.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2,  anche  se  la  rilevazione e' riscontrata  in  un  altro  Stato  membro,  il Ministero della salute dispone  per  il  rafforzamento  dei controlli su tutte le partite di animali  o  di  prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci  partite  successive  aventi  la  stessa  origine devono essere bloccate  al posto di ispezione frontaliera, con contestuale deposito a  titolo  di acconto, da parte dello speditore o del suo mandatario, di  una  somma  pari  al  50  per  cento  delle spese previste per il controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite.
 4.  Qualora  i  controlli  dimostrino  la  presenza  di  sostanze o prodotti  non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi, si applicano  le  disposizioni degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004.
 5.  Il  Ministero  della  salute informa la Commissione europea del risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3.
 
 
 
 Note all'art. 28:
 -  Il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 93, reca:
 «Attuazione  della  direttiva  90/675/CEE e della direttiva
 91/496/CEE   relative   all'organizzazione   dei  controlli
 veterinari  su  prodotti  e animali in provenienza da Paesi
 terzi e introdotti nella Comunita' europea.».
 - Per  il  regolamento  (CE) n. 882/2004, si veda nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Decretazione del Ministro della salute
 1. Il Ministro della salute, con uno o piu' decreti, stabilisce:
 a) le  specialita' medicinali da impiegare ai fini previsti dagli articoli 4  e  5, nonche' le relative condizioni di utilizzazione, in particolare, il tempo di sospensione necessario;
 b) i mezzi di identificazione degli animali trattati;
 c) il  modello  della  dichiarazione  di  scorta  per gli animali destinati allo stabilimento di macellazione;
 d) le  indicazioni  che  devono  essere  riportate  sulla ricetta medico-veterinaria;
 e) i   livelli  fisiologici  massimi  delle  sostanze  ad  azione estrogena,  androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli animali.
 2.  Fino  all'adozione  dei  decreti  di cui al comma 1, restano in vigore  i  decreti  adottati  dal  Ministro  della  salute  ai  sensi dell'articolo 6, comma 6, dell'articolo 7, comma 3, dell'articolo 13, comma 4,   e   dell'articolo 14,  comma 2,  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 - Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  118,
 recante:  «Attuazione  delle  direttive  n.  81/602/CEE, n.
 85/358/CEE,  n.  86/469/CEE, n. 88/146/ CEE e n. 88/299/CEE
 relative  al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
 azione  ormonica  e ad azione tireostatica nelle produzioni
 animali,  nonche'  alla  ricerca di residui negli animali e
 nelle   carni   fresche.»   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Spese
 1.  Le  spese  derivanti  dall'applicazione degli articoli 18 e 26, limitatamente  alle  ipotesi  di  conferma  o  di accertato utilizzo, nonche'  degli  articoli 21,  22,  23,  24  e  25,  sono a carico del titolare  dell'azienda  o  dello  stabilimento,  non  pubblici, o del detentore degli animali o dei prodotti.
 2.  Le  spese  derivanti  dall'applicazione degli articoli 28 e 31, comma 2, sono a carico dello speditore o del suo mandatario.
 3.  Sono  a  carico  del  proprietario, senza alcun indennizzo, ne' altra forma compensatoria, le spese per il trasporto, la macellazione e  la  distruzione  coatta  degli  animali  o  dei prodotti risultati positivi.
 |  |  |  | Art. 31. Controlli effettuati in un altro Stato membro
 1.  Qualora  il  Ministero  della  salute  ritenga  che i controlli previsti  dal presente decreto non siano correttamente eseguiti in un altro  Stato  membro,  informa, in applicazione delle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  30 gennaio  1993,  n.  27, l'autorita' centrale  di  detto Stato membro affinche' questa svolga le opportune indagini  e prenda le misure necessarie che devono essere comunicate, unitamente  alle  decisioni  prese  e  alle  relative motivazioni, al Ministero della salute.
 2.   Nel  caso  in  cui  il  Ministero  della  salute  ritenga  non sufficiente  quanto  comunicato  dallo  Stato  membro  ai  sensi  del comma 1,  richiede  allo  stesso  ulteriori  interventi  che  possono comprendere  una  visita congiunta in loco senza oneri aggiuntivi per il  bilancio  dello  Stato;  il  Ministero della salute comunica alla Commissione   europea  sia  i  problemi  insorti  che  le  specifiche soluzioni  adottate;  in  caso  di mancato accordo il Ministero della salute  chiede  alla  Commissione  europea  di  incaricare un esperto affinche' emetta un parere di merito e, in attesa di tale parere puo' disporre controlli specifici sulle partite di merce provenienti dagli stabilimenti o dagli allevamenti in questione, applicando, in caso di esito positivo dei controlli disposti, misure sanitarie cautelari che garantiscano la tutela della salute pubblica e della sanita' animale. Eventuali   ulteriori   misure,   da   adottarsi   secondo  procedura comunitaria, sono eseguite tenuto conto del parere reso dall'esperto.
 
 
 
 Nota all'art. 31:
 - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
 «Attuazione  della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
 assistenza  tra  autorita' amministrative per assicurare la
 corretta  applicazione  della  legislazione  veterinaria  e
 zootecnica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32. Sanzioni
 1.  Chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 3, e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.
 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 1,  per  l'esercizio  delle  deroghe  ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3.
 3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 2, 14, commi 1 e  2,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.
 4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le disposizioni  di  cui  agli  articoli 4,  commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1,   15,  commi 1,  2,  3  e  6,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro.
 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le disposizioni  di  cui  all'articolo 27,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.018 euro a 6.197 euro.
 |  |  |  | Art. 33. Sospensione   degli   aiuti   comunitari  e  delle  autorizzazioni  o riconoscimenti
 1.  Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32, il proprietario o il responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce a dissimulare l'uso di sostanze vietate, e' escluso dalla concessione degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.
 2.  L'accertamento  con  provvedimento  esecutivo  della violazione delle   disposizioni  di  cui  all'articolo 2  comporta,  oltre  alle sanzioni   di  cui  all'articolo 32,  comma 1,  l'applicazione  della sanzione    amministrativa   accessoria   della   sospensione   delle autorizzazioni  o  dei  riconoscimenti  ufficiali  rilasciati, per un periodo  di  tempo da uno a tre mesi nonche', in caso di reiterazione della violazione, la revoca di tali provvedimenti.
 |  |  |  | Art. 34. Clausola di cedevolezza
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento  della  direttiva 2003/74/CE, si applicano fino alla data di  entrata  in  vigore  della  normativa di attuazione adottata, nel rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario e dei principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
 
 
 
 Note all'art. 34:
 - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:  «Le  Regioni e le Province autonome di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Per la direttiva 2003/74/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 35. Abrogazioni
 1.  Il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  336,  e la legge 3 febbraio 1961, n. 4, sono abrogati.
 
 
 
 Note all'art. 35:
 -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  336,
 recante:  «Attuazione  delle  direttive 96/22/CE e 96/23/CE
 concernenti  il divieto di utilizzazione di talune sostanze
 ad   azione   ormonica,   tireostatica   e  delle  sostanze
 (b)-agoniste  nelle  produzioni  di  animali e le misure di
 controllo  su  talune  sostanze  e  sui  loro residui negli
 animali  vivi  e  nei loro prodotti», abrogato dal presente
 decreto,    e'    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
 30 settembre 1999, n. 230.
 - Per  i riferimenti della legge 3 febbraio 1961, n. 4,
 si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 36. Disposizioni di copertura finanziaria
 1.  Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 16 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Storace, Ministro della salute
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato I (previsto dall'art. 1, comma 3, lettera n)
 
 Categoria  A  -  Sostanze  a  effetto  anabolizzante  e  sostanze non
 autorizzate
 1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri.
 2) Agenti antitiroidei.
 3) Steroidi.
 4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo).
 5) Þ-agonisti
 6)  Sostanze  incluse  nell'allegato  IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.
 Categoria B - Medicinali veterinari[1] e agenti contaminanti
 1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni.
 2) Altri prodotti medicinali veterinari:
 a) Antielmintici;
 b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli;
 c) Carbammati e piretroidi;
 d) Tranquillanti;
 e) Antinfiammatori non steroidei (AINS);
 f) Altre sostanze esercitanti un'attivita' farmacologica.
 3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente:
 a) Composti organoclorurati, compresi i PCB;
 b) Composti organofosforati;
 c) Elementi chimici;
 d) Micotossine;
 e) Coloranti;
 f)Altri.
 [1]  Comprese  le  sostanze  non  registrate  utilizzabili a fini veterinari.
 |  |  |  | Allegato II (previsto dall'art. 13, comma 1)
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  |  |  | Allegato III (previsto dall'art. 20, comma 1)
 Strategia di campionamento
 1. Il piano di sorveglianza dei residui mira ad esaminare e porre in  evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di  origine  animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, delle industrie  lattiero-casearie,  degli  stabilimenti  di  produzione  e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio delle uova.
 I  campioni  ufficiali  devono  essere prelevati conformemente al corrispondente capitolo dell'allegato IV.
 Indipendentemente  dal  luogo di raccolta dei campioni ufficiali, il  campionamento  deve  essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana.
 Gli   Stati  membri  devono  adottare  ogni  precauzione  atta  a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante.
 2.  Per  quanto  riguarda  le  sostanze  della  categoria  A,  la sorveglianza    deve    ricercare    i    casi   rispettivamente   di somministrazione  illecita  di sostanze vietate e di somministrazione abusiva  di  sostanze autorizzate. L'azione di siffatto campionamento deve   essere   concentrata  secondo  le  disposizioni  previste  nel corrispondente capitolo dell'allegato IV.
 I  campioni  devono  essere  mirati,  tenendo  conto dei seguenti criteri  minimi:  sesso, eta', specie, sistema di ingrasso, qualsiasi informazione  di  cui  disponga  lo Stato membro e qualsiasi prova di impiego scorretto o abuso di sostanze di questa categoria.
 I  dettagli  dei  criteri  di  controllo mirato saranno stabiliti dalla decisione della Commissione di cui all'art. 15, paragrafo 1.
 3.  Per  quanto  riguarda  le  sostanze  della  categoria  B,  la sorveglianza deve in particolare avere per oggetto il controllo della conformita' dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di  residui  fissati  negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90,  e  dei  residui di antiparassitari con i livelli massimi di cui  all'allegato III della direttiva 86/363/CEE nonche' il controllo della concentrazione degli agenti contaminanti per l'ambiente.
 A  meno  che  il  prelievo  casuale  dei  campioni  possa  essere debitamente   motivato   dagli   Stati   membri   al   momento  della presentazione  alla  Commissione  dei  rispettivi  piani nazionali di sorveglianza,  tutti  i campioni devono essere mirati secondo criteri fissati  dalla  decisione della Commissione di cui all'art. 20, comma 1.
 |  |  |  | Allegato IV (previsto dall'art. 20, comma 1)
 Livelli e frequenza di campionamento
 L'obiettivo del presente allegato e' definire il numero minimo di animali  che  devono  essere sottoposti a campionamento. Ciascuno dei campioni  puo' essere analizzato per individuare la presenza di una o piu' sostanze.
 Capitolo 1
 Bovini, suini, ovini, caprini, equini
 1. Bovini.
 Il  numero  minimo  di  animali  da  controllare  annualmente per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,4 per  cento  dei  bovini  macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:
 Categoria A: 0,25% ripartiti come segue:
 la meta' dei campioni deve essere prelevata nell'allevamento su animali  vivi;  in  deroga,  il  25%  dei  campioni analizzati per la ricerca  delle  sostanze della categoria A 5 possono essere prelevati da   materiali   appropriati   (alimenti   per   animali,   acqua  di abbeveraggio....);
 la meta' dei campioni deve essere prelevata nel mattatoio.
 Ciascuna  sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni  anno  su  un  minimo  del  5%  del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.
 Il  rimanente  deve  essere  attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.
 Categoria B: 0,15%.
 Il  30%  dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B1.
 Il  30%  dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B2.
 Il  10%  dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B3.
 Il  rimanente  deve essere attribuito secondo la situazione dello Stato membro.
 2. Suini.
 Il  numero  di  animali da sottoporre a controllo annualmente per qualsiasi  tipo  di  residui  o sostanze deve essere almeno pari allo 0,05%   dei  suini  macellati  l'anno  precedente,  con  la  seguente suddivisione:
 Categoria A: 0,02 %.
 Per  gli  Stati  membri che procedono al prelievo di campioni nel mattatoio,  devono essere effettuate, a livello dell'azienda, analisi complementari  circa  l'acqua potabile, gli alimenti per gli animali, gli escrementi o qualsiasi altro parametro appropriato.
 In questo caso, il nunero minimo di allevamenti suini da visitare annualmente  deve  rappresentare  almeno  un  allevamento per 100.000 suini macellati l'anno precedente.
 Ciascuna  sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni  anno  su  un  minimo  del  5%  del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.
 Il   rimanente   sara'   attribuito  secondo  l'esperienza  e  le informazioni di cui dispone lo Stato membro.
 Categoria B: 0,03%.
 Deve  essere seguita la stessa suddivisione per le sottocategorie previste  per  i  bovini.  Il  rimanente  sara' attribuito secondo la situazione dello Stato membro.
 3. Montoni e capre.
 Il numero di animali da sottoporre a controllo per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,05 % dei montoni e capre di eta' superiore a tre mesi macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:
 Categoria A: 0,01%.
 Ogni  sottocategoria  della  categoria  A  deve essere verificata annualmente  su  un  minimo  del 5% del numero totale dei campioni da raccogliere per la categoria A.
 Il   rimanente   sara'   attribuito  secondo  l'esperienza  e  le informazioni di cui dispone lo Stato membro.
 Categoria B: 0,04%.
 Per  le sottocategorie deve essere seguita la stessa suddivisione prevista per i bovini.
 Il  rimanente  sara'  attribuito secondo l'esperienza dello Stato membro.
 4. Equini.
 Il  numero  di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione dei problemi individuati.
 Capitolo 2
 Polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame
 Un  campione comprende uno o piu' animali secondo le esigenze dei metodi analitici.
 Per  ciascuna  categoria di volatili considerata (polli da carne, galline  a  fine carriera, tacchini e altro pollame) il numero minimo di  campioni  all'anno deve essere almeno pari a 1 per 200 tonnellate della  produzione  annuale  (peso  morto),  con  un  minimo  di cento campioni  per  ciascuna  categoria di sostanza se la produzione annua della   categoria   di  volatili  considerata  e'  superiore  a  5000 tonnellate.
 Deve essere rispettata la seguente suddivisione:
 Categoria A: 50% dei campioni totali.
 L'equivalente di un quinto di tali campioni deve essere prelevato a livello dell'azienda.
 Ciascuna  sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente  su  un  minimo  del  5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.
 Il   rimanente   sara'   attribuito  secondo  l'esperienza  e  le informazioni di cui dispone lo Stato membro.
 Categoria B: 50% dei campioni totali:
 il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 1;
 il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 2;
 il 10 % deve verificare le sostanze della categoria B 3.
 Il  rimanente  sara' attribuito secondo la situazione dello Stato membro.
 Capitolo 3
 Prodotti dell'acquacoltura
 1. Pesci di allevamento.
 Un  campione  e'  costituito da uno o piu' pesci, a seconda della dimensione   del  pesce  considerato  e  delle  esigenze  del  metodo analitico.
 Gli  Stati  membri  devono  almeno  rispettare  i  livelli  e  le frequenze  di  campionamento  qui  di  seguito indicati, in base alla produzione annuale di pesci d'allevamento (espressa in tonnellate).
 Il  numero  minimo  di  campioni raccolti annualmente deve essere almeno pari a 1 per 100 tonnellate della produzione annua.
 Le  sostanze  ricercate  e  i  campioni selezionati per l'analisi dovranno essere scelti in base all'impiego previsto di tali sostanze.
 Deve essere rispettata la seguente suddivisione:
 Categoria  A:  un terzo del totale dei campioni: tutti i campioni devono  essere  prelevati  nell'azienda,  su  pesci  in tutte le fasi dell'allevamento  [1]  compresi  pesci  pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo.
 Categoria  B:  due  terzi del totale dei campioni: il prelievo di campioni deve essere effettuato:
 a) preferibilmente  nell'azienda,  su  pesci  pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo;
 b) nello  stabilimento  di  trasformazione  o  a  livello della vendita  all'ingrosso,  su  pesci freschi, a condizione di potere, in caso di risultati positivi, risalire all'azienda di origine dei pesci («tracing back»).
 In  tutti  i casi i campioni prelevati nell'azienda devono essere raccolti  in  base  ad  un  minimo  del  10% dei luoghi di produzione registrati.
 2. Altri prodotti dell'acquacoltura
 Se  gli  Stati  membri  hanno  motivi  per  ritenere che prodotti veterinari  o  prodotti  chimici  sono  utilizzati per altri prodotti dell'acquacoltura   oppure  quando  si  sospetti  una  contaminazione dell'ambiente,  tali  specie  devono  essere  incluse  nel  piano  di prelievo  proporzionalmente  alla rispettiva produzione come campioni supplementari   rispetto   a   quelli   prelevati   per  i  pesci  di acquacoltura.
 [1] Per gli allevamenti in mare, in cui le condizioni di prelievo possono   essere  particolarmente  difficili,  si  possono  prelevare campioni negli alimenti in sostituzione dei campioni sui pesci.
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