Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 7 aprile 2006 |
Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/05, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, nel seguito denominato «decreto attuativo»; Vista la circolare esplicativa n. 946068 del 7 aprile 2006 con la quale sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese artigiane con le modalita' semplificate di cui all'art. 15 del «decreto attuativo» ed e' stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande; Visto in particolare l'art. 16, comma 2 del «decreto attuativo» che prevede che le regioni e le province autonome, per il primo bando di attuazione, formulano entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto le proposte relative alle graduatorie; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/1992 tra i settori «industria», «commercio» e «turismo» ed e' stata altresi' stabilita la quota di risorse da destinare alle imprese artigiane; Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del citato decreto 2 febbraio 2006 che prevede che le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto, possono comunicare modifiche delle predette percentuali di riparto; Visto l'art. 6, comma 2 del «decreto attuativo» che rimanda ad un decreto del Ministro delle attivita' produttive la fissazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande per i bandi da attivare nell'anno; Considerato che non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del «decreto attuativo» e del decreto di riparto delle risorse e che pertanto non sono state ancora formulate le proposte regionali relative al bando in questione; Ritenuto pertanto che il termine iniziale di presentazione debba decorrere dal momento in cui sono rese note alle imprese le predette condizioni stabilite dalle regioni e dalle province autonome; Decreta: Articolo unico 1. Il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane e' fissato al primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale sono approvate le relative proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c) del «decreto attuativo». 2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 e' fissato al sessantesimo giorno dal termine iniziale. 3. Le modalita' per la presentazione delle domande sono riportate nella circolare esplicativa di cui in premessa, disponibile anche sul sito internet del Ministero delle attivita' produttive all'indirizzo www.attivitapro duttive.gov.it Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2006 Il Ministro: Scajola |
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