Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 marzo 2006
Modifica al decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante: «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522;
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati entrato in vigore il 1° gennaio 2006;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il proprio decreto 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2002 n. 132;
Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, recante: «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, suppl. ord. n. 104;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 2006 «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», in corso di pubblicazione;
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 13 gennaio 2006;
Considerata la necessita' di adeguare il citato decreto 19 maggio 2005 alle disposizioni introdotte dal predetto decreto 3 febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «odontostomatologico» e' aggiunta la seguente: «auricolare».
2. All'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «precedente» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle per uso topico».
3. All'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 maggio 2005 recante «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «doping» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle per uso topico».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2006
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 314
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone