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| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Recepimento  della  direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del   Consiglio,   relativa  ai  sedili,  ai  loro  ancoraggi  ed  ai poggiatesta dei veicoli a motore. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto  art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992 che delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie  concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,  a  decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del 23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno  2005,  di  recepimento  della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo,    modifica    la   direttiva   70/156/CEE   concernente   il ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del 29 agosto 2005;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri  aventi  piu'  di  otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
 Visto  il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento    della   direttiva   77/541/CEE   recante   norme   per l'omologazione  parziale  CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda  l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta  e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei  sistemi  di  ritenuta  dei  veicoli  a  motore,  pubblicato  nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture  di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che  adegua  al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  215  del 14 settembre  2000,  ed  il  comunicato  di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio   2005,  di  recepimento  della  rettifica  alla  direttiva 2000/3/CE  della  Commissione  del 22 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005.
 Visto  il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento    della   direttiva   76/115/CEE   recante   norme   per l'omologazione  parziale  CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda  gli  ancoraggi  delle  cinture di sicurezza, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre  1996,  di  attuazione  della direttiva 96/38/CE relativa agli  ancoraggi  delle  cinture di sicurezza dei veicoli a motore che adegua  al  progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio 1997,  ed  il  comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1997;
 Visto  il  decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento   della  direttiva  74/408/CEE  concernente  le  finiture interne  dei  veicoli  a  motore,  resistenza  dei  sedili e dei loro ancoraggi,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre  1996, di attuazione della direttiva 96/37/CE relativa ai sedili,  ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua  al  progresso  tecnico la direttiva 74/408/CE, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio 1997;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 26 novembre  1999,  di  recepimento  della  rettifica  alla direttiva 96/37/CE,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999;
 Vista   la  direttiva  2005/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del consiglio  del  7 settembre 2005 che modifica la direttiva 74/408/CEE del consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
 
 Art. 1.
 1.  Il  presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per  i  trasporti  6 febbraio  1975,  di  recepimento della direttiva 74/408/CEE, e successive modificazioni, in materia di sedili, di loro ancoraggi e di poggiatesta dei veicoli a motore.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  veicoli  delle  categorie  M2 ed M3 si suddividono in classi definite  al  punto  2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai  veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Sono  proibiti  sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 della classe III o B ed M3 della classe III o B.
 2. Il comma 1 non si applica alle autoambulanze o ai veicoli di cui all'art.  8,  comma  1,  primo trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
 3.  Il comma 1 non si applica inoltre ai veicoli della categoria M3 della   classe   III  o  B  aventi  una  massa  massima  tecnicamente ammissibile superiore a 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano  raggruppati  nella  parte  posteriore  del veicolo, in modo da formare  un  ambiente  integrato composto al massimo da dieci sedili. Tali   sedili   orientati  lateralmente  sono  muniti  almeno  di  un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma  del  decreto  del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive  modificazioni.  Gli  ancoraggi delle cinture di sicurezza sono  conformi  al  decreto  del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976  e  successive  modificazioni. Tale deroga ha effetto per cinque anni dal 20 ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  decreto  del  Ministro  per  i trasporti 6 febbraio 1975, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
 a) il  testo  dell'ultimo  comma dell'art.  1  e'  sostituito dal seguente:
 «1.1.  Il  presente  decreto  non  si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.»;
 b) il punto 1.1. dell'allegato II e' sostituito dal seguente:
 «1.1.  Le  prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili  orientati contro il senso di marcia ed ai poggiatesta montati su tali sedili.»;
 c) il punto 2.3 dell'allegato II e' sostituito dal seguente:
 «2.3.  "sedile",  una  struttura  che  puo'  essere  o meno parte integrante  della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre  un  posto  a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile   individuale   sia   la   parte   di  un  sedile  a  panchina corrispondente ad un posto a sedere.
 A seconda del suo orientamento un sedile e' definito come segue:
 2.3.1. per "sedile orientato nel senso di marcia" si intende un sedile  utilizzabile  mentre  il veicolo e' in movimento ed orientato nella  direzione  di  marcia  del  veicolo stesso in modo tale che il piano  verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°;
 2.3.2.  per  "sedile  orientato  contro  il senso di marcia" si intende  un  sedile  utilizzabile mentre il veicolo e' in movimento e orientato  in  senso  opposto  alla  direzione  di marcia del veicolo stesso  in  modo che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°.
 2.3.3.  per  "sedile  orientato  lateralmente" si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del  veicolo,  non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1. e 2.3.2.;»;
 d) il punto 2.9. dell'allegato II e' soppresso;
 e) il punto 2.5 dell'allegato III e' sostituito dal seguente:
 «2.5  "sedile",  una  struttura  che  puo'  essere  fissata  alla struttura  del  veicolo,  completa  di  guarnizioni  e  di  attacchi, destinata  all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o piu' adulti.
 A seconda del suo orientamento un sedile e' definito come segue:
 2.5.1. per "sedile orientato nel senso di marcia" si intende un sedile  utilizzabile  mentre  il veicolo e' in movimento ed orientato nella  direzione  di  marcia  del  veicolo stesso in modo tale che il piano  verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°;
 2.5.2.  per  "sedile  orientato  contro  il senso di marcia" si intende  un  sedile  utilizzabile mentre il veicolo e' in movimento e orientato  in  senso  opposto  alla  direzione  di marcia del veicolo stesso  in  modo che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°;
 2.5.3. per "sedile orientato lateralmente" si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del  veicolo,  non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1. e 2.5.2.;»;
 f) il punto 1.1. dell'allegato IV e' sostituito dal seguente:
 «1.1.  I  requisiti del presente allegato si applicano ai veicoli delle  categorie  N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 ed M3 non contemplati  dal  campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni  di  cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»;
 g) il punto 2.4. dell'allegato IV e' sostituito dal seguente:
 «2.4. Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella  posizione  normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili  montati  negli  spazi  per  sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 ed M3 della classe I, II o A».
 |  |  |  | Art. 5. 1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti i sedili, i  loro  ancoraggi  ed  i  poggiatesta che soddisfano i requisiti del decreto  del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto, non e' consentito:
 a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e
 b) proibire   l'immatricolazione,   la  vendita  o  l'entrata  in servizio di nuovi veicoli.
 2.  A  decorrere  dal  20 ottobre  2006,  per  motivi riguardanti i sedili,  i  loro  ancoraggi  ed  i  poggiatesta  che non soddisfano i requisiti  del  decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come  da  ultimo  modificato  dal  presente  decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.
 3.  A  decorrere  dal  20 ottobre  2007,  per  motivi riguardanti i sedili,  i  loro  ancoraggi  ed  i  poggiatesta  che non soddisfano i requisiti  del  decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto:
 a) non  sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti   e   della   navigazione   8 maggio   1995   e  successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed
 b) e'  rifiutata  l'immatricolazione,  la  vendita o l'entrata in servizio  di  nuovi  veicoli,  a  meno  che non si applichi l'art. 8, comma 2,  del  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 199
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