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| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Recepimento  della  direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del  Consiglio,  relativa  alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,  a  decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29  marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21  settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo,    modifica    la   direttiva   70/156/CEE   concernente   il ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri  aventi  piu'  di  otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
 Visto  il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento    della   direttiva   77/541/CEE   recante   norme   per l'omologazione  parziale  CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda  l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta  e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei  sistemi  di  ritenuta  dei  veicoli  a  motore,  pubblicato  nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture  di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che  adegua  al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  215  del 14 settembre  2000,  ed  il  comunicato  di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio   2005,  di  recepimento  della  rettifica  alla  direttiva 2000/3/CE  della  Commissione  del 22 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
 Vista   la  direttiva  2005/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  7 settembre 2005 che modifica la direttiva 77/541/CEE del  Consiglio  per  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
 
 Art. 1.
 1.  Il  presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per  i  trasporti  19 novembre  1977,  di recepimento della direttiva 77/541/CE,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  veicoli  delle  categorie  M2 ed M3 si suddividono in classi definite  al  punto  2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai  veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  E'  consentito,  previa verifica ed autorizzazione da parte del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, Dipartimento dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione:
 a) installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta conformi a  norme  nazionali,  diversi  da  quelli contemplati dal decreto del Ministro   per   i   trasporti   19 novembre   1977,   e   successive modificazioni,  purche' tali dispositivi siano destinati ai disabili, ed
 b) esentare  dalle  disposizioni  del  decreto del Ministro per i trasporti  19 novembre 1977, e successive modificazioni, i sistemi di ritenuta  destinati  a  soddisfare  i requisiti dell'allegato VII del decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003.
 2.  Le  prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1., del decreto del Ministro   per   i   trasporti   19 novembre   1977,   e   successive modificazioni,  non  si  applicano  alle  cinture  di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 4. 1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
 a) la nota a pie' di pagina relativa al punto 3.1. e' soppressa;
 b) il punto 3.1.1. e' sostituito dal seguente:
 «3.1.1.  Ad  eccezione  dei  sedili  utilizzabili  solo a veicolo fermo,  i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 della classe  III o B, M3 della classe III o B, e N devono essere muniti di cinture  di  sicurezza  e/o  di  sistemi  di  ritenuta  ai  sensi dei requisiti della presente direttiva.
 I  veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M2 o M3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta,   purche'   siano  conformi  ai  requisiti  della  presente direttiva».
 |  |  |  | Art. 5. 1.   A   decorrere  dal  20 aprile  2006,  per  motivi  riguardanti l'installazione  di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che soddisfano  i  requisiti  del  decreto  del  Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, non e' consentito:
 a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e
 b) proibire   l'immatricolazione,   la  vendita  o  l'entrata  in servizio di nuovi veicoli.
 2.   A  decorrere  dal  20 ottobre  2006,  per  motivi  riguardanti l'installazione  di cinture di sicurezza e di dispositivi di ritenuta che  non  soddisfano  i  requisiti  del  decreto  del  Ministro per i trasporti  19 novembre  1977,  come da ultimo modificato dal presente decreto,   e'   rifiutato   il   rilascio   dell'omologazione   CE  e dell'omologazione nazionale.
 3.   A  decorrere  dal  20 ottobre  2007,  per  motivi  riguardanti l'installazione  di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che non  soddisfano  i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto:
 a) non  sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti   e   della   navigazione   8 maggio   1995   e  successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed
 b) e'  rifiutata  l'immatricolazione,  la  vendita o l'entrata in servizio  di  nuovi  veicoli,  a  meno  che non si applichi l'art. 8, comma 2,  del  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 195
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