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| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del comparto   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Biennio economico 2004-2005 |  | 
 |  |  |  | CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO  PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DI MINISTRI - BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
 
 ----> Vedere Testo a pag. 93 della G.U. <----
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
 1.  Il  presente  contratto  si  applica a tutto il personale con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a tempo determinato dipendente  del  comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
 2.  Il  presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004  al  31 dicembre  2005  e  concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 3.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
 4.  Per  quanto  non  previsto  dal presente contratto restano in vigore  le  norme  del  precedente Contratto collettivo nazionale del lavoro.
 |  |  |  | Art. 2. Stipendio tabellare
 1.  Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 76, comma 4, del  Contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del 17 maggio 2004, sono   incrementati   degli   importi   mensili  lordi,  per  tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
 2.   Gli   importi  annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti dall'applicazione   del  comma 1  sono  rideterminati  alle  scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita'   di   vacanza  contrattuale  prevista  dall'art.  2, comma 6,  del  citato  Contratto  collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
 1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti dall'applicazione del presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita'  di cui all'art. 64, comma 4, ed all'art. 67, comma 7 del  Contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del 17 maggio 2004, sull'equo  indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi  contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel  periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita'  di  buonuscita,  di  licenziamento,  nonche'  quella prevista  dall'art.  2122  del  codice civile si considerano solo gli scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto di lavoro.
 3.  Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 4. Fondo unico per la Presidenza
 1.  Al  fine  di  incentivare la produttivita' dei dipendenti, il Fondo  unico  per  la  Presidenza  di  cui  all'art. 82 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004 e' incrementato di un   importo   pari  allo  0,50%  del  monte  salari  dell'anno  2003 (corrispondente  a Euro 12,24 per tredici mensilita' per i dipendenti in  servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 5. Indennita' di Presidenza
 1.  L'indennita'  di  cui  all'art.  85  del Contratto collettivo nazionale  del lavoro del 17 maggio 2004 e' incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma 1  l'indennita'  di Presidenza  e'  rideterminata  nei  valori  indicati  nella  medesima tabella C.
 |  |  |  | Art. 6. Buoni pasto
 1.  A  decorrere  dal  31  dicembre 2005, il valore economico del buono pasto di cui all'art. 97 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, e' rideterminato in Euro 7,00.
 |  |  |  | ----> Vedere Tabelle da pag. 94 a pag. 95 della G.U. <---- |  |  |  | Dichiarazione congiunta n. 1 In  considerazione della recente istituzione del comparto e della necessita'  di  individuare  con precisione le componenti retributive rilevanti  ai  fini della determinazione dei parametri di riferimento per la definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno atto della   necessita'  che  per  il  prossimo  biennio  economico  venga istituito  uno  specifico  tavolo  tecnico  presso  l'ARAN al fine di effettuare  opportune  ed  approfondite  verifiche  al  riguardo, che
 dovranno concludersi prima dell'avvio del negoziato.
 Dichiarazione congiunta n. 2
 Le  parti  ribadiscono  la  necessita' di esaminare, nel prossimo quadriennio  2006-2009,  le  problematiche relative alla decurtazione dell'indennita'  di  Presidenza  nei  periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici giorni.
 Dichiarazione congiunta n. 3
 Le  parti,  tenuto  conto  degli effetti dell'art. 6 del presente Contratto  collettivo nazionale del lavoro, danno atto che le risorse utilizzate  nella  contrattazione integrativa al fine di incrementare il   valore   economico   del  buono  pasto  si  rendono  disponibili nell'ambito del fondo per altre finalita'.
 Dichiarazione congiunta n. 4
 Nell'ottica  della  valorizzazione  del personale con particolare riguardo  al  supporto  per lo svolgimento delle funzioni di impulso, indirizzo  e  coordinamento  svolte  dalla  Presidenza, le parti, nel prossimo  quadriennio  2006-2009, verificheranno la sussistenza delle condizioni  per l'eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e continuative,  aventi  carattere  di certezza e stabilita', dal Fondo unico di Presidenza all'indennita' di Presidenza.
 
 NOTA A VERBALE
 La  RdB/CUB  P.I.  valutando  complessivamente negativo l'accordo raggiunto  per  il  rinnovo  del  2°  biennio economico del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri,  diretta conseguenza dell'accordo del 27 maggio tra Governo e  sindacati  (aspramente  criticata  e  non  sottoscritta dalla sola RdB/CUB),   non  sottoscrive  l'ipotesi  di  accordo  e  promuove  la consultazione  di  tutte  le  proprie  strutture,  delle  RSU  e  dei lavoratori del compatto Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 La   RdB/CLIB   P.I.,   in   merito   alla  trattativa,  denuncia l'inadeguatezza  assoluta degli incrementi stipendiali a disposizione e  l'opportunita'  che  si  e' persa non volendo risolvere, in questa tornata   contrattuale,  le  annose  problematiche  che  gravano  sul comparto,  quali:  l'indennita'  di amministrazione tuttora decurtata per malattia e la stabilizzazione di una quota del salario accessorio in  una  voce stipendiale fissa e continuativa, malgrado la pressante richiesta  dei  lavoratori  manifestata  attraverso  una  raccolta di firme.
 Unica  nota positiva, per la quale RdB/CUB P.I. rivendica fino in fondo  il risultato, e' l'aumento del valore del buono pasto a 7 euro sebbene si intervenga limitandone la contrattazione decentrata.
 Roma, 13 aprile 2006
 p. Coordinamento nazionale P.I.: Stramaccioni
 
 USAE - UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI
 La    confederazione    U.S.A.E.    valutando,   nel   complesso, negativamente  il  contratto  relativo  al  2°  biennio economico del Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sottoscrive il contratto stesso.
 Come   avvenne  per  il  primo  contratto  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri,  si persevera con le teorie omologative tra due  comparti  (quello  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quello  dei  Ministeri)  che,  invece  di  differenziarsi, proseguono forzatamente appaiati nello sviluppo professionale ed economico.
 Questa forzata omologazione ha impedito, anche in questa fase, il reale recupero del potere d'acquisto dei salari del personale.
 Oltre  ogni  alchimia  contabile  sulle  percentuali d'incremento concordate  per  tutti  i  rinnovi  contrattuali, pesa soprattutto il rapporto, insopportabilmente squilibrato, tra salario fondamentale ed accessorio.
 Le  due  fonti  di  salario  sono vicine alla parita'. Il salario accessorio   raggiunge,   mediamente,   il   43%  della  retribuzione complessiva,  pur  riferendosi  a prestazioni lavorative di carattere ordinario  e continuativo e che, quindi, dovrebbero essere retribuite con salario fondamentale.
 Il  salario  fondamentale  non  e'  mai  incrementato  per la sua interezza   poiche',   per   ragioni   «storiche»   (provenienze   da amministrazioni  e  trattamenti  fondamentali diversi) il trattamento tabellare  da  solo,  cui  si attribuisce l'incremento, non esaurisce l'intera retribuzione fondamentale.
 Il   salario   accessorio   rimane  vittima  di  una  sostanziale ambiguita',  con  un Fondo unico di Presidenza che continua ad essere alimentato  sulla  base  del  contingente  di  ruolo,  mentre  poi e' ripartito su una compagine di destinatari piu' ampia (almeno un terzo in piu).
 Esposto   quanto   sopra,  risulta  ininfluente,  ai  fini  della valutazione  complessiva  del contratto, l'adeguamento del valore del buono  pasto  a  7  euro  (se  la logica e' omologativa, lo diamo per scontato), mentre peggiorano il giudizio sia la mancata revisione del trattamento  economico  in  caso  di  malattia  inferiore ai quindici giorni,   sia   la   non   avvenuta   stabilizzazione,   sul  salario fondamentale,   di   quote,   piu'  o  meno  rilevanti,  del  salario accessorio.
 Infine,  le  dichiarazioni congiunte - che, al solito, sono prova dell'incapacita'  di affrontare e risolvere problemi, ben conosciuti, procrastinandone  nel  tempo  la  soluzione - prendono atto di «buone intenzioni»  cui  daranno  seguito  parti contrattuali ben diverse da quelle attuali.
 Roma, 13 aprile 2006
 Il Segretario nazionale: Guidi
 
 INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE Dichiarazione  a verbale al Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio
 2004-2005
 Federazione   Intesa   non   intende  sottoscrivere  il  presente Contratto collettivo nazionale del lavoro in quanto la stessa risulta ancora «ammessa con riserva».
 Si  ricorda  che  in  data 20 gennaio 2006 e' stata depositata la sentenza   n.   220336/2004   che   conferma  la  riammissione  della federazione  Intesa  tra le organizzazioni sindacali rappresentative. Detta  sentenza,  come e' noto, e' provvisoriamente esecutiva, il che determina  che  gli  accertamenti  in essa contenuti fanno stato fino alla eventuale riforma in appello.
 Viceversa,  il  mantenimento della dicitura «ammessa con riserva» crea confusione e disorientamento tra gli iscritti e il personale del comparto  concretizzando, cosi', un danno ingiusto all'immagine della federazione   Intesa   e   alle  sue  chanches  di  proselitismo.  La federazione   Intesa   e'   disposta  a  sottoscrivere  il  Contratto collettivo  nazionale  del lavoro solo se verra' esclusa la riserva a lei ingiustamente imputata.
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