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| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Ammissione   di   progetti   di   ricerca  agli  interventi  previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 806.920,81. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la  mobilita' dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000,  n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  Comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del  23 marzo  2005,  13 aprile  2005, 5 ottobre 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;
 Visto   il   Programma   Operativo   Nazionale  «Ricerca,  sviluppo tecnologico    ed    alta   formazione»   2000/2006   nelle   regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
 Visto  il Complemento di programmazione del predetto PON, approvato in  data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visti  in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti  di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della  ricerca  e  dello  sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;
 Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  Agevolazioni  alla  Ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Visto  il  decreto  del 29 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 I seguenti progetti di ricerca, presentati ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi  alle  agevolazioni  previste  dalla  citata normativa, nelle forme,  misure,  modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni generali
 1.  Gli  interventi,  di  cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
 4.  Per  i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito    agevolato    e    contributo   nella   spesa   la   durata dell'ammortamento e' stabilito come segue:
 progetti  che  prevedono  una durata fino a ventiquattro mesi (al netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo  comma  del presente articolo  nonche'  di  eventuali  ulteriori  proroghe)  il periodo di ammortamento  e'  fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva conclusione della ricerca;
 progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a  quarantotto  mesi  (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del  presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il   periodo  di  ammortamento  e'  fissato  in  nove  anni  in  rate semestrali,   costanti,   posticipate,  comprensive  di  capitale  ed interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;
 progetti  che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a  sessanta  mesi  (al  netto  della  eventuale  maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e' fissato  in  otto  anni  in  rate  semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza  semestrale  successiva  alla  data di effettiva conclusione della ricerca.
 5. Il  Ministero,  con  successiva  documentazione,  fornira'  alla banca,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di finanziamento, la ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e' della relativa quota di contributo.
 6.  La  durata  del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
 |  |  |  | Art. 3. La  relativa  spesa  di  euro  806.920,81 nella forma di contributo nella  spesa per attivita' di formazione, di cui al presente decreto, grava  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  le  agevolazioni  alla ricerca,  utilizzando  gli  appositi  finanziamenti del Fondo sociale europeo,  della  legge  16 aprile  1987,  n.  183,  secondo  le quote previste  nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale «Ricerca, sviluppo  tecnologico  ed  alta  formazione»  2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> Vedere Allegato da pag. 82 a pag. 84 della G.U. <----
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