| IL CONSIGLIO Considerato in fatto:
 L'originaria  scelta  del  legislatore  di  attribuire la peculiare attivita'  di  qualificazione  ad  organismi, quali le SOA, di natura giuridica  privatistica,  seppure di diritto speciale, ha comportato, nella   fase   attuativa,   il   repentino   sviluppo  dell'attivita' promozionale,   ritenuta   necessaria   al   fine  di  consentire  la visibilita'   sul   mercato   di   soggetti   sconosciuti   al  mondo imprenditoriale.
 Tuttavia,  nell'evoluzione  del  sistema  unico  di qualificazione, dalla  sua  istituzione  ad oggi, da un lato la funzione delle SOA e' divenuta  ben nota a tutti i soggetti operanti nel mercato dei lavori pubblici  e  dall'altro,  si  e'  evidenziata  in  modo  sempre  piu' preoccupante una serie di comportamenti patologici dei promotori, che hanno influito negativamente sul corretto funzionamento del sistema.
 Dallo  specifico  monitoraggio  sull'attivita' promozionale attuato dall'Autorita'  con  il  comunicato  n. 44/2005, e' emerso che, nella prevalenza  dei  casi,  l'attivita'  di  promozione commerciale viene svolta  da  soggetti  esterni  alle  societa',  in  base  alla  forma contrattuale  atipica  del  «procacciatore di affari», caratterizzata dalla  mancanza  di  un  vincolo  di  stabilita'  e  di un diritto di esclusiva, che ha dato luogo ai seguenti profili critici:
 a) i  promotori,  che  sono  anche consulenti delle imprese, sono concretamente  in  grado  di influenzare le condizioni di mercato, in quanto  possono determinare il passaggio di «pacchetti» di imprese da una  SOA  all'altra  ed  e'  per loro indifferente quale sara' la SOA prescelta,   da   cui  riceveranno,  comunque,  una  provvigione,  in percentuale assai rilevante rispetto ai costi di qualificazione;
 b) come  denunciato  dalle  associazioni  delle  SOA, spesso sono proprio i promotori a predisporre la documentazione da presentare, ai fini  della qualificazione, in violazione del generale divieto, per i soggetti   esterni   alle   SOA,  di  svolgere  prestazioni  relative all'attivita'   di  attestazione,  come  appunto  l'acquisizione  dei documenti;
 c) in  alcuni  casi  si  e'  riscontrato  che  i  promotori hanno proposto  alle  imprese  obiettivi  di qualificazione non realistici, ritenendo di poter sollecitare le SOA ad una verifica compiacente; la fattispecie  piu'  grave  di  comportamento  illecito  dei  promotori riguarda  la falsificazione dei certificati di esecuzione dei lavori, fenomeno che rischia di essere sempre piu' diffuso.
 Ritenuto in diritto:
 A) Inserimento dei promotori nell'organico delle SOA.
 Le determinazioni ed i comunicati elaborati, sinora, dall'Autorita' non  hanno  previsto  una specifica regolamentazione dell'operato dei promotori,   ma   hanno   stabilito   soltanto   alcuni  limiti  alla collaborazione  esterna  per  l'attivita'  di promozione commerciale, considerata    funzionale    all'azione    di    organismi   privati, nell'esercizio della propria liberta' di iniziativa economica.
 Questo  orientamento  si e' basato anche su una lettura restrittiva della norma di cui all'art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica  n.  34/2000,  che  fa  divieto  alle  SOA  di ricorrere a prestazioni  di  soggetti  esterni alla loro organizzazione aziendale «Per   l'espletamento  delle  loro  attivita'...».  Si  e',  infatti, ritenuto  di dover applicare tale divieto limitatamente all'attivita' di  attestazione  propriamente detta e non anche a quelle prestazioni che  si  reputavano  strumentali  o  accessorie,  come  le  attivita' promozionali.
 Anche  la  Commissione  consultiva,  di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha sostenuto che alle SOA sia consentito  avvalersi  di  risorse  esterne al proprio organico (come definito  dall'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000),  in  ossequio alla liberta' di organizzazione dell'impresa, propria  di  soggetti  di  natura  giuridica  privatistica, seppur di diritto speciale.
 Tuttavia,  l'evoluzione del sistema di qualificazione ha portato ad una     sostanziale    modifica    dell'inquadramento    delle    SOA nell'ordinamento  giuridico,  attribuendo  a tali organismi una forte connotazione pubblicistica che in origine era assai discussa.
 Infatti  una recente, ma consolidata, giurisprudenza amministrativa ha  definitivamente  chiarito  che  le SOA, pur mantenendo la propria natura   giuridica  di  societa'  per  azioni  di  diritto  speciale, svolgono,  pero',  una  funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia  nel  rilascio di un'attestazione con valore di atto pubblico. Trattasi,  cioe',  di  un'ipotesi  di  esercizio  privato di pubblica funzione.  (Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 991/2004, n. 993/2004 e n. 2124/2004).
 La  medesima  giurisprudenza ha evidenziato come le attestazioni di qualificazione, risultato dell'attivita' di certificazione delle SOA, siano  peculiari  atti  pubblici,  destinati  ad  avere una specifica efficacia   probatoria,  come  stabilito  dall'art.  1,  decreto  del Presidente   della   Repubblica   n.   34/2000:   «l'attestazione  di qualificazione   rilasciata   a   norma   del   presente  regolamento costituisce  condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza  dei  requisiti  di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici».
 Tanto e' vero che le stazioni appaltanti, in sede di aggiudicazione dei   lavori   pubblici,  non  possono  chiedere  ai  concorrenti  la dimostrazione  della  qualificazione  con  modalita'  altre e diverse dall'esibizione dell'attestato di qualificazione, che fa stato fino a prova di falso.
 Proprio  la  particolare  efficacia  probatoria  delle attestazioni richiede  che  ne  sia  garantita  la genuinita', anche attraverso il rigido  controllo dell'iter formativo e la piena responsabilizzazione dei  soggetti  istituzionalmente  deputati  a svolgere l'attivita' di certificazione.
 La   concreta   esperienza   ha   dimostrato  quanto  profondamente l'attivita'  dei  promotori  incida  nell'iter  di  formazione  degli attestati   di   qualificazione  e  quanto  sia  diffusa  la  pratica dell'alterazione   dei   certificati   di  lavori,  per  cui  occorre ricondurre l'attivita' di promozione, da chiunque svolta, nell'ambito di un controllo piu' efficace, attraverso l'inserimento dei promotori nell'organico delle SOA.
 Questo  anche  in  ossequio ad un'interpretazione «omnicomprensiva» della  norma  di  cui all'art. 12, comma 2, sopra citata, relativa al divieto  di  affidare  a  soggetti  esterni all'organico delle SOA lo svolgimento   di   ogni   prestazione   inerente   all'attivita'   di qualificazione; interpretazione che appare, oggi, pienamente in linea con l'accertata funzione pubblicistica di certificazione delle SOA.
 L'interesse  pubblico  alla  tutela dell'attivita' di certifiazione deve,  infatti, ritenersi prevalente sull'interesse privatistico alla libera organizzazione dell'attivita' di impresa delle SOA.
 Infatti,  la natura giuridica del soggetto che esercita l'attivita' di  certificazione  non  incide sulla natura giuridica dell'attivita' esercitata;  se il legislatore, nell'ottica della semplificazione, ha demandato  a  soggetti  privati  una  attivita'  in  passato affidata esclusivamente a soggetti pubblici, tale attivita' resta una funzione pubblica  di  certificazione,  con  il  preciso  scopo  di ingenerare fiducia nel contenuto dell'atto.
 Per  tale  ragione,  l'attivita' di certificazione e' circondata di garanzie  e  controlli  pubblici,  che  consistono  nell'attribuzione all'Autorita'  di  penetranti  poteri  di vigilanza sia sulle SOA che sulle  singole  attestazioni  (compreso,  secondo  una  ricostruzione logica  e  sistematica della giurisprudenza - al di la' del mero dato letterale - il potere di annullamento diretto delle attestazioni).
 L'affidamento,  da  parte  dell'ordinamento, al controllante, degli interessi   pubblici  ed  il  conferimento  di  poteri  di  ingerenza sull'operato  dei  soggetti  controllati,  implicano  che l'attivita' dell'Autorita'  sia ampia e globale e non possa limitarsi ad una mera supervisione  dei  soggetti  controllati,  ma  debba  comprendere una valutazione  critica successiva dei comportamenti e dei risultati (in linea  con  la  citata  giurisprudenza  del  Consiglio  di Stato, TAR Sicilia, Catania, 3 febbraio 2003, n. 172).
 Pertanto,  questa  Autorita',  nell'esercizio  dei  poteri  ad essa conferiti,  ritiene  che l'attivita' promozionale possa essere svolta solo da soggetti legati alle SOA da un rapporto organico.
 In  tal  modo,  si pone anche rimedio alla consuetudine per cui nei frequenti  casi  di  contenzioso  a carico delle SOA (spesso relativi alla  falsificazione  di  certificati  di lavori), le imprese si sono difese    attribuendo   ai   promotori   la   responsabilita'   della falsificazione  dei  documenti  prodotti  (e,  talvolta, anche le SOA hanno  fatto  lo  stesso).  E,  fino  al  momento  attuale,  e' stato difficile  ricondurre  ai  promotori  specifiche  responsabilita', in quanto  soggetti  giuridicamente estranei all'organico delle SOA, che svolgono    attivita'    meramente   strumentali   all'attivita'   di attestazione.
 Delimitando   l'attivita'   di  promozione  unicamente  a  soggetti inseriti  nell'organizzazione  delle  SOA, sara', altresi', possibile imputare  la  responsabilita'  dell'azione  ad un soggetto facilmente individuabile,  perche'  facente parte della specifica organizzazione e,  quindi,  anch'egli  potenzialmente  imputabile di quelle condotte penalmente rilevanti, che si riconducono alla natura del soggetto che le pone in essere, quale soggetto esercente una pubblica funzione.
 B) Modalita' di svolgimento dell'attivita' promozionale.
 L'attivita'  di promozione, svolta da soggetti inseriti nell'ambito nell'organico delle SOA, deve rispettare alcune regole affinche' essa avvenga  in osservanza del principio di indipendenza, imparzialita' e parita'  di  trattamento delle imprese, di cui all'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
 In particolare:
 1)   l'attivita'   promozionale,   relativa  alla  diffusione  di informazioni sulle caratteristiche della prestazione resa dalle SOA e delle  garanzie da esse fornite allo scopo di acquisire clienti, deve escludere qualsiasi trattamento privilegiato;
 2)  l'attivita' promozionale non puo' mai prevedere la fissazione di  tempi  differenziati  per  il  rilascio  delle  attestazioni,  in ossequio al principio di imparzialita' di trattamento;
 3)  laddove  siano  previsti incentivi di natura economica per la clientela,  essi  non  devono comportare, comunque, una generalizzata riduzione  del  corrispettivo  minimo di tariffa (determinato in base all'applicazione  dei  criteri  di cui all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
 4)   il   contratto  stipulato  con  le  imprese  deve  prevedere un'autorizzazione  al trattamento dei loro dati, ai sensi del decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196, oltre ad una eventuale specifica autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  a  fini  statistici  e di promozione  commerciale, in assenza della quale detto trattamento non e' consentito alle SOA.
 Tutto  cio'  premesso,  l'Autorita', in virtu' dei propri poteri di regolazione  nell'ambito  del  mercato  dei  lavori  pubblici e della qualificazione dei soggetti esecutori, al fine di:
 salvaguardare  i  valori  istituzionali  affidati alla sua cura e assicurare  gli  obiettivi  di  qualita'  nelle  costruzioni  che  la legislazione italiana si prefigge;
 garantire  l'efficienza  ed il corretto funzionamento del sistema unico di qualificazione;
 eliminare   le   rilevanti   distorsioni  create  dai  promotori, attraverso   un   piu'   efficace   controllo   dell'iter   formativo dell'attestato di qualificazione;
 Dispone che   l'attivita'   promozionale   all'esercizio   dell'attivita'  di attestazione sia svolta unicamente da soggetti inseriti nell'organico delle SOA;
 che  tali  soggetti,  nell'esercizio  dell'attivita'  promozionale, rispettino   le   regole   ed   i  limiti  stabiliti  nella  presente determinazione;
 che  le  SOA  comunichino  a  questa  Autorita'  i dati relativi ai soggetti inseriti nel proprio organico in qualita' di promotori; tali dati   saranno   immessi  in  un  database  istituito  presso  questa Autorita',   che   sara'   costantemente   implementato  grazie  alla tempestive  comunicazioni  delle  SOA  medesime;  la banca dati sara' detenuta  dall'Autorita'  ai  soli  fini di controllo interno, mentre sara'  negato  ogni  accesso esterno, nel rispetto della disciplina a tutela della privacy.
 I   comunicati   alle  SOA  n.  6  del  18 aprile  2001  (prot.  n. 22901/01/segr)  e n. 11 del 2 luglio 2001 (prot. n. 37365/01/segr), e le  determinazioni  n.  38 del 27 luglio 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n.  128  dell'8 agosto  2000  e n. 50 del 3 novembre 2000, pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 2000, si intendono  sostituiti  dalla  presente  determinazione, limitatamente alle parti relative alla disciplina dell'attivita' promozionale.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il presidente: Rossi Brigante
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