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| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 aprile 2006 |  | Autorizzazione,  all'organismo  denominato  «IS.ME.  CERT. - Istituto mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare»,  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto il regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  n. 72 dell'11 marzo 2006,  con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della  indicazione  geografica  protetta Melannurca Campana, prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  l'indicazione  espressa  congiuntamente  dalla  Associazione produttori     ortofrutticoli     e    melaannurca    A.P.O.M.A.    e dell'Associazione     produttori     ortofrutticoli    irpino-sanniti A.P.O.I.S.,  quali  associazioni richiedenti la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di  controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto IS.ME. CERT. - Istituto  mediterraneo  di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al Ministero delle politiche agricole e forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo   denominato  IS.ME.CERT  -  Istituto  mediterraneo  di certficazione  agroalimentare,  con  sede  in Napoli, via G. Porzio - Centro  direzionale Isola G/1 e' autorizzato ad espletare le funzioni di  controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Melannurca Campana, registrata in   ambito   europeo   come   indicazione  geografica  protetta  con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  dovra'  assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda   ai   requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la  denominazione  Melannurca  Campana,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  non  puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la indicazione   geografica  protetta  Melannurca  Campana,  cosi'  come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere   dal   31 marzo  2006,  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento (CE) n. 417/2006.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  e'  tenuto  ad  adempiere  a tutte le disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo  della  indicazione geografica protetta Melannurca Campana, anche mediante immissione nel sistema informativo del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo    autorizzato    Istituto   IS.ME.CERT.   -   Istituto mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare  immette  anche  nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita'  della  indicazione geografica protetta Melannurca  Campana  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione agroalimentare e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, dalla regione Campania.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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