| 
| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 aprile 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Limone Femminello del Gargano», per la quale e' stata inviata  istanza  alla  Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art.  5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in  via  transitoria  alla  denominazione  una  protezione  a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di valorizzazione e tutela  «Gargano  Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via Salita  della  Bella,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione  «Limone Femminello del Gargano», ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Vista  la  nota protocollo n. 63917 del 18 luglio 2005 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio di valorizzazione e tutela   «Gargano   Agrumi»,   ha  chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio  della  denominazione «Limone Femminello del Gargano», ai sensi   dell'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006,  espressamente  esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Limone Femminello del Gargano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla   domanda   di   riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  del  Consorzio  di valorizzazione  e  tutela  «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione «Limone Femminello  del  Gargano»,  secondo  il  disciplinare  di  produzione trasmesso  con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006  del Consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione «Limone Femminello del Gargano».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Limone  Femminello del Gargano» e' riservata al prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso  all'organismo  comunitario con nota n. 63917 del 18 luglio 2005 e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria   della  denominazione  «Limone Femminello  del Gargano», come indicazione geografica protetta ricade sui  soggetti  che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO».
 
 Art. 1.
 Denominazione
 L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» e'  riservata ai limoni prodotti in un'area specifica del Promontorio del  Gargano,  nella  regione  Puglia,  completamente  maturati sulla pianta  e  prodotte  per  il  consumo fresco e la trasformazione, che rispettano  le  condizioni  e  i  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare.
 Art. 2.
 Caratteristiche del prodotto
 L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» e' riservata alle cultivar di limoni, cosiddetti «nostrani» o locali, e   cioe'   tipi   stabilizzati  della  varieta'  Femminello  Comune, storicamente e commercialmente distinti in:
 1) limone  a  scorza gentile (Citrus limonium tenue Riss.), detto anche  Lustrino.  Peduncolo  di medio spessore e lunghezza, forma del frutto  sferoidale, buccia giallo-chiaro, particolarmente liscia e di spessore  molto  sottile.  Diametro equatoriale minimo di 50 mm, peso non  inferiore  a  80  g  circa. Flavedo ricco di oli essenziali e di profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino,  con  numero ridotto di semi; succo non inferiore al 35% del peso del frutto e acidita' superiore a 3,5 gr/100 ml;
 2)  limone  oblungo  (C. limonium oblungum Riss.), volg. fusillo. Peduncolo  di medio spessore e lunghezza, forma del frutto ellittica, dimensioni  medio-grandi,  diametro equatoriale minimo di 60 mm, peso non  inferiore  a  100  g; buccia giallo citrino intenso, di spessore medio,  piu'  o  meno  liscia.  Flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino;  succo  non  inferiore al 30% del peso del frutto e acidita' superiore a 3,5 gr/100 ml.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 Per «Limone Femminello del Gargano», s'intende il frutto prodotto e  confezionato  in  un'area  che  interessa  i territori di Vico del Gargano,  Ischitella  e  Rodi  Garganico  e  precisamente  il  tratto costiero - subcostiero del Promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.
 L'area  e' identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea   di  spiaggia  compresa  nel  tratto  contrada  Calenella-Foce torrente  Romondato,  ad  ovest  il  tracciato del torrente citato, a sud-ovest,    il    tratto    strada   provinciale   frazione   Isola Varano-Ischitella  e il tracciato del torrente Pietrafitta, a sud-est i  tracciati  dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio  del  comune  di  Vico  del  Gargano  rappresentato  dalla contrada Calenella.
 Art. 4.
 Elementi che comprovano l'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita).  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in appositi elenchi,  gestiti  dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori e' garantita la tracciabilita' e rintracciabilita' del prodotto.
 La  prova  dell'origine,  inoltre,  e'  comprovata  da  specifici adempimenti  cui  si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Limone Femminello del  Gargano», nonche' la tenuta di appositi registri di produzione e la  denuncia  alla  struttura  di controllo delle quantita' prodotte. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi,  sono  assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 Il  «Limone  Femminello  del  Gargano» e' ottenuto in una realta' agrumaria  «storica»  con  una  tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere limoni con specifiche caratteristiche di qualita'. 5.1. I terreni.
 I   terreni   sono   orograficamente  inquadrabili  nella  fascia perimetrale   del   Promontorio   modellata  in  valli  e  vallecole. Geomorfologicamente  si  tratta di piccole valli calcaree con terreni della  categoria «suoli rossi mediterranei» particolarmente ricchi di potassio e microelementi. 5.2. Il portainnesto.
 Il  portainnesto,  come da tradizione agronomica, e' il Melangolo (citrus mearda), certificato come tale dalla normativa vigente. 5.3. Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione.
 L'impianto del limoneto e' fatto nel pieno rispetto dei peculiari caratteri  orografici  e  podologici  che  caratterizzano la zona; su quelli  in  pendio  si  deve  procedere alla sistemazione a terrazzo, quali   muretti  a  secco  e  ciglionamenti.  Il  limoneto,  come  da tradizione,  e'  consociabile  con  alberi  di  «Arancia  Bionda  del Gargano».
 La  protezione  dai venti, ove necessaria, deve essere assicurata da  frangivento  vivi  di  leccio,  alloro  ed altre essenze agrarie, ovvero da canneti e reti. Il sesto d'impianto e' quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densita' d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.
 Le  specie  e  le  varieta'  da  coltivare  sono  quelle definite all'art. 2. 5.4. L'allevamento.
 La forma da dare all'albero di limone e' quella tipica della zona e  precisamente  una  semisfera  schiacciata,  localmente  denominata «cupola  squarciata»; l'impalcatura della stessa e' costituita da due branche  principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi  secondo  un  cerchio  inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola  internamente  e'  cava,  per  favorire  l'arieggiamento  e le operazioni di raccolta. 5.5. Le cure colturali.
 Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di limone sono irrigate.
 Le  lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovino-caprino; in alternativa   si   ricorre  a  concimazioni  a  base  di  perfosfati. Sistematiche  potature  primaverili,  prima della ripresa vegetativa, modellano  costantemente  la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attivita' vegetativa e produttiva.
 Le  cure  colturali  continuano  con la difesa, sia da avversita' atmosferiche,  fronteggiate  anche con i frangivento, sia da attacchi parassitari,  principalmente  cocciniglie,  causa  del problema delle fumaggini.
 Le   colture   utilizzanti  processi  di  natura  biologica  sono assoggettate alla specifica normativa. 5.6. Le rese.
 La  produzione di limoni non devono superare le 35 tonnellate per ettaro. 5.7. L'epoca di raccolta.
 Date  le  particolari  condizioni  pedoclimatiche  e le peculiari caratteristiche  che  senza  forzatura  alcuna garantiscono una lunga persistenza  del  frutto  sull'albero,  l'epoca  di raccolta e' tutto l'anno. La raccolta e' fatta manualmente e con l'ausilio di forbici.
 E' vietata la maturazione artificiale dei frutti.
 Il  confezionamento  del  prodotto  IGP  «Limone  Femminello  del Gargano»  puo'  avvenire  esclusivamente  nella zona di origine cosi' come  indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la tracciabilita' e il controllo del prodotto e per non deteriorare le caratteristiche qualitative del prodotto.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 La  presenza  del  limone nel Gargano e' strettamente legata alla zona  cosiddetta  dei «Giardini d'agrumi», e piu' precisamente ad una precisa area, unica in tutta la fascia Adriatica, nella quale oltre a favorevoli condizioni climatiche vi e' una naturale disponibilita' di acqua.
 Questa  e'  l'unica  zona del Gargano che si caratterizza per una straordinaria  e alquanto suggestiva concentrazione di sorgenti, che, grazie  ad  un canale di presa e ad una rete di canalette secondarie, arrivano ad ogni singola pianta di limone.
 La  presenza  del  «Limone  Femminello del Gargano» nella zona di origine   e'  inquadrabile  anche  sul  piano  geo-pedoclimatico,  di microambienti,   in   ognuno   dei   quali,   grazie   all'esperienza tradizionale  e secolare dei contadini della zona, si sono sviluppati fin  dal passato limoni le cui caratteristiche qualitative sono cosi' palesi  da  essere  richiesti,  fin dall'antichita', anche da mercati esteri.
 Grazie  allo  studio continuo da parte degli uomini della zona di produzione  per  migliorare e proteggere i limoneti del Gargano dalle gelate o dai freddi venti nordici, sono stati individuati i siti piu' propizi  al migliore sviluppo del «Limone Femminello del Gargano», ed e'  per  questo motivo che gran parte degli impianti si sviluppano su versanti  esposti  a  sud,  sud-est. Inoltre sono stati adottati vari sistemi  di  frangivento  per  difendere  le  piante dai freddi venti marini,  uno  dei  nemici  piu'  terribili del «Limone Femminello del Gargano»:  esistono  lunghi  ed  alti  muri  in fabbrica interrotti a distanze  regolari  da  grandi  finestroni, chiusi con graticciate in canne  durante  l'inverno;  oppure,  come  nei  limoneti  di  Rodi, i frangivento  sono  «vivi»,  costituiti  cioe' da leccio ed alloro. In alternativa  si  realizzano  i  cosiddetti  «canneti»: lunghe file di canne  secche,  infilzate  nel  terreno,  e  tenute insieme con canne trasversali.
 L'agrumicoltura  del  Gargano e' ancora una forma di «agricoltura tradizionale»,  con  lavori  manuali,  in  cui  maestro  e' ancora il potatore; quella del Gargano si delinea come una forma di agricoltura che  nel  corso  del  tempo  ha  maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche tramandatasi di generazione in generazione.
 Grazie  alla qualita' ambientale del contesto, inquadrabile da un punto  di  vista  pedoclimatico  nella  «Regione  litoranea»  e nella «Fascia  subumida a clima mediterraneo» del promontorio garganico, il «Limone  Femminello del Gargano» e' rinomato per la sua genuinita' e, soprattutto   per   l'alto   contenuto   in   vitamina  C  e  per  la particolarita' dei profumi che questa IGP presenta rispetto ai limoni prodotti  nelle altre regioni italiane. Tali caratteristiche derivano dalle  condizioni  pedologiche  della  zona,  in cui la piovosita' e' particolarmente   concentrata  nel  periodo  autunnale-invernale  con precipitazioni annue comprese tra mm 600 e 650 e, di conseguenza, con aridita'  estiva.  Sul  piano  piu'  propriamente  termico, l'area di produzione  del  «Limone Femminello del Gargano» rientra nella fascia del  Gargano  classificata  come  «temperata  senza inverno» o «caldo temperata», con andamento termico caratterizzato da temperature medie superiori    ai    10°C   per   almeno   otto   mesi.   Il   rapporto precipitazioni/temperature   da'  valori  intorno  a  40.  L'area  si caratterizza,  inoltre,  per  un  clima particolarmente mite, dato il sistema  di dolci colline «degradanti a mare». Geomorfologicamente si tratta  di  piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi  mediterranei»  che su un piano fisico-chimico si presentano di medio  spessore, poveri di fosforo ed azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi (ferro, manganese, zinco).
 La  piu'  antica  testimonianza  di  dati  produttivi del «Limone Femminello  del  Gargano»  si  puo' dedurre dalla nota Statistica del Reame  di  Napoli  di G. Ricchioni (1811), il quale stima in 100 mila ducati  il  valore della produzione agrumaria garganica. Dalla stessa fonte  si  evince  che  oltre la meta' della produzione era destinata all'esportazione;  cio'  a conferma della enorme reputazione che tale agrume  aveva  acquistato  anche all'estero. Gia' nel 1884 era attiva una prima rete commerciale con il continente americano (Canada, Stati Uniti)  che  assorbiva quasi tutta la produzione agrumaria garganica. Nei  mercati  piu'  importanti  del  mondo,  inoltre,  gli agrumi del Gargano  ottengono  grandi  riconoscimenti, essendo apprezzati per le loro uniche caratteristiche.
 La  tradizione  agrumaria  di  questi tre comuni e' frutto di una ormai  ultra  secolare  pratica  che,  almeno  dalle  fonti  storiche disponibili, e' fiorente gia' nel XI secolo. In un documento storico, (Leone  d'Ostia)  si  documenta  che nel 1003 Melo, principe di Bari, incontrandosi   con   alcuni  pellegrini  normanni  nell'atrio  della Basilica  dell'Arcangelo  sul  Gargano, li invogliasse alla conquista delle Puglie. E, per dar loro prova della ricchezza e della feracita' di  quei  luoghi, spedi' in Normandia una scelta quantita' di frutti, tra  cui  i  «pomi  citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio  amaro),  il quale fino al 1500 era il tipo di agrume che si coltivava in Europa.
 Fin  dall'antichita',  poeti,  illustri  viaggiatori  francesi  e tedeschi  sono  rimasti  colpiti  dai  rilevanti  momenti economici e paesaggistici  di  questa  superficie produttiva che ha rappresentato «quanto  di  meglio  possa  desiderarsi  in  fatto  di  arboricoltura intensiva,  veramente  progredita».  Sul  finire del '600, secondo la preziosa  testimonianza  di  frate  Filippo  Bernardi,  in un Gargano avvolto  in  una  coltre di oblio, si distinguono Vico, Rodi pieni di «agrumi  che  rende  i paesani ricchi per il continuo traffico che vi fanno  i  Veneziani  e gli Schiavoni i quali vengono a caricare vini, arance,  limoni...;  a  Rodi  si  puo'  dire che vi sia una tirata di giardini  per la qualita' di aranci e limoni che vi sono piante cosi' sterminate che sembrano anzi querce che agrumi».
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato  autorizzato  o da un'autorita'  pubblica  designata,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Etichettatura
 Possono  essere  commercializzati,  per  il  consumo  fresco e la trasformazione,  i limoni con caratteristiche cosi' come definite nel presente disciplinare di produzione.
 Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, puo' essere commercializzato:
 1) sfuso  e  ogni  frutto  deve  riportare  il logo IGP «Limone Femminello del Gargano»;
 2) in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.
 Nel  caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con  capienza  da  un  minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere  costituiti  di  materiale  di origine vegetale, quali legno o cartone.  Le  confezioni  commerciali  devono  riportare  le seguenti indicazioni:
 Limone  Femminello  del Gargano, eventualmente seguite dal nome del tipo commerciato quali Lustrino o Fusillo, loro sinonimi;
 il logo;
 la dicitura di IGP anche per esteso;
 il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. «Limone  Femminello  del  Gargano»,  anche  a  seguito di processi di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
 E'  fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varieta' diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare. E' vietata, inoltre, l'indicazione  di  qualsiasi  qualificazione del tipo prima qualita', fine, extrafine e similari.
 E'  consentito,  infine,  ai produttori o confezionatori l'uso di marchi  privati  o  di  particolari  indicazioni,  purche'  non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.
 Art. 9.
 Il logo
 Il  logo  di  «Limone  Femminello  del Gargano» e' l'immagine qui riportata  e rappresenta una stilizzazione di due limoni, con rametto fogliato,  all'interno  di  una  corona ellissoidale; sulla corona e' riportata la dicitura «Limone Femminello del Gargano».
 Caratteristiche grafiche:
 dimensioni pixel 469\times 387;
 risoluzione 200 Dpi;
 la corona ellissoidale e' di color Pantone 5483 CVC;
 testo  «Limone  Femminello  del Gargano», carattere Arial black tutto  maiuscolo,  dim.  37\times  54  pixel, di color giallo Pantone 3945 CVC contornato in color nero Pantone quadricromia CVC;
 i  limoni  sono  di  colore  giallo  pantone sfumato da Pantone 129 CVC fino a Pantone 1205 CVC, con sfumatura macchiettata in colore giallo Pantone 1265 CVC;
 il  rametto  e'  in  colore verde Pantone 357 CVC, le foglie in colore Pantone 3435 CVC e le nervature in verde Pantone 5767 CVC.
 
 ----> Vedere Logo a pag. 57 della G.U. <----
 |  |  |  |  |