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| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157 |  | Disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 10,  comma 4,  della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante  delega  al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed  integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
 Visto  il  Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
 Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1. Modifiche  all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
 42
 1.  All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
 b) al  comma 7  le  parole:  «di  cui  ai»  sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Il  testo  dell'art.  10,  comma 4 della legge 6 luglio
 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
 Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
 nonche'   di  enti  pubblici),  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  158  dell'8  luglio  2002,  come  modificato
 dall'art.  1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
 2003,  e  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 17
 aprile  2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
 92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:
 «4.  Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
 legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
 rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
 medesime  procedure  di cui al presente articolo, entro due
 anni dalla data della loro entrata in vigore.».
 - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
 (Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  ai  sensi
 dell'art.   10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
 - Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo 28
 agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
 1997, n. 202, e' il seguente:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
 pubblici  territoriali  in materia di tutela del patrimonio
 culturale).  -  1.  Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
 metropolitane  e  le province, di seguito denominati «altri
 enti  pubblici  territoriali»,  cooperano  con il Ministero
 nell'esercizio  delle  funzioni  di tutela in conformita' a
 quanto  disposto  dal  Titolo  I  della  Parte  seconda del
 presente codice.
 2.  Le  funzioni di tutela previste dal presente codice
 che  abbiano  ad  oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
 documenti,  incunaboli,  raccolte librarie non appartenenti
 allo  Stato  o  non sottoposte alla tutela statale, nonche'
 libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono
 esercitate dalle regioni.
 3.  Sulla  base di specifici accordi od intese e previo
 parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
 Bolzano,  di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
 le  regioni  possono esercitare le funzioni di tutela anche
 su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche,
 spartiti  musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
 audiovisivo,   con   relativi   negativi   e  matrici,  non
 appartenenti allo Stato.
 4.  Nelle  forme  previste dal comma 3 e sulla base dei
 principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
 individuate  ulteriori forme di coordinamento in materia di
 tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
 5.   Gli   accordi   o   le  intese  possono  prevedere
 particolari  forme  di  cooperazione  con  gli  altri  enti
 pubblici territoriali.
 6.  Le  funzioni  amministrative  di  tutela  dei  beni
 paesaggistici  sono  esercitate dallo Stato e dalle regioni
 secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  Parte  terza  del
 presente codice.
 7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni
 ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le
 potesta'   di   indirizzo   e  di  vigilanza  e  il  potere
 sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche  all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Al  comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In riferimento   ai   beni  paesaggistici  la  valorizzazione  comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
 La  valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
 nella  disciplina  delle  attivita' dirette a promuovere la
 conoscenza  del  patrimonio  culturale  e  ad assicurare le
 migliori  condizioni  di utilizzazione e fruizione pubblica
 del  patrimonio  stesso. Essa comprende anche la promozione
 ed  il  sostegno  degli  interventi  di  conservazione  del
 patrimonio culturale.
 In  riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione
 comprende  altresi'  la  riqualificazione  degli immobili e
 delle  aree  sottoposti  a  tutela compromessi o degradati,
 ovvero  la  realizzazione  di  nuovi  valori  paesaggistici
 coerenti ed integrati.
 2.  La  valorizzazione  e' attuata in forme compatibili
 con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
 dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla
 valorizzazione del patrimonio culturale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche  all'articolo 131  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle  seguenti:  «intendono  parti» e dopo la parola: «caratteri» e' inserita la seguente: «distintivi».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio). - 1.
 Ai  fini  del  presente  codice  per paesaggio si intendono
 parti  di  territorio  i  cui caratteri distintivi derivano
 dalla   natura,  dalla  storia  umana  o  dalle  reciproche
 interrelazioni.
 2.   La   tutela  e  la  valorizzazione  del  paesaggio
 salvaguardano    i    valori   che   esso   esprime   quali
 manifestazioni identitarie percepibili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modifiche  all'articolo 134  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.   Al   comma 1,   lettera c),   dell'articolo 134   del  decreto legislativo  22 gennaio  2004, n. 42, dopo le parole: «gli immobili e le  aree»  la  parola:  «comunque»  e'  soppressa  e sono inserite le seguenti: «tipizzati, individuati e».
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si  riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.   134   (Beni  paesaggistici).  -  1.  Sono  beni
 paesaggistici:
 a) gli  immobili  e  le  aree  indicati all'art. 136,
 individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 b) le aree indicate all'art. 142;
 c) gli  immobili  e  le aree tipizzati, individuati e
 sottoposti  a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli
 articoli 143 e 156.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Sostituzione  dell'articolo 135  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  135  (Pianificazione  paesaggistica).  -  1.  Lo  Stato e le regioni  assicurano  che  il  paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato   e   valorizzato.   A   tale  fine  le  regioni,  anche  in collaborazione  con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono  a  specifica  normativa d'uso il territorio, approvando piani   paesaggistici,   ovvero  piani  urbanistico-territoriali  con specifica   considerazione   dei  valori  paesaggistici,  concernenti l'intero  territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
 2.  I  piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche,  individuano  ambiti  definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici.
 3.  Al  fine  di tutelare e migliorare la qualita' del paesaggio, i piani   paesaggistici   definiscono  per  ciascun  ambito  specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
 a) al   mantenimento   delle   caratteristiche,   degli  elementi costitutivi  e  delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 b) all'individuazione  delle  linee  di  sviluppo  urbanistico ed edilizio  compatibili  con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non   diminuire  il  pregio  paesaggistico  di  ciascun  ambito,  con particolare  attenzione  alla  salvaguardia  dei  siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
 c) al  recupero  e  alla  riqualificazione degli immobili e delle aree  compromessi  o  degradati,  al  fine  di  reintegrare  i valori preesistenti,    nonche'   alla   realizzazione   di   nuovi   valori paesaggistici coerenti ed integrati;
 d) all'individuazione  di  altri interventi di valorizzazione del paesaggio,   anche   in   relazione   ai   principi   dello  sviluppo sostenibile.».
 |  |  |  | Art. 6. Modifiche  all'articolo 136  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.   Al   comma 1,   lettera c),   dell'articolo 136   del  decreto legislativo  22 gennaio  2004,  n. 42, dopo la parola: «tradizionale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi  comprese le zone di interesse archeologico».
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si  riporta il testo dell'art. 136 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  136  (Immobili  ed  aree  di  notevole interesse
 pubblico).  -  1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
 Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 a) le  cose  immobili che hanno cospicui caratteri di
 bellezza naturale o di singolarita' geologica;
 b) le  ville,  i  giardini  e  i parchi, non tutelati
 dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
 che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 c) i  complessi  di  cose  immobili che compongono un
 caratteristico    aspetto    avente   valore   estetico   e
 tradizionale,   ivi   comprese   le   zone   di   interesse
 archologico;
 d) le  bellezze panoramiche considerate come quadri e
 cosi'  pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili
 al  pubblico,  dai  quali  si  goda lo spettacolo di quelle
 bellezze.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Sostituzione  dell'articolo 137  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 137 (Commissioni regionali). - 1. Ciascuna regione istituisce una  o  piu'  commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione  di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle  lettere a)  e b)  del  comma 1  dell'articolo 136  e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
 2.  Di  ciascuna  commissione  fanno  parte di diritto il direttore regionale,  il  soprintendente  per  i  beni  architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio,  nonche'  due  dirigenti  preposti  agli uffici regionali competenti  in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore  a  quattro,  sono  nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate,  rispettivamente,  dalle  universita'  aventi  sede  nella regione,  dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e  tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi  diffusi  individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
 3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative  funzioni  sono  esercitate  dalle  commissioni istituite ai sensi  della  normativa  previgente  per  l'esercizio  di  competenze analoghe.».
 |  |  |  | Art. 8. Sostituzione  dell'articolo 138  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.   138   (Proposta  di  dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico). - 1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le  soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione  dei  comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta  la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e  delle  aree  di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di notevole  interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle  caratteristiche  storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche  degli  immobili  o  delle  aree  che abbiano significato e valore  identitario  del  territorio  in  cui  ricadono  o  che siano percepite  come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1.
 2.  Le  proposte  di  dichiarazione  di notevole interesse pubblico contengono  una  specifica  disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione  di  interventi  di valorizzazione degli immobili e delle aree  cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
 3.   La   commissione   delibera   entro   sessanta   giorni  dalla presentazione  dell'atto  di  iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta e' formulata dall'organo richiedente o, in  mancanza,  dagli  altri  soggetti  titolari  di  organi statali o regionali  componenti  della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.».
 |  |  |  | Art. 9. Sostituzione  dell'articolo 139  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  139  (Partecipazione  al  procedimento  di  dichiarazione di notevole  interesse  pubblico).  - 1. La proposta di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico  di  immobili  ed aree, corredata dalla relativa    planimetria   redatta   in   scala   idonea   alla   loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata  a  disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.   La   proposta   e'  altresi'  comunicata  alla  citta' metropolitana e alla provincia interessata.
 2.  Dell'avvenuta  proposta  e relativa pubblicazione e' data senza indugio  notizia  su  almeno  due  quotidiani  diffusi  nella regione territorialmente  interessata,  nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale  e  sui  siti  informatici della regione e degli altri enti pubblici  territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli  effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita'   e'   sottoposta   la   determinazione   negativa  della commissione.
 3.  Per  gli  immobili  indicati  alle  lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136,  viene  altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
 4.  La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione.  Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
 5.  Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui  al  comma 1,  i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni  portatrici  di  interessi  diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione,  che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari,  possessori  o  detentori  del  bene  possono presentare osservazioni  e  documenti  entro  i  trenta  giorni  successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.».
 |  |  |  | Art. 10. Sostituzione  dell'articolo 140  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure  di  conoscenza).  -  1. La regione, sulla base della proposta della  commissione,  esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto  dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  dei  termini  di cui all'articolo 139,  comma 5,  emana  il  provvedimento  relativo  alla dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  paesaggistico degli immobili  indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e  delle  aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
 2.   I   provvedimenti   di  dichiarazione  di  interesse  pubblico paesaggistico  contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale   indicazione   di  interventi  di  valorizzazione  degli immobili  e  delle  aree  cui  si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
 3.  I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
 4.  I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli   immobili   indicati   alle   lettere a)   e b)   del  comma 1 dell'articolo 136   sono   altresi'   notificati   al   proprietario, possessore  o  detentore,  depositati  presso  il  comune  o i comuni interessati,  nonche'  trascritti  a  cura della regione nei registri immobiliari.
 5.  Copia  della  Gazzetta  Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo   pretorio  di  tutti  i  comuni  interessati.  Copia  della dichiarazione   e  delle  relative  planimetrie  resta  depositata  a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.».
 |  |  |  | Art. 11. Sostituzione  dell'articolo 141  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda  nel  termine  di cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione.
 2.   A  questo  fine  il  predetto  organo,  ricevuta  copia  della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta l'istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente ai  Ministero,  alla regione, nonche' ai comuni interessati affinche' questi  ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1,   e   provvede   direttamente   agli   adempimenti  indicati all'articolo 139, commi 2, 3 e 4.
 3.   Il  Ministero  valuta  le  osservazioni  presentate  ai  sensi dell'articolo 139,  comma 5,  e  provvede  con  decreto entro novanta giorni  dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.  Il  decreto  di  dichiarazione  di  notevole interesse pubblico  e'  notificato,  depositato,  trascritto e pubblicato nelle forme  previste dall'articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso    del    predetto    termine   cessano   gli   effetti   cui all'articolo 146, comma 1.
 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte   di   integrazione   del  contenuto  dei  provvedimenti  di dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.».
 |  |  |  | Art. 12. Sostituzione  dell'articolo 142  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  142  (Aree  tutelate  per  legge).  -  1.  Sono  comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 a) i  territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 b) i  territori  contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i territori elevati sui laghi;
 c) i  fiumi,  i  torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 f) i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali,  nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
 g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo 2,  commi 2  e  6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 h) le  aree  assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
 i) le  zone  umide  incluse  nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 l) i vulcani;
 m) le  zone  di  interesse  archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
 2.  Non  sono  comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
 a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
 b) erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici  ai sensi del decreto  ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione  che  le  relative  previsioni  siano  state concretamente realizzate;
 c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati   perimetrati   ai   sensi   dell'articolo 18  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 3.  La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla  lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro  la  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, irrilevanti  ai  fini  paesaggistici  includendoli in apposito elenco reso   pubblico   e   comunicato  al  Ministero.  Il  Ministero,  con provvedimento  motivato,  puo'  confermare la rilevanza paesaggistica dei  suddetti  beni.  Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.
 4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.».
 |  |  |  | Art. 13. Sostituzione  dell'articolo 143  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  143  (Piano  paesaggistico).  -  1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
 a) ricognizione   dell'intero  territorio,  considerato  mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro   interrelazioni   e   la  conseguente  definizione  dei  valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
 b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle  aree  di  cui  al  comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della    specifica   disciplina   ordinata   alla   loro   tutela   e valorizzazione;
 c) analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione  del  territorio attraverso  l'individuazione  dei fattori di rischio e degli elementi di  vulnerabilita'  del  paesaggio,  nonche'  la comparazione con gli altri  atti  di  programmazione,  di  pianificazione  e di difesa del suolo;
 d) individuazione    degli    ambiti    paesaggistici    di   cui all'articolo 135;
 e) definizione  di  prescrizioni  generali  ed  operative  per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
 f) determinazione  di  misure  per la conservazione dei caratteri connotativi  delle  aree  tutelate  per  legge e, ove necessario, dei criteri   di   gestione   e   degli   interventi   di  valorizzazione paesaggistica  degli  immobili  e  delle  aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
 g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle  aree  significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
 h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli  interventi  di  trasformazione  del  territorio  nel  contesto paesaggistico,   alle   quali  debbono  riferirsi  le  azioni  e  gli investimenti   finalizzati   allo  sviluppo  sostenibile  delle  aree interessate;
 i) tipizzazione  ed  individuazione,  ai sensi dell'articolo 134, comma 1,  lettera c),  di  immobili  o  di  aree,  diversi  da quelli indicati   agli   articoli 136  e  142,  da  sottoporre  a  specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
 2.   Il  piano  paesaggistico,  anche  in  relazione  alle  diverse tipologie  di  opere  ed interventi di trasformazione del territorio, individua  le  aree  nelle  quali la loro realizzazione e' consentita sulla  base  della  verifica  del  rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano  paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da  introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
 3.  Le  regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  possono  stipulare intese per l'elaborazione congiunta  dei  piani  paesaggistici.  Nell'intesa  e'  stabilito  il termine  entro  il  quale  deve  essere completata l'elaborazione del piano.  Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni. Entro i novanta  giorni  successivi  all'accordo  il  piano  e' approvato con provvedimento  regionale.  Decorso inutilmente tale termine, il piano e'  approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio. L'accordo preliminare  stabilisce  altresi'  i  presupposti,  le modalita' ed i tempi  per  la  revisione  del  piano,  con  particolare  riferimento all'eventuale  sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
 4.  Nel  caso  in  cui  il  piano  sia  stato  approvato  a seguito dell'accordo  di  cui  al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui   agli  articoli 146  e  147  il  parere  del  soprintendente  e' obbligatorio, ma non vincolante.
 5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:
 a) la    individuazione    delle    aree,   tutelate   ai   sensi dell'articolo 142  e  non  oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi   degli   articoli 138,   140,   141  e  157,  nelle  quali  la realizzazione   di   opere   ed   interventi   puo'  avvenire  previo accertamento,  nell'ambito  del procedimento ordinato al rilascio del titolo  edilizio,  della  loro  conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
 b) la   individuazione   delle   aree  gravemente  compromesse  o degradate    nelle    quali   la   realizzazione   degli   interventi effettivamente   volti  al  recupero  ed  alla  riqualificazione  non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
 6.  L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata  all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.
 7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che   consentono  la  realizzazione  di  opere  ed  interventi  senza autorizzazione   paesaggistica,   ai  sensi  del  comma 5,  all'esito positivo  di  un  periodo  di  monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita'   alle   previsioni   vigenti  delle  trasformazioni  del territorio realizzate.
 8.  Il  piano  prevede  comunque  che nelle aree di cui al comma 5, lettera a),  siano  effettuati  controlli  a  campione sulle opere ed interventi  realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di  violazione  delle  previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo  dell'autorizzazione  di  cui  agli  articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
 9.  Il  piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e  la  gestione  del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.».
 |  |  |  | Art. 14. Modifiche  all'articolo 144  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine  le  regioni  disciplinano  mediante  apposite  norme di legge i procedimenti   di   pianificazione   paesaggistica,   in  particolare stabilendo  che  a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non   sono   consentiti   per  gli  immobili  e  nelle  aree  di  cui all'articolo 134  gli  interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»;
 b) il  comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto disposto  al  comma 1,  il  piano  paesaggistico  diviene efficace il giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Si  riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  144  (Pubblicita'  e  partecipazione).  - 1. Nei
 procedimenti  di  approvazione dei piani paesaggistici sono
 assicurate     la     concertazione    istituzionale,    la
 partecipazione    dei    soggetti   interessati   e   delle
 associazioni  costituite  per  la  tutela  degli  interessi
 diffusi,  individuate  ai  sensi  dell'art.  13 della legge
 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
 A  tale  fine le regioni disciplinano mediante apposite
 norme   di   legge   i   procedimenti   di   pianificazione
 paesaggistica,  in  particolare  stabilendo che a fare data
 dall'adozione  o  approvazione  preliminare  del  piano, da
 parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non
 sono  consentiti  per  gli  immobili  e  nelle  aree di cui
 all'art.   134   gli   interventi   in   contrasto  con  le
 prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.
 2.  Fatto  salvo  quanto  disposto al comma 1, il piano
 paesaggistico  diviene  efficace  il  giorno  successivo  a
 quello  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale
 della regione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Modifiche  all'articolo 145  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1. All'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 2  dopo  le  parole:  «nonche'  con» le parole: «gli strumenti»  sono  soppresse  e  sono  inserite le seguenti: «i piani, programmi e progetti»;
 b) al  comma 3,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti  parole: «ad incidenza territoriale previsti dalle normative di  settore,  ivi  compresi  quelli  degli  enti  gestori  delle aree naturali protette».
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Si  riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.    145    (Coordinamento   della   pianificazione
 paesaggistica  con altri strumenti di pianificazione). - 1.
 Il  Ministero  individua  ai sensi dell'art. 52 del decreto
 legislativo  31  marzo  1998,  n. 112 le linee fondamentali
 dell'assetto  del  territorio nazionale per quanto riguarda
 la  tutela  del paesaggio, con finalita' di indirizzo della
 pianificazione.
 2.   I   piani   paesaggistici   prevedono   misure  di
 coordinamento   con   gli   strumenti   di   pianificazione
 territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e
 progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
 3.  Le  previsioni  dei piani paesaggistici di cui agli
 articoli 143   e   156   sono  cogenti  per  gli  strumenti
 urbanistici  dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
 province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni
 difformi    eventualmente    contenute    negli   strumenti
 urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili
 in  attesa  dell'adeguamento  degli strumenti urbanistici e
 sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per
 quanto  attiene  alla tutela del paesaggio, le disposizioni
 dei  piani  paesaggistici  sono  comunque  prevalenti sulle
 disposizioni  contenute  negli  atti  di  pianificazione ad
 incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
 ivi  compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali
 protette.
 4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e
 comunque  non  oltre  due  anni  dalla  sua approvazione, i
 comuni,  le  citta'  metropolitane,  le province e gli enti
 gestori  delle aree naturali protette conformano e adeguano
 gli  strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
 alle  previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove
 necessario,  le ulteriori previsioni conformative che, alla
 luce   delle  caratteristiche  specifiche  del  territorio,
 risultino  utili  ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei
 valori  paesaggistici  individuati dai piani. I limiti alla
 proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di
 indennizzo.
 5.   La   regione   disciplina   il   procedimento   di
 conformazione  ed  adeguamento  degli strumenti urbanistici
 alle   previsioni   della   pianificazione   paesaggistica,
 assicurando  la partecipazione degli organi ministeriali al
 procedimento medesimo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Sostituzione  dell'articolo 146  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,  possessori o detentori  a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei  provvedimenti  elencati  all'articolo 157,  oggetto  di proposta formulata  ai  sensi  degli  articoli 138  e  141,  tutelati ai sensi dell'articolo 142,  ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano   paesaggistico,   non  possono  distruggerli,  ne'  introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
 2.  I  proprietari,  possessori  o detentori a qualsiasi titolo dei beni  indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o  all'ente  locale  al  quale  la  regione ha delegato le funzioni i progetti   delle   opere  che  intendano  eseguire,  corredati  della documentazione prevista, affinche' ne sia accertata la compatibilita' paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
 3.  Le  regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione  autorizzatoria  di  cui  al  presente  articolo, ne possono delegare  l'esercizio  alle  province  o  a  forme  associative  e di cooperazione  degli  enti  locali  in  ambiti  sovracomunali all'uopo definite  ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  al  fine  di  assicurarne l'adeguatezza e garantire  la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze   urbanistiche  ed  edilizie  comunali.  La  regione  puo' delegare  ai  comuni  il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel  caso  in  cui  abbia  approvato  il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143,  comma 3,  e  a  condizione  che  i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni  caso,  ove  le  regioni  deleghino  ai comuni il rilascio delle autorizzazioni  paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
 4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione    necessaria    alla   verifica   di   compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
 5.  La  domanda  di  autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale  del  bene  interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti,  gli  impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
 6.  L'amministrazione  competente,  nell'esaminare  la  domanda  di autorizzazione,   verifica   la   conformita'   dell'intervento  alle prescrizioni   contenute   nei   provvedimenti  di  dichiarazione  di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
 a) la    compatibilita'    rispetto   ai   valori   paesaggistici riconosciuti  dal vincolo ed alle finalita' di tutela e miglioramento della  qualita'  del  paesaggio  individuati  dalla  dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
 b) la  congruita'  con  i  criteri  di  gestione  dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
 7.   L'amministrazione   competente,   acquisito  il  parere  della commissione  per  il  paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la compatibilita'  paesaggistica  dell'intervento,  entro  il termine di quaranta  giorni  dalla  data di ricezione dell'istanza, trasmette al soprintendente    la    proposta    di    rilascio   o   di   diniego dell'autorizzazione,   corredata   dal   progetto  e  dalla  relativa documentazione,    dandone   comunicazione   agli   interessati.   La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione   verifichi  che  la  documentazione  allegata  non corrisponde  a  quella  prevista  al  comma 4,  chiede  le necessarie integrazioni;  in  tale  caso, il termine e' sospeso dalla data della richiesta  fino  a  quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione   ritenga   necessario   acquisire   documentazione ulteriore  rispetto  a  quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti,  il  termine  e'  sospeso,  per  una sola volta, per un periodo  comunque  non  superiore  a  trenta giorni, dalla data della richiesta  fino  a  quella  di ricezione della documentazione, ovvero dalla  data  di comunicazione della necessita' di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
 8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di  sessanta  giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7.  Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'acquisizione  del parere,    l'amministrazione    competente    assume    comunque   le determinazioni   in  merito  alla  domanda  di  autorizzazione.  Fino all'approvazione  del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3,   e   all'avvenuto   adeguamento  ad  esso  degli  strumenti urbanistici   comunali,  il  parere  e'  vincolante,  secondo  quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.
 9.  Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente,       l'amministrazione      competente      rilascia l'autorizzazione  oppure  comunica  agli  interessati il preavviso di provvedimento  negativo  ai  sensi  dell'articolo 10-bis  della legge 7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce  atto  autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli  altri  titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
 10.  Decorsi  inutilmente  i  termini  indicati al comma 9, e' data facolta'   agli   interessati  di  richiedere  l'autorizzazione  alla regione,  che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora  venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o  effettuare  accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino  alla  data  di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino  alla  data  di  effettuazione  degli  accertamenti.  Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione  paesaggistica,  la  richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla soprintendenza competente.
 11.  L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni  dalla sua emanazione ed e' trasmessa in copia, senza indugio, alla   soprintendenza   che   ha  emesso  il  parere  nel  corso  del procedimento,  nonche', unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
 12.   L'autorizzazione   paesaggistica,   fuori  dai  casi  di  cui all'articolo 167,   commi 4  e  5,  non  puo'  essere  rilasciata  in sanatoria  successivamente  alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
 13.  L'autorizzazione  paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale  amministrativo  regionale  o  con ricorso straordinario al Presidente   della   Repubblica,   dalle  associazioni  ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della  legge  8 luglio  1986,  n.  349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se,  dopo  la  sua  proposizione,  ovvero  in  grado  di  appello, il ricorrente  dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le sentenze  e  le  ordinanze  del  tribunale  amministrativo  regionale possono  essere  appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione  paesaggistica,  anche  se  non  abbia  proposto  il ricorso di primo grado.
 14.    Presso   ogni   amministrazione   competente   al   rilascio dell'autorizzazione  e'  istituito  un elenco, aggiornato almeno ogni quindici  giorni  e  liberamente  consultabile, in cui e' indicata la data  di  rilascio  di  ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione  sintetica  del relativo oggetto e con la precisazione se essa   sia   stata   rilasciata   in   difformita'   dal  parere  del soprintendente,  ove  il  parere  stesso  non sia vincolante, o della commissione   per   il  paesaggio.  Copia  dell'elenco  e'  trasmessa trimestralmente   alla   regione   e  alla  soprintendenza,  ai  fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
 15.  Le  disposizioni  dei  commi da 1 a 14 si applicano anche alle istanze  concernenti  le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
 16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di  cave e torbiere. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa  in  materia,  che  sono  esercitate  tenendo  conto  delle valutazioni  espresse,  per  quanto attiene ai profili paesaggistici, dal  soprintendente  competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta  giorni  dalla  richiesta  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
 |  |  |  | Art. 17. Modifiche  all'articolo 147  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, le parole: «l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata   secondo  le  procedure  previste  all'articolo 26»  sono sostituite dalle seguenti: «si applica l'articolo 26».
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Si riporta il testo dell'art. 147 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  147  (Autorizzazione  per  opere da eseguirsi da
 parte   di   amministrazioni  statali).  -  1.  Qualora  la
 richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146 riguardi
 opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi
 compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
 l'autorizzazione   viene   rilasciata   in   esito  ad  una
 conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
 integrazioni.
 2.   Per  i  progetti  di  opere  comunque  soggetti  a
 valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della
 legge  8  luglio  1986,  n. 349, e da eseguirsi da parte di
 amministrazioni statali, si applica l'art. 26.
 3.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
 presente  codice,  con decreto del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  su  proposta del Ministero, d'intesa con il
 Ministero  della  difesa  e  con  le  altre amministrazioni
 statali  interessate,  sono  individuate  le  modalita'  di
 valutazione  congiunta  e  preventiva  della localizzazione
 delle  opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
 aree sottoposti a tutela paesaggistica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Sostituzione  dell'articolo 148  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  148  (Commissioni  locali  per  il paesaggio). - 1. Entro il 31 dicembre  2006  le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il  funzionamento  delle  commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti   ai  quali  sono  delegate  le  competenze  in  materia  di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.
 2.  Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare  il  necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da  soggetti  con  particolare,  pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
 3.  Le  commissioni  esprimono  parere  obbligatorio  in  merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
 4.  Le  regioni  e  il  Ministero  possono  stipulare  accordi  che prevedano   le   modalita'   di  partecipazione  del  Ministero  alle commissioni  per  il  paesaggio.  In  tale  caso,  il  parere  di cui all'articolo 146,  comma 8,  e'  espresso  dalle soprintendenze nelle commissioni  locali  per il paesaggio, secondo le modalita' stabilite nell'accordo,   ferma  restando  l'applicazione  di  quanto  previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.».
 |  |  |  | Art. 19. Modifiche  all'articolo 149  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»   e  le  parole:  «e  dell'articolo 156,  comma 4»  sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - Si  riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
 -  1.  Fatta  salva  l'applicazione dell'art. 143, comma 5,
 lettera  a),  non  e'  comunque  richiesta l'autorizzazione
 prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
 a) per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,
 straordinaria,  di  consolidamento  statico  e  di restauro
 conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
 l'aspetto esteriore degli edifici;
 b) per    gli    interventi    inerenti   l'esercizio
 dell'attivita'   agro-silvo-pastorale  che  non  comportino
 alterazione   permanente   dello   stato   dei  luoghi  con
 costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
 tratti  di  attivita'  ed  opere che non alterino l'assetto
 idrogeologico del territorio;
 c) per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,  la
 riforestazione,  le  opere  di  bonifica,  antincendio e di
 conservazione  da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle foreste
 indicati   dall'art.   142,  comma 1,  lettera g),  purche'
 previsti   ed   autorizzati   in  base  alla  normativa  in
 materia.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Modifiche  all'articolo 150  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al   comma 1  le  parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle seguenti: «comma 3»;
 b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti: «recare pregiudizio al paesaggio»;
 c) al comma 2, dopo le parole: «della proposta» le parole: «della Commissione»   sono   soppresse   e   dopo   le   parole:   «di   cui all'articolo 138   o»   le   parole:   «della   proposta  dell'organo ministeriale  prevista» sono soppresse; in fine, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
 d) al  comma 3  le  parole:  «pianificazione  paesaggistica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  piano  paesaggistico»,  e  dopo le parole:  «preveda  misure» sono inserite le seguenti: «o interventi»; in  fine,  le  parole:  «,  per  non compromettere l'attuazione della pianificazione» sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Si  riporta il testo dell'art. 150 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  150  (Inibizione o sospensione dei lavori). - 1.
 Indipendentemente   dall'avvenuta   pubblicazione  all'albo
 pretorio   prevista   dagli  articoli  139  e  141,  ovvero
 dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 139, comma
 3, la regione o il Ministero ha facolta' di:
 a) inibire    che    si    eseguano    lavori   senza
 autorizzazione  o  comunque capaci di recare pregiudizio al
 paesaggio;
 b) ordinare,  anche  quando  non  sia  intervenuta la
 diffida  prevista alla lettera a), la sospensione di lavori
 iniziati.
 2.  Il  provvedimento  di  inibizione o sospensione dei
 lavori  incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati
 di  notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se
 entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata
 la  pubblicazione  all'albo  pretorio della proposta di cui
 all'art.  138 o all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta
 dagli  interessati la comunicazione prevista dall'art. 139,
 comma 3.
 3.  Il  provvedimento  di  inibizione o sospensione dei
 lavori  incidenti  su di un bene paesaggistico per il quale
 il  piano  paesaggistico  preveda  misure  o  interventi di
 recupero  o di riqualificazione cessa di avere efficacia se
 entro  il  termine  di  novanta giorni la regione non abbia
 comunicato  agli  interessati  le  prescrizioni  alle quali
 attenersi, nella esecuzione dei lavori.
 4.  I  provvedimenti  indicati ai commi precedenti sono
 comunicati anche al comune interessato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Modifiche  all'articolo 152  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1. All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Nel  caso di aperture  di  strade  e  di  cave,  di  posa di condotte per impianti industriali  e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree  indicate  alle  lettere c)  e d)  del comma 1 dell'articolo 136 ovvero  in  prossimita'  degli immobili indicati alle lettere a) e b) del  comma 1  dello  stesso  articolo,  la regione, tenendo in debito conto  la  funzione  economica  delle  opere  gia'  realizzate  o  da realizzare,  ha  facolta'  di prescrivere le distanze, le misure e le varianti  ai  progetti  in  corso  d'esecuzione,  idonee  ad  evitare pregiudizio  ai  beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta  al  Ministero,  che  la  esercita  previa consultazione della regione.»;
 b) al  comma 2 la parola: «Regione» e' sostituita dalla seguente: «regione».
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 - Si  riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.    152   (Interventi   soggetti   a   particolari
 prescrizioni).  -  1. Nel  caso  di aperture di strade e di
 cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili
 e  di  palificazioni  nell'ambito  e  in  vista  delle aree
 indicate  alle  lettere  c)  e d) del comma 1 dell'art. 136
 ovvero  in prossimita' degli immobili indicati alle lettere
 a)  e  b)  del  comma  1 dello stesso articolo, la regione,
 tenendo  in  debito conto la funzione economica delle opere
 gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere
 le  distanze,  le misure e le varianti ai progetti in corso
 d'esecuzione,   idonee   ad  evitare  pregiudizio  ai  beni
 protetti  da  questo Titolo. La medesima facolta' spetta al
 Ministero,  che  la  esercita  previa  consultazione  della
 regione.
 2.  Per  le  zone  di  interesse  archeologico elencate
 all'art.  136, lettera c), o all'art. 142, comma 1, lettera
 m),  la  regione  consulta  preventivamente  le  competenti
 soprintendenze.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Modifiche  all'articolo 154  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  le parole: «o all'articolo 139, comma 1, lettera m),» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  dall'articolo 142,  comma  1, lettera m),»  e  dopo  la  parola:  «amministrazione»  e' inserita la seguente: «competente».
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 - Si  riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1.
 L'amministrazione competente individuata dalla regione puo'
 ordinare  che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
 dell'art.  136,  sia  dato alle facciate dei fabbricati, il
 cui  colore  rechi  disturbo alla bellezza dell'insieme, un
 diverso colore che con quella armonizzi.
 2.  La  disposizione  del  comma 1  non  si applica nei
 confronti  degli  immobili  di  cui  all'art.  10, comma 3,
 lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'art. 13.
 3.  Per  i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse
 archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o dell'art.
 142,  comma  1,  lettera  m),  l'amministrazione competente
 consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
 4.  In caso di inadempienza dei proprietari, possessori
 o  detentori  dei  fabbricati,  l'amministrazione  provvede
 all'esecuzione d'ufficio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Modifiche  all'articolo 155  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Al  comma 2,  secondo  periodo,  dell'articolo 155  del decreto legislativo   22 gennaio   2004,  n.  42,  dopo  le  parole:  «poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti: «da parte del Ministero».
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 - Si  riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  155  (Vigilanza).  - 1. Le funzioni di vigilanza
 sui  beni  paesaggistici  tutelati  da  questo  Titolo sono
 esercitate dal Ministero e dalle regioni.
 2.   Le   regioni   vigilano   sull'ottemperanza   alle
 disposizioni  contenute nel presente decreto legislativo da
 parte   delle   amministrazioni  da  loro  individuate  per
 l'esercizio  delle  competenze  in  materia  di  paesaggio.
 L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di
 tali   competenze   comporta   l'attivazione   dei   poteri
 sostitutivi da parte del Ministero.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Sostituzione  dell'articolo 156  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  156  (Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici). - 1. Entro  il  1° maggio  2008,  le  regioni  che  hanno  redatto i piani previsti  dall'articolo 149  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,  verificano  la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani  e  le  previsioni  dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti.   Decorso   inutilmente   il  termine  sopraindicato  il Ministero  provvede  in  via  sostitutiva  ai  sensi dell'articolo 5, comma 7.
 2.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente   codice,   il   Ministero,   d'intesa   con  la  Conferenza Stato-regioni,  predispone  uno schema generale di convenzione con le regioni  in  cui  vengono  stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione,  analisi,  censimento  e catalogazione degli immobili e delle  aree  oggetto  di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
 3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito dal comma 3  dell'articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare lo  svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici.  Nell'intesa  e'  stabilito  il termine entro il quale devono  essere  completati  la  verifica  e l'adeguamento, nonche' il termine  entro  il  quale  la  regione  approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il  Ministero  e  la  regione.  Qualora  all'accordo  preliminare non consegua  entro sessanta giorni l'approvazione da parte della regione il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
 4.  Qualora  l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad  essa  non  segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato,  non  trova  applicazione  quanto  previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.».
 |  |  |  | Art. 25. Modifiche  all'articolo 157  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) alla  lettera d)  ed  alla  lettera f)  la  parola: «della» e' sostituita dalla seguente: «delle»;
 b) dopo  la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) i    provvedimenti   emanati   ai   sensi   dell'articolo 1-ter   del decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».
 
 
 
 Nota all'art. 25:
 - Si  riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.   157  (Notifiche  eseguite,  elenchi  compilati,
 provvedimenti  e  atti  emessi  ai  sensi  della  normativa
 previgente). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143,
 comma 6,  dell'art.  144, comma 2 e dell'art. 156, comma 4,
 conservano efficacia a tutti gli effetti:
 a) le  notifiche  di  importante  interesse  pubblico
 delle  bellezze  naturali  o  panoramiche, eseguite in base
 alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
 b) gli   elenchi   compilati  ai  sensi  della  legge
 29 giugno 1939, n. 1497;
 c) i   provvedimenti  di  dichiarazione  di  notevole
 interesse  pubblico  emessi  ai sensi della legge 29 giugno
 1939, n. 1497;
 d) i  provvedimenti  di  riconoscimento delle zone di
 interesse archeologico emessi ai sensi dell'art. 82, quinto
 comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 24 luglio   1977,   n.   616,   aggiunto  dall'art.  1  del
 decreto-legge   27 giugno  1985,  n.  312,  convertito  con
 modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
 e) i   provvedimenti  di  dichiarazione  di  notevole
 interesse  pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo
 29 ottobre 1999, n. 490;
 f) i  provvedimenti  di  riconoscimento delle zone di
 interesse   archeologico   emessi   ai  sensi  del  decreto
 legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 f-bis)  i  provvedimenti  emanati  ai sensi dell'art.
 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
 2.  Le  disposizioni  della presente parte si applicano
 anche  agli  immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
 data  di  entrata  in vigore del presente codice, sia stata
 formulata  la proposta ovvero definita la perimetrazione ai
 fini  della  dichiarazione di notevole interesse pubblico o
 del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Sostituzione  dell'articolo 159  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria). - 1. Fino  alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore,    all'approvazione    o    all'adeguamento    dei   piani paesaggistici,     l'amministrazione     competente    al    rilascio dell'autorizzazione  da'  immediata comunicazione alla soprintendenza delle   autorizzazioni  rilasciate,  trasmettendo  la  documentazione prodotta  dall'interessato  nonche'  le risultanze degli accertamenti eventualmente  esperiti.  La comunicazione e' inviata contestualmente agli  interessati,  per  i  quali  costituisce  avviso  di  inizio di procedimento,  ai  sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.  241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
 2.  L'amministrazione  competente deve produrre alla soprintendenza una    relazione    illustrativa    degli    accertamenti    indicati dall'articolo 146,  comma 6.  L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  relativa richiesta  e  costituisce  comunque atto autonomo e presupposto della concessione  edilizia  o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso  di  richiesta  di integrazione documentale o di accertamenti il termine  e'  sospeso  per  una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
 3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni  di  tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni   successivi   alla   ricezione   della   relativa,   completa documentazione.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis,  del  decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
 4.  Decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta di autorizzazione  e'  data  facolta'  agli  interessati  di  richiedere l'autorizzazione  stessa  alla soprintendenza, che si pronuncia entro il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento.  La richiesta,  corredata  dalla documentazione prescritta, e' presentata alla  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente.  In  caso  di  richiesta di integrazione documentale o di accertamenti  il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di  ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
 5.  Per  i  beni  che  alla  data di entrata in vigore del presente codice   siano   oggetto   di   provvedimenti   adottati   ai   sensi dell'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985,  l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
 6.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.».
 |  |  |  | Art. 27. Sostituzione  dell'articolo 167  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  L'articolo  167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  167  (Ordine  di  remissione  in pristino o di versamento di indennita'  pecuniaria).  - 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e'  sempre  tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
 2.   Con  l'ordine  di  rimessione  in  pristino  e'  assegnato  al trasgressore un termine per provvedere.
 3.  In  caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende   esecutoria   la   nota   delle   spese.  Laddove  l'autorita' amministrativa   preposta  alla  tutela  paesaggistica  non  provveda d'ufficio,  il  direttore  regionale  competente,  su richiesta della medesima  autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento   dell'illecito,   previa   diffida  alla  suddetta autorita'  competente  a  provvedervi  nei  successivi trenta giorni, procede   alla  demolizione  avvalendosi  delle  modalita'  operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  a seguito di apposita convenzione che puo' essere  stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa.
 4.  L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita' paesaggistica,  secondo  le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
 a) per   i   lavori,   realizzati   in   assenza   o  difformita' dall'autorizzazione   paesaggistica,   che  non  abbiano  determinato creazione  di  superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento di quelli legittimamente realizzati;
 b) per  l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
 c) per  i  lavori  comunque  configurabili  quali  interventi  di manutenzione  ordinaria  o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 5.  Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a qualsiasi titolo dell'immobile  o  dell'area  interessati  dagli  interventi di cui al comma 4   presenta   apposita  domanda  all'autorita'  preposta  alla gestione  del  vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica  degli  interventi  medesimi. L'autorita' competente si pronuncia  sulla  domanda  entro il termine perentorio di centottanta giorni,  previo  parere  vincolante  della soprintendenza da rendersi entro   il  termine  perentorio  di  novanta  giorni.  Qualora  venga accertata  la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al  pagamento  di  una  somma  equivalente al maggiore importo tra il danno  arrecato  e  il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo  della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima.  In  caso  di  rigetto  della  domanda  si applica la sanzione demolitoria  di  cui  al  comma 1.  La  domanda di accertamento della compatibilita'  paesaggistica  presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater,  si  intende  presentata  anche  ai  sensi  e per gli effetti di cui al presente comma.
 6.  Le  somme  riscosse  per effetto dell'applicazione del comma 5, nonche'  per  effetto  dell'articolo 1,  comma 37, lettera b), n. 1), della  legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione  delle  rimessioni  in pristino di cui al comma 1, anche per  finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori  paesaggistici  e  di  riqualificazione degli immobili e delle aree  degradati  o  interessati  dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal   recupero   delle   spese   sostenute  dall'amministrazione  per l'esecuzione  della  rimessione  in  pristino  in  danno dei soggetti obbligati,  ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.».
 |  |  |  | Art. 28. Modifiche  all'articolo 181  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al    comma 1-bis,    lettera a),   le   parole:   «ai   sensi dell'articolo 136,» sono soppresse;
 b) al comma 1-ter le parole: «ripristinatorie o» sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 28:
 - Si  riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione
 o in difformita' da essa.) (giurisprudenza di legittimita).
 -  1.  Chiunque,  senza  la  prescritta autorizzazione o in
 difformita'  di  essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
 beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.
 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
 1-bis.  La  pena  e'  della reclusione da uno a quattro
 anni qualora i lavori di cui al comma 1:
 a) ricadano  su  immobili  od  aree  che, per le loro
 caratteristiche, per le loro caratteristiche paesaggistiche
 siano  stati  dichiarati di notevole interesse pubblico con
 apposito  provvedimento  emanato  in epoca antecedente alla
 realizzazione dei lavori;
 b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
 sensi  dell'art.  142  ed abbiano comportato un aumento dei
 manufatti  superiore  al  trenta per cento della volumetria
 della   costruzione   originaria   o,  in  alternativa,  un
 ampliamento  della medesima superiore a settecentocinquanta
 metri  cubi,  ovvero  ancora  abbiano  comportato una nuova
 costruzione  con  una  volumetria  superiore  a mille metri
 cubi.
 1-ter.  Ferma  restando  l'applicazione  delle sanzioni
 amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.  167, qualora
 l'autorita'    amministrativa    competente    accerti   la
 compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
 comma 1-quater,  la  disposizione  il cui al comma 1 non si
 applica:
 a) per  i lavori, realizzati in assenza o difformita'
 dall'autorizzazione    paesaggistica,   che   non   abbiano
 determinato  creazione  di  superfici utili o volumi ovvero
 aumento di quelli legittimamente realizzati;
 b) per   l'impiego   di   materiali   in  difformita'
 dall'autorizzazione paesaggistica;
 c) per  i  lavori  configurabili  quali interventi di
 manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
 del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
 n. 380.
 1-quater.  Il  proprietario,  possessore  o detentore a
 qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati
 dagli  interventi  di  cui al comma 1-ter presenta apposita
 domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
 fini  dell'accertamento  della compatibilita' paesaggistica
 degli   interventi   medesimi.  L'autorita'  competente  si
 pronuncia  sulla  domanda  entro  il  termine perentorio di
 centottanta   giorni,   previo   parere   vincolante  della
 soprintendenza  da  rendersi entro il termine perentorio di
 novanta giorni.
 1-quinquies.  La  rimessione  in  pristino delle aree o
 degli  immobili  soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
 del   trasgressore,  prima  che  venga  disposta  d'ufficio
 dall'autorita'   amministrativa,   e   comunque  prima  che
 intervenga a condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
 2.  Con  la  sentenza  di  condanna  viene  ordinata la
 rimessione  in  pristino dello stato dei luoghi a spese del
 condannato.  Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
 ed  al  comune  del  cui  territorio  e'  stata commessa la
 violazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Modifiche  all'articolo 182  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Dopo  il  comma 3  dell'articolo 182  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
 «3-bis.  In  deroga  al  divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono  conclusi  dall'autorita'  competente  alla gestione del vincolo paesaggistico  i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica  in  sanatoria  presentate  entro il 30 aprile 2004 non ancora  definiti  alla  data di entrata in vigore del presente comma, ovvero  definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per  il  sopravvenuto  divieto,  senza  pronuncia  nel  merito  della compatibilita'  paesaggistica  dell'intervento.  In  tale ultimo caso l'autorita'   competente   e'   obbligata,  su  istanza  della  parte interessata,  a  riaprire  il  procedimento ed a concluderlo con atto motivato  nei  termini  di  legge.  Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
 3-ter.  Le  disposizioni  del  comma 3-bis  si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37  e  39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della  soprintendenza  di  cui  all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
 3-quater.  Agli  accertamenti  della  compatibilita'  paesaggistica effettuati,   alla   data   di   entrata  in  vigore  della  presente disposizione,   ai   sensi   dell'articolo 181,   comma 1-quater,  si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 - Si  riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  182  (Disposizioni  transitorie). - 1. L'art. 7,
 comma 1,  del  decreto  ministeriale 3 agosto 2000, n. 294,
 come   sostituito  dall'art.  3  del  decreto  ministeriale
 24 ottobre   2001,   n.   420,   continua   ad   applicarsi
 limitatamente  a  coloro  i  quali, alla data di entrata in
 vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di
 diploma  di  laurea  statale  ovvero  di scuola di restauro
 statale ivi previsti.
 2.  Restano  ferme  le  disposizioni di cui all'art. 7,
 comma 2,  lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000,
 come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001. Le
 disposizioni  di  cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e c),
 del  decreto  n.  294 del 2000, come sostituito dall'art. 3
 del  decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i
 quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  di tale ultimo
 decreto,  ancorche'  non  ancora  in  possesso del diploma,
 erano   iscritti  ad  una  scuola  di  restauro  statale  o
 regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
 3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del
 presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
 territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
 adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
 In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
 sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
 Costituzione.
 3-bis.  In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
 12,  sono  conclusi dall'autorita' competente alla gestione
 del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti  relativi alle
 domande   di   autorizzazione  paesaggistica  in  sanatoria
 presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla
 data  di  entrata  in  vigore  del  presente  comma, ovvero
 definiti   con  determinazione  di  improcedibilita'  della
 domanda  per  il  sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel
 merito  della compatibilita' paesaggistica dell'intervento.
 In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su
 istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento
 ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si
 applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
 3-ter.  Le  disposizioni  del  comma 3-bis si applicano
 anche  alle  domande di sanatoria presentate nei termini ai
 sensi  dell'art.  1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
 2004,  n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione della
 sanzione   pecuniaria   ivi   stabilita.  Il  parere  della
 soprintendenza  di  cui  all'art.  1, comma 39, della legge
 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
 3-quater.   Agli   accertamenti   della  compatibilita'
 paesaggistica  effettuati,  alla  data di entrata in vigore
 della   presente  disposizione,  ai  sensi  dell'art.  181,
 comma 1  -quater,  si applicano le sanzioni di cui all'art.
 167, comma 5.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Modifiche  all'articolo 183  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 1.  Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, e' sostituito dal seguente: «3. La partecipazione alle commissioni  previste  dal  presente codice e' assicurata nell'ambito dei  compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo  alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 30:
 - Si  riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  183  (Disposizioni finali). - 1. I provvedimenti
 di  cui  agli  articoli 13,  45, 141, 143, comma 10, e 156,
 comma 3,  non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
 dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 2.  Dall'attuazione  degli articoli 5 e 44 non derivano
 nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 3.  La  partecipazione  alle  commissioni  previste dal
 presente   codice  e  assicurata  nell'ambito  dei  compiti
 istituzionali  delle  amministrazioni  interessate, non da'
 luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da
 essa  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della
 finanza pubblica.
 4.  Gli  oneri  derivanti  dall'esercizio  da parte del
 Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37
 sono  assunti  nei  limiti  degli  stanziamenti di bilancio
 relativi agli appositi capitoli di spesa.
 5.  Le  garanzie  prestate  dallo  Stato  in attuazione
 dell'art. 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato
 di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
 ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In
 caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette
 al Parlamento apposita relazione.
 5.  Le  leggi  della  Repubblica non possono introdurre
 deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non
 mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
 7.  Il  presente  codice  entra  in  vigore  il  giorno
 1° maggio 2004.».
 
 
 
 
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