Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
b) al comma 7 le parole: «di cui ai» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 10, comma 4 della legge 6 luglio
2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato
dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2003, e convertito, con modificazioni, nella legge 17
aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio
culturale). - 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
metropolitane e le province, di seguito denominati «altri
enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice
che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti
allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonche'
libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono
esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche
su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non
appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni
ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le
potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione
ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale.
In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione
comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.».



 
Art. 3. Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» e' inserita la seguente: «distintivi».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio). - 1.
Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono
parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano
dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche
interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio
salvaguardano i valori che esso esprime quali
manifestazioni identitarie percepibili.».



 
Art. 4. Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gli immobili e le aree» la parola: «comunque» e' soppressa e sono inserite le seguenti: «tipizzati, individuati e».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 134 (Beni paesaggistici). - 1. Sono beni
paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'art. 136,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'art. 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli
articoli 143 e 156.».



 
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualita' del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonche' alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.».
 
Art. 6. Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: «tradizionale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le zone di interesse archeologico».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, ivi comprese le zone di interesse
archologico;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e
cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili
al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.».



 
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Commissioni regionali). - 1. Ciascuna regione istituisce una o piu' commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.».
 
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta e' formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.».
 
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia interessata.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.».
 
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza). - 1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 sono altresi' notificati al proprietario, possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati, nonche' trascritti a cura della regione nei registri immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.».
 
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda nel termine di cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta l'istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente ai Ministero, alla regione, nonche' ai comuni interessati affinche' questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, comma 5, e provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del predetto termine cessano gli effetti cui all'articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.».
 
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.».
 
Art. 13. Sostituzione dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.».
 
Art. 14. Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 144 (Pubblicita' e partecipazione). - 1. Nei
procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle
associazioni costituite per la tutela degli interessi
diffusi, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite
norme di legge i procedimenti di pianificazione
paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data
dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da
parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non
sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134 gli interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano
paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione.».



 
Art. 15. Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «nonche' con» le parole: «gli strumenti» sono soppresse e sono inserite le seguenti: «i piani, programmi e progetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 145 (Coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione). - 1.
Il Ministero individua ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda
la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della
pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e
progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti
urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni
difformi eventualmente contenute negli strumenti
urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili
in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e
sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per
quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali
protette.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e
comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i
comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti
gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano
gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove
necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla
luce delle caratteristiche specifiche del territorio,
risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei
valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla
proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di
indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo.».



 
Art. 16. Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinche' ne sia accertata la compatibilita' paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione puo' delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformita' dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalita' di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruita' con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
7. L'amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la compatibilita' paesaggistica dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni; in tale caso, il termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessita' di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere e' vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla soprintendenza competente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
13. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
 
Art. 17. Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «si applica l'articolo 26».



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali). - 1. Qualora la
richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146 riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi
compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, si applica l'art. 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il
Ministero della difesa e con le altre amministrazioni
statali interessate, sono individuate le modalita' di
valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela paesaggistica.».



 
Art. 18. Sostituzione dell'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio). - 1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.».
 
Art. 19. Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole: «e dell'articolo 156, comma 4» sono soppresse.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 5,
lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione
prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche'
previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.».



 
Art. 20. Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti: «recare pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «della proposta» le parole: «della Commissione» sono soppresse e dopo le parole: «di cui all'articolo 138 o» le parole: «della proposta dell'organo ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
d) al comma 3 le parole: «pianificazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «il piano paesaggistico», e dopo le parole: «preveda misure» sono inserite le seguenti: «o interventi»; in fine, le parole: «, per non compromettere l'attuazione della pianificazione» sono soppresse.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 150 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 150 (Inibizione o sospensione dei lavori). - 1.
Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero
dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 139, comma
3, la regione o il Ministero ha facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al
paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori
iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati
di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se
entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata
la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di cui
all'art. 138 o all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta
dagli interessati la comunicazione prevista dall'art. 139,
comma 3.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale
il piano paesaggistico preveda misure o interventi di
recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se
entro il termine di novanta giorni la regione non abbia
comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali
attenersi, nella esecuzione dei lavori.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono
comunicati anche al comune interessato.».



 
Art. 21. Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.»;
b) al comma 2 la parola: «Regione» e' sostituita dalla seguente: «regione».



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 152 (Interventi soggetti a particolari
prescrizioni). - 1. Nel caso di aperture di strade e di
cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili
e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136
ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione,
tenendo in debito conto la funzione economica delle opere
gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere
le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni
protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al
Ministero, che la esercita previa consultazione della
regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate
all'art. 136, lettera c), o all'art. 142, comma 1, lettera
m), la regione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.».



 
Art. 22. Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «o all'articolo 139, comma 1, lettera m),» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'articolo 142, comma 1, lettera m),» e dopo la parola: «amministrazione» e' inserita la seguente: «competente».



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1.
L'amministrazione competente individuata dalla regione puo'
ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
dell'art. 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il
cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un
diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei
confronti degli immobili di cui all'art. 10, comma 3,
lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'art. 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse
archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o dell'art.
142, comma 1, lettera m), l'amministrazione competente
consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori
o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede
all'esecuzione d'ufficio.».



 
Art. 23. Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti: «da parte del Ministero».



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 155 (Vigilanza). - 1. Le funzioni di vigilanza
sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono
esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da
parte delle amministrazioni da loro individuate per
l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di
tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero.».



 
Art. 24. Sostituzione dell'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici). - 1. Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora all'accordo preliminare non consegua entro sessanta giorni l'approvazione da parte della regione il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.».
 
Art. 25. Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) ed alla lettera f) la parola: «della» e' sostituita dalla seguente: «delle»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati,
provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa
previgente). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143,
comma 6, dell'art. 144, comma 2 e dell'art. 156, comma 4,
conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base
alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi dell'art. 82, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'art.
1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente parte si applicano
anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, sia stata
formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai
fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o
del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».



 
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria). - 1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
2. L'amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.».
 
Art. 27. Sostituzione dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita' pecuniaria). - 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.».
 
Art. 28. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 136,» sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole: «ripristinatorie o» sono soppresse.



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformita' da essa.) (giurisprudenza di legittimita).
- 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche, per le loro caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore a mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la
compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione il cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga a condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune del cui territorio e' stata commessa la
violazione.».



 
Art. 29. Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».



Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. L'art. 7,
comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294,
come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale
24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi
limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di
diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro
statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000,
come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001. Le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e c),
del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3
del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo
decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma,
erano iscritti ad una scuola di restauro statale o
regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione
del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria
presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla
data di entrata in vigore del presente comma, ovvero
definiti con determinazione di improcedibilita' della
domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel
merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento.
In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su
istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento
ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si
applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181,
comma 1 -quater, si applicano le sanzioni di cui all'art.
167, comma 5.».



 
Art. 30. Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente: «3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 183 (Disposizioni finali). - 1. I provvedimenti
di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156,
comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal
presente codice e assicurata nell'ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni interessate, non da'
luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da
essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del
Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37
sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio
relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione
dell'art. 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette
al Parlamento apposita relazione.
5. Le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non
mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno
1° maggio 2004.».



 
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