Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private, nonche» sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: «del patrimonio stesso» sono inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del
26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 2004.
- Il comma 4 dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito,
con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2003, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio
culturale). - 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
metropolitane e le province, di seguito denominati "altri
enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a
quanto disposto dal titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice
che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e
incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate
dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette
cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale,
l'esercizio delle potesta' previste dall'art. 128 compete
al Ministero.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni",
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su
carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole
o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le
disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4,
5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di
vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante
inerzia o inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso al fine di promuovere lo sviluppo
della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.».



 
Art. 2.
Modifiche alla Parte seconda
1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "ente e istituto pubblico" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili";
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: "e particolari caratteristiche ambientali," sono inserite le seguenti: "ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica," e le parole: "artistico o storico" sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "le cose di interesse numismatico" sono inserite le seguenti: "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico";
4) al comma 4, lettera l), le parole: "le tipologie di architettura rurale" sono sostituite dalle seguenti: "le architetture rurali";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "e gli altri ornamenti" sono sostituite dalle seguenti: "ed altri elementi decorativi";
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: "del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "della presente Parte";
2) al comma 6, le parole: "Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5";
3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.";
d) all'articolo 14, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "Avverso" sono inserite le seguenti: "il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o";
f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: "beni culturali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in ogni sua articolazione";
g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "Gli archivi" sono inserite le seguenti: "pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
2) al comma 1, lettera e), le parole: "di soggetti giuridici privati" sono sostituite dalle seguenti: "privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
3) al comma 4, dopo le parole: "del soprintendente." e' aggiunto il seguente periodo: "Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.";
4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.";
i) all'articolo 22:
1) al comma 3, le parole: "Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente," sono sostituite dalle seguenti: "Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.";
l) all'articolo 28, comma 4, le parole: "di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori pubblici" e le parole: "dell'opera pubblica" sono soppresse;
m) all'articolo 29:
1) al comma 8 le parole: "previo parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: "previo parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse; dopo le parole: "dell'esame finale," sono inserite le seguenti: "abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,"; dopo le parole: "un rappresentante del Ministero,", sono inserite le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale," ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.";
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.";
4) al comma 11 le parole: "o intese" sono soppresse; dopo le parole: "possono essere altresi' istituite," sono inserite le seguenti: "ove accreditate,"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
n) all'articolo 30, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.";
o) all'articolo 37, comma 1, la parola: "immobili" e' soppressa;
p) all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: "Apertura al pubblico degli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "Accessibilita' del pubblico ai beni culturali";
2) al comma 1, le parole: "Gli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "I beni culturali";
q) all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola: "importanza" e' sostituita dalla seguente: "pregio";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.";
r) all'articolo 46, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";
s) all'articolo 50, comma 1, le parole: "ed altri ornamenti" sono
sostituite dalle seguenti: "ed altri elementi decorativi di
edifici"; t) all'articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le parole: "fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6";
2) al comma 2, lettera d), le parole: "quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose" sono soppresse;
u) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;";
v) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari";
z) all'articolo 59, comma 2, lettera c), le parole: "dall'apertura della successione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile";
aa) all'articolo 60, comma 1, le parole: "al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione" sono sostituite dalle seguenti: "o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento";
bb) all'articolo 62:
1) al comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti"; le parole: "la proposta" sono sostituite dalle seguenti: "una proposta"; la parola: "motivata" e' soppressa e dopo le parole: "della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene";
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.";
cc) all'articolo 70, comma 3, le parole: ", in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno" sono soppresse;
dd) all'articolo 106:
1) al comma 1, le parole: "Il Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del
bene."; ee) all'articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "gia' esistenti" sono inserite le seguenti: "nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale";
ff) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
"Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
gg) il comma 1 dell'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.";
hh) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
"Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
ii) l'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
"Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso). - 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.";
ll) all'articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino
allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso
articolo."; 2) al comma 2, dopo la parola: "provvede" sono inserite le seguenti: ", ove ancora operante,".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici,
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico ad eccezione delle raccolte delle biblioteche
indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad
esse assimilabili.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti
che rivestono un interesse particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza
artisitica, storica, archeologica, numismatica o
etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale
interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio, anche storico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni di
tutela). 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 10,
qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni
culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del
presente titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,
le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi,
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui
all'art. 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli
articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, di cui all'art. 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la
cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui
all'art. 65;
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta
anni, di cui all'art. 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienati ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 44 (Procedimento di dichiarazione). - 1. Il
soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente territoriale interessato,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari,
la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta'
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla
sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV del
presente titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata
dal Ministero.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla
sezione I del capo IV del presente titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il
concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali
e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle universita', concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione
dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua
articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata
in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela
della riservatezza.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni culturali non
possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico
oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.
13 non possono essere sembrati.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica presentati dal
richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non
inziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione
il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero
integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare
delle tecniche di conservazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi
di edilizia). - 1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21,
comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte
della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne' da' comunicazione al
richiedente ed il termine indicato al comma 1 e' sospeso
fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti
d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere.
Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida, il richiedente
puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1. Il
soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e
27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per
esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art.
13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se,
entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e'
comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il
soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del
committente.".
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'istruzione, del-l'universita' e della
ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei
soggetti di cui al presente comma, le modalita' della
vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale abilitante alle attivita' di cui al comma
6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno
un rappresentante del Ministero, il titolo accademico
rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e'
equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,
nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il
procedimento di accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda corredata dalla prescritta
documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro.
All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicita' e di
ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi
storici, costituiti dai documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono
assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13.
Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e'
inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero
dell'interno per gli accertamenti di cui all'art. 125.".
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di
mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto,
su richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.".
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 38 (Accessibilita' del pubblico ai beni culturali
oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi
con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo
modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli
proprietari all'atto della assunzione dell'onere della
spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del
contributo ai sensi dell'art. 35.
2 Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.".
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.".
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 46 (Procedimento per la tutela indiretta). - 1.
Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela
indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di
altri enti pubblici territoriali interessati, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si
riferiscono. Se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non e' possibile o risulta
particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua
l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le
prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti
essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione
e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la
temporanea immodificabilita' dell'immobile limitatamente
agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute
nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito
dal Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241.".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.".
- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con
atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche; gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'art. 12. Se il procedimento si
conclude con esito negativo, le cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai
sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui
all'art. 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
medesimo art. 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui
all'art. 53 dichiarate di interesse particolarmente
importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.".
- Si riporta il testo dell'art. 55 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, commi 1 e 2, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione
pubblica e la valorizzazione dei beni;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed
artistico degli immobili e tali da non recare danno alla
loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi
dell'art. 12, comma 7.".
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 57 (Regime dell'autorizzazione ad alienare). - 1.
La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata
dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla
indicazione della destinazione d'uso in atto e dal
programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'art. 55, comma 1,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Ministero su
proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per
suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali
interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del
medesimo art. 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute
nel provvedimento di autorizzazione sono riportate
nell'atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del
soprintendente nei registri immobiliari.
3. Il bene alienato non puo' essere assoggettato ad
interventi di alcun genere senza che il relativo progetto
sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art.
21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di
cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora i beni
medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e
non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
lettera b) e comma 2, di proprieta' di persone giuridiche
private senza fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave
danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni
medesimi.".
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1 Gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprieta' o la detenzione di beni culturali sono
denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile
prevista dall'art. 623 del codice civile, salva rinuncia ai
sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti
ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.".
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.".
- Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e
agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si
trova bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da'
notizia sul propio Bollettino ufficiale ed eventualmente
mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello
nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione
del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato
entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto
ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, i termini
indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta
giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione
degli elementi costitutivi della denuncia medesima.".
- Si riporta il testo dell'art. 70 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione
puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o
del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione alla
regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che
l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione
del relativo procedimento. In tal caso il termine per il
rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o
il bene per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del
provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del
medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di
quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.".
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in
consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al
comma 2, la concessione in uso e' subordinata
all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione
che il conferimento garantisca la conservazione e la
fruizione del bene e sia assicurata la compatibilita' della
destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del
bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate
prescrizioni per la migliore conservazione del bene.".
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di
diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di
sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque
materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i
calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche'
quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale. Le modalita' per la realizzazione
dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.".
- Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita',
fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle
attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica
e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con
decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'art. 115, hanno la
gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati.".
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 122 (Archivi di stato e archivi storici degli
enti pubblici: consultabilita' dei documenti). - 1. I
documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai
sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta
anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i
dati relativi a provvedimenti di natura penale
espressamente indicati dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali, che diventano consultabili
quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta
anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'art. 41,
comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1
dello stesso articolo.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel
comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
Sull'istanza di accesso provvede, ove ancora operante,
l'amministrazione che deteneva il documento prima del
versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati
anche gli archivi e i documenti di proprieta' privata
depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici
degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o
venduti o lasciati in eredita' o legato. I depositanti e
coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato
i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilita' di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, cosi' come
quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei
riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di
qualsiasi altra persona da essi designata; detta
limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli
aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando
si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.".



 
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 163, comma 1, dopo le parole: «del Capo V» sono inserite le seguenti: «del Titolo I della Parte seconda»;
b) all'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «diritto di» sono soppresse;
c) all'articolo 179, comma 1, le parole: «od imitazione» sono sostituite dalle seguenti: «od imitazioni».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 163, 173 e 179 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 163 (Perdita di beni culturali). - 1.1. Se, per
effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle
disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I
del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene
culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal
territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone, queste
sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero
non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e'
determinata da una commissione composta di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo
dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile
in caso di errore o di manifesta iniquita'.».
«Art. 173 (Violazioni in materia di alienazione). - 1.
E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da
euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione,
aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel
termine indicato all'art. 59, comma 2, la denuncia degli
atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione
di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a
prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza
del termine previsto dall'art. 61, comma 1.».
«Art. 179 (Casi di non punibilita). - 1. Le
disposizioni dell'art. 178 non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde
copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
copie od imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse
storico od archeologico, dichiarate espressamente non
autentiche all'atto della esposizione o della vendita,
mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o,
quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni
della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione
rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non
si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l'opera originale.».



 
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 182:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 183:
1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;
2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 182 e 183 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29,
comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di
beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni e abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certficata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
d) colui che consegna un diploma di laurea
scpecialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1,
lettere b) e c) e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu',
lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o
comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i
competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati
le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla
richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni
culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di
idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene
tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai
sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto
lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4,
anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita'
svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via
definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al
comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali,
venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.».
«Art. 183 (Disposizioni finali). - 1. I provvedimenti
di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156,
comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1,
1-quater e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal
presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni interessate, non da'
luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da
essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del
Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37
sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio
relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli
articoli 44, comma 4, e 48, comma 5, sono elencate in
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette
garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita
relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non
mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno
1° maggio 2004.».



 
Art. 5.
Modifiche all'Allegato A
1. All'Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: «Previsto dagli» sono sostituite dalle seguenti: «Integrativo della disciplina di cui agli»;
b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 e' sostituito dal seguente: «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.»;
c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole: «I beni culturali» e finisce con le parole: «alla lettera B» e' soppresso.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'allegato A del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato A
Integrativo della disciplina di cui agli articoli 63,
comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti
artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento
anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle
categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a
mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e
disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali
e relative matrici, nonche' manifesti originali.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione.
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento
anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico,
paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle
categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera
A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore:
1. Reperti archeologici.
2. Smembramento di monumenti.
9. Incunaboli e manoscritti.
12. Archivi.
2) 13.979,50:
5. Mosaici e disegni.
6. Incisioni.
8. Fotografie.
11. Carte geografiche stampate.
3) 27.959,00:
4. Acquerelli, guazzi e pastelli.
4) 46.598,00:
7. Arte statuaria.
10. Libri.
13. Collezioni.
14. Mezzi di trasporto.
15. Altri oggetti.
5) 139.794,00:
3. Quadri.
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve
essere accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione.».



 
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;
b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10;
c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 6:
- Gli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, abrogati dal presente
decreto, recavano:
«Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita'
culturali).».
«Art. 155 (Funzioni della commissione).».
- L'art. 10 del citato decreto legislativo n. 368 del
1998, abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 10 (Accordi e forme associative).».
- Si riporta l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
supplemento ordinario e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326
(Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, supplemento
ordinario), come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1, dell'art.
44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero
della difesa, individua beni immobili in uso
all'Amministrazione della difesa non piu' utili ai fini
istituzionali da inserire in programmi di dismissione per
le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, il Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del
demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non piu'
utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e,
per esso, all'Agenzia del demanio. [Entro i centoventi
giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco
dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio
provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella
Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia,
con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi].
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della 30 dicembre 2004, n.
311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle
norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata
anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a
cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili
individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e'
sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali,
il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di individuazione, provvede,
attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali
tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione
al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del
demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli
immobili.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede,
entro trenta giorni dalla data di individuazione degli
immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie
della quota come sopra determinata, pari al valore degli
immobili individuati, per un importo complessivo non
inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore
a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni sono stabilite in
conformita' con le condizioni praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso
delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a
valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della difesa su appositi fondi
relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi
lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, a Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso
alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in
anticipazione e dei relativi interessi puo' essere
prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello
Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7,
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del
1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e
corrispondenti per gli anni successivi.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al
comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti
dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e
dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della
difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei
commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa
- Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto
con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005
al 2009 una somma di 30 milioni di euro e' destinata
all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto.
Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e'
destinata al finanziamento di un programma di edilizia
residenziale in favore del personale delle Forze armate dei
ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio
permanente.».
- L'art. 2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 27 aprile 2005, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005, abrogato dal
presente decreto, recava:
«Art. 2-decies (Collezioni numismatiche).».



 
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