| 
| Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156 |  | Disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice  dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
 Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Modifiche alla Parte prima
 1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante  il  codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, di seguito denominato:  «decreto  legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 5:
 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad  oggetto  manoscritti,  autografi,  carteggi, incunaboli, raccolte librarie,  nonche'  libri,  stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato,  sono  esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle   predette   cose  sia  stato  riconosciuto  con  provvedimento ministeriale,  l'esercizio  delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero.»;
 2)  al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private, nonche» sono soppresse;
 b) al  comma 1  dell'articolo 6  dopo  le parole: «del patrimonio stesso»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  al  fine di promuovere lo sviluppo della cultura».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 117 e 118 della
 Costituzione:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
 ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
 siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
 Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
 differenziazione ed adeguatezza.
 I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
 titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
 conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
 rispettive competenze.
 La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
 Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
 del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
 di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
 beni culturali.
 Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
 favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
 associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
 generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
 - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
 nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 214
 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
 «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 - Il   decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368
 (Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
 culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del
 26 ottobre 1998.
 - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
 dei  beni  culturali  e del paesaggio ai sensi dell'art. 10
 della  legge  6 luglio  2002,  n.  137),  e' pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 45 del
 24 febbraio 2004.
 - Il comma 4 dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
 137  (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
 e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
 enti  pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158
 dell'8 luglio  2002,  come  modificato  dall'art. 1-bis del
 decreto-legge  18 febbraio  2003,  n.  24, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito,
 con  modificazioni,  nella  legge  17 aprile  2003,  n. 82,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 92 del 19 aprile
 2003, e' il seguente:
 «4.  Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
 legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
 rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
 medesime  procedure  di cui al presente articolo, entro due
 anni dalla data della loro entrata in vigore.».
 - Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo 28
 agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
 1997, n. 202, e' il seguente:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
 pubblici  territoriali  in materia di tutela del patrimonio
 culturale).  -  1.  Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
 metropolitane  e  le province, di seguito denominati "altri
 enti  pubblici  territoriali",  cooperano  con il Ministero
 nell'esercizio  delle  funzioni  di tutela in conformita' a
 quanto  disposto  dal  titolo  I  della  Parte  seconda del
 presente codice.
 2.  Le  funzioni di tutela previste dal presente codice
 che  abbiano  ad  oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
 incunaboli,  raccolte  librarie,  nonche'  libri,  stampe e
 incisioni,  non  appartenenti  allo  Stato, sono esercitate
 dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette
 cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale,
 l'esercizio  delle  potesta' previste dall'art. 128 compete
 al Ministero.
 3.  Sulla  base di specifici accordi od intese e previo
 parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
 Bolzano,  di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni",
 le  regioni  possono  esercitare  le  funzioni di tutela su
 carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole
 o  altro  materiale  audiovisivo,  con  relativi negativi e
 matrici, non appartenenti allo Stato.
 4.  Nelle  forme  previste dal comma 3 e sulla base dei
 principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
 individuate  ulteriori forme di coordinamento in materia di
 tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
 5.   Gli   accordi   o   le  intese  possono  prevedere
 particolari  forme  di  cooperazione  con  gli  altri  enti
 pubblici territoriali.
 6.  Le  funzioni  amministrative  di  tutela  dei  beni
 paesaggistici   sono  conferite  alle  regioni  secondo  le
 disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
 7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4,
 5  e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di
 vigilanza  e  il  potere  sostitutivo in caso di perdurante
 inerzia o inadempienza.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
 La  valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
 nella  disciplina  delle  attivita' dirette a promuovere la
 conoscenza  del  patrimonio  culturale  e  ad assicurare le
 migliori  condizioni  di utilizzazione e fruizione pubblica
 del  patrimonio  stesso  al  fine di promuovere lo sviluppo
 della  cultura.  Essa  comprende  anche la promozione ed il
 sostegno  degli  interventi di conservazione del patrimonio
 culturale.
 2.  La  valorizzazione  e' attuata in forme compatibili
 con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
 dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla
 valorizzazione del patrimonio culturale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche alla Parte seconda
 1.  Alla  Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 10:
 1)  al  comma  2,  lettera c), dopo le parole: "ente e istituto pubblico"  sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ad eccezione delle raccolte  delle  biblioteche  indicate  all'articolo 47, comma 2, del decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili";
 2)  al  comma  3,  lettera  e),  dopo le parole: "e particolari caratteristiche  ambientali,"  sono inserite le seguenti: "ovvero per rilevanza    artistica,    storica,   archeologica,   numismatica   o etnoantropologica,"   e   le   parole:  "artistico  o  storico"  sono soppresse;
 3)  al  comma  4,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "le cose di interesse  numismatico"  sono inserite le seguenti: "che, in rapporto all'epoca,  alle  tecniche  e  ai materiali di produzione, nonche' al contesto  di  riferimento,  abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico";
 4)  al  comma  4,  lettera  l),  le  parole:  "le  tipologie di architettura rurale" sono sostituite dalle seguenti: "le architetture rurali";
 b)  all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "e gli altri ornamenti"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ed  altri  elementi decorativi";
 c) all'articolo 12:
 1) al comma 1, le parole: "del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "della presente Parte";
 2)  al  comma 6, le parole: "Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5";
 3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 "10.  Il  procedimento  di  verifica  si  conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.";
 d)  all'articolo  14, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";
 e)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo  la parola: "Avverso" sono inserite  le seguenti: "il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o";
 f)  all'articolo  17,  comma  5, dopo le parole: "beni culturali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in ogni sua articolazione";
 g)  all'articolo  20, comma 2, dopo le parole: "Gli archivi" sono inserite le seguenti: "pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
 h) all'articolo 21:
 1)   al  comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole:  "ai  sensi dell'articolo  13" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' lo scarto  di  materiale  bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione  prevista  all'articolo  10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche  private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
 2)  al  comma  1, lettera e), le parole: "di soggetti giuridici privati"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
 3)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "del  soprintendente." e' aggiunto il seguente periodo: "Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.";
 4)  al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i lavori    non    iniziano    entro    cinque    anni   dal   rilascio dell'autorizzazione,  il  soprintendente  puo'  dettare  prescrizioni ovvero  integrare  o  variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.";
 i) all'articolo 22:
 1)  al  comma  3,  le parole: "Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti  di  natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,"  sono  sostituite dalle seguenti: "Ove sorga l'esigenza di  procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed";
 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Decorso  inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare  l'amministrazione  a  provvedere. Se l'amministrazione non provvede  nei  trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.";
 l) all'articolo 28, comma 4, le parole: "di opere pubbliche" sono sostituite   dalle  seguenti:  "di  lavori  pubblici"  e  le  parole: "dell'opera pubblica" sono soppresse;
 m) all'articolo 29:
 1)  al  comma  8  le  parole:  "previo  parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse;
 2) al comma 9, secondo periodo, le parole: "previo parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse; dopo le parole: "dell'esame finale," sono inserite le seguenti: "abilitante alle attivita' di cui al  comma  6 e avente valore di esame di Stato,"; dopo le parole: "un rappresentante del Ministero,", sono inserite le seguenti: "il titolo accademico  rilasciato  a seguito del superamento di detto esame, che e'  equiparato  al diploma di laurea specialistica o magistrale," ed, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Il  procedimento di accreditamento  si  conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni  dalla  presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.";
 3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
 "9-bis.  Dalla  data  di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi  7,  8  e  9,  agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di  beni  architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei requisiti  di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori,  la  qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.";
 4)  al  comma  11 le parole: "o intese" sono soppresse; dopo le parole:   "possono  essere  altresi'  istituite,"  sono  inserite  le seguenti:  "ove  accreditate,";  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:  "All'attuazione  del presente comma si provvede nell'ambito delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
 n)  all'articolo  30,  comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Copia  degli  inventari  e  dei  relativi aggiornamenti e' inviata  alla  soprintendenza,  nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.";
 o) all'articolo 37, comma 1, la parola: "immobili" e' soppressa;
 p) all'articolo 38:
 1)  nella  rubrica,  le  parole:  "Apertura  al  pubblico degli immobili"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "Accessibilita'  del pubblico ai beni culturali";
 2)  al comma 1, le parole: "Gli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "I beni culturali";
 q) all'articolo 44:
 1)  al  comma  1,  la  parola: "importanza" e' sostituita dalla seguente: "pregio";
 2)  al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "L'assicurazione  puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.";
 r)  all'articolo  46, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";
 s) all'articolo 50, comma 1, le parole: "ed altri ornamenti" sono
 sostituite  dalle  seguenti:  "ed  altri  elementi  decorativi di
 edifici"; t) all'articolo 54:
 1)  al  comma  2, lettera a), le parole: "fino a quando non sia intervenuta,  ove  necessario,  la  sdemanializzazione  a seguito del procedimento  di  verifica previsto dall'articolo 12" sono sostituite dalle  seguenti:  "fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto  dall'articolo  12. Se il procedimento si conclude con esito negativo,  le  cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6";
 2)  al  comma  2,  lettera  d), le parole: "quali testimonianze dell'identita'   e   della   storia   delle   istituzioni  pubbliche, collettive, religiose" sono soppresse;
 u)  all'articolo  55,  comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;";
 v)  all'articolo  57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e  sono  trascritte  su  richiesta del soprintendente nei registri immobiliari";
 z)   all'articolo   59,   comma   2,   lettera   c),  le  parole: "dall'apertura  della  successione"  sono  sostituite dalle seguenti: "dalla  comunicazione  notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile";
 aa)  all'articolo  60,  comma  1,  le parole: "al medesimo prezzo stabilito  nell'atto  di alienazione" sono sostituite dalle seguenti: "o   conferiti  in  societa',  rispettivamente,  al  medesimo  prezzo stabilito  nell'atto  di  alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento";
 bb) all'articolo 62:
 1)  al  comma  2,  la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla seguente:  "venti";  le  parole:  "la proposta" sono sostituite dalle seguenti:  "una  proposta"; la parola: "motivata" e' soppressa e dopo le  parole:  "della  spesa"  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti: "indicando  le  specifiche  finalita' di valorizzazione culturale del bene";
 2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero    puo'    rinunciare   all'esercizio   della   prelazione, trasferendone  la  facolta'  all'ente  interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.";
 cc)  all'articolo  70,  comma  3,  le  parole:  ",  in materia di copertura  finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno" sono soppresse;
 dd) all'articolo 106:
 1)  al comma 1, le parole: "Il Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato";
 2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
 "2-bis.  Per  i  beni  diversi  da  quelli  indicati al comma 2, la concessione  in  uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata   a   condizione   che   il   conferimento  garantisca  la conservazione  e  la  fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita'    della   destinazione   d'uso   con   il   carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono
 essere  dettate  prescrizioni  per  la  migliore  conservazione del
 bene."; ee) all'articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "gia'  esistenti" sono inserite le seguenti: "nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale";
 ff) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  112  (Valorizzazione  dei  beni  culturali  di  appartenenza pubblica).  -  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali  assicurano  la  valorizzazione  dei beni presenti negli istituti  e  nei  luoghi  indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni   presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi  della  cultura  non appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
 3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
 4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali stipulano  accordi  per  definire  strategie  ed  obiettivi comuni di valorizzazione,  nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di  sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di  pertinenza  pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale   o   subregionale,  in  rapporto  ad  ambiti  territoriali definiti,  e  promuovono  altresi'  l'integrazione,  nel  processo di valorizzazione   concordato,   delle  infrastrutture  e  dei  settori produttivi  collegati.  Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni  di  proprieta'  privata,  previo consenso degli interessati. Lo Stato  stipula  gli  accordi  per il tramite del Ministero, che opera direttamente  ovvero  d'intesa  con  le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
 5.   Lo   Stato,  per  il  tramite  del  Ministero  e  delle  altre amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le regioni e gli altri  enti  pubblici  territoriali  possono costituire, nel rispetto delle  vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
 6.  In  assenza  degli  accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico  e'  tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
 7.  Con  decreto  del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base  ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
 8.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  5 possono partecipare privati proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di  essere oggetto di valorizzazione,  nonche'  persone  giuridiche  private  senza fine di lucro,  anche  quando  non  dispongano  di  beni  culturali che siano oggetto  della  valorizzazione,  anche  quando non dispongano di beni culturali  che  siano  oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle  altre  amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le regioni,   gli   altri   enti   pubblici  territoriali  e  i  privati interessati,  per  regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione  e  alla  valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi   possono   essere  anche  istituite  forme  consortili  non imprenditoriali  per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente   comma   si   provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
 gg) il comma 1 dell'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
 "1.   Il   Ministero,   le   regioni  e  gli  altri  enti  pubblici territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su   beni   di   pertinenza  pubblica  e  ne  curano  l'aggiornamento periodico.";
 hh) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei  beni  culturali  di  appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
 2.   La   gestione   diretta  e'  svolta  per  mezzo  di  strutture organizzative   interne  alle  amministrazioni,  dotate  di  adeguata autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile, e provviste  di  idoneo  personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono  attuare  la  gestione  diretta  anche  in  forma  consortile pubblica.
 3.  La  gestione  indiretta  e' attuata tramite concessione a terzi delle  attivita'  di  valorizzazione,  anche  in  forma  congiunta  e integrata,  da  parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei  soggetti  giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5,  qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure   di   evidenza  pubblica,  sulla  base  della  valutazione comparativa  di  specifici  progetti.  I  privati  che  eventualmente partecipano  ai  soggetti  indicati  all'articolo  112,  comma 5, non possono   comunque   essere  individuati  quali  concessionari  delle attivita' di valorizzazione.
 4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono  alla  gestione  indiretta al fine di assicurare un miglior livello  di  valorizzazione  dei beni culturali. La scelta tra le due forme  di  gestione  indicate  ai  commi  2  e  3 e' attuata mediante valutazione     comparativa     in    termini    di    sostenibilita' economico-finanziaria  e  di  efficacia,  sulla  base  di  obbiettivi previamente  definiti.  La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
 5.  Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni,  i  soggetti  giuridici  costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma  5,  regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione   mediante  contratto  di  servizio,  nel  quale  sono determinati,  tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi tempi di attuazione, i livelli  qualitativi  delle  attivita' da assicurare e dei servizi da erogare,  nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio  sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
 6.  Nel  caso  in  cui  la  concessione  a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112,   comma   5,  in  quanto  conferitari  dei  beni  oggetto  della valorizzazione,  la  vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche   dalle   amministrazioni  cui  i  beni  pertengono.  Il  grave inadempimento,  da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente  stabilite,  determina  anche,  a  richiesta  delle amministrazioni  cui  i  beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio  e  la  cessazione,  senza  indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
 7.   Le  amministrazioni  possono  partecipare  al  patrimonio  dei soggetti  di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in  uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della  valorizzazione.  Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli  effetti  del  conferimento  si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo  periodo  o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non  sono  assoggettati  a  garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
 8.  Alla  concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata  la  concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle  attivita'  medesime,  previamente  individuati  nel capitolato d'oneri.  La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
 9.  Alle  funzioni  ed  ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente  articolo  il  Ministero  provvede nell'ambito delle risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
 ii) l'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso). -  1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi  dell'articolo  115,  commi  7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati  al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono  esercitate  dal  Ministero in conformita' alle disposizioni del presente  codice.  Gli  organi istituzionalmente preposti alla tutela non  partecipano  agli  organismi  di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.";
 ll) all'articolo 122:
 1)  al  comma  1,  dopo  la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino
 allo  scadere  dei  termini  indicati  al  comma 1 dello stesso
 articolo."; 2) al comma 2, dopo la parola: "provvede" sono inserite le seguenti: ", ove ancora operante,".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
 cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
 regioni,  agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
 ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
 private  senza  fine  di  lucro,  che  presentano interesse
 artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
 2. Sono inoltre beni culturali:
 a) le  raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie e
 altri  luoghi  espositivi dello Stato, delle regioni, degli
 altri  enti  pubblici  territoriali,  nonche' di ogni altro
 ente ed istituto pubblico;
 b) gli  archivi  e  i  singoli documenti dello Stato,
 delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali
 nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 c) le   raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
 Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti  pubblici,
 territoriali,   nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto
 pubblico  ad  eccezione  delle  raccolte  delle biblioteche
 indicate  all'art.  47, comma 2, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, e di quelle ad
 esse assimilabili.
 3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
 la dichiarazione prevista dall'art. 13:
 a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
 artistico,   storico,   archeologico   o  etnoantropologico
 particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
 da quelli indicati al comma 1;
 b) gli  archivi e i singoli documenti, appartenenti a
 privati,  che  rivestono  interesse storico particolarmente
 importante;
 c) le  raccolte  librarie, appartenenti a privati, di
 eccezionale interesse culturale;
 d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti
 che  rivestono  un  interesse  particolarmente importante a
 causa   del   loro  riferimento  con  la  storia  politica,
 militare,  della  letteratura, dell'arte e della cultura in
 genere,  ovvero  quali testimonianze dell'identita' e della
 storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 e) le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a chiunque
 appartenenti   che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
 caratteristiche    ambientali,    ovvero    per   rilevanza
 artisitica,    storica,    archeologica,    numismatica   o
 etnoantropologica,  rivestono come complesso un eccezionale
 interesse.
 4.  Sono  comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
 comma 3, lettera a):
 a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
 preistoria e le primitive civilta';
 b) le  cose di interesse numismatico che, in rapporto
 all'epoca,  alle  tecniche  e  ai  materiali di produzione,
 nonche'  al  contesto  di riferimento, abbiano carattere di
 rarita' o di pregio, anche storico;
 c) i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi, gli
 incunaboli,  nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
 relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
 d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
 aventi carattere di rarita' e di pregio;
 e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
 pellicole  cinematografiche  ed  i  supporti audiovisivi in
 genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
 f) le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che abbiano
 interesse artistico o storico;
 g) le  pubbliche  piazze,  vie,  strade e altri spazi
 aperti urbani di interesse artistico o storico;
 h) i   siti   minerari   di   interesse   storico  od
 etnoantropologico;
 i) le   navi   e   i  galleggianti  aventi  interesse
 artistico, storico od etnoantropologico;
 l) le architetture rurali aventi interesse storico od
 etnoantropologico  quali testimonianze dell'economia rurale
 tradizionale.
 5.  Salvo  quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
 sono  soggette  alla disciplina del presente titolo le cose
 indicate  al  comma 1  e  al comma 3, lettere a) ed e), che
 siano  opera  di  autore  vivente  o  la cui esecuzione non
 risalga ad oltre cinquanta anni.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  11  (Beni  oggetto di specifiche disposizioni di
 tutela).   1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  10,
 qualora  ne  ricorrano  presupposti e condizioni, sono beni
 culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del
 presente titolo:
 a) gli  affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,
 le  iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi,
 di  edifici,  esposti  o  non  alla  pubblica vista, di cui
 all'art. 50, comma 1;
 b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
 c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
 d) le  opere  di  pittura,  di scultura, di grafica e
 qualsiasi  oggetto  d'arte  di  autore  vivente  o  la  cui
 esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli
 articoli 64 e 65;
 e) le   opere   dell'architettura   contemporanea  di
 particolare valore artistico, di cui all'art. 37;
 f) le  fotografie,  con  relativi negativi e matrici,
 gli  esemplari  di opere cinematografiche, audiovisive o di
 sequenze  di  immagini  in  movimento, le documentazioni di
 manifestazioni,  sonore  o verbali, comunque realizzate, la
 cui  produzione  risalga  ad oltre venticinque anni, di cui
 all'art. 65;
 g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
 anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
 h) i  beni e gli strumenti di interesse per la storia
 della  scienza  e  della  tecnica  aventi piu' di cinquanta
 anni, di cui all'art. 65;
 i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
 materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
 mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  12  (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
 cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
 siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
 risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
 disposizioni  della  presente  Parte  fino a quando non sia
 stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
 2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su
 richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
 corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
 sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
 o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
 base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
 Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
 valutazione.
 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
 al  comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e dalle
 relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
 predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
 delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
 schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
 concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
 in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
 concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
 del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
 criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
 presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
 documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
 di cui al comma 1.
 4.  Qualora  nelle cose sottoposte a schedatura non sia
 stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
 medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
 del presente titolo.
 5.  Nel  caso  di  verifica  con esito negativo su cose
 appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
 altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
 relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
 ne  dispongano  la  sdemanializzazione, qualora, secondo le
 valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
 altre ragioni di pubblico interesse.
 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
 per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
 liberamente alienati ai fini del presente codice.
 7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico, storico,
 archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
 agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
 dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  13  ed  il  relativo
 provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
 comma 2.  I  beni  restano  definitivamente sottoposti alle
 disposizioni del presente titolo.
 8.  Le  schede descrittive degli immobili di proprieta'
 dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
 integrate   con   il   provvedimento  di  cui  al  comma 7,
 confluiscono  in  un  archivio  informatico  accessibile al
 Ministero  e  all'Agenzia  del  demanio,  per  finalita' di
 monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
 degli  interventi  in  funzione delle rispettive competenze
 istituzionali.
 9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
 esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
 giuridica.
 10.  Il  procedimento  di  verifica  si  conclude entro
 centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  44  (Procedimento  di  dichiarazione).  -  1. Il
 soprintendente  avvia  il procedimento per la dichiarazione
 dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
 regione  e  di  ogni  altro  ente territoriale interessato,
 dandone   comunicazione   al   proprietario,  possessore  o
 detentore  a  qualsiasi  titolo  della  cosa  che  ne forma
 oggetto.
 2.   La   comunicazione   contiene   gli   elementi  di
 identificazione  e  di  valutazione  della  cosa risultanti
 dalle  prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
 dal  comma 4,  nonche'  l'indicazione del termine, comunque
 non  inferiore  a  trenta  giorni,  per la presentazione di
 eventuali osservazioni.
 3.  Se  il procedimento riguarda complessi immobiliari,
 la  comunicazione  e' inviata anche al comune e alla citta'
 metropolitana.
 4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione, in via
 cautelare,  delle  disposizioni previste dal capo II, dalla
 sezione  I  del  capo III e dalla sezione I del capo IV del
 presente titolo.
 5.   Gli  effetti  indicati  al  comma 4  cessano  alla
 scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
 il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
 legge 7 agosto 1990, n. 241.
 6.La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata
 dal Ministero.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 16 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.    16    (Ricorso   amministrativo   avverso   la
 dichiarazione).  -  1. Avverso  il provvedimento conclusivo
 della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
 all'art.  13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
 legittimita'   e  di  merito,  entro  trenta  giorni  dalla
 notifica della dichiarazione.
 2.  La proposizione del ricorso comporta la sospensione
 degli  effetti  del  provvedimento  impugnato. Rimane ferma
 l'applicazione,   in   via  cautelare,  delle  disposizioni
 previste  dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla
 sezione I del capo IV del presente titolo.
 3.   Il   Ministero,   sentito   il  competente  organo
 consultivo,  decide sul ricorso entro il termine di novanta
 giorni dalla presentazione dello stesso.
 4.  Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
 riforma l'atto impugnato.
 5.   Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 17 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  17  (Catalogazione).  -  1. Il Ministero, con il
 concorso   delle   regioni  e  degli  altri  enti  pubblici
 territoriali,  assicura la catalogazione dei beni culturali
 e coordina le relative attivita'.
 2.  Le  procedure  e le modalita' di catalogazione sono
 stabilite   con   decreto   ministeriale.  A  tal  fine  il
 Ministero,  con  il  concorso  delle  regioni,  individua e
 definisce  metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
 ed   elaborazione   dei  dati  a  livello  nazionale  e  di
 integrazione  in  rete delle banche dati dello Stato, delle
 regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
 3.   Il   Ministero   e   le   regioni,  anche  con  la
 collaborazione    delle    universita',   concorrono   alla
 definizione  di  programmi  concernenti  studi, ricerche ed
 iniziative   scientifiche   in   tema   di  metodologie  di
 catalogazione e inventariazione.
 4.  Il  Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
 territoriali,   con   le   modalita'   di  cui  al  decreto
 ministeriale  previsto  al comma 2, curano la catalogazione
 dei  beni  culturali loro appartenenti e, previe intese con
 gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
 5.  I  dati  di cui al presente articolo affluiscono al
 catalogo   nazionale   dei   beni  culturali  in  ogni  sua
 articolazione.
 6.   La   consultazione   dei   dati   concernenti   le
 dichiarazioni  emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata
 in  modo  da  garantire  la  sicurezza dei beni e la tutela
 della riservatezza.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 20 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni culturali non
 possono  essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
 compatibili  con  il  loro  carattere  storico  o artistico
 oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
 2.  Gli  archivi  pubblici  e gli archivi privati per i
 quali  sia  intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.
 13 non possono essere sembrati.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 21 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 Art.  21  (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
 Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 a) la   demolizione   delle   cose  costituenti  beni
 culturali, anche con successiva ricostituzione;
 b) lo   spostamento,   anche   temporaneo,  dei  beni
 culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 d) lo  scarto  dei documenti degli archivi pubblici e
 degli  archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta la
 dichiarazione  ai  sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
 materiale  bibliografico  delle  biblioteche pubbliche, con
 l'eccezione  prevista  all'art.  10, comma 2, lettera c), e
 delle  biblioteche  private per le quali sia intervenuta la
 dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
 e)  il  trasferimento  ad altre persone giuridiche di
 complessi  organici  di documentazione di archivi pubblici,
 nonche'  di  archivi privati per i quali sia intervenuta la
 dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
 2.  Lo  spostamento  di  beni culturali, dipendente dal
 mutamento   di   dimora   o   di  sede  del  detentore,  e'
 preventivamente  denunciato  al  soprintendente, che, entro
 trenta   giorni   dal   ricevimento  della  denuncia,  puo'
 prescrivere   le  misure  necessarie  perche'  i  beni  non
 subiscano danno dal trasporto.
 3.  Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
 degli   enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
 autorizzazione.
 4.   Fuori   dei   casi  di  cui  ai  commi precedenti,
 l'esecuzione  di opere e lavori di qualunque genere su beni
 culturali    e'    subordinata    ad   autorizzazione   del
 soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
 medesimi  e'  comunicato al soprintendente per le finalita'
 di cui all'art. 20, comma 1.
 5.  L'autorizzazione  e'  resa  su  progetto o, qualora
 sufficiente,   su   descrizione   tecnica   presentati  dal
 richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non
 inziano  entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione
 il   soprintendente   puo'   dettare   prescrizioni  ovvero
 integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare
 delle tecniche di conservazione.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 22 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi
 di   edilizia).   -   1.  Fuori  dei  casi  previsti  dagli
 articoli 25  e  26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21,
 comma 4,  relativa  ad  interventi  in  materia di edilizia
 pubblica  e  privata  e'  rilasciata  entro  il  termine di
 centoventi  giorni dalla ricezione della richiesta da parte
 della soprintendenza.
 2.  Qualora  la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o
 elementi  integrativi  di  giudizio, il termine indicato al
 comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
 richiesta.
 3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di
 natura  tecnica, la soprintendenza ne' da' comunicazione al
 richiedente  ed  il  termine indicato al comma 1 e' sospeso
 fino  all'acquisizione  delle risultanze degli accertamenti
 d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
 4.   Decorso   inutilmente  il  termine  stabilito,  il
 richiedente  puo' diffidare l'amministrazione a provvedere.
 Se   l'amministrazione   non  provvede  nei  trenta  giorni
 successivi  al  ricevimento  della  diffida, il richiedente
 puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre
 1971, n. 1034 e successive modificazioni.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 28 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  28  (Misure  cautelari  e  preventive).  - 1. Il
 soprintendente  puo'  ordinare la sospensione di interventi
 iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e
 27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
 2.  Al  soprintendente  spetta  altresi' la facolta' di
 ordinare   l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi
 relativi  alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per
 esse  non  siano  ancora  intervenute  la  verifica  di cui
 all'art.  12,  comma 2,  o la dichiarazione di cui all'art.
 13.
 3.  L'ordine  di cui al comma 2 si intende revocato se,
 entro  trenta  giorni  dalla ricezione del medesimo, non e'
 comunicato,   a   cura   del  soprintendente,  l'avvio  del
 procedimento di verifica o di dichiarazione.
 4. In   caso  di  realizzazione  di  lavori  pubblici
 ricadenti  in  aree di interesse archeologico, anche quando
 per  esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
 12,  comma 2,  o  la  dichiarazione  di cui all'art. 13, il
 soprintendente   puo'   richiedere  l'esecuzione  di  saggi
 archeologici  preventivi  sulle  aree  medesime a spese del
 committente.".
 -  Si  riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  29  (Conservazione).  -  1. La conservazione del
 patrimonio  culturale  e'  assicurata mediante una coerente
 coordinata  e programmata attivita' di studio, prevenzione,
 manutenzione e restauro.
 2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
 attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
 connesse al bene culturale nel suo contesto.
 3.  Per  manutenzione  si  intende  il  complesso delle
 attivita'  e  degli interventi destinati al controllo delle
 condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
 dell'integrita',      dell'efficienza      funzionale     e
 dell'identita' del bene e delle sue parti.
 4.  Per  restauro  si  intende l'intervento diretto sul
 bene  attraverso  un  complesso  di  operazioni finalizzate
 all'integrita'  materiale ed al recupero del bene medesimo,
 alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
 culturali.  Nel  caso  di  beni immobili situati nelle zone
 dichiarate   a  rischio  sismico  in  base  alla  normativa
 vigente,    il    restauro    comprende   l'intervento   di
 miglioramento strutturale.
 5.  Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
 regioni  e  con la collaborazione delle universita' e degli
 istituti  di  ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
 tecniche,  criteri  e  modelli  di intervento in materia di
 conservazione dei beni culturali.
 6.  Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
 progettazione    ed    esecuzione    di   opere   su   beni
 architettonici,  gli  interventi di manutenzione e restauro
 su  beni  culturali  mobili  e  superfici  decorate di beni
 architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
 sono   restauratori   di  beni  culturali  ai  sensi  della
 normativa in materia.
 7.  I  profili  di  competenza dei restauratori e degli
 altri  operatori  che  svolgono  attivita' complementari al
 restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
 culturali   mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
 architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
 adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto   1988,   n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
 sono  definiti  i  criteri  ed i livelli di qualita' cui si
 adegua l'insegnamento del restauro.
 9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
 scuole  di  alta  formazione e di studio istituite ai sensi
 dell'art.  9  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
 368,  nonche'  dai  centri di cui al comma 11 e dagli altri
 soggetti  pubblici  e  privati accreditati presso lo Stato.
 Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
 comma 3,  della  legge  n.  400 del 1988 di concerto con il
 Ministro   dell'istruzione,   del-l'universita'   e   della
 ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i
 requisiti  minimi  organizzativi  e  di  funzionamento  dei
 soggetti  di  cui  al  presente  comma,  le modalita' della
 vigilanza  sullo  svolgimento  delle attivita' didattiche e
 dell'esame finale abilitante alle attivita' di cui al comma
 6  e  avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno
 un  rappresentante  del  Ministero,  il  titolo  accademico
 rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e'
 equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,
 nonche'   le   caratteristiche   del   corpo   docente.  Il
 procedimento    di    accreditamento    si   conclude   con
 provvedimento   adottato   entro   novanta   giorni   dalla
 presentazione  della  domanda  corredata  dalla  prescritta
 documentazione.
 9-bis.  Dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
 previsti  dai  commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
 degli   interventi  di  manutenzione  e  restauro  su  beni
 culturali    mobili    e   superfici   decorate   di   beni
 architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
 requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
 di  detti  lavori,  la  qualifica  di  restauratore di beni
 culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
 predette disposizioni.
 10.   La  formazione  delle  figure  professionali  che
 svolgono   attivita'  complementari  al  restauro  o  altre
 attivita'   di  conservazione  e'  assicurata  da  soggetti
 pubblici  e  privati  ai sensi della normativa regionale. I
 relativi  corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
 definiti  con  accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
 ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto
 1997, n. 281.
 11.   Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e  le
 regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
 soggetti    pubblici    e    privati,   possono   istituire
 congiuntamente  centri,  anche  a carattere interregionale,
 dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
 ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
 attuazione  di  interventi  di  conservazione e restauro su
 beni  culturali,  di  particolare complessita'. Presso tali
 centri  possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
 ai  sensi  del  comma 9,  scuole  di  alta  formazione  per
 l'insegnamento del restauro.
 All'attuazione    del    presente   comma si   provvede
 nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
 disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
 oneri per la finanza pubblica.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 30 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  30  (Obblighi  conservativi).  - 1. Lo Stato, le
 regioni,  gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
 altro   ente   ed  istituto  pubblico  hanno  l'obbligo  di
 garantire   la   sicurezza  e  la  conservazione  dei  beni
 culturali di loro appartenenza.
 2.   I  soggetti  indicati  al  comma 1  e  le  persone
 giuridiche  private  senza  fine  di  lucro  fissano i beni
 culturali  di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
 correnti,  nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
 dal soprintendente.
 3.  I  privati  proprietari,  possessori o detentori di
 beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
 4.  I  soggetti  indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
 conservare  i  propri  archivi  nella loro organicita' e di
 ordinarli,   nonche'   di  inventariare  i  propri  archivi
 storici,  costituiti  dai  documenti  relativi  agli affari
 esauriti  da  oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono
 assoggettati  i  proprietari,  possessori  o  detentori,  a
 qualsiasi  titolo,  di  archivi  privati  per  i  quali sia
 intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13.
 Copia  degli  inventari e dei relativi aggiornamenti e'
 inviata   alla   soprintendenza,   nonche'   al   Ministero
 dell'interno per gli accertamenti di cui all'art. 125.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  37  del  decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  37  (Contributo  in  conto  interessi).  - 1. Il
 Ministero  puo' concedere contributi in conto interessi sui
 mutui  accordati  da  istituti  di  credito ai proprietari,
 possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
 per   la   realizzazione   degli   interventi  conservativi
 autorizzati.
 2.  Il  contributo  e'  concesso  nella  misura massima
 corrispondente  agli  interessi calcolati ad un tasso annuo
 di  sei  punti percentuali sul capitale erogato a titolo di
 mutuo.
 3.   Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente  dal
 Ministero  all'istituto  di  credito  secondo  modalita' da
 stabilire con convenzioni.
 4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
 anche  per interventi conservativi su opere di architettura
 contemporanea  di cui il soprintendente abbia riconosciuto,
 su   richiesta  del  proprietario,  il  particolare  valore
 artistico.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 38 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art. 38 (Accessibilita' del pubblico ai beni culturali
 oggetto  di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
 restaurati  o  sottoposti  ad altri interventi conservativi
 con  il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
 o  per  i  quali  siano  stati concessi contributi in conto
 interessi,   sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo
 modalita'  fissate,  caso  per  caso, da appositi accordi o
 convenzioni  da  stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli
 proprietari  all'atto  della  assunzione  dell'onere  della
 spesa  ai  sensi  dell'art.  34  o  della  concessione  del
 contributo ai sensi dell'art. 35.
 2  Gli  accordi  e le convenzioni stabiliscono i limiti
 temporali  dell'obbligo  di  apertura  al pubblico, tenendo
 conto   della   tipologia   degli  interventi,  del  valore
 artistico  e  storico  degli  immobili  e  dei beni in essi
 esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
 soprintendente,  al  comune o alla citta' metropolitana nel
 cui territorio si trovano gli immobili.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 44 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
 I  direttori  degli archivi e degli istituti che abbiano in
 amministrazione   o   in  deposito  raccolte  o  collezioni
 artistiche,  archeologiche,  bibliografiche  e scientifiche
 possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
 assenso  del competente organo ministeriale, beni culturali
 mobili  al  fine di consentirne la fruizione da parte della
 collettivita',  qualora  si  tratti  di beni di particolare
 pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
 collezioni  pubbliche  e  purche' la loro custodia presso i
 pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
 2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
 anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
 a  quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
 abbia  comunicato  all'altra  la  disdetta  almeno due mesi
 prima   della  scadenza  del  termine.  Anche  prima  della
 scadenza  le  parti  possono  risolvere  consensualmente il
 comodato.
 3.  I  direttori adottano ogni misura necessaria per la
 conservazione   dei  beni  ricevuti  in  comodato,  dandone
 comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
 del Ministero.
 4.   I   beni   sono   protetti   da  idonea  copertura
 assicurativa  a  carico del Ministero. L'assicurazione puo'
 essere  sostituita  dall'assunzione  dei relativi rischi da
 parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
 5.  I  direttori possono ricevere altresi' in deposito,
 previo  assenso  del  competente  organo ministeriale, beni
 culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
 conservazione  e  custodia  specificamente riferite ai beni
 depositati sono a carico degli enti depositanti.
 6.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente
 articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
 comodato e di deposito.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 46 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  46  (Procedimento per la tutela indiretta). - 1.
 Il  soprintendente  avvia  il  procedimento  per  la tutela
 indiretta,  anche  su motivata richiesta della regione o di
 altri   enti  pubblici  territoriali  interessati,  dandone
 comunicazione  al  proprietario,  possessore  o detentore a
 qualsiasi  titolo  dell'immobile  cui  le  prescrizioni  si
 riferiscono.   Se   per   il   numero  dei  destinatari  la
 comunicazione   personale   non   e'  possibile  o  risulta
 particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
 del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
 2. La comunicazione di avvio del procedimento individua
 l'immobile  in  relazione al quale si intendono adottare le
 prescrizioni  di  tutela  indiretta  e  indica  i contenuti
 essenziali di tali prescrizioni.
 3.  Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione
 e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
 4.  La  comunicazione  comporta,  in  via cautelare, la
 temporanea  immodificabilita'  dell'immobile  limitatamente
 agli  aspetti  cui si riferiscono le prescrizioni contenute
 nella comunicazione stessa.
 5.   Gli  effetti  indicati  al  comma 4  cessano  alla
 scadenza  del  termine del relativo procedimento, stabilito
 dal  Ministero  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
 7 agosto 1990, n. 241.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 50 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
 senza  l'autorizzazione  del  soprintendente,  disporre  ed
 eseguire   il  distacco  di  affreschi,  stemmi,  graffiti,
 lapidi,   iscrizioni,   tabernacoli   ed   altri   elementi
 decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista.
 2.    E'    vietato,    senza    l'autorizzazione   del
 soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
 graffiti,   lapidi,   iscrizioni,  tabernacoli  nonche'  la
 rimozione  di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
 Prima   guerra   mondiale   ai  sensi  della  normativa  in
 materia.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 54 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
 beni culturali demaniali di seguito indicati:
 a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 b) gli  immobili riconosciuti monumenti nazionali con
 atti aventi forza di legge;
 c) le  raccolte  di  musei,  pinacoteche;  gallerie e
 biblioteche;
 d) gli archivi.
 2. Sono altresi' inalienabili:
 a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
 indicati  all'art.  10,  comma 1, che siano opera di autore
 non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione risalga ad oltre
 cinquanta  anni,  fino alla conclusione del procedimento di
 verifica  previsto  dall'art.  12.  Se  il  procedimento si
 conclude   con   esito  negativo,  le  cose  medesime  sono
 liberamente  alienabili,  ai  fini  del presente codice, ai
 sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
 b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
 la  cui  esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
 incluse   in  raccolte  appartenenti  ai  soggetti  di  cui
 all'art. 53;
 c) i  singoli  documenti  appartenenti ai soggetti di
 cui  all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
 di  enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
 medesimo art. 53;
 d) le  cose  immobili appartenenti ai soggetti di cui
 all'art.   53   dichiarate   di  interesse  particolarmente
 importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).
 3.  I  beni  e  le  cose  di cui ai commi 1 e 2 possono
 essere  oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
 gli altri enti pubblici territoriali.
 4.  I  beni  e  le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
 essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
 i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 55 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  55  (Alienabilita'  di  immobili appartenenti al
 demanio   culturale).   -  1.  I  beni  culturali  immobili
 appartenenti  al  demanio  culturale  e  non rientranti tra
 quelli  elencati  nell'art.  54,  commi  1 e 2, non possono
 essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
 2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  puo' essere
 rilasciata a condizione che:
 a) l'alienazione  assicuri  la  tutela,  la fruizione
 pubblica e la valorizzazione dei beni;
 b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
 destinazioni  d'uso compatibili con il carattere storico ed
 artistico  degli  immobili  e tali da non recare danno alla
 loro conservazione.
 3.    L'autorizzazione    ad   alienare   comporta   la
 sdemanializzazione   dei   beni   culturali   cui  essa  si
 riferisce.  Tali  beni restano sottoposti a tutela ai sensi
 dell'art. 12, comma 7.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 57 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art. 57 (Regime dell'autorizzazione ad alienare). - 1.
 La  richiesta  di  autorizzazione ad alienare e' presentata
 dall'ente  cui  i  beni  appartengono ed e' corredata dalla
 indicazione   della   destinazione  d'uso  in  atto  e  dal
 programma degli interventi conservativi necessari.
 2.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 55, comma 1,
 l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata dal Ministero su
 proposta  delle  soprintendenze,  sentita la regione e, per
 suo   tramite,   gli   altri   enti  pubblici  territoriali
 interessati,  alle  condizioni  stabilite  al  comma 2  del
 medesimo art. 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute
 nel   provvedimento   di   autorizzazione   sono  riportate
 nell'atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del
 soprintendente nei registri immobiliari.
 3.  Il  bene  alienato  non puo' essere assoggettato ad
 interventi  di  alcun genere senza che il relativo progetto
 sia  stato  preventivamente  autorizzato ai sensi dell'art.
 21, comma 4.
 4.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
 lettera a),  e  ai  beni degli enti ed istituti pubblici di
 cui   all'art.   56,   comma 1,   lettera b)   e   comma 2,
 l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  qualora  i beni
 medesimi  non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
 dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e
 non ne sia menomato il pubblico godimento.
 5.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
 lettera b)  e  comma 2, di proprieta' di persone giuridiche
 private  senza  fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere
 rilasciata  qualora  dalla  alienazione non derivi un grave
 danno  alla  conservazione o al pubblico godimento dei beni
 medesimi.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 59 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  59 (Denuncia di trasferimento). - 1 Gli atti che
 trasferiscono,  in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
 proprieta'   o   la   detenzione  di  beni  culturali  sono
 denunciati al Ministero.
 2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
 a) dall'alienante  o  dal  cedente  la detenzione, in
 caso  di  alienazione  a  titolo  oneroso  o  gratuito o di
 trasferimento della detenzione;
 b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
 nell'ambito  di procedure di vendita forzata o fallimentare
 ovvero  in  forza di sentenza che produca gli effetti di un
 contratto di alienazione non concluso;
 c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
 a   causa   di  morte.  Per  l'erede,  il  termine  decorre
 dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
 dichiarazione   ai  competenti  uffici  tributari;  per  il
 legatario,  il termine decorre dalla comunicazione notarile
 prevista dall'art. 623 del codice civile, salva rinuncia ai
 sensi delle disposizioni del codice civile.
 3.    La   denuncia   e'   presentata   al   competente
 soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
 4. La denuncia contiene:
 a) i   dati   identificativi   delle   parti   e   la
 sottoscrizione  delle  medesime  o  dei loro rappresentanti
 legali;
 b) i dati identificativi dei beni;
 c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 d) l'indicazione  della  natura  e  delle  condizioni
 dell'atto di trasferimento;
 e) l'indicazione  del domicilio in Italia delle parti
 ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
 Titolo.
 5.  Si  considera  non avvenuta la denuncia priva delle
 indicazioni   previste   dal   comma 4  o  con  indicazioni
 incomplete o imprecise.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 60 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  60  (Acquisto  in  via  di  prelazione). - 1. Il
 Ministero  o,  nel  caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
 regione  o  l'altro ente pubblico territoriale interessato,
 hanno  facolta'  di  acquistare in via di prelazione i beni
 culturali   alienati   a  titolo  oneroso  o  conferiti  in
 societa',  rispettivamente,  al  medesimo  prezzo stabilito
 nell'atto  di  alienazione  o al medesimo valore attribuito
 nell'atto di conferimento.
 2.  Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
 corrispettivo   o   sia   ceduto  senza  previsione  di  un
 corrispettivo  in  denaro  ovvero  sia  dato in permuta, il
 valore  economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
 procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
 3.   Ove   l'alienante  non  ritenga  di  accettare  la
 determinazione  effettuata  ai sensi del comma 2, il valore
 economico  della  cosa  e' stabilito da un terzo, designato
 concordemente  dall'alienante  e  dal  soggetto che procede
 alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
 del  terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
 nominato  non  voglia  o non possa accettare l'incarico, la
 nomina  e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
 presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
 il   contratto.   Le   spese   relative   sono   anticipate
 dall'alienante.
 4.  La  determinazione del terzo e' impugnabile in caso
 di errore o di manifesta iniquita'.
 5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
 bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 62 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  62  (Procedimento  per  la  prelazione). - 1. Il
 soprintendente,  ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
 prelazione,  ne  da' immediata comunicazione alla regione e
 agli  altri  enti  pubblici  territoriali nel cui ambito si
 trova  bene.  Trattandosi di bene mobile, la regione ne da'
 notizia  sul  propio  Bollettino ufficiale ed eventualmente
 mediante  altri  idonei  mezzi  di  pubblicita'  a  livello
 nazionale,  con  la  descrizione dell'opera e l'indicazione
 del prezzo.
 2.  La  regione e gli altri enti pubblici territoriali,
 nel  termine  di  venti giorni dalla denuncia, formulano al
 Ministero  una  proposta  di  prelazione,  corredata  dalla
 deliberazione  dell'organo  competente  che  predisponga, a
 valere  sul  bilancio  dell'ente,  la  necessaria copertura
 finanziaria  della  spesa indicando le specifiche finalita'
 di valorizzazione culturale del bene.
 3.  Il  Ministero  puo'  rinunciare all'esercizio della
 prelazione,  trasferendone la facolta' all'ente interessato
 entro  venti  giorni  dalla ricezione della denuncia. Detto
 ente  assume  il  relativo  impegno  di  spesa,  adotta  il
 provvedimento  di prelazione e lo notifica all'alienante ed
 all'acquirente  entro  e  non  oltre  sessanta giorni dalla
 denuncia  medesima.  La  proprieta' del bene passa all'ente
 che  ha  esercitato  la  prelazione  dalla data dell'ultima
 notifica.
 4.  Nei  casi  di  cui  all'art. 61, comma 2, i termini
 indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo,
 sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta
 giorni  dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione
 degli elementi costitutivi della denuncia medesima.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 70 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  70  (Acquisto  coattivo).  - 1. Entro il termine
 indicato  all'art.  68,  comma 3, l'ufficio di esportazione
 puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o
 del  bene  per  i  quali e' richiesto l'attestato di libera
 circolazione,   dandone   contestuale   comunicazione  alla
 regione  e  all'interessato, al quale dichiara altresi' che
 l'oggetto  gravato  dalla  proposta  di  acquisto  resta in
 custodia  presso  l'ufficio  medesimo fino alla conclusione
 del  relativo  procedimento.  In tal caso il termine per il
 rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
 2.  Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o
 il   bene   per  il  valore  indicato  nella  denuncia.  Il
 provvedimento  di  acquisto  e'  notificato all'interessato
 entro   il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
 denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del
 provvedimento  di  acquisto,  l'interessato puo' rinunciare
 all'uscita   dell'oggetto   e   provvedere  al  ritiro  del
 medesimo.
 3.   Qualora   il   Ministero   non  intenda  procedere
 all'acquisto,  ne  da' comunicazione, entro sessanta giorni
 dalla  denuncia,  alla  regione nel cui territorio si trova
 l'ufficio   di   esportazione  proponente.  La  regione  ha
 facolta'  di  acquistare  la cosa o il bene nel rispetto di
 quanto  stabilito  all'art.  62,  commi 2  e 3. Il relativo
 provvedimento   e'   notificato  all'interessato  entro  il
 termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo
 Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
 possono  concedere  l'uso dei beni culturali che abbiano in
 consegna,   per   finalita'   compatibili   con   la   loro
 destinazione culturale, a singoli richiedenti.
 2.   Per   i   beni   in   consegna  al  Ministero,  il
 soprintendente  determina  il  canone  dovuto  e  adotta il
 relativo provvedimento.
 2-bis.  Per  i  beni  diversi  da  quelli  indicati  al
 comma 2,    la    concessione   in   uso   e'   subordinata
 all'autorizzazione  del  Ministero, rilasciata a condizione
 che  il  conferimento  garantisca  la  conservazione  e  la
 fruizione del bene e sia assicurata la compatibilita' della
 destinazione  d'uso  con il carattere storico-artistico del
 bene  medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate
 prescrizioni per la migliore conservazione del bene.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
 beni  culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
 enti    pubblici   territoriali   possono   consentire   la
 riproduzione  nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
 culturali   che   abbiano   in  consegna,  fatte  salve  le
 disposizioni  di  cui  al  comma 2  e  quelle in materia di
 diritto d'autore.
 2.  E'  di  regola  vietata  la  riproduzione  di  beni
 culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di
 sculture  e  di  opere  a  rilievo  in genere, di qualunque
 materiale   tali  beni  siano  fatti.  Sono  ordinariamente
 consentiti,  previa  autorizzazione  del  soprintendente, i
 calchi  da  copie  degli  originali  gia' esistenti nonche'
 quelli  ottenuti  con  tecniche  che  escludano il contatto
 diretto  con l'originale. Le modalita' per la realizzazione
 dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -
 1.  Il  Ministero,  le  regioni  e  gli altri enti pubblici
 territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita',
 fissano   i  livelli  minimi  uniformi  di  qualita'  delle
 attivita'  di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica
 e ne curano l'aggiornamento periodico.
 2.  I  livelli  di  cui  al  comma  1 sono adottati con
 decreto  del  Ministro  previa intesa in sede di Conferenza
 unificata.
 3.  I  soggetti  che,  ai sensi dell'art. 115, hanno la
 gestione  delle  attivita' di valorizzazione sono tenuti ad
 assicurare il rispetto dei livelli adottati.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
 legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
 decreto:
 "Art.  122  (Archivi  di  stato e archivi storici degli
 enti  pubblici:  consultabilita'  dei  documenti).  -  1. I
 documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
 storici   delle   regioni,   degli   altri   enti  pubblici
 territoriali   nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
 pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
 a) di  quelli  dichiarati  di carattere riservato, ai
 sensi  dell'art.  125,  relativi  alla  politica  estera  o
 interna  dello  Stato, che diventano consultabili cinquanta
 anni dopo la loro data;
 b) di  quelli  contenenti  i dati sensibili nonche' i
 dati    relativi   a   provvedimenti   di   natura   penale
 espressamente   indicati  dalla  normativa  in  materia  di
 trattamento  dei dati personali, che diventano consultabili
 quaranta  anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta
 anni  se  i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute,
 la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
 b-bis) di  quelli  versati  ai  sensi  dell'art.  41,
 comma 2,  fino allo scadere dei termini indicati al comma 1
 dello stesso articolo.
 2.  Anteriormente  al  decorso dei termini indicati nel
 comma 1,  i  documenti  restano  accessibili ai sensi della
 disciplina   sull'accesso   ai   documenti  amministrativi.
 Sull'istanza  di  accesso  provvede,  ove  ancora operante,
 l'amministrazione  che  deteneva  il  documento  prima  del
 versamento o del deposito.
 3.  Alle  disposizioni  del  comma 1  sono assoggettati
 anche  gli  archivi  e  i  documenti  di proprieta' privata
 depositati  negli  archivi di Stato e negli archivi storici
 degli  enti  pubblici,  o  agli  archivi  medesimi donati o
 venduti  o  lasciati  in eredita' o legato. I depositanti e
 coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato
 i documenti possono anche stabilire la condizione della non
 consultabilita'   di   tutti   o  di  parte  dei  documenti
 dell'ultimo  settantennio.  Tale  limitazione,  cosi'  come
 quella  generale  stabilita  dal  comma 1,  non  opera  nei
 riguardi  dei  depositanti, dei donanti, dei venditori e di
 qualsiasi   altra   persona   da   essi   designata;  detta
 limitazione  e'  altresi'  inoperante  nei  confronti degli
 aventi  causa  dai depositanti, donanti e venditori, quando
 si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
 quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche alla Parte quarta
 1.  Alla  Parte  quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 163,  comma 1,  dopo le parole: «del Capo V» sono inserite le seguenti: «del Titolo I della Parte seconda»;
 b) all'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «diritto di» sono soppresse;
 c) all'articolo 179,  comma 1,  le  parole:  «od imitazione» sono sostituite dalle seguenti: «od imitazioni».
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si riporta il testo degli articoli 163, 173 e 179 del
 citato  decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
 dal presente decreto:
 «Art.  163  (Perdita di beni culturali). - 1.1. Se, per
 effetto  della  violazione  degli  obblighi stabiliti dalle
 disposizioni  della sezione I del Capo IV e della sezione I
 del  Capo  V  del  Titolo  I  della  Parte seconda, il bene
 culturale  non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal
 territorio   nazionale,   il   trasgressore   e'  tenuto  a
 corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
 2.  Se  il  fatto  e' imputabile a piu' persone, queste
 sono tenute in solido al pagamento della somma.
 3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero
 non   e'  accettata  dall'obbligato,  la  somma  stessa  e'
 determinata  da  una  commissione composta di tre membri da
 nominarsi  uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo
 dal  presidente  del  tribunale.  Le  spese  relative  sono
 anticipate dall'obbligato.
 4.  La  determinazione della commissione e' impugnabile
 in caso di errore o di manifesta iniquita'.».
 «Art.  173 (Violazioni in materia di alienazione). - 1.
 E'  punito  con la reclusione fino ad un anno e la multa da
 euro 1.549,50 a euro 77.469:
 a) chiunque,   senza  la  prescritta  autorizzazione,
 aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
 b) chiunque,  essendovi  tenuto,  non  presenta,  nel
 termine  indicato  all'art.  59, comma 2, la denuncia degli
 atti  di  trasferimento della proprieta' o della detenzione
 di beni culturali;
 c) l'alienante   di  un  bene  culturale  soggetto  a
 prelazione  che effettua la consegna della cosa in pendenza
 del termine previsto dall'art. 61, comma 1.».
 «Art.   179   (Casi   di   non  punibilita).  -  1.  Le
 disposizioni   dell'art.   178   non  si  applicano  a  chi
 riproduce,  detiene,  pone in vendita o altrimenti diffonde
 copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
 copie od imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse
 storico   od  archeologico,  dichiarate  espressamente  non
 autentiche  all'atto  della  esposizione  o  della vendita,
 mediante  annotazione  scritta sull'opera o sull'oggetto o,
 quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni
 della   copia  o  dell'imitazione,  mediante  dichiarazione
 rilasciata  all'atto della esposizione o della vendita. Non
 si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano
 ricostruito in modo determinante l'opera originale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modifiche alla Parte quinta
 1.  Alla  Parte  quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 182:
 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
 «1.  In  via  transitoria,  agli  effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,   acquisisce   la  qualifica  di  restauratore  di  beni culturali:
 a) colui  che  consegua  un diploma presso una scuola di restauro statale  di  cui  all'articolo 9  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
 b) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del Ministro  24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una  scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due  anni  ed  abbia  svolto,  per  un periodo di tempo almeno doppio rispetto  a  quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque  non  inferiore  a  due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e  in rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di  collaborazione  coordinata e continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella  gestione  tecnica dell'intervento,  con  regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
 c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del Ministro  24 ottobre  2001,  n.  420, abbia svolto, per un periodo di almeno   otto   anni,   attivita'  di  restauro  dei  beni  suddetti, direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in rapporto di lavoro  dipendente  o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'  diretta  nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare  esecuzione  certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei   beni  o  dagli  istituti  di  cui  all'articolo 9  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
 1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo  superamento  di una prova di idoneita' con valore di esame di stato   abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministro  da  emanarsi  di  concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
 a) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari  a  quattro  anni,  attivita'  di  restauro  dei  beni suddetti, direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in rapporto di lavoro  dipendente  o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'  diretta  nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare  esecuzione  certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei   beni  o  dagli  istituti  di  cui  all'articolo 9  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
 b) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso  le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche'  risulti  iscritto  ai  relativi  corsi  prima della data del 1° maggio 2004;
 c) colui  che  abbia  conseguito o consegua un diploma presso una scuola  di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
 d) colui  che  consegua  un  diploma  di  laurea specialistica in conservazione  e  restauro  del patrimonio storico-artistico, purche' risulti  iscritto  ai  relativi  corsi prima della data del 1° maggio 2004.
 1-ter.  Ai  fini  dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):
 a) la  durata  dell'attivita'  di  restauro  e'  documentata  dai termini  di  consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
 b) il  requisito  della  responsabilita'  diretta  nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa  anteriore  alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati,  ricevuti  o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela   del  bene  oggetto  dei  lavori  o  dagli  istituti  di  cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368; i competenti   organi   ministeriali  rilasciano  agli  interessati  le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
 1-quater.  La  qualifica  di  restauratore  di  beni  culturali  e' attribuita,  previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento  della  prova  di  idoneita',  secondo quanto disposto ai commi precedenti,  con  provvedimenti  del  Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati.  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  sentita  una  rappresentanza  degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei  nominativi  di  coloro  i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai  medesimi  effetti  di  cui  al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce   la  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni culturali:
 a) colui  che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale  in  tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
 b) colui  che  abbia  conseguito  un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
 c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del Ministro  24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni  ai  sensi  dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno  di  quattro  anni.  L'attivita'  svolta  e' dimostrata mediante dichiarazione   del   datore  di  lavoro,  ovvero  autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
 d) il   candidato  che,  essendo  ammesso  in  via  definitiva  a sostenere la prova di idoneita' di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi risultato  non  idoneo  ad  acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;
 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa  della  emanazione  dei  decreti  di  cui  ai  commi 8 e 9 del medesimo   articolo,   con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro, la Fondazione  "Centro  per  la  conservazione  ed  il restauro dei beni culturali  La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in  via  sperimentale,  per  un  ciclo  formativo, in convenzione con l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico  di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni   culturali  ai  sensi  del  comma 6  e  seguenti  dello  stesso articolo 29.  Il  decreto  predetto definisce l'ordinamento didattico del   corso,  sulla  base  dello  specifico  progetto  approvato  dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
 b) all'articolo 183:
 1)  al  comma 2,  le  parole:  «degli  articoli 5  e  44»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  articoli 5,  44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;
 2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 182 e 183 del
 citato  decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
 dal presente decreto:
 «Art.  182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In via
 transitoria,    agli    effetti   indicati   all'art.   29,
 comma 9-bis,  acquisisce  la  qualifica  di restauratore di
 beni culturali:
 a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
 restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
 20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti  iscritto ai
 relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
 b) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
 decreto   ministeriale   24 ottobre  2001,  n.  420,  abbia
 conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
 o  regionale  di  durata  non  inferiore a due anni e abbia
 svolto,  per  un  periodo di tempo almeno doppio rispetto a
 quello  scolare  mancante  per raggiungere un quadriennio e
 comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro
 dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
 direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
 collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
 responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
 dell'intervento,   con   regolare   esecuzione   certficata
 dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
 istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
 20 ottobre 1998, n. 368;
 c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
 decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
 per  un  periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
 dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
 direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
 collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
 responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
 dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
 dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
 istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
 20 ottobre 1998, n. 368.
 1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire  la  qualifica  di
 restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
 indicati  all'art.  29,  comma 9-bis, previo superamento di
 una  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di Stato
 abilitante  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto del
 Ministro   da   emanarsi   di   concerto  con  il  Ministro
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
 30 ottobre 2006:
 a) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
 decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
 per  un  periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di
 restauro  dei  beni  suddetti,  direttamente  e in proprio,
 ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
 collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
 responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
 dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
 dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
 istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
 20 ottobre 1998, n. 368;
 b) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma
 in   restauro   presso  le  accademie  di  belle  arti  con
 insegnamento  almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
 relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
 c) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma
 presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
 non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
 relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
 d)   colui   che   consegna   un  diploma  di  laurea
 scpecialistica  in  conservazione e restauro del patrimonio
 storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
 corsi prima della data del 1° maggio 2004.
 1-ter.   Ai   fini   dell'applicazione   dei  commi  1,
 lettere b) e c) e 1-bis, lettera a):
 a) la    durata   dell'attivita'   di   restauro   e'
 documentata  dai termini di consegna e di completamento dei
 lavori,  con  possibilita'  di  cumulare la durata di piu',
 lavori eseguiti nello stesso periodo;
 b) il  requisito  della responsabilita' diretta nella
 gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
 esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di
 entrata  in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o
 comunque  custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
 bene  oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
 del   decreto   legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368;  i
 competenti  organi ministeriali rilasciano agli interessati
 le   necessarie  attestazioni  entro  trenta  giorni  dalla
 richiesta.
 1-quater.   La   qualifica   di  restauratore  di  beni
 culturali  e'  attribuita, previa verifica del possesso dei
 requisiti   ovvero   previo   superamento  della  prova  di
 idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
 provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
 in  un  apposito  elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli
 interessati.  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
 medesimo,  nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e
 finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
 o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, sentita una
 rappresentanza     degli     iscritti.    L'elenco    viene
 tempestivamente  aggiornato, anche mediante inserimento dei
 nominativi  di  coloro  i  quali conseguono la qualifica ai
 sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
 1-quinquies.  Nelle  more dell'attuazione dell'art. 29,
 comma 10,  ai  medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
 stesso  articolo,  acquisisce la qualifica di collaboratore
 restauratore di beni culturali:
 a) colui  che  abbia  conseguito un diploma di laurea
 universitaria  triennale in tecnologie per la conservazione
 e  il  restauro  dei  beni  culturali, ovvero un diploma in
 restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
 almeno triennale;
 b) colui  che  abbia conseguito un diploma presso una
 scuola  di  restauro  statale  o  regionale  di  durata non
 inferiore a tre anni;
 c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
 decreto  del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto
 lavori  di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4,
 anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita'
 svolta  e'  dimostrata mediante dichiarazione del datore di
 lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
 2000,  n.  445,  accompagnate dal visto di buon esito degli
 interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
 d) il   candidato   che,   essendo   ammesso  in  via
 definitiva  a  sostenere  la  prova  di idoneita' di cui al
 comma 1-bis   ed   essendo  poi  risultato  non  idoneo  ad
 acquisire  la  qualifica di restauratore di beni culturali,
 venga  nella  stessa  sede giudicato idoneo ad acquisire la
 qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
 2.  In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
 ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
 e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
 dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
 concerto  con  il  Ministro,  la  Fondazione «Centro per la
 conservazione  ed il restauro dei beni culturali La Venaria
 Reale»  e'  autorizzata  ad  istituire  ed attivare, in via
 sperimentale,  per  un  ciclo formativo, in convenzione con
 l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico di Torino, un
 corso  di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
 di  restauratori  dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
 seguenti   dello   stesso  art.  29.  Il  decreto  predetto
 definisce  l'ordinamento  didattico  del  corso, sulla base
 dello  specifico  progetto  approvato dai competenti organi
 della   Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi  o
 maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del
 presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
 territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
 adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
 In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
 sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
 Costituzione.».
 «Art.  183  (Disposizioni finali). - 1. I provvedimenti
 di  cui  agli  articoli  13, 45, 141, 143, comma 10, e 156,
 comma  3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
 dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1,
 1-quater  e  2  non  derivano nuovi o maggiori oneri per la
 finanza pubblica.
 3.  La  partecipazione  alle  commissioni  previste dal
 presente  codice  e'  assicurata  nell'ambito  dei  compiti
 istituzionali  delle  amministrazioni  interessate, non da'
 luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da
 essa  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della
 finanza pubblica.
 4.  Gli  oneri  derivanti  dall'esercizio  da parte del
 Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37
 sono  assunti  nei  limiti  degli  stanziamenti di bilancio
 relativi agli appositi capitoli di spesa.
 5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli
 articoli  44,  comma 4,  e  48,  comma 5,  sono elencate in
 allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
 dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della
 legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette
 garanzie  il  Ministero  trasmette  al  Parlamento apposita
 relazione.
 6.  Le  leggi  della  Repubblica non possono introdurre
 deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non
 mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
 7.  Il  presente  codice  entra  in  vigore  il  giorno
 1° maggio 2004.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Modifiche all'Allegato A
 1.  All'Allegato  A  del  decreto  legislativo  n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) nella  rubrica,  le  parole:  «Previsto dagli» sono sostituite dalle seguenti: «Integrativo della disciplina di cui agli»;
 b) alla  lettera  A,  il punto b) del numero 13 e' sostituito dal seguente:  «b)  Collezioni  aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.»;
 c) alla  lettera  A,  in  fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia  con  le  parole:  «I beni culturali» e finisce con le parole: «alla lettera B» e' soppresso.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  A  del  citato
 decreto  legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal
 presente decreto:
 «Allegato A
 Integrativo  della  disciplina  di  cui  agli  articoli 63,
 comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
 A. Categorie di beni:
 1. Reperti  archeologici  aventi  piu'  di  cento  anni
 provenienti da:
 a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 b) siti archeologici;
 c) collezioni archeologiche.
 2.  Elementi, costituenti parte integrante di monumenti
 artistici,   storici   o   religiosi  e  provenienti  dallo
 smembramento  dei  monumenti  stessi,  aventi piu' di cento
 anni.
 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle
 categorie  4  e 5  fatti  interamente  a  mano su qualsiasi
 supporto e con qualsiasi materiale.
 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a
 mano su qualsiasi supporto.
 5.  Mosaici  diversi  da  quelli  delle categorie 1 e 2
 realizzati  interamente  a  mano  con qualsiasi materiale e
 disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali
 e relative matrici, nonche' manifesti originali.
 7.  Opere  originali  dell'arte  statuaria  o dell'arte
 scultorea  e  copie  ottenute  con il medesimo procedimento
 dell'originale diverse da quelle della categoria 1.
 8. Fotografie, film e relativi negativi.
 9.   Incunaboli   e   manoscritti,  compresi  le  carte
 geografiche   e   gli   spartiti  musicali,  isolati  o  in
 collezione.
 10.  Libri  aventi  piu'  di  cento  anni, isolati o in
 collezione.
 11.  Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento
 anni.
 12.   Archivi  e  supporti,  comprendenti  elementi  di
 qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
 13. a)   Collezioni   ed   esemplari   provenienti   da
 collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
 b) Collezioni      aventi     interesse     storico,
 paleontologico, etnografico o numismatico.
 14.  Mezzi  di  trasporto aventi piu' di settantacinque
 anni.
 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle
 categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
 B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera
 A (in euro):
 1) qualunque ne sia il valore:
 1. Reperti archeologici.
 2. Smembramento di monumenti.
 9. Incunaboli e manoscritti.
 12. Archivi.
 2) 13.979,50:
 5. Mosaici e disegni.
 6. Incisioni.
 8. Fotografie.
 11. Carte geografiche stampate.
 3) 27.959,00:
 4. Acquerelli, guazzi e pastelli.
 4) 46.598,00:
 7. Arte statuaria.
 10. Libri.
 13. Collezioni.
 14. Mezzi di trasporto.
 15. Altri oggetti.
 5) 139.794,00:
 3. Quadri.
 Il  rispetto  delle  condizioni relative ai valori deve
 essere  accertato  al  momento  della  presentazione  della
 domanda di restituzione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Abrogazioni
 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;
 b) decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, limitatamente all'articolo 10;
 c) decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;
 d) decreto-legge   26 aprile   2005,   n.   63,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25 giugno  2005,  n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Gli  articoli 154  e  155  del decreto legislativo 31
 marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di funzioni e compiti
 amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
 locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
 n.  59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale  n.  92 del 21 aprile 1998, abrogati dal presente
 decreto, recavano:
 «Art.  154  (Commissione  per  i  beni  e  le attivita'
 culturali).».
 «Art. 155 (Funzioni della commissione).».
 - L'art.  10  del citato decreto legislativo n. 368 del
 1998, abrogato dal presente decreto, recava:
 «Art. 10 (Accordi e forme associative).».
 - Si  riporta  l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre
 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
 e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
 supplemento   ordinario   e   convertito   in   legge,  con
 modificazioni,  dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326
 (Gazzetta  Ufficiale  25 novembre 2003, n. 274, supplemento
 ordinario), come modificato dal presente decreto:
 «Art.   27   (Verifica   dell'interesse  culturale  del
 patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Abrogati).
 13.   Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
 previste  dai  commi 15  e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
 25 settembre  2001,  n.  351, convertito con modificazioni,
 dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
 3  al  5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
 si  applicano  anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
 presente  articolo,  nonche'  a quelli individuati ai sensi
 del comma 112, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
 662,  e  successive modificazioni, e del comma 1, dell'art.
 44  della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
 legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
 sono soppressi i commi 1-bis e 3.
 13-bis.  L'Agenzia  del  demanio,  di  concerto  con la
 Direzione  generale  dei lavori e del demanio del Ministero
 della    difesa,    individua    beni   immobili   in   uso
 all'Amministrazione  della  difesa  non  piu' utili ai fini
 istituzionali  da  inserire in programmi di dismissione per
 le  finalita'  di  cui  all'art.  3, comma 112, della legge
 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
 13-ter.  In  sede  di prima applicazione dei commi 13 e
 13-bis,  il Ministero della difesa - Direzione generale dei
 lavori  e  del  demanio,  di  concerto  con  l'Agenzia  del
 demanio,  individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
 comunque  in uso all'Amministrazione della difesa, non piu'
 utili  ai  fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
 consegnare  al  Ministero  dell'economia e delle finanze e,
 per  esso,  all'Agenzia  del  demanio.  [Entro i centoventi
 giorni  successivi  alla  data di pubblicazione dell'elenco
 dei  beni  immobili  da  dismettere,  l'Agenzia del demanio
 provvede  alla  ripubblicazione  dello  stesso elenco nella
 Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia,
 con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi].
 13-quater.  Gli  immobili  individuati  e consegnati ai
 sensi  del  comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
 disponibile   dello  Stato  per  essere  assoggettati  alle
 procedure  di  valorizzazione  e  di  dismissione di cui al
 decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
 cui  ai  commi da  6  a  8 nonche' alle procedure di cui ai
 commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della 30 dicembre 2004, n.
 311,  e  alle altre procedure di dismissioni previste dalle
 norme  vigenti  ovvero  alla  vendita  a trattativa privata
 anche  in  blocco.  Gli immobili individuati sono stimati a
 cura  dell'Agenzia  del  demanio  nello stato di fatto e di
 diritto   in   cui  si  trovano.  L'elenco  degli  immobili
 individuati  e  consegnati  ai  sensi  del  comma 13-ter e'
 sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali,
 il  quale,  nel  termine  di  novanta  giorni dalla data di
 pubblicazione  del  decreto  di  individuazione,  provvede,
 attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali
 tra  detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice
 dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di cui al decreto
 legislativo  22 gennaio  2004, n. 42, dandone comunicazione
 al  Ministro  dell'economia  e delle finanze. L'Agenzia del
 demanio  apporta  le conseguenti modifiche all'elenco degli
 immobili.
 13-quinquies.  La  Cassa  depositi  e prestiti concede,
 entro  trenta  giorni  dalla  data  di individuazione degli
 immobili  di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie
 della  quota  come  sopra determinata, pari al valore degli
 immobili   individuati,  per  un  importo  complessivo  non
 inferiore  a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore
 a   1.357  milioni  di  euro.  Le  condizioni  generali  ed
 economiche    delle   anticipazioni   sono   stabilite   in
 conformita'  con  le condizioni praticate sui finanziamenti
 della  gestione  separata  di  cui  all'art. 5, comma 8. Il
 Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso
 delle  somme  anticipate  e dei connessi oneri finanziari a
 valere  sui  proventi  delle dismissioni degli immobili. Le
 anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
 versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
 riassegnate  al  Dicastero  della  difesa su appositi fondi
 relativi  ai  consumi  intermedi  e agli investimenti fissi
 lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
 interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da
 comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, a Ministero
 dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
 del   bilancio,   nonche'   alle  Commissioni  parlamentari
 competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso
 alla  Cassa  depositi  e  prestiti  delle somme ricevute in
 anticipazione   e   dei   relativi  interessi  puo'  essere
 prevista,   secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  da
 stabilire  con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
 Ministro  dell'economia  e delle finanze, la garanzia dello
 Stato.  Tale  garanzia e' elencata nell'allegato allo stato
 di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
 di  cui  all'art.  13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
 relativi  eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7,
 secondo  comma,  numero 2), della medesima legge n. 468 del
 1978,  con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  3.2.4.2  dello  stato di previsione del Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze   per   l'anno  2005  e
 corrispondenti per gli anni successivi.
 13-sexies.    Fermo   restando   quanto   previsto   al
 comma 13-quinquies,   a   valere  sulle  risorse  derivanti
 dall'applicazione   delle  procedure  di  valorizzazione  e
 dismissione  dei  beni  immobili dell'Amministrazione della
 difesa,  non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei
 commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa
 -  Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto
 con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005
 al  2009  una  somma  di  30  milioni  di euro e' destinata
 all'ammodernamento  e  alla ristrutturazione degli arsenali
 della  Marina  militare  di  Augusta,  La Spezia e Taranto.
 Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e'
 destinata  al  finanziamento  di  un  programma di edilizia
 residenziale in favore del personale delle Forze armate dei
 ruoli   dei   sergenti   e   dei   volontari   in  servizio
 permanente.».
 - L'art.  2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
 63  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo e la coesione
 territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
 altre  misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n.  96  del  27 aprile 2005, convertito, con modificazioni,
 nella  legge  25 giugno  2005,  n.  109,  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005, abrogato dal
 presente decreto, recava:
 «Art. 2-decies (Collezioni numismatiche).».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |