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| Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |  | CIRCOLARE 17 marzo 2006, n. 1 |  | Rilevazione  dei  dati  riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | Alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri  - Segretariato Generale -
 Dipartimento  degli  AA.GG.  e  del
 personale
 A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
 Direzione gen. AA.GG. e personale
 Al    Consiglio    di    Stato    -
 Segretariato generale
 Alla Corte dei conti - Segretariato
 generale
 All'Avvocatura generale dello Stato
 - Segretariato Generale
 Al    Consiglio   superiore   della
 magistratura
 Al rappresentante del Governo nella
 regione Sarda
 Al  Presidente della Commissione di
 coordinamento  nella  regione Valle
 d'Aosta
 Al  Commissario  del  Governo nella
 provincia di Trento
 Al  Commissario  del  Governo nella
 provincia di Bolzano
 Al  Commissario  dello  Stato della
 regione Siciliana
 Ai prefetti della Repubblica
 Alle agenzie fiscali
 Alle istituzioni di alta formazione
 e   specializzazione   artistica  e
 musicale   (per   il   tramite  del
 Ministero          dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca)
 Alle amministrazioni dello Stato ad
 ordinamento autonomo
 Ai  presidenti  degli enti pubblici
 non economici
 Ai  presidenti  delle istituzioni e
 degli    enti    di    ricerca    e
 sperimentazione
 Ai   rettori  delle  universita'  e
 delle istituzioni universitarie
 Ai  presidenti  delle  giunte delle
 regioni  a statuto speciale e delle
 province   autonome   di  Trento  e
 Bolzano   (per   il   tramite   dei
 rappresentanti  e dei Commissari di
 Governo)
 Ai    presidenti    delle    giunte
 regionali a statuto ordinario
 Agli enti strumentali delle regioni
 (per   il  tramite  dei  presidenti
 delle giunte regionali)
 Alle  aziende  pubbliche di servizi
 alla persona (ex IPAB) che svolgono
 prevalentemente            funzioni
 assistenziali
 Alle province
 Ai comuni
 Alle comunita' montane
 Ai  consorzi tra comuni, province e
 comunita'  montane  (per il tramite
 dei prefetti)
 Alle     camere    di    commercio,
 industria,      artigianato      ed
 agricoltura    (per    il   tramite
 dell'Unioncamere)
 Agli    Istituti    autonomi   case
 popolari     (per     il    tramite
 dell'ANIACAP)
 Alla   Agenzia   autonoma   per  la
 gestione  dell'albo  dei  segretari
 comunali e provinciali
 Alla    Scuola    superiore   della
 pubblica amministrazione locale
 Alle     aziende     sanitarie    e
 ospedaliere
 Agli istituti di ricovero e di cura
 a carattere scientifico
 Agli    istituti    zooprofilattici
 sperimentali
 All'Ospedale  Galliera  di Genova e
 all'Ordine Mauriziano di Torino
 Alle   agenzie   regionali  per  la
 protezione ambientale
 Alle  ex  istituzioni  pubbliche di
 assistenza e beneficenza (IPAB) che
 svolgono  prevalentemente  funzioni
 sanitarie
 Alle  residenze sanitarie assistite
 a prevalenza pubblica
 Alla Agenzia per i servizi sanitari
 regionali
 All'A.N.C.I.
 All'U.P.I.
 All'U.N.C.E.M.
 All'Unioncamere
 All'ANIACAP
 Alla   Conferenza   dei  presidenti
 delle   regioni  e  delle  province
 autonome di Trento e di Bolzano
 Alle  aziende  ed  agli enti di cui
 all'art.  70,  comma 4, del decreto
 legislativo  n.  165/2001  (A.S.I.-
 Cassa  DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I.
 -    E.N.A.C.    -    E.N.E.A.    -
 Unioncamere)
 Alla  Agenzia per la rappresentanza
 negoziale      delle      pubbliche
 amministrazioni (ARAN)
 Alla  Commissione  di  garanzia per
 l'attuazione   della   legge  sullo
 sciopero   nei   servizi   pubblici
 essenziali
 e, per conoscenza
 Alla  Presidenza della Repubblica -
 Segretariato generale
 
 Oggetto:
 art.  50,  commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Rilevazione  dei  dati  riguardanti  «Permessi,  aspettative  e distacchi  sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche» per l'anno 2005;
 contratto   collettivo   nazionale   quadro   del  7 agosto  1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998);
 contratto   collettivo  nazionale  quadro  del  25 novembre  1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998);
 contratti  collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
 contratto   collettivo   nazionale   quadro   del  9 agosto  2000 (supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   n.  222  del 22 settembre 2000);
 contratto   collettivo  nazionale  quadro  del  27 febbraio  2001 (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
 contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
 contratto collettivo nazionale quadro del 3 agosto 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004);
 contratto  collettivo  nazionale quadro del 3 ottobre 2005 per la modifica  del  CCNQ  del 3 agosto 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005);
 contratto   collettivo   nazionale   quadro  del  3 ottobre  2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005);
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002);
 decreto  del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2003).
 Premessa.
 Le  amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata  in  oggetto,  ad  inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le informazioni relative  ai dipendenti che nell'anno 2005 hanno fruito di distacchi, permessi  cumulati  sotto  forma  di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.
 I  dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni  pubbliche,  come  da  espressa previsione normativa, devono  essere  pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in un apposito allegato   alla   Relazione   annuale   sullo  stato  della  pubblica amministrazione,  da  presentare  al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
 Per  le  regioni  a  statuto speciale e per le province autonome di Trento  e  Bolzano,  la richiesta di invio dei dati trova posto nella «cornice generale del principio di leale collaborazione».
 Inoltre,  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del  CCNQ  del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il  Dipartimento  della funzione pubblica utilizzera' i suddetti dati per  effettuare  la  verifica  del  rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente  ai  distacchi,  alle aspettative, ai permessi cumulati sotto  forma  di  distacco, nonche' ai permessi per la partecipazione alle  riunioni  degli  organismi  direttivi  statutari. Tale verifica viene  operata  sui dati riguardanti le prerogative citate, trasmessi dalle sole amministrazioni il cui personale e' incluso nei comparti e nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
 Dalle  risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto  stabilito  dall'art.  19,  comma 8,  del  menzionato CCNQ del 7 agosto  1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi  di  superamento  dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per  le  confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire   alle   amministrazioni   di  appartenenza  dei  relativi dirigenti  sindacali  il  corrispettivo  economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.
 A tale ultimo proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni interessate  l'importanza,  la  complessita'  e  la  delicatezza  dei relativi     adempimenti.    Essi    sono,    infatti,    preordinati all'esplicazione  di  «funzioni  di  poteri di natura accertativa» ai fini  della  cognizione  di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
 Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei  dati,  significando  fin  da  ora  che  il  mancato  invio sara' considerato  come  il  verificarsi  di  «una  situazione di fatto con potenzialita'  lesiva  ...  da  segnalare agli uffici del procuratore presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti territorialmente  competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non si  trasformi  in  evento  lesivo  per  l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento  prot.  I  C/16  del  28 febbraio  1998 del procuratore generale presso la Corte dei conti»). Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2005.
 Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per  poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le  amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica entro  e  non  oltre  il  31 maggio  2006 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2005:
 a) e'  stato  collocato  in  distacco  sindacale  retribuito, con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo trascorso  in  distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi  dello  stesso  anno  vanno  segnalati in modo distinto e non cumulativo  precisando,  ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.
 E' appena il caso di chiarire che la rilevazione dovra' riguardare:
 i  distacchi  a  tempo  indeterminato,  senza  cioe'  indicazione preventiva  della durata, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta;
 i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in  relazione  alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima  di  3  mesi,  con  o  senza  obbligo  di attivita' lavorativa ridotta;
 b) ha  fruito  di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo trascorso  in  permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei  giorni  utilizzati.  Il  contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.
 Anche  per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita'  sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta);
 c) e'  stato  collocato  in aspettativa sindacale non retribuita, con  l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  del  codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo trascorso   in  aspettativa  e  del  numero  complessivo  dei  giorni utilizzati.  Anche  per  le  aspettative  sindacali  non  retribuite, previste  dalla  specifica  vigente  disciplina,  la rilevazione deve avvenire  con  le  stesse  modalita'  indicate  in  precedenza  per i distacchi  (a  tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta);
 d) ha   fruito   di   permessi   sindacali   retribuiti   per  la partecipazione  alle  riunioni  di organismi direttivi statutari, con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione  delle  ore  fruite  per  la  partecipazione alle assemblee sindacali).
 E'  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di permesso  avvenuta  nel  corso dell'anno 2005; cio' anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte di  uno  stesso  dirigente  sindacale.  Il  contingente  relativo  ai suddetti   permessi   viene   determinato  dai  contratti  collettivi nazionali quadro;
 e) ha  fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del  mandato,  e,  in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali,   a   convegni   e  congressi  di  natura  sindacale,  con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite  (ad  eccezione  delle  ore  fruite per la partecipazione alle assemblee  sindacali),  del  sindacato  o  -  fatta  eccezione per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione, nonche'  per  quello  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile, della  carriera  diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I suddetti  permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene  definito  e  ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;
 f) ha   fruito   di   permessi   sindacali  non  retribuiti,  con l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale, del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della categoria  di  appartenenza,  del  numero  complessivo  delle  ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
 g) e'  stato  collocato  in  aspettativa  o permesso per funzioni pubbliche,  con  l'indicazione,  a  fianco di ciascun nominativo, del codice  fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o  della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in  aspettativa  o  di  ore  in  permesso  e  del tipo delle predette funzioni pubbliche. Rilevazione e trasmissione dei dati.
 Tutte  le  amministrazioni  pubbliche  sono tenute a fornire i dati utilizzando  il  programma  di  inserimento  «GEDAP 2006» predisposto dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 Ciascuna  amministrazione  e'  tenuta a individuare il responsabile del  procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241   e   successive   modifiche   ed  integrazioni,  e  ad  inserire generalita',  recapito  telefonico/fax  e e-mail di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2006».
 Il    programma    puo'    essere    scaricato    dal   sito   web: http://www.gedapfunzionepubblica.it. Sulla stessa pagina che consente lo  scaricamento  sono presenti le istruzioni per l'installazione del programma. Modalita' di invio dei dati.
 Tutti  i  file  generati  con  il  programma  di inserimento GEDAP, contenenti  i  dati  relativi  all'anno 2005, devono essere trasmessi alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione   pubblica  utilizzando  esclusivamente  l'apposito  comando presente sul sito web dedicato a GEDAP.
 Anche  le  comunicazioni  concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni presenti sul medesimo sito web.
 Si  richiama l'attenzione delle Amministrazioni che per esigenze di elaborazione  e di gestione uniforme della banca dati e' da ritenersi esclusa  ogni altra modalita' per la raccolta e la trasmissione delle informazioni.
 Nello  stesso  sito  web  http://www.gedapfunzione pubblica.it sono riportate  le  istruzioni  ai  fini  della  registrazione di ciascuna amministrazione  e  della  trasmissione  per  via telematica dei dati rilevati.
 I  Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni, i presidenti  delle  giunte  regionali  e delle province autonome, sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza  degli  enti  e  degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza  che  il  caso  richiede  e  attivarsi  per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni.
 Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse responsabilita'  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione   dei  prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di svolgere  una  incisiva  attivita'  ed  azione  di coordinamento e di impulso,  in  modo  che  nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni  pubbliche  provvedano  ad  inviare i dati secondo le modalita'   previste   dalla   vigente  normativa  e  dalla  presente circolare.
 Roma, 17 marzo 2006
 
 Il Ministro per la funzione pubblica
 Baccini
 
 Registrata alla Corte dei conti il 13 aprile 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 164
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