Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 aprile 2006 |
Revoca della concessione n. 032/01 del 27 dicembre 2001, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Mascara S.r.l., in Como. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Vista la convenzione di concessione n. 032/02 stipulata in data 27 dicembre 2001, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Mascara S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Como, via Sant'Abbondio n. 7; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h), e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»; Vista la polizza BP 0050608 di lire 1.000.000.000, corrispondenti a Euro 516.456,90, rilasciata dalla Societa' italiana cauzioni (ora, Atradius Creditinsurance N.V.) il 19 dicembre 2001, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Mascara S.r.l., stabiliti dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione; Vista la lettera del 25 settembre 2003 con la quale la Mascara S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a sospendere l'attivita' nella sala-bingo sita in Como, via Sant'Abbondio n. 7, per un periodo non inferiore a sei mesi, anche al fine di reperire «altra sede operativa che consenta di ottenere una riduzione del costo del canone locatizio e contestualmente il posizionamento della sede in diversa posizione, non attigua ad altre e piu' prossima ai flussi turistici che interessano la citta' di Como»; Vista la lettera raccomandata a/r lettera del 29 ottobre 2003, prot. n. 2003/46870/COA/BNG, ricevuta dalla Mascara S.r.l. l'11 novembre 2003, con la quale, in riscontro alla sopraindicata lettera del 25 settembre 2003, e' stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione di concessione, la sospensione dell'attivita' nella sala-bingo sita in Como, via Sant'Abbondio n. 7, per un periodo massimo di sessanta giorni, per l'inoltro della preannunciata istanza di trasferimento della sala-bingo, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' da ritenersi revocata e la Mascara S.r.l. e' tenuta ad assicurare la continuita' del servizio; Vista la lettera del 7 novembre 2003, con la quale lo Studio legale e commerciale Marco Fugazza & Associati, per mandato della Mascara S.r.l., ribadisce che «la sospensione dell'operativita' della sala, per il tempo necessario al trasloco in altra struttura, vi e' stata comunicata con atto del 25 settembre 2003»; Vista la lettera del 2 febbraio 2004, con la quale lo Studio legale e commerciale Marco Fugazza & Associati, in nome e per conto della Mascara S.r.l., ha chiesto un ulteriore ed indeterminato periodo di sospensione dell'attivita' ed ha prospettato la disponibilita' di «provvedere alla eventuale riconsegna consensuale della concessione; Vista la lettera raccomandata a/r del 12 marzo 2004, prot. n. 2004/14402/COA/BNG, ricevuta il 27 marzo 2004, con la quale, tra l'altro, e' stato comunicato: che la reiterata istanza di sospensione dell'attivita' non puo' essere accolta in quanto la sospensione stessa sarebbe successiva ad un periodo gia' notevolmente lungo di inattivita' (la Mascara S.r.l. non acquista cartelle presso il competente Ispettorato compartimentale e non trasmette al Centro di controllo i dati di gioco dal mese di marzo del 2003) e sarebbe dunque pregiudizievole dell'interesse erariale; che i casi in cui il concessionario puo' recedere dalla convenzione sono stabiliti nell'art. 13, comma 2, della convenzione stessa e non ricorrono nella fattispecie in questione; che nel caso in cui la Mascara S.r.l. non riprenda l'attivita' entro trenta giorni, saranno avviati i procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 032/01 del 27 dicembre 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della convenzione stessa il quale prevede che in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' di gioco per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione; Vista la lettera del 20 aprile 2004, con la quale lo Studio legale e commerciale Marco Fugazza & Associati, in nome e per conto della Mascara S.r.l., contesta il contenuto della sopraindicata lettera del 12 marzo 2004, prot. n. 2004/14402/COA/BNG, con argomentazioni infondate; Considerato che, anche a seguito del ricevimento della comunicazione del 12 marzo 2004, prot. n. 2004/14402/COA/BNG, e fino alla data odierna, la Mascara S.r.l. non ha inoltrato la preannunciata istanza di trasferimento della sala-bingo e non ha ripreso l'attivita' nella sala stessa in violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione di concessione, configurando la fattispecie della sospensione non autorizzata dell'attivita' sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione; Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione stipulata con la Mascara S.r.l. in data 27 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 27 dicembre 2007 e che la Mascara S.r.l. ha cessato l'attivita' fin dal mese di marzo 2003; Considerato che il danno derivante dal comportamento della Mascara S.r.l. e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala-bingo dal mese di marzo 2003 al 27 dicembre 2007, e cioe' per un periodo di 57 mesi; Considerato che la Mascara S.r.l., nell'anno 2002 ha venduto n. 2.355.702 cartelle, per un incasso complessivo di Euro 3.619.470,00, di cui Euro 861.433,86 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di Euro 71.786,16, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di Euro 4.091.810,84 (Euro 71.786,16 \times 57 mesi) che rende escutibile l'intero importo della polizza BP 0050608 di lire 1.000.000.000, corrispondenti a Euro 516.456,90, rilasciata dalla Societa' italiana cauzioni (ora, Atradius Creditinsurance N.V.) il 19 dicembre 2001; Visti gli ulteriori atti istruttori; Decreta: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 032/02 stipulata in data 27 dicembre 2001, per i motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti della Mascara S.r.l., la concessione per la gestione del gioco del Bingo. 2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, della polizza BP 0050608 di lire 1.000.000.000, corrispondenti a Euro 516.456,90, rilasciata dalla Societa' italiana cauzioni (ora, Atradius Creditinsurance N.V.) il 19 dicembre 2001, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Mascara S.r.l. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 12 aprile 2006 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
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