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| Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2006 |  | Interventi  conseguenti  alla  dichiarazione  di  «grande evento» nel territorio  della  provincia  di  Varese  per  garantire  il regolare svolgimento  dei  «Campionati  del Mondo di ciclismo su strada 2008». (Ordinanza n. 3514). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 2 dicembre  2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
 Vista  la  direttiva  del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 Considerato   che  lo  svolgimento  della  predetta  manifestazione olimpica  comportera' un notevole incremento di presenze nella citta' di   Varese,   con  conseguenti  implicazioni  sul  sistema  generale dell'accoglienza,   anche   sotto   il  profilo  della  mobilita'  ed ospitalita',  che  richiedono  l'adozione  di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;
 Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
 Ritenuta   l'esigenza  di  attuare  tutti  i  necessari  interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalita';
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  commissario delegato  per  assicurare  il regolare svolgimento dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008, nonche' per garantire condizioni di adeguata  mobilita'  ai  partecipanti  alle  connesse  celebrazioni e manifestazioni  provvedendo  all'adozione  ed  al coordinamento delle occorrenti iniziative.
 2.  In  particolare  il  commissario delegato dovra' provvedere per l'adeguamento  delle  infrastrutture esistenti e per la realizzazione delle   opere,   anche   stradali,   connesse   con  l'organizzazione tecnico-sportiva,  per la riqualificazione e per l'allestimento delle aree  adibite  a  verde  pubblico,  per  la  realizzazione di presidi sanitari  e  di sicurezza. Le determinazioni del commissario delegato costituiscono   variante   alle   previsioni  dei  vigenti  strumenti urbanistici.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dalla presente ordinanza   il   commissario   delegato  si  avvale  della  struttura organizzativa e del personale del comune e della provincia di Varese.
 2.  Per  la  realizzazione  dei  necessari  interventi  di cui alla presente  ordinanza,  il  commissario  delegato si avvale dell'opera, quale  soggetto  attuatore,  dell'ing.  Walter  Lupi,  direttore  del Servizio  integrato  infrastrutture  e  trasporti Lombardia Liguria - Settore  infrastrutture,  cui  e'  corrisposta  un'indennita' mensile onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita'  pari  al  50  %  dell'indennita'  corrisposta al commissario delegato.
 3.  Il  commissario  delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi  di  cui  alla  presente  ordinanza,  anche  in  deroga  ai contratti  di  categoria,  sentite le organizzazioni sindacali, puo', nell'ambito delle risorse disponibili, autorizzare:
 prestazioni  di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di settanta ore mensili effettivamente prestate, a favore   del  personale  utilizzato  nella  struttura  commissariale, nonche'  quindici  turni di reperibilita' mensile per ogni unita' del predetto personale;
 assunzioni  con contratto a tempo determinato nel limite di dieci unita'.
 4.  Al  fine  di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una  costante  attivita'  d'impulso e di verifica del complesso delle iniziative  realizzative  ed  organizzative,  altresi' assicurando la compiuta  armonizzazione  dei  singoli  interventi  di competenza dei soggetti  pubblici  coinvolti, e' istituita, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una  commissione generale d'indirizzo  composta  da  sette  membri,  di cui due individuati dal Presidente  del Consiglio dei Ministri, uno dei quali con funzioni di coordinatore,  e  gli  altri  cinque  designati rispettivamente dalla provincia  di  Varese, dal comune di Varese, dalla regione Lombardia, dalla  Unione  Ciclistica internazionale e dal Comitato organizzatore Varese 2008.
 5.  Ai  membri  della  commissione  di  cui  al precedente comma e' corrisposta  un'indennita'  mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo  trattamento di missione, di entita' pari al 30% dell'indennita' corrisposta al commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 3 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse  finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 4 1.  Il  commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto   dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  dei principi  comunitari  e  della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22 ottobre  2004  recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a venti giorni;
 decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, art. 7, comma 1, lettera f),   e   comma   9,  limitatamente  alla  parte  in  cui  le disposizioni in esame richiedono la previa deliberazione della giunta comunale;  art.  7,  comma 1, lettera i), limitatamente alla parte in cui   la  disposizione  prevede  l'istituzione  di  strade  riservate esclusivamente  per  i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1;
 decreto  ministeriale  22 ottobre  1999, n. 460, limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti della meta';
 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni ed integrazioni,  articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10; 16,  commi 1,  3  e  5;  17,  commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis; 20, commi 1  e  3;  24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28; 29;  nonche'  le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le  parti strettamente collegate,  e  comunque  nel  rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni  articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25,  26,  27,  28  e  29,  e,  comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli 7,  8,  9,  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater; 14-quinquies;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse  disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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