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| Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | CIRCOLARE 1 marzo 2006, n. 344 |  | Nuovo  codice  della  strada  -  Art. 9. Competizioni motoristiche su strada.  Circolare  relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | Al    Ministero    dell'interno   - Dipartimento     della     pubblica
 sicurezza
 A tutti gli uffici territoriali del
 Governo - Prefetture
 Alle Amministrazioni regionali
 Alla      Amministrazione     della
 provincia autonoma di Bolzano
 Alla      Amministrazione     della
 provincia autonoma di Trento
 Alle Amministrazioni provinciali
 Alle Amministrazioni comunali
 All'ANAS   -   Direzione   generale
 tecnica  -  Ispett.  2° - Uff. 4° -
 Via Monzambano, 10
 Ai compartimenti viabilita' ANAS
 Ai   S.I.I.T.   (Servizi  Integrati
 Infrastrutture   e   Trasporti)   -
 Settore infrastrutture
 Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva
 Automobilistica)  -  Via Solferino,
 32
 Alla       F.M.I       (Federazione
 Motociclistica  Italiana)  -  Viale
 Tiziano, 70
 
 1. Premesse.
 1.1.  L'art.  9  del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, al comma 1, precisa  che  sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con  veicoli  o  animali  e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
 In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,  sentite  le  federazioni nazionali sportive competenti e dandone  tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade  che  costituiscono  la  rete  di  interesse  nazionale; dalla regione  per  le  strade  regionali;  dalle  province  per  le strade provinciali;  dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
 A  tale  proposito,  gia'  con  gli  articoli 162 e 163 del decreto legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   era  stato  disposto  il trasferimento   alle  regioni,  alle  province  ed  ai  comuni  della competenza  al  rilascio  della  autorizzazione per l'espletamento di gare  con  autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente   di   interesse   di  piu'  province,  di  interesse sovracomunale   ed   esclusivamente   provinciale,   e  di  interesse esclusivamente comunale.
 Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000   e'  stato  disposto,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2001,  il trasferimento  della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento   delle   competizioni   motoristiche  sopra  richiamate. Pertanto  la  presente  circolare  e' essenzialmente indirizzata alle regioni,  province  e  comuni  in qualita' di enti che autorizzano lo svolgimento  delle  gare,  ferma  restando,  ai sensi dell'art. 7 del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attivita'  di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte  delle  Prefetture,  in  precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.
 Allo  scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello  scrivente,  la  procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel   caso   di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade appartenenti  ad  enti  diversi  deve  rimanere  quella delineata dai richiamati  articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
 delle  regioni  e  province  autonome  di Trento e di Bolzano per l'espletamento  di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade   ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di  interesse nazionale;
 delle   regioni   per  le  competizioni  motoristiche  su  strade regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni;
 delle   province  per  le  competizioni  motoristiche  su  strade provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;
 dei   comuni   per   le   competizioni   motoristiche  su  strade esclusivamente comunali.
 Per  competizioni  che  interessano  piu' regioni o piu' province e comuni  di  regioni  diverse  l'autorizzazione puo' essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.
 In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice  della  strada,  l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
 1.2.  Dalla  disciplina  restano  escluse le manifestazioni che non comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
 Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio  1940,  n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
 Il  comma 3  dell'art.  9 del nuovo codice della strada prevede che per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si svolgono  su  strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori)   devono  preliminarmente  richiedere  il  nulla-osta  al Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione.
 Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli organizzatori,  tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
 Il  comma 5  dell'art.  9  citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta  ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma.
 Come  detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  richiesto  quando  le gare motoristiche si svolgono su strade  ed  aree  pubbliche  come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della strada.
 Pertanto  non  rientrano  nella presente disciplina neppure le gare che  si  svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano percorse  strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione del  nuovo  codice  della  strada  e  quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare   di  formula  challenge,  le  gimkane,  le  gare  di  minimoto, supermotard e similari.
 Analogamente  puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  manifestazioni  di regolarita'  amatoriali,  per  i  raduni  e  per le manifestazioni di abilita'  di  guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 4 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilita'  dei  concorrenti,  con velocita' di percorrenza ridotta e che  non  creino  limitazioni  al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
 Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3,  del  nuovo  codice  della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
 Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su circuiti  cittadini  i cui effetti possono creare disagio o essere di nocumento  alla  mobilita'  urbana  dei  veicoli  e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
 E'  necessario  che  l'ente  competente,  quale  che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I.  espresso  dalle competenti federazioni sportive nazionali e cio', anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse,   al   cui   ambito   appare   logico   ricondurre  tutte  le caratteristiche  che  garantiscano,  sotto il profilo della tipologia della  gara,  ma  anche della professionalita' degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai  canoni  di  sicurezza.  Il  preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto  per  le  manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli  di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purche' la velocita'  imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione    sia   organizzata   in   conformita'   alle   norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
 2. Programma-procedure.
 2.1.  Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2004 e  degli  anni  precedenti si formulano le considerazioni che seguono per  offrire  un  utile  ed  uniforme  indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.
 2.2.  Le  proposte  degli  organizzatori,  espresse  attraverso  le competenti  federazioni  sportive  nazionali,  che ne garantiscono il carattere  sportivo,  sono  pervenute  alla Direzione generale per la motorizzazione,  che ha formulato il programma allegato alla presente circolare  dopo  aver  verificato  il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
 2.3.  Nel  caso  di svolgimento di una competizione motoristica non prevista  nel  programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono   chiedere  il  nulla-osta  alla  Direzione  generale  per  la motorizzazione  almeno  sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
 In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a)  relazione  che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara,   le   modalita'  di  svolgimento  della  stessa,  i  tempi  di percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio  individuare  il  tipo  di  manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
 b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
 c) regolamento di gara;
 d)  parere  favorevole  del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione  delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita' alle norme   tecnico-sportive  della  federazione  di  competenza  per  le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;
 e) ricevuta  del  versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n.  66782004,  intestato  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti,  via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab.  VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  come  aggiornato  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2004;
 f) dichiarazione  che  le  gare  di velocita' e le prove speciali comprese  nelle  manifestazioni di regolarita' non interessano centri abitati  ovvero  attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati  interessati  da  tali  manifestazioni che lo svolgersi della stessa  non crea disagio o risulti di nocumento alla mobilita' urbana dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
 La  Direzione  generale  per la motorizzazione non potra' garantire l'esame  delle  istanze  presentate  e  il  conseguente  rilascio del nulla-osta   ove   non   siano  rispettati  i  tempi  previsti  e  la documentazione trasmessa risulti incompleta.
 Completata    l'istruttoria,   la   Direzione   generale   per   la motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente competente.
 2.4.  Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'ente  competente  puo'  autorizzare,  per comprovate necessita', lo spostamento  della  data  di  effettuazione  di una gara prevista nel programma,  su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
 Ai  fini  della  autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni  prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.
 Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la   responsabilita'   civile,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge 24 dicembre  1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
 Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita' media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
 Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve svolgersi  la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
 Si  precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della    strada,   qualora,   per   particolari   esigenze   connesse all'andamento  plano-altimetrico  del  percorso, ovvero al numero dei partecipanti,  sia  necessaria la chiusura della strada, la validita' della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in occasione  del  transito  dei  partecipanti  ai  sensi  dell'art.  6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.
 Sentite   le   competenti   federazioni,   l'ente  competente  puo' rilasciare  l'autorizzazione  alla  effettuazione della competizione, subordinandola   al   rispetto  delle  norme  tecnico-sportive  e  di sicurezza   vigenti   (ad  esempio,  quelle  emanate  dalle  suddette federazioni),  di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
 A  tale  proposito  giova  precisare  che,  a  norma  del  comma 4, dell'art.  9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di  gara  e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocita'  medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.
 In  tal  modo  e'  risolto  il  problema  riguardante  la  corretta interpretazione  del termine «velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse al traffico.
 Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
 Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che nei  casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'Ente competente, e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario  della  strada  se  la  strada  interessata  non  e'  di proprieta'.
 Ai  sensi  del  citato comma 4, dell'art. 9, del Nuovo codice della strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
 Per  quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate,   l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della  strada comunica  la  data  del  collaudo  e  richiede al piu' vicino ufficio periferico   di   tali   amministrazioni   di  designare  il  proprio rappresentante.
 Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
 Al  termine  di  ogni  gara l'ente competente comunica al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti -  Direzione generale per la motorizzazione,  le  risultanze  della  competizione,  precisando  le eventuali  inadempienze  rispetto  alla  autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
 Tali  comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.
 3. Nulla-osta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 Tanto  premesso,  sono  state prese in esame e definite le proposte avanzate   dagli   organizzatori   per   il  tramite  della  C.S.A.I. (Commissione   Sportiva  Automobilistica  Italiana)  e  della  F.M.I. (Federazione  Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle  gare  automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2006. Le proposte sono state distinte in:
 -  programma  2006  di  gare  che  si  sono  gia'  svolte nell'anno precedente,   e   per   le   quali   la  Direzione  generale  per  la motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al  servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario per effetto  dello  svolgersi  delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha gia' concesso il nulla-osta (allegato A);
 -  programma  2006  di  gare  di  nuova  formulazione  interessanti percorsi   che   non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia' effettuate  nell'anno  precedente  per le quali la predetta Direzione dovra'   procedere  a  specifica  istruttoria  per  il  rilascio  del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
 Roma, 1° marzo 2006
 
 Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 261
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> Vedere Allegato da pag. 36 a pag. 48 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ----> Vedere Allegato da pag. 49 a pag. 55 della G.U. <----
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