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| Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006 |  | Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2006-PF, quadro IQ», «Unico  2006-SP;  quadro  IQ»,  «Unico  2006-SC,  quadro  IQ», «Unico 2006-ENC,  quadro  IQ»,  «Unico  2006-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni,  da  utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 
 1.  Approvazione  dei  modelli  di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
 1.1.  Sono  approvati  i  seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive per l'anno 2005, con le relative istruzioni:
 «Unico 2006-PF, quadro IQ», riservato alle persone fisiche;
 «Unico 2006-SP, quadro IQ», riservato alle societa' di persone ed equiparate;
 «Unico  2006-SC, quadro IQ», riservato alle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati;
 «Unico  2006-ENC, quadro IQ», riservato agli enti non commerciali ed equiparati;
 «Unico  2006-AP,  quadro  IQ»,  riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
 1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli   di   cui   al   punto 1.1   contestualmente  alla  predetta dichiarazione,  barrando  anche la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» posta nel frontespizio del modello.
 1.3.   I   soggetti   non   obbligati   alla   presentazione  della dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri   relativi  ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  unendoli  al frontespizio  del  modello  della  dichiarazione  di riferimento. Nel frontespizio,  che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in  particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione».
 
 2.  Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.
 2.1.  Nei  modelli  di  cui  al  punto 1, gli importi devono essere indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
 2.2.   I   soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto  1  secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
 2.3.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla trasmissione  telematica,  di  cui  all'arti. 3, commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
 
 3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
 3.1.  I  modelli  di  dichiarazione  di  cui al punto 1.1 sono resi disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dai  siti internet    www.agenziaentrate.gov.it   e   www.finanze.gov.it,   nel rispetto,  in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
 3.2.  I  medesimi  modelli  possono essere anche prelevati da altri siti  internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate   nell'Allegato   1  al  presente  provvedimento  e  rechino l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 3.3.  E'  autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto  delle  caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente  provvedimento.  A  tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente   dall'Agenzia   delle   Entrate   nel   sito  internet www.agenziaentrate.gov.it   in  uno  specifico  formato  elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
 3.4.  Per  la  consegna  dei  modelli  di dichiarazione alle banche convenzionate  o  agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di   cui   all'Allegato   B  al  provvedimento  17 gennaio  2006,  di approvazione   del   modello  IVA/2006,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006. Ai fini  della  stampa  della  medesima busta devono essere osservate le caratteristiche   tecniche  contenute  nell'Allegato  A  al  predetto provvedimento di approvazione del modello 1VA/2006.
 
 Motivazioni.
 Il  presente  provvedimento,  emanato  in  base all'articolo 19 del decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  e  successive modificazioni,   recante,  tra  l'altro,  l'istituzione  dell'imposta regionale   sulle   attivita'   produttive   (IRAP)   e  la  relativa dichiarazione  dei  soggetti  passivi, nonche' all'art. 1 del decreto del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,   concernente   le   modalita'  e  i  termini  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore  aggiunto,  approva i modelli di dichiarazione «Unico 2006-PF, quadro  IQ»,  «Unico 2006-SP, quadro IQ», «Unico 2006-SC, quadro IQ», «Unico  2006-ENC,  quadro  IQ»,  «Unico  2006-AP,  quadro IQ», con le relative  istruzioni,  da  utilizzare  per  la  dichiarazione ai fini dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2005.
 In  particolare,  i  soggetti  obbligati  alla  presentazione della dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I  soggetti  che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri  relativi  all'IRAP  unendoli  al  frontespizio  del  medesimo modello  di  dichiarazione.  In  ogni caso occorre barrare la casella «IRAP»   nella   sezione   «Tipo   di   dichiarazione»  inserita  nel frontespizio dei modelli.
 Il  presente  provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare  la  struttura  e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP  allo  scopo  di  adeguarla  alla  vigente  normativa  e di semplificarne la compilazione.
 I  quadri  per  la  dichiarazione  ai fini dell'IRAP possono essere compilati  esclusivamente  in  euro, con arrotondamento all'unita' di euro  per  eccesso  se  la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi  di  euro  ovvero  per difetto se inferiore a detto limite, secondo  le  regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
 Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la reperibilita'  dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative caratteristiche tecniche e grafiche.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 
 Riferimenti normativi.
 Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
 Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle  Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
 
 Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
 Testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Decreto   legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive modificazioni:  Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive  (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
 Decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213:  disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
 Decreto  del  Ministero  delle  Finanze  31 luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998:  modalita' tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive    modificazioni:    regolamento    recante   disposizioni concernenti  i  tempi  e  le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Legge  27 luglio  2000,  n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
 Decreto  del  Ministero  delle Finanze 21 dicembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri   soggetti   incaricati  della  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;
 Legge  23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
 Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47,  in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
 Decreto-legge   25 settembre   2001,   n.   350,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
 Legge  28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112:  disposizioni  finanziarie e fiscali  urgenti  in  materia  di  riscossione, razionalizzazione del sistema   di   formazione   del   costo  dei  prodotti  farmaceutici, adempimenti    ed    adeguamenti    comunitari,    cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
 Decreto-legge   24 settembre   2002,   n.   209,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22 novembre  2002, n. 265: disposizioni urgenti  in  materia  di  razionalizzazione della base imponibile, di contrasto   all'elusione  fiscale,  di  crediti  di  imposta  per  le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
 Decreto-legge   24 dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio  2003,  n. 27: disposizioni urgenti   in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di riscossione e di procedure di contabilita';
 Legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni: disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
 Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326: disposizioni urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
 Decreto  legislativo  12 dicembre  2003, n. 344, recante la riforma dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
 Legge  24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
 Legge  30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115,  convertito  dalla  legge 17 agosto  2005,  n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione;
 Decreto-legge   30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia tributaria e finanziaria;
 Decreto  legislativo 18 novembre 2005, n. 247, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,  in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie;
 Legge   23 dicembre  2005,  n  266,  recante  disposizioni  per  la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
 Provvedimento 17 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2006 concernenti l'anno 2005, con le relative  istruzioni  e  busta, da presentare nell'anno 2006, ai fini dell'imposta  sul  valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 22 febbraio 2006
 
 Il direttore: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 1 
 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
 
 Struttura e formato dei modelli.
 I  modelli  di  cui  al punto 1 del presente provvedimento devono essere  predisposti  su  fogli  singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
 larghezza: cm 21,0;
 altezza: cm 29,7.
 E'   consentita   la  predisposizione  dei  modelli  in  quartine costituite   ciascuna  da  due  fogli,  di  formato  A4,  contenenti, rispettivamente,  un  esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare  da  riservare  a  copia  ad  uso  del  contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e  lungo  i  lembi  di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».
 E'  anche  consentita  la  predisposizione  dei modelli su moduli meccanografici  a  striscia  continua a pagina singola, di formato A4 esclusi  gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate  di  ogni  modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi  di  separazione  di  ciascuna  facciata  deve  essere stampata l'avvertenza:
 «ATTENZIONE:  Staccare  all'atto  della presentazione del modello». Sulla  banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata  la  dicitura  «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».
 E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica  dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
 I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
 Caratteristiche della carta dei modelli.
 La  carta  deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.
 
 Caratteristiche grafiche dei modelli.
 I  contenuti  grafici  dei  modelli  devono risultare conformi ai fac-simili   annessi   al  presente  provvedimento  e  devono  essere ricompresi  all'interno  di  una  area  grafica  che  ha  le seguenti dimensioni:
 altezza: 65 sesti di pollice;
 larghezza: 75 decimi di pollice.
 Tale  area  deve  essere  posta in posizione centrale rispetto ai bordi  fisici  del  foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
 Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al  punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che  ne  cura  la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
 
 Colori.
 Per  la  stampa  tipografica  dei modelli e delle istruzioni deve essere  utilizzato  il  colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
 E'  consentita  la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore  nero,  per  la  riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
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