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| Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista la delibera delle giunta comunale di Lipari (Messina) in data 21 febbraio 2006, n. 15;
 Vista  la  nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 6842/06/13.12/GAB in data 28 febbraio 2006;
 Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 127 del 23 marzo 2006;
 Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari,  di  veicoli  a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti   nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il  seguente calendario:
 dal  1°  maggio  2006  al 31 ottobre 2006 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
 dal  1°  luglio  2006  al  31 ottobre 2006 divieto per l'isola di Alicudi;
 dal  1°  luglio 2006 al 30 settembre 2006 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
 |  |  |  | Art. 2. Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe: A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
 1)  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
 2)  per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici  appartenenti  ai  proprietari  di  abitazioni che, pur non essendo  residenti,  risultino  iscritti  nei  ruoli  comunali  delle imposte  di  nettezza  urbana  del  comune di Lipari per l'anno 2005, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
 3)  agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali  prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali.  Il permesso verra' concesso al comune, di volta in volta, secondo le necessita';
 4) ai veicoli delle forze dell'ordine. B) Lipari - Vulcano:
 1)  agli  autoveicoli,  ciclomotori  e  motocicli  appartenenti  ai proprietari  di  abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano, che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2005, limitatamente ad un solo   veicolo   per   nucleo  familiare.  L'iscrizione  deve  essere dimostrata   con  la  relativa  cartella  esattoriale  o  certificato rilasciato dal comune;
 2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
 3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che  dimostrino  di  essere  in  possesso di prenotazione di almeno 7 giorni  in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali  residenze  fossero  ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari  e  Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di  avere  la  possibilita'  di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente)  e  la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
 4)  ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di  avere  prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi  pubblici,  o  privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
 5)  agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano  artisti  e  attrezzature  per occasionali prestazioni di spettacolo,  per  convegni  e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
 6)  alle  autoambulanze,  veicoli  delle  forze dell'ordine e carri funebri;
 7)  agli  autobus  turistici  che, relativamente alla sosta ed alla circolazione,   dovranno  scrupolosamente  attenersi  alle  ordinanze locali. C) Filicudi:
 1)  ai  veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi   commerciali  con  l'obbligo  di  stazionare  negli  stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
 2)  agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano  artisti  e  attrezzature  per occasionali prestazioni di spettacolo,  per  convegni  e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
 3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in   possesso  di  prenotazione  di  almeno  7  giorni  in  struttura alberghiera,  extralberghiera  o casa privata che dovranno dimostrare di  avere  la  possibilita'  di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente)  e  la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
 |  |  |  | Art. 3 Sulle   isole   anzidette  possono  affluire  gli  autoveicoli  che trasportano   invalidi,  purche'  muniti  dell'apposito  contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  rilasciato  da  una  competente  autorita' italiana o estera.
 |  |  |  | Art. 4 Al  comune  di  Lipari  e'  consentito,  per  comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5 Sanzioni
 Chiunque  viola  i  divieti  al  presente decfreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357 a Euro 1.433  cosi'  come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  8 del decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 6. Il  prefetto  di  Messina  e'  incaricato  della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 
 Roma, 29 marzo 2006
 
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 265
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