Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 marzo 2006 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Casteels Rubino Elisabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla sig.ra Casteels Rubino Elisabeth nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; Visto il decreto direttoriale datato 14 aprile 2005 (prot. n. 3390) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; Vista la nota datata 24 febbraio 2006 e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale); Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; Decreta: 1. Il titolo di formazione composto da diploma di istruzione superiore «Licence en Archeologie et Histoire de l'Art», rilasciato in data 17 novembre 1971 dall'Universite' Catholique de Louvaine (Belgio) e dal titolo di abilitazione all'insegnamento «Agregation de l'enseignement secondaire superieur (Art Plastiques) rilasciato il 28 giugno 1972 dalla Universite' Catholique de Louvaine (Belgio) posseduto dalla cittadina italiana Casteels Rubino Elisabeth nata a Rixensart (Belgio) - il 14 dicembre 1948, e' ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente dell'istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso: 61/A «Storia dell'arte». Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 marzo 2006
Il direttore generale: Criscuoli |
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