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| Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2006, n. 154 |  | Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  7  settembre  2001,  n. 398, concernente l'organizzazione degli  Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in particolare gli articoli 14 e 15;
 Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 ottobre  2003,  n. 317, recante modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;
 Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  dell'11 luglio 2005 e 19 dicembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, rispettivamente, in data 1° febbraio e 7 febbraio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
 settembre 2001, n. 398
 1.  All'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
 «d-bis)    dipartimento    per   le   politiche   del   personale dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e finanziarie.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si   riportano  gli  articoli 14  e  15  del  decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
 sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
 Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
 del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
 statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
 della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
 protezione   civile   e   prevenzione   incendi,  salve  le
 specifiche   competenze   in  materia  del  Presidente  del
 Consiglio   dei   Ministri,   tutela  dei  diritti  civili,
 cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
 2.  Il  Ministero svolge in particolare le funzioni e i
 compiti   di   spettanza   statale   nelle   seguenti  aree
 funzionali:
 a) garanzia  della regolare costituzione degli organi
 elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
 finanza  locale,  servizi elettorali, vigilanza sullo stato
 civile  e  sull'anagrafe  e attivita' di collaborazione con
 gli enti locali;
 b) tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica e
 coordinamento delle forze di polizia;
 c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
 rappresentanza generale di governo sul territorio;
 d) tutela  dei  diritti  civili,  ivi compresi quelli
 delle  confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
 e asilo;
 d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
 centrali    e    periferiche    dell'amministrazione,   con
 particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
 dell'amministrazione  civile  e  alla promozione e sviluppo
 delle  relative  attivita'  formative nonche' alla gestione
 delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
 3.  Il  Ministero  svolge attraverso il Corpo nazionale
 dei  vigili  del  fuoco  anche  gli  altri  compiti ad esso
 assegnati dalla normativa vigente.
 4.  Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
 1981, n. 121.».
 «Art.  15  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
 in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
 del presente decreto.
 Il  numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
 cinque.
 2.   L'organizzazione   periferica   del  Ministero  e'
 costituita  dagli  Uffici  territoriali  del governo di cui
 all'art.  11,  anche con compiti di rappresentanza generale
 del   governo   sul  territorio,  dalle  Questure  e  dalle
 strutture  periferiche  del  Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.».
 -   Si  riporta  l'art.  17,  comma 4-bis  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche».
 -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: «Delega al
 Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
 regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
 Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
 -  La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca: «Misure
 urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
 dei procedimenti di decisione e di controllo».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 7 settembre   2001,  n.  398,  reca:  «Regolamento  recante
 l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
 dirigenziale generale del Ministero dell'interno».
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come
 modificato dal presente decreto:
 «Art.  2  (Uffici  centrali).  -  1.  Il  Ministero  e'
 articolato,  a  livello centrale, oltre che negli uffici di
 diretta   collaborazione   del   Ministro,   nei   seguenti
 dipartimenti:
 a) Dipartimento    per    gli    affari   interni   e
 territoriali;
 b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
 c) Dipartimento    per    le    liberta'   civili   e
 l'immigrazione;
 d) Dipartimento  dei  vigili  del fuoco, del soccorso
 pubblico e della difesa civile.
 d-bis)  Dipartimento  per  le politiche del personale
 dell'amministrazione  civile e per le risorse strumentali e
 finanziarie.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifica  all'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
 1.  All'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
 b) al comma 2, le lettere b), g) ed h) sono soppresse;
 c) al comma 2, il secondo capoverso e' soppresso;
 d) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come
 modificato dal presente decreto.
 «Art.   3   (Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
 territoriali).  - 1. Il Dipartimento per gli affari interni
 e  territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al
 Ministero di seguito indicati:
 a) amministrazione generale e supporto dei compiti di
 rappresentanza generale e di governo sul territorio;
 b) garanzia  della regolare costituzione degli organi
 elettivi  e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
 elettorali,  vigilanza  sullo stato civile e sull'anagrafe,
 attivita' di collaborazione con gli enti locali;
 c) (Soppresso).
 2.   Il   Dipartimento   per   gli   affari  interni  e
 territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni:
 a) Direzione  centrale per l'amministrazione generale
 e per gli uffici territoriali del Governo;
 b) (Soppresso);
 c) Direzione centrale per le autonomie;
 d) Direzione centrale dei servizi elettorali;
 e) Direzione centrale della finanza locale;
 f) Direzione centrale per i servizi demografici;
 g) (Soppresso);
 h) (Soppresso).
 3.   Il   Dipartimento   per   gli   affari  interni  e
 territoriali  e'  diretto da un Capo dipartimento e ad esso
 sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento
 delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al
 quale  e' anche affidata la responsabilita' della Direzione
 centrale  per  l'amministrazione  generale e per gli uffici
 territoriali  di  governo.  Il  Capo  del dipartimento puo'
 delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale,
 specifiche attribuzioni.
 4.- 6. (Soppressi).».
 Per opportuna conoscenza.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421):
 «Art.  10.  -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla data di
 entrata    in    vigore    del   presente   decreto,   ogni
 amministrazione,   nell'ambito   delle   proprie  dotazioni
 organiche,  individua,  sulla base di specifiche competenze
 ed   esperienze  professionali,  un  dirigente  generale  o
 equiparato,  ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
 dirigente  di  qualifica  immediatamente  inferiore,  quale
 responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
 2.  Il  dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
 rapporti    dell'amministrazione    di   appartenenza   con
 l'Autorita'  e  assume  la  responsabilita' per i risultati
 conseguiti  nella  medesima  amministrazione  con l'impiego
 delle   tecnologie   informatiche,   verificati   ai  sensi
 dell'art.  7,  comma 1,  lettera d). Ai fini della verifica
 dei  risultati,  i compiti del nucleo di valutazione di cui
 all'art.  20,  comma 2,  del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
 dirigente    responsabile   per   i   sistemi   informativi
 automatizzati,  oltre  a contribuire alla definizione della
 bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
 mese  di febbraio  di  ogni  anno una relazione sullo stato
 dell'automazione  a  consuntivo  dell'anno  precedente, con
 l'indicazione   delle  tecnologie  impiegate,  delle  spese
 sostenute,  delle  risorse  umane utilizzate e dei benefici
 conseguiti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Dipartimento  per  le  politiche  del  personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
 1.  Dopo  l'articolo 6  del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' inserito il seguente:
 «Art.   6-bis   (Dipartimento   per   le  politiche  del  personale dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e finanziarie).  -  1.  Il  Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e finanziarie  svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
 a) politiche del personale dell'amministrazione civile;
 b) organizzazione   delle   strutture   centrali   e  periferiche dell'amministrazione civile;
 c) sviluppo   delle   attivita'   formative   per   il  personale dell'amministrazione civile;
 d) attivita'  di  documentazione generale e statistica a sostegno dell'attivita'  di  amministrazione  generale  del  Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
 2.    Il    Dipartimento    per    le   politiche   del   personale dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e finanziarie e' articolato nelle seguenti direzioni:
 a) Direzione centrale per le risorse umane;
 b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
 c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
 3.    Il    Dipartimento    per    le   politiche   del   personale dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e finanziarie  e'  diretto  da  un  Capo  Dipartimento  e  ad esso sono assegnati un vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie  e un altro vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la  responsabilita' della Direzione centrale per le risorse umane. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
 4.    Dal    Dipartimento    per   le   politiche   del   personale dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e finanziarie   dipende   la   Scuola   superiore  dell'Amministrazione dell'interno,   quale   istituto   di  formazione,  qualificazione  e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dallo  stesso  Dipartimento  dipende altresi' l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati che svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, a cui e' preposto un direttore che e'  responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati,  ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 5.    Al    Dipartimento    per    le   politiche   del   personale dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e finanziarie  fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale,  l'Ispettorato  generale di amministrazione. L'Ispettorato generale  di  amministrazione,  fermo  restando  quanto  previsto  in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per  la  funzione  pubblica,  svolge funzioni e compiti in materia di controlli,  ispezioni  e  inchieste  amministrative  su  incarico del Ministro  dell'interno,  su disposizione del Presidente del Consiglio dei  Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione   dell'interno.   All'Ispettorato   generale  di amministrazione  e'  preposto  un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti,   ivi   compresi   un  prefetto  a  disposizione  del  Capo dell'Ispettorato  per  le esigenze ispettive dei servizi elettorali e uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.».
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 168
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