| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto  l'art.  2,  commi 203  e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  recante  disposizioni  in  materia di programmazione negoziata;
 Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,  n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata alle  aree  depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%   sia   riservato  alle  aree  sottoutilizzate  del  centro-nord, ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c)   del   trattato   C.E.,   nonche'   nelle   aree  ricomprese nell'obiettivo 2;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35, convertito nella legge  14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la  riforma  degli  incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore  del  decreto  legge,  abbia  presentato  a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
 Visto  il  decreto-legge  30 giugno  2005, n. 115 che all'art. 10 dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge n.  35/2005,  sostituendo  le parole «alla stessa data» con le parole «alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il  31 luglio  e  per un importo di contributi statali  non  superiore  a  200  milioni  di  euro,  che  determinino erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;
 Visto il regolamento (CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GUCE. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.  SG(2001)  D/286847,  con  la  quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto  n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come modificato  dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002) 579fin, relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
 Visto  il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,  approvato  con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, relativa alle  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B)  della  delibera  11  novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole, della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
 Vista  la  propria  delibera  25 luglio  2003,  n.  26  (Gazzetta Ufficiale  n.  215/2003),  riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali  e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di programma;
 Vista  la  nota  n. 1.236.998 del 28 giugno 2005, con la quale il Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano progettuale   presentato  dal  Consorzio  sviluppo  delle  produzioni agricole  siciliane  S.c.  a  r.l. (SPAS), per la realizzazione di un articolato programma di investimenti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione  delle  produzioni  del  comparto  ortoflorivivaistico nisseno,  da  realizzarsi in Sicilia, nei comuni di Gela, Mazzarino e Butera (Caltanisetta);
 Vista  la  nota  n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero  delle  attivita'  produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
 Considerato  che  la  regione  Siciliana, con delibere n. 270 del 29 luglio  2004  e  n.  293  del  10 agosto  2004, ha espresso parere favorevole  sugli  investimenti previsti dal contratto di programma e si  e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare  delle  risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali  di  intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
 Considerato  che il contratto di programma proposto dal Consorzio SPAS  rientra  nella  deroga  all'applicazione  della  riforma  degli incentivi  prevista  dall'art. 8, punto 3 del citato decreto-legge n. 35/2005;
 Considerato  che  in  sede  di conversione in legge del succitato decreto-legge n. 115/2005, e' stata proposta una modifica riguardante l'innalzamento  del  limite  finanziario  di  cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro, cosi come risultante dal testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005 (A.S. n. 3523-B);
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e' autorizzato a stipulare,  con  il  Consorzio  sviluppo  delle  produzioni  agricole siciliane  S.c.  a  r.l.  (SPAS),  il  contratto  di programma per la realizzazione  di un articolato programma di investimenti finalizzati allo  sviluppo  e  alla  valorizzazione delle produzioni del comparto ortoflorivivaistico nisseno, da realizzarsi in Sicilia, nei comuni di Gela,  Mazzarino  e Butera (Caltanisetta). Il contratto, sottoscritto nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli investimenti ammessi per un totale di 125.020.000 euro, realizzati    dalle   aziende   consorziate   cosi'   come   indicato nell'allegata  tabella  1,  che  fa  parte  integrante della presente delibera,  sono cosi' articolati tra le differenti tipologie di Aiuto di Stato:
 investimenti  nelle  aziende  agricole  (729/A/2000  - Tab. 1), 92.080.000 euro;
 investimenti    commercializzazione   dei   prodotti   agricoli (729/A/2000 - Tab. 2), 23.320.000 euro;
 investimenti in pubblicita' dei prodotti agricoli (729/A/2000 - Tab. 4), 100.000 euro;
 investimenti   in   ricerca   e   sviluppo   per  miglioramento qualitativo delle produzioni (729/A/2000 - Tab. 5), 6.720.000 euro;
 investimenti nella pubblicita' per i prodotti di cui allegato I del Trattato (30/2002), 2.800.000 euro.
 1.2.   Le  agevolazioni  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto previsto   dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in premessa,  sono  state  concesse  nelle misura espresse nell'allegata tabella 1.
 L'onere   massimo   a   carico  della  finanza  pubblica  per  la concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in 48.207.089  euro,  di  cui  33.744.962  euro a carico dello Stato e i restanti 14.462.127 euro a carico della regione Siciliana.
 1.3.  Il contributo in conto capitale alle societa' del consorzio sara'   erogato  negli  anni  2005,  2006  e  2007  come  dettagliato nell'allegata  tabella  2,  che  fa  parte  integrante della presente delibera.
 Al  fine  del  calcolo  delle  agevolazioni  si  terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
 1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli investimenti non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
 1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
 1.6.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare una nuova occupazione  diretta non inferiore a n. 320 U.L.A. (Unita' Lavorative Annue).
 1.7.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  curera'  i conseguenti adempimenti comunitari.
 2.  Per  la  realizzazione  del  contratto di programma di cui al punto  1., e' approvato il finanziamento di 33.744.962 euro, a valere sulle  risorse  evidenziate  nella  delibera, assunta in pari data da questo  Comitato, di ricognizione delle risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma.
 3.  L'operativita'  della  presente  delibera e' subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilita' delle quote di cofinanziamento regionale.
 4.  Prima  della  stipula del contratto di programma il Ministero delle  attivita'  produttive  dovra' aver verificato le condizioni di seguito indicate:
 Che  gli  investimenti  proposti  siano coerenti con il POR della regione  Siciliana in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal citato documento di programmazione regionale.
 La   provata   redditivita'   delle  aziende  beneficiarie  delle agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, il rispetto dei requisiti comunitari  minimi  in  materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,   che  il  conduttore  dell'azienda  possieda  conoscenze  e competenze  professionali  adeguate,  nonche' il rispetto di tutte le altre  condizioni  previste  dai  citati  regimi  di aiuti in materia agricola e della pesca.
 5.  La  stipula  del  contratto  di programma e' subordinata alla definitiva  approvazione  della  legge  di  conversione del succitato decreto-legge  n.  115/2005, con la quale viene disposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.
 
 Roma, 29 luglio 2005
 
 Il presidente: Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 37
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