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| Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 7 aprile 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Savcheva  Radka  Petrova, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Savcheva  Radka  Petrova,  nata il 14 settembre 1975 a Gabrovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionaie  di «Magister in Psicologia» conseguito in Bulgaria, ai fini  dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico quinquennale  di  «Diploma  za  vishe  obrazovanie» conseguito presso l'Universita'  del  Sud-Est «N. Rilski» di Blagoevgrad (Bulgaria) nel 2001;
 Rilevato  che, secondo quanto risulta dalla dichiarazione di valore rilasciata  dall'Ambasciata  d'Italia  a  Sofia,  titolo  che secondo l'ordinamento  locale  e'  condizione  necessaria  e  sufficiente per l'esercizio della professione di «Magister in Psicologia»;
 Preso  atto che la richiedente e', altresi', in possesso del titolo di   durata  annuale  «Svidetelstvo  za  profesionalna  qvalificazia» conseguito  presso  l'Universita'  «Sv.  Kliment  Ohridski»  di Sofia (Bulgaria)  nel 2002, titolo che conferisce la qualifica di psicologo con specializzazione in psicologia clinica e di consulenza;
 Rilevato  che  la  sig.ra Savcheva ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale in Bulgaria fino al 2002;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di Categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;
 Ritenuto  che  la  sig.ra  Neme  abbia  una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di  Milano  in  data  11 settembre 2003, rinnovato  in  data  7 luglio  2004 con validita' fino al 14 febbraio 2007 per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 Alla  sig.ra  Savcheva  Radka  Petrova, nata il 14 settembre 1975 a Gabrovo  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di  psicologo,  fatta  salva  la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 Roma, 7 aprile 2006
 Il direttore generale: Papa
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