| 
| Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 7 aprile 2006 |  | Modificazioni   del  decreto  relativo  al  riconoscimento,  al  sig. Kolomiets  Alexander,  di  titolo  di  studio  estero,  quale  titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  proprio  decreto  datato  8 luglio 2005, con il quale si riconosceva  il  titolo  professionale  conseguito dal sig. Kolomiets Alexander  in  Russia,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Considerato  che  nel  decreto  datato  8 luglio  2005  sono  stati riportati dati inesatti;
 Ritenuto  pertanto  che  detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento;
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. l89;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. l89;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina) il  21 giugno  1961,  cittadino  israeliano,  diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,  come sopra modificato, in combinato disposto con l'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale    di    ingegnere    delle    vie   di   comunicazione elettromeccaniche rilasciato nel 1986 dall'Universita' «Obrastzov» di Leningrado  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Considerato  che  il richiedente e' in possesso di ampia esperienza professionale nel settore;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  ingegnere  -  sezione  A  settore  industriale, come risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario applicare misure compensative;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo n. 286/1998, come sopra  modificato,  e  14  e  39, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  286/1998, come sopra modificato,  non  e'  richiesta  per  i  cittadini  stranieri gia' in possesso  di  permesso  di  soggiorno  per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla  Questura  di  Pisa in data 21 ottobre 2004 valido fino al 20 ottobre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Kolomiets  Alexander,  nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno 1961,  cittadino  israeliano,  e'  riconosciuto  il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli   ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale,  e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il   decreto   cosi'  modificato  dispiega  efficacia  a  decorrere dall'8 luglio 2005.
 Roma, 7 aprile 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  |  |