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| Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | Il  giorno  7 aprile  alle  ore  17, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele  Perna  ed  i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali: per le Confederazioni Sindacali:
 CGIL (firmato);
 CISL (firmato);
 UIL (firmato);
 RDB CUB (firmato);
 CIDA (firmato).
 Per le organizzazioni sindacali di categoria:
 CGIL/SNUR (firmato);
 CISL RICERCA (firmato);
 UIL PA (firmato);
 USI-RDB/RICERCA (firmato);
 ANPRI (firmato).
 Le  Parti,  preso atto che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 2 marzo 2006, ha approvato l'ipotesi di CCNL relativa al personale  del  comparto  delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione  per  il  secondo  biennio  economico 2004/2005, gia' sottoscritta  in  data  3 dicembre  2005, e che l'ipotesi medesima e' stata  positivamente  certificata  dalla  Corte  dei  conti  in  data 7 aprile 2006, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato CCNL.
 |  |  |  | CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO  DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 Capo I
 Disposizioni generali
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o a tempo determinato, esclusi i dirigenti   amministrativi,   dipendente  dalle  amministrazioni  del comparto di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione  collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
 2.   Il  riferimento  alle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca  e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come enti.
 Capo II
 Personale dal IV al IX livello
 Art. 2.
 Aumenti della retribuzione base
 1.  Gli  stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 11 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
 2.   Gli   importi  annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
 Art. 3.
 Effetti nuovi stipendi
 1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai  fini  della  determinazione  del  trattamento di quiescenza. Agli effetti  dell'indennita'  premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti  equipollenti  comunque  denominati, con esclusione delle polizze   integrative,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso, nonche'  di  quella  prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo   gli  scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto.
 2.  Salvo  diversa  espressa  previsione del CCNL, gli incrementi dello  stipendio  tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle   singole  decorrenze,  su  tutti  gli  istituti  di  carattere economico   per   la  cui  quantificazione  le  vigenti  disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
 Art. 4.
 Risorse per il trattamento accessorio
 1.   Le   risorse  destinate  al  finanziamento  del  trattamento accessorio,   determinate   ai   sensi  dell'art.  13  del  CCNL  del quadriennio  2002-05,  biennio  economico 2002-03, sono ulteriormente incrementate,  a  decorrere  dal  31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno 2006, di un importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all'anno 2003, relativo al personale del personale di cui al presente Capo.
 2.  Le  risorse  di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo successivamente  all'approvazione  della  legge  finanziaria 2006 che preveda  gli  appositi  stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo OO.SS. del 27 maggio 2005.
 Art. 5.
 Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
 1.  Sono  confermate  le  risorse  e le modalita' di suddivisione delle   stesse,   gia'   destinate   agli  istituti  del  trattamento accessorio,  sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
 2.  A  decorrere  dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno   2006,   il  fondo  per  la  produttivita'  collettiva  ed individuale  di  cui  all'art.  43,  comma  2,  lettera  e)  del CCNL 7 ottobre  1996 e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,5%  della  massa  salariale  2003  del personale di cui al presente Capo.
 3.  A  decorrere  dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno  2006,  le  progressioni  di cui agli articoli 53 e 54 sono ulteriormente finanziate con una quota ulteriore pari allo 0,2% della massa salariale 2003 del personale di cui al presente Capo.
 Capo III
 Ricercatori e tecnologi
 Art. 6.
 Aumenti della retribuzione base
 1.  Gli  stipendi  dei  ricercatori  e  tecnologi, come stabiliti dall'art.  18  del  CCNL  del  quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03,  sono  incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella C, alle scadenze ivi previste.
 2.   Gli  importi  annui  lordi  degli  stipendi  e  delle  fasce stipendiali   risultanti   dall'applicazione   del   comma   1,  sono rideterminati  nelle  misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella D.
 Art. 7.
 Effetti nuovi stipendi
 1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella C ai  fini  della  determinazione  del  trattamento di quiescenza. Agli effetti  dell'indennita'  premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti  equipollenti  comunque  denominati, con esclusione delle polizze   integrative,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso, nonche'  di  quella  prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo   gli  scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto.
 2.  Salvo  diversa  espressa  previsione del CCNL, gli incrementi dello  stipendio  previsti  dal  presente  CCNL  hanno effetto, dalle singole  decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la  cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
 Art. 8.
 Passaggi di fascia stipendiale
 1.  I  passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di  ricercatore  e  di  tecnologo  continuano  ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito,  fruisca  di  una riduzione dei tempi di permanenza in misura non  superiore  al  50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali  passaggi  possono  avvenire  per  una  sola  volta  durante  la permanenza  in  ciascun  livello.  I  criteri  per  l'attuazione  del presente   articolo   sono   definiti   in   sede  di  contrattazione integrativa.
 Art. 9.
 Risorse per la valorizzazione professionale
 1.  Gli  enti  destinano,  a decorrere dal 31 dicembre 2005, ed a valere  sulle  risorse  dell'anno 2006, un importo pari allo 0,7% del monte  salari  riferito  all'anno  2003  relativo  al  personale  del personale di cui al presente Capo, ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalita' degli stessi.
 2.  Le  risorse  di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo successivamente  all'approvazione  della  legge finanziaria 2006, che preveda  gli  appositi  stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo OO.SS. del 27 maggio 2005.
 3.  Con  la  decorrenza  stabilita  al  comma 1 ed a valere sulle corrispondenti   risorse   finanziarie   sono  previsti  le  seguenti modalita' di utilizzo:
 a)  finanziamento,  in  misura  pari allo 0,20%, per i passaggi previsti dall'art. 8;
 b)  incremento,  in  misura  pari allo 0,50% delle risorse gia' dedicate  dall'art.  15,  comma  8  del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, alle procedure concorsuali ivi indicate.
 Le  risorse di cui sopra eventualmente non interamente utilizzate sono  destinate  dagli  Enti  per  incrementare  l'indennita'  di cui all'art.  8  del  CCNL  21 febbraio  2002, II biennio, con criteri di proporzionalita'.
 
 Tabella A Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
 
 Posizione                dal 1.1.2004            dal 1.2.2005 economica -------------------------------------------------------------------- Isp. Gen. r.e.               61,54                    79,54 -------------------------------------------------------------------- Dir. Div. r.e.               57,28                    74,03
 IV                     49,45                    63,92 --------------------------------------------------------------------
 V                      44,81                    57,92 --------------------------------------------------------------------
 VI                     40,98                    52,97 --------------------------------------------------------------------
 VII                     37,49                    48,46 --------------------------------------------------------------------
 VIII                    35,35                    45,68 --------------------------------------------------------------------
 IX                     33,56                    43,38 --------------------------------------------------------------------
 
 Tabella B Nuova retribuzione tabellare Valori in Euro per 12 mensilita'
 
 Posizione                dal 1.1.2004            dal 1.2.2005 economica -------------------------------------------------------------------- Isp. Gen. r.e.             27.715,02                28.669,55 -------------------------------------------------------------------- Dir. Div. r.e.             25.794,28                26.682,66 --------------------------------------------------------------------
 IV                   22.270,30                23.037,31
 V                    20.181,00                20.876,05 --------------------------------------------------------------------
 VI                   18.454,72                19.090,31 --------------------------------------------------------------------
 VII                   16.884,91                17.466,44 --------------------------------------------------------------------
 VIII                  15.917,48                16.465,69 --------------------------------------------------------------------
 IX                   15.115,56                15.636,15 --------------------------------------------------------------------
 
 Tabella C Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2004 Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
 
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 Anzianita'              I               II               III --------------------------------------------------------------------
 da 0 a 3
 da 4 a 7
 da 8 a 12               82,56         67,16             49,00
 da 13 a 16 --------------------------------------------------------------------
 da 17 a 22
 da 23 a 30              119,52         86,96             65,86
 da 31 in poi --------------------------------------------------------------------
 
 Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.2.2005 Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
 
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 Anzianita'              I               II               III --------------------------------------------------------------------
 da 0 a 3
 da 4 a 7
 da 8 a 12              106,72         86,80             63,33
 da 13 a 16 --------------------------------------------------------------------
 da 17 a 22
 da 23 a 30              154,49        112,40             85,12
 da 31 in poi --------------------------------------------------------------------
 
 Tabella D Nuova retribuzione tabellare al 1.2.2005 Valori in Euro per 12 mensilita'
 Anzianita'                I             II               III --------------------------------------------------------------------
 da 0 a 3              44.536,33     34.435,52          26.740,58 --------------------------------------------------------------------
 da 4 a 7              49.082,70     37.750,14          29.088,39 --------------------------------------------------------------------
 da 8 a 12             53.800,54     41.110,21          31.486,30 --------------------------------------------------------------------
 da 13 a 16             58.487,90     44.464,60          33.852,70 --------------------------------------------------------------------
 da 17 a 22             67.024,32     50.105,63          38.116,18 --------------------------------------------------------------------
 da 23 a 30             73,474,87     54.763,04          41.431,32
 da 31 in poi            81.836,30     60.727,60          45.681,76 --------------------------------------------------------------------
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