| La   delibera  del  CICR  del  23 marzo  2004  ha  modificato  la precedente  delibera  del  2 agosto  1996  in  materia  di  controlli interni,    richiedendo   specifici   requisiti   organizzativi   per l'operativita'   in   comparti  connotati  da  un  elevato  grado  di complessita' e innovazione. La  delibera  e'  stata adottata, ai sensi dell'art. 53 del testo unico  bancario,  in relazione al notevole sviluppo dell'operativita' nel settore degli strumenti di trasferimento del rischio di credito.
 In  attuazione  della  delibera CICR, la Banca d'Italia emana ora con  le  accluse  disposizioni una specifica disciplina in materia di requisiti  organizzativi  delle banche per l'operativita' in derivati su crediti.
 Le    disposizioni,    in   particolare,   richiedono   requisiti differenziati  in  relazione  alle  finalita' sottese alle operazioni realizzate,  riconducibili  a  tre  categorie:  a) contratti derivati utilizzati  per  finalita'  di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato;  b)  contratti che implicano l'assunzione di posizioni di  rischio da allocare nel portafoglio immobilizzato, in qualita' di venditore  di  protezione; c) negoziazione su derivati creditizi, con assunzione  o  trasferimento  di  posizioni  di rischio o di porzioni delle stesse.
 Le banche che utilizzano i derivati di credito solo per finalita' di copertura devono identificare una specifica funzione organizzativa tenuta a verificare l'efficacia della contrattualistica utilizzata.
 Le banche la cui operativita' nel segmento dei derivati creditizi implica   l'assunzione   di  posizioni  di  rischio  nel  portafoglio immobilizzato,  devono  rispettare  appositi  requisiti organizzativi relativamente  ai seguenti aspetti: avvio dell'operativita' , modello organizzativo,   funzionalita'  delle  procedure  operative,  sistemi informativi.
 Infine,  le  banche  che  effettuano  operazioni  di  trading  su derivati  di  credito  sono  tenute anche a sviluppare metodologie di stima  del  rischio  e,  con  frequenza  giornaliera,  di valutazione dell'andamento  dei prezzi degli strumenti derivati e del complessivo profilo di rischio del portafoglio.
 Ai  fini  dell'applicazione  della  nuova  disciplina  le  banche dovranno   effettuare   un'autovalutazione   della  rispondenza  alle indicazioni    dell'Organo    di   Vigilanza   dei   propri   assetti organizzativi,   dei   processi  operativi  nonche'  del  sistema  di controllo  dei rischi. L'insieme delle soluzioni organizzative dovra' essere attuato dagli intermediari, in conformita' con quanto previsto dalle   disposizioni   accluse,  sulla  base  di  un  apposito  piano operativo,  definito  nelle  modalita' e nei tempi di realizzazione e adeguatamente documentato.
 I  risultati  dell'autovalutazione  e il relativo piano operativo dovranno  essere trasmessi alla Banca d'Italia qualora le procedure e gli assetti organizzativi non siano gia' adeguati ai nuovi requisiti, con particolare riferimento alla periodicita' delle valutazioni delle posizioni in portafoglio.
 L'operativita'  in  derivati  creditizi  viene  talora utilizzata dalle  banche  anche  per  vendere  protezione  sul  proprio  rischio creditizio (ossia il medesimo soggetto assume a un tempo la posizione di  protection  seller  e di reference entity) ovvero, specularmente, per  acquistare protezione dalla medesima reference entity oggetto di copertura.
 Tali  operazioni si caratterizzano per un'accentuata rischiosita' anche  di  tipo  legale  e  presentano  potenziali  pregiudizi per le ragioni  degli  altri  creditori della reference entity. Esse possono altresi' determinare una sopravvalutazione del capitale regolamentare effettivamente  a  disposizione  delle  banche  per  la copertura dei rischi.
 Cio' premesso, attesa la necessita' di approfondire la conoscenza dell'operativita'  delle  banche  nel  comparto, gli intermediari che hanno   venduto   protezione   a  vario  titolo  sul  proprio  merito creditizio,   ovvero   hanno  acquistato  protezione  dalla  medesima reference  entity  oggetto  di  copertura,  o  che intendano porre in essere  operazioni  della  specie,  dovranno darne comunicazione alla Banca  d'Italia  entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni,  specificando  la  tipologia di operazione, il relativo ammontare,  nonche'  le  motivazioni  sottostanti  alla realizzazione dell'operazione.
 Le   disposizioni  allegate  saranno  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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