Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2006 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Operativita' in derivati su crediti

La delibera del CICR del 23 marzo 2004 ha modificato la precedente delibera del 2 agosto 1996 in materia di controlli interni, richiedendo specifici requisiti organizzativi per l'operativita' in comparti connotati da un elevato grado di complessita' e innovazione.
La delibera e' stata adottata, ai sensi dell'art. 53 del testo unico bancario, in relazione al notevole sviluppo dell'operativita' nel settore degli strumenti di trasferimento del rischio di credito.
In attuazione della delibera CICR, la Banca d'Italia emana ora con le accluse disposizioni una specifica disciplina in materia di requisiti organizzativi delle banche per l'operativita' in derivati su crediti.
Le disposizioni, in particolare, richiedono requisiti differenziati in relazione alle finalita' sottese alle operazioni realizzate, riconducibili a tre categorie: a) contratti derivati utilizzati per finalita' di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato; b) contratti che implicano l'assunzione di posizioni di rischio da allocare nel portafoglio immobilizzato, in qualita' di venditore di protezione; c) negoziazione su derivati creditizi, con assunzione o trasferimento di posizioni di rischio o di porzioni delle stesse.
Le banche che utilizzano i derivati di credito solo per finalita' di copertura devono identificare una specifica funzione organizzativa tenuta a verificare l'efficacia della contrattualistica utilizzata.
Le banche la cui operativita' nel segmento dei derivati creditizi implica l'assunzione di posizioni di rischio nel portafoglio immobilizzato, devono rispettare appositi requisiti organizzativi relativamente ai seguenti aspetti: avvio dell'operativita' , modello organizzativo, funzionalita' delle procedure operative, sistemi informativi.
Infine, le banche che effettuano operazioni di trading su derivati di credito sono tenute anche a sviluppare metodologie di stima del rischio e, con frequenza giornaliera, di valutazione dell'andamento dei prezzi degli strumenti derivati e del complessivo profilo di rischio del portafoglio.
Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina le banche dovranno effettuare un'autovalutazione della rispondenza alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza dei propri assetti organizzativi, dei processi operativi nonche' del sistema di controllo dei rischi. L'insieme delle soluzioni organizzative dovra' essere attuato dagli intermediari, in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni accluse, sulla base di un apposito piano operativo, definito nelle modalita' e nei tempi di realizzazione e adeguatamente documentato.
I risultati dell'autovalutazione e il relativo piano operativo dovranno essere trasmessi alla Banca d'Italia qualora le procedure e gli assetti organizzativi non siano gia' adeguati ai nuovi requisiti, con particolare riferimento alla periodicita' delle valutazioni delle posizioni in portafoglio.
L'operativita' in derivati creditizi viene talora utilizzata dalle banche anche per vendere protezione sul proprio rischio creditizio (ossia il medesimo soggetto assume a un tempo la posizione di protection seller e di reference entity) ovvero, specularmente, per acquistare protezione dalla medesima reference entity oggetto di copertura.
Tali operazioni si caratterizzano per un'accentuata rischiosita' anche di tipo legale e presentano potenziali pregiudizi per le ragioni degli altri creditori della reference entity. Esse possono altresi' determinare una sopravvalutazione del capitale regolamentare effettivamente a disposizione delle banche per la copertura dei rischi.
Cio' premesso, attesa la necessita' di approfondire la conoscenza dell'operativita' delle banche nel comparto, gli intermediari che hanno venduto protezione a vario titolo sul proprio merito creditizio, ovvero hanno acquistato protezione dalla medesima reference entity oggetto di copertura, o che intendano porre in essere operazioni della specie, dovranno darne comunicazione alla Banca d'Italia entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, specificando la tipologia di operazione, il relativo ammontare, nonche' le motivazioni sottostanti alla realizzazione dell'operazione.
Le disposizioni allegate saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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