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| Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Pubblicita' dei dispositivi medici. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, il quale stabilisce che e' vietata la  pubblicita'  dei  dispositivi  medici  che  «secondo disposizioni adottate  con  decreto  del  Ministro  della  sanita', possono essere venduti   soltanto   su   prescrizione   medica  o  essere  impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario»;
 Visto  l'art.  21,  comma  2, dello stesso decreto legislativo, che assoggetta  la  pubblicita'  dei dispositivi medici diversi da quelli disciplinati  dal  comma  1  «ad  autorizzazione  del Ministero della sanita»;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha istituito il Ministero  della  salute,  attribuendogli le funzioni gia' esercitate della sanita';
 Ritenuto  di  dare  attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 21 sopra citato fornendo al contempo indicazioni dirette a chiarire alle aziende   interessate   gli   orientamenti   ministeriali  in  ordine all'applicazione  della previsione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo;
 Sentita  la  commissione  di  esperti per la pubblicita' sanitaria, nelle sedute del 24 ottobre e del 14 novembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  comma  2,  le tipologie di dispositivi  medici  che  non  possono  essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico sono cosi' individuate:
 a) i  dispositivi  su  misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
 b) i  dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di   prodotti  la  cui  vendita  al  pubblico  sia  subordinata  alla prescrizione  di un medico da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute;
 c) i  dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di  prodotti  per  il  cui impiego sia prevista come obbligatoria, da norme  di  legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della  salute, l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario;
 d) i  dispositivi  medici  che,  secondo  la  destinazione  d'uso prevista  dal  fabbricante,  debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere utilizzati con l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario.
 2.  Non  rientrano nel divieto di cui al comma 1 i dispositivi che, pur  essendo  acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilita'  per il paziente di operare una scelta fra piu' opzioni. Il  precedente  periodo  si  applica  a  condizione che l'oggetto del messaggio  pubblicitario  attenga esclusivamente agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'autorizzazione  di  messaggi  pubblicitari  di un dispositivo medico  puo'  essere  rifiutata  se,  a giudizio della commissione di esperti  richiamata  dall'art.  21,  comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio   1997,   n.  46,  il  dispositivo  medico  debba  essere prescritto  o  scelto  da  un  medico  o  da  un altro professionista sanitario  o  essere  utilizzato  con  l'assistenza  di una di queste figure professionali.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Non e' sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997, la pubblicita' di  accessori  di dispositivi, come le montature per occhiali, la cui scelta  da  parte  del  consumatore  tiene  conto di apprezzamenti di ordine estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria, a  condizione che il messaggio pubblicitario non faccia riferimento a proprieta' sanitarie del prodotto.
 2.  Parimenti,  non  e'  sottoposta  ad autorizzazione sanitaria la pubblicita' istituzionale che richiama la denominazione o il campo di attivita'  di  un'azienda  produttrice o distributrice di dispositivi medici,  a  condizione  che  non  vanti specifiche proprieta' di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso.
 3.  Non  ricadono  nell'ambito  della  disciplina della pubblicita' sanitaria forme di promozione di dispositivi realizzata attraverso la messa  in  vendita  di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalita' similari, fermo restando, anche in tali casi,  il  divieto  di  diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre  a far riferimento alle modalita' di promozione, si riferiscano a proprieta' e caratteristiche del dispositivo medico.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per   la  registrazione,  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei  conti  il  6  aprile  2006  Ufficio  di controllo preventivo sui Ministeri  dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 283
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