Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 10 marzo 2006 |
Importazione, per motivi terapeutici, di farmaci registrati all'estero contenenti principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»; Visto l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 19 maggio 1991, n. 178; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, recante modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero; Visto l'art. 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»; Considerato che il mancato inserimento dei principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo unico, puo' compromettere la possibilita' di fare ricorso ai farmaci contenenti i suddetti principi; Preso atto che e' stata avviata la procedura di inserimento dei principi attivi delta-9tretraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo unico; Ritenuto, pertanto, di dover emanare, nelle more della conclusione dell'iter del predetto inserimento, a tutela dei pazienti che avessero necessita' di medicinali di questo tipo, una ordinanza contingibile ed urgente; Ordina: Fino all'eventuale inserimento dei principi attivi delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) nella tabella II, sezione A del testo unico e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l''Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute puo' autorizzare le importazioni per motivi terapeutici di farmaci registrati all'estero contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2006 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 290 |
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