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| Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio   normativo  2002-2005  ed  il  primo  biennio  economico 2002-2003. |  | 
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 Le  Parti,  preso  atto  che  la Corte dei conti in data 7 aprile 2006,  ha  certificato  positivamente  l'ipotesi gia' sottoscritta il 23 marzo  2006 procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato C.C.N.L.
 |  |  |  | CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO  DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER  IL  QUADRIENNIO  NORMATIVO  2002-2005  ED  IL  BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
 Capo I
 Disposizioni generali
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente  C.C.N.L.  si  applica  a tutto il personale con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o a tempo determinato, esclusi  i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del  comparto  di  cui  all'art. 7 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
 2.  Al personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in conseguenza  della  soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino,  ivi  compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova  amministrazione  o  ente  pubblico o privato, data dalla quale decorre  il  contratto  vigente  nel comparto o ente o istituzione di destinazione.
 3.   Il  riferimento  alle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca  e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come enti.
 Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
 del contratto
 1.  Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al  31 dicembre  2005  per  la  parte  normativa  ed  e'  valido  dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
 2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente  C.C.N.L., salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo.   La   stipula   s'intende   avvenuta   al   momento  della sottoscrizione  da  parte  dei  soggetti  negoziali,  a  seguito  del perfezionamento  delle  procedure  di  cui  agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
 3.  Gli  istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato  e  automatico  sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2.
 4.  Il  presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di  anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con  lettera  raccomandata,  almeno  tre  mesi  prima di ogni singola scadenza.  Le  disposizioni  contrattuali  rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
 5.  Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale  periodo  e  per  il  primo  mese  successivo  alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
 6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita' nelle  misure  e  secondo  le  scadenze  previste  dall'accordo sulla politica  dei  redditi  del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
 7.  In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica,   ulteriore  punto  di  riferimento  del  negoziato  sara' costituito  dalla  comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
 Capo II
 Costituzione del rapporto di lavoro
 Art. 3.
 Il contratto individuale di lavoro
 1.  Il  rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e' costituito  e  regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto e disposizioni di legge.
 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
 a) tipologia del rapporto di lavoro;
 b) data  di  inizio  e, per il tempo determinato, l'apposizione del termine finale;
 c) livello  e profilo di assunzione, unitamente all'indicazione della retribuzione;
 d) durata del periodo di prova;
 e) sede di prima destinazione;
 f) causale per il tempo determinato.
 3.  Il  contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'  disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le  cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,   condizione   risolutiva   del  contratto,  senza  obbligo  di preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di  reclutamento che ne costituisce il presupposto.
 4.  In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19 del  C.C.N.L.  21 febbraio  2002,  il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 19.
 5.  L'ente,  prima  di  procedere  alla  stipula del contratto di lavoro  individuale  ai  fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare  entro  trenta  giorni  la documentazione prescritta dalle disposizioni  vigenti  ed indicata nel bando di concorso, fatte salve le  norme  di semplificazione amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8  del  C.C.N.L.  21 febbraio  2002,  di  non avere altri rapporti di impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in nessuna delle situazioni  di  incompatibilita'  richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo  n.  165/2001,  ovvero  a  presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
 6.  Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui al comma 5, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel  caso di comprovato impedimento, l'ente comunica di non poter dar luogo alla stipula del contratto.
 7.  Nelle  ipotesi in cui e' prevista la riammissione in servizio ai  sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976,  il  rapporto  di  lavoro  si instaura nuovamente a seguito della  stipulazione  di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia   del   livello   e  profilo  acquisiti,  nonche'  della corrispondente  retribuzione (ivi compresa la progressione economica) o,  per  i  ricercatori  e  tecnologi,  della  posizione  stipendiale corrispondente  all'anzianita'  maturata  e/o  riconosciuta  all'atto della cessazione dell'impiego
 Art. 4.
 Periodo di prova
 1.  Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi.
 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
 3.  Il  periodo  di  prova  e'  sospeso  in  caso  di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto  per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso il quale il rapporto  e'  risolto  fatta  salva  diversa, motivata determinazione dell'ente,  anche  in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3,  del  C.C.N.L.  21 febbraio  2002.  In  tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in  prova.  In  caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 18 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.
 4.  Il  periodo  di prova resta altresi' sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma  4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
 6.  Decorsa  la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai  commi 3  e  4.  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato.
 7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
 8.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia  stato  risolto  da  una  delle  parti,  il dipendente si intende confermato  in  servizio  e  gli  viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 9.  In  caso  di  recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
 10.  Il  dipendente  proveniente  dallo  stesso  ente, durante il periodo  di  prova,  che  in  tal  caso e' dimezzato, ha diritto alla conservazione  del  posto  ed  in  caso  di mancato superamento della prova, a domanda, e' restituito al livello e profilo di provenienza.
 11.  Al  dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso gli  enti  del  comparto,  vincitore  di concorso presso altro ente o altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell'Unione europea  che  consentono l'accesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni   dell'Unione   europea,   e'   concesso  un  periodo  di aspettativa,  senza  retribuzione  e  decorrenza dell'anzianita', non inferiore   alla   durata   del  periodo  di  prova  e,  qualora  non espressamente prevista, per un periodo massimo di sei mesi.
 12.  Durante  il  periodo di prova l'ente adotta, ove necessarie, iniziative  per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente puo'  essere  destinato  in  successione  di tempo a piu' attivita' o servizi,  ferma restando la sua utilizzazione nelle attivita' proprie del profilo e livello professionale di appartenenza.
 13.  Il  periodo di prova di cui al comma 1 e' dimezzato nel caso in  cui  il  vincitore  di  concorso,  assunto a tempo indeterminato, presti  servizio,  nel  medesimo  ente, senza interruzione, da almeno dodici  mesi  nel  medesimo  profilo  e  livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
 Art. 5.
 Personale a tempo determinato
 1.  Fermo  restando  che  i contratti a termine legati a progetti hanno durata congruente con quella dei progetti stessi, la durata del rinnovo  degli  altri contratti a termine non puo' essere superiore a cinque anni.
 2.  Qualora  l'assunzione  a  tempo  determinato  avvenga  con le medesime  modalita' e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo   indeterminato,   l'ente  potra',  nei  limiti  stabiliti  del fabbisogno  di  personale  e  previo  il  superamento di un'ulteriore verifica  sull'attivita'  svolta  e  sulla qualificazione conseguita, trasformare  il  rapporto  a  tempo indeterminato. La norma di cui al presente  comma  si applica, per un quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente  contratto, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette  procedure  concorsuali.  Restano  ferme,  oltre ai principi costituzionali   di  acceso  ai  pubblici  impieghi,  le  limitazioni relative   alle   procedure  autorizzative  alle  assunzioni  e  alle determinazioni del fabbisogno.
 3.  Il  servizio  prestato  a  tempo  determinato  negli enti del comparto  e'  titolo  valutabile  ai  fini  dell'assunzione  a  tempo determinato  o  indeterminato,  fino ad un massimo di dieci anni. Gli enti   potranno  altresi'  prevedere,  nella  definizione  dei  bandi concorso,  una riserva per il personale di cui al presente comma fino al  20%  dei posti. Alla stessa riserva puo' accedere il personale di ruolo  che,  appartenente  al  profilo inferiore, sia in possesso dei necessari  requisiti  professionali  e  di  studio  per concorrere al profilo immediatamente superiore.
 4.  Fatti salvi i contratti a tempo determinato a carico di altri fondi,  la percentuale dei contratti a tempo determinato a carico del fondo  ordinario  dovra'  tendenzialmente  e  progressivamente essere ricondotta,   sentite   le   organizzazioni   sindacali,  nei  limiti fisiologici  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e, comunque, non oltre il 20%.
 Capo III
 Struttura e funzionalita' del rapporto
 Art. 6.
 Criteri per le procedure di equiparazione
 1.  Nelle  ipotesi di passaggio di personale proveniente da altri comparti  di contrattazione, questo verra' inquadrato nei livelli del comparto  ricerca previa contrattazione integrativa nazionale di ente sulle  tabelle  che,  comunque, dovranno attenersi, pena nullita', ai seguenti criteri:
 a) equivalenza del titolo di studio previsto dall'inquadramento nel  comparto  di  provenienza con quello corrispondente nel comparto ricerca;
 b) equivalenza  dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con quelli del profilo di destinazione.
 2.  L'inquadramento  nei  livelli  II  e  I  di  ricercatore e di tecnologo  avviene  previa  valutazione  della  corrispondenza  delle posizioni   professionali   e/o   giuridiche   di  provenienza  e  di destinazione.  La collocazione nelle fasce stipendiali del livello di inquadramento  avviene  sulla base comparativa del maturato economico posseduto.
 3.  Ai  fini  dell'inquadramento  economico  verra'  calcolato il maturato  acquisito  nell'ente  di  provenienza  distintamente per la parte  riferibile  agli  assegni  a  carattere fisso e ricorrente con carattere  di  generalita'  e  alla  parte concernente il trattamento accessorio.  L'inquadramento  economico  nella  nuova posizione sara' effettuato  con  il  conferimento  del  livello  economico  e gradone annesso  alla fascia o gradone di destinazione; l'eventuale eccedenza e'  conservata  a  titolo  di  assegno  personale riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi titolo conseguiti. Quanto  all'importo  riferito  al  trattamento accessorio, esso sara' conferito  al  fondo per la produttivita' con vincolo di destinazione al  medesimo  dipendente ove sussistano le condizioni di erogabilita' dei  benefici  di  cui  al fondo stesso, fatta eccezione per la somma ascrivibile  a  remunerazione  per  lavoro straordinario, che resta a destinazione indistinta.
 Art. 7.
 Riconoscimento servizi pregressi
 1.   In  materia  di  riconoscimento  dei  servizi  pregressi  al personale  confluito  nel comparto EPR per effetto di disposizioni di accorpamento,   ristrutturazione  o  soppressione,  si  applicano  le disposizioni vigenti per il personale del comparto.
 2.   Il   20%  delle  anzianita'  di  servizio  eccedenti  quelle necessarie  alla  partecipazione  alle  selezioni  per  i passaggi di livello  e/o  gradoni  sono  riconosciute nel gradone e/o nel livello conseguito  e  sono  utili  ai fini della partecipazione a successive selezioni.
 Capo IV
 Personale dal IV al IX livello
 Art. 8.
 Opportunita' di sviluppo professionale per il personale
 dal IV al IX livello
 1.  Le  anzianita'  di  servizio di cui all'art. 13, comma 3, del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 171/1991 sono ricondotte rispettivamente  ad  anni  cinque  e ad anni quattro. Tali anzianita' possono  essere  ulteriormente abbreviate rispettivamente a quattro e tre  anni previo giudizio di merito formulato da apposita commissione dell'ente.
 2.  L'art.  54,  comma 6, terzo periodo, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002  e'  sostituito come segue: «I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa.  Ove questa non venga conclusa entro sessanta giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5.».
 3.  Le  progressioni  economiche di cui all'art. 53, comma 2, del C.C.N.L.  21 febbraio  2002  si realizzano mediante l'attribuzione di due successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per   l'attribuzione  delle  posizioni  economiche,  gli  interessati debbono  aver  maturato un'anzianita' di servizio di quattro anni nel livello  di  appartenenza  o  nella posizione economica inferiore. La tabella  di cui al comma 1 dell'art. 53 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 deve   intendersi  comprensiva  delle  ex  qualifiche  del  ruolo  ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989. Al personale appartenente  a  tali  ex  qualifiche gli enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilita'.
 4.  A  decorrere dal biennio 2004-2005 le procedure selettive per le progressioni di livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale.
 5.  Gli  enti che non abbiano proceduto ad applicare a regime gli articoli 53  e  54  del  C.C.N.L.  21 febbraio  2002  possono, previa contrattazione integrativa, attivare dette procedure con risorse pari allo  0,25%  del  monte salari del personale di cui al presente Capo, con decorrenza 1° gennaio 2003.
 6.  Gli  effetti  giuridici  ed  economici delle selezioni per il passaggio  di  livello  e/o  di  progressione economica decorrono dal 1° gennaio   dell'anno   di   riferimento;  i  requisiti  utili  alla valutazione  di  cui  agli  articoli 53  e  54 predetti devono essere posseduti alla stessa data.
 Art. 9.
 Soppressione del profilo di ausiliario
 1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente C.C.N.L. sono soppressi  i profili di ausiliario di amministrazione e di ausiliario tecnico.  Nelle  more  dell'attivazione delle procedure relative alla mobilita' orizzontale e verticale di tale personale, lo stesso rimane inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario. Sono fatte salve eventuali procedure di reclutamento in atto.
 Art. 10.
 Indennita' di responsabilita' per i CTER del IV livello
 e funzionari di amministrazione
 1. In sede di contrattazione integrativa nazionale di ente verra' definita  un'indennita'  ulteriore  per  dodici  mensilita', a carico delle  risorse  di  cui  al  successivo  art.  19,  da  attribuire al personale nel profilo professionale di CTER IV livello e al personale inquadrato  funzionario  di  amministrazione,  cui  venga affidato un incarico comportante una specifica responsabilita'.
 2.   La   medesima   indennita'   e'  attribuibile  al  personale ricercatore e tecnologo.
 Art. 11.
 Aumenti della retribuzione base
 1.  Gli  stipendi  tabellari, come stabiliti dall'art. 1, sez. I, del   C.C.N.L.   21 febbraio   2002,   II   biennio  economico,  sono incrementati  degli  importi  mensili  lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
 2.   Gli   importi  annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003, l'indennita' integrativa speciale  (IIS)  di  cui al comma 3 dell'art. 1, sez. I, del C.C.N.L. 21 febbraio  2002,  II biennio economico, cessa di essere corrisposta come  singola  voce  della  retribuzione  ed e' conglobata nella voce stipendio  tabellare.  Detto  conglobamento  non ha effetti diretti o indiretti  sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
 Nota a verbale:
 con riferimento al comma 3 del presente articolo si precisa che al   personale  in  servizio  all'estero  destinatario  del  presente contratto,  cui non spetta l'IIS, verra' applicata una ritenuta sullo stipendio  metropolitano  corrispondente  alla misura dell'indennita' integrativa  speciale  percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere  considerata  per  il  calcolo  delle trattenute previdenziali secondo  la  normativa  vigente.  Si  conferma,  altresi', che per il suddetto   personale  il  conglobamento  dell'indennita'  integrativa speciale  sullo  stipendio tabellare e' utile ai fini dell'indennita' di buonuscita.
 Art. 12.
 Effetti nuovi stipendi
 1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai  fini  della  determinazione  del  trattamento di quiescenza. Agli effetti  dell'indennita'  premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti  equipollenti  comunque  denominati, con esclusione delle polizze   integrative,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso, nonche'  di  quella  prevista  dall'art.  2122  del codice civile, si considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto gia' previsto dall'art. 71, comma 3, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.
 2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L., gli incrementi dello  stipendio  tabellare  previsti  dal  presente  C.C.N.L.  hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico   per   la  cui  quantificazione  le  vigenti  disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
 3.  Il  conglobamento  sullo  stipendio tabellare dell'indennita' integrativa  speciale,  di  cui  all'art.  11,  comma 3, del presente C.C.N.L.,  non  modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo  in  atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 Art. 13.
 Risorse per il trattamento accessorio
 1.   Le   risorse  destinate  al  finanziamento  del  trattamento accessorio,   determinate  ai  sensi  e  con  le  modalita'  previste dall'art.  4  del  C.C.N.L.  del  21 febbraio  2002,  II  biennio,  a decorrere  dal  1° gennaio 2003 sono ulteriormente incrementate di un importo  pari  allo  0,55%  del  monte salari riferito all'anno 2001, relativo   al  personale  destinatario  della  presente  sezione  del contratto.
 2.  Al fondo di cui al comma 1 confluiscono altresi' le eventuali risorse non utilizzate relative all'applicazione dell'art. 8, comma 5 con  vincolo  di destinazione in favore delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. del 7 ottobre 1996.
 Art. 14.
 Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
 1.  Sono  confermate  le  risorse  e le modalita' di suddivisione delle   stesse,   gia'   destinate   agli  istituti  del  trattamento accessorio,  sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del C.C.N.L.   del   7 ottobre   1996  e  dalle  successive  disposizioni contrattuali,   salvo  quanto  espressamente  previsto  nel  presente articolo.
 2.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003 il fondo di cui all'art. 43, comma  2,  lettera  c) del C.C.N.L. 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate dall'art. 5, comma 2 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, e' ulteriormente  incrementato di un importo pari allo 0,26% della massa salariale  2001,  relativa  al  personale destinatario della presente sezione  del  contratto. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse  l'indennita'  di  ente  e'  incrementata  nelle misure annue indicate  nella  tabella C. La quota mensile dell'indennita' di ente, stabilita  in  sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse  ad  essa  dedicate,  e'  definita in ciascun ente, in valore unico  in  relazione al livello di appartenenza, fatti salvi comunque gli importi in godimento.
 3.  A decorrere dal 1° gennaio 2003 il fondo per la produttivita' collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del C.C.N.L.  7 ottobre  1996 e' ulteriormente incrementato di un importo pari  allo  0,29  %  della massa salariale 2001 relativa al personale destinatario della presente sezione del contratto.
 Capo V
 Ricercatori e tecnologi
 Art. 15.
 Opportunita' di sviluppo professionale
 1.  Il  profilo  dei ricercatori e' caratterizzato da un'omogenea professionalita'  e  quindi  da  un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
 1) dirigente di ricerca;
 2) primo ricercatore;
 3) ricercatore.
 2.  Il  profilo  dei  tecnologi  e'  anch'esso  caratterizzato da un'omogenea  professionalita'  e  da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
 1) dirigente tecnologo;
 2) primo tecnologo;
 3) tecnologo.
 3.  Il  numero  complessivo  dei  posti  riferibili agli organici predetti  e'  determinato da ciascun ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
 4.  Il  rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attivita' di ricerca  scientifica  o  tecnologica  attinente  al  III  livello  si instaura  previo  l'espletamento  di  concorso pubblico. Per accedere alla  selezione  per  il  livello  III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere  in  possesso del dottorato di ricerca attinente all'attivita' richiesta  dal  bando  ovvero  aver svolto per un triennio attivita', certificata  ai  sensi  del  comma  4,  dell'art.  63,  del  C.C.N.L. 21 febbraio  2002,  di  ricerca  ovvero tecnologica e/o professionale presso  universita' o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
 Sono  confermate  le  vigenti  modalita'  e  requisiti di accesso dall'esterno  ai  livelli  I  e  II  del  profilo  di  ricercatore  e tecnologo.
 5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene  anche  attraverso  procedure  selettive affidate ad apposite commissioni  esaminatrici  finalizzate  all'accertamento  del  merito scientifico   ovvero   tecnologico,  attivate  con  cadenza  biennale all'interno  dei  profili  di  ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti  destinati  alle  procedure  di  cui  al  presente  comma sara' definito  con  riferimento  al  numero  degli appartenenti al livello inferiore.
 6.  Con  gli stessi criteri e modalita' di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo   da   parte   del   personale   appartenente   al  livello immediatamente inferiore.
 7.  In  sede  di  approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione  con  le OO.SS., vengono definite le risorse destinate al  fondo  per  l'applicazione  delle  procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.
 8.   Per   una   sola   volta,   previa   contrattazione  con  le organizzazioni  sindacali,  e  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003 si provvedera':
 a)  negli enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all'art. 64, comma 1, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, a completare le procedure stesse;
 b)  negli  enti  che  hanno  comunque utilizzato le risorse per l'attuazione  dell'art.  64  e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire  nuove  selezioni  ai  sensi  del  presente  articolo  oppure utilizzare  le  graduatorie  degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti.
 Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo gia' previste.
 9.  Gli  effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente  articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i  requisiti  utili  alla  valutazione  del  presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.
 Art. 16.
 Servizio in turno
 1.  Al  personale  ricercatore  e  tecnologo  che  partecipa alle attivita'  che,  per  esigenze  della  pubblica  amministrazione,  si svolgano  in  turni  sono estese, per l'attribuzione delle indennita' previste,  le  norme  vigenti  per  il  restante  personale. Il fondo destinato  alla  retribuzione  delle  attivita'  di  servizio  che si svolgono  in turni per le esigenze sopra richiamate e' posto a carico dei finanziamenti specificamente previsti per le suddette attivita'.
 Art. 17.
 Aumenti della retribuzione base
 1.  Gli  stipendi  dei  ricercatori  e  tecnologi, come stabiliti dall'art.  6,  sez.  II,  del  C.C.N.L.  21 febbraio 2002, II biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.
 2.   Gli  importi  annui  lordi  degli  stipendi  e  delle  fasce stipendiali   risultanti   dall'applicazione   del   comma   1,  sono rideterminati  nelle  misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella E.
 3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2003 gli intervalli di tempo per poter  accedere  alla  fascia  stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella D.
 4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003, l'indennita' integrativa speciale  (IIS)  di cui al comma 3 dell'art. 6, sez. II, del C.C.N.L. 21 febbraio  2002,  II biennio economico, cessa di essere corrisposta come  singola  voce  della  retribuzione  ed e' conglobata nella voce stipendio  tabellare.  Detto  conglobamento  non ha effetti diretti o indiretti  sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
 Nota a verbale:
 con riferimento al comma 4 del presente articolo si precisa che al   personale  in  servizio  all'estero  destinatario  del  presente contratto,  cui non spetta l'IIS, verra' applicata una ritenuta sullo stipendio  metropolitano  corrispondente  alla misura dell'indennita' integrativa  speciale  percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere  considerata  per  il  calcolo  delle trattenute previdenziali secondo  la  normativa  vigente.  Si  conferma,  altresi', che per il suddetto   personale  il  conglobamento  dell'indennita'  integrativa speciale  sullo  stipendio tabellare e' utile ai fini dell'indennita' di buonuscita.
 Art. 18.
 Effetti nuovi stipendi
 1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella C ai  fini  della  determinazione  del  trattamento di quiescenza. Agli effetti  dell'indennita'  premio  di  fine  servizio, dell'indennita' sostitutiva   del   preavviso,   di   buonuscita   o  di  trattamenti equipollenti   comunque   denominati,   nonche'  di  quella  prevista dall'art.   2122   del   codice   civile,  si  considerano  solo  gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
 2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L., gli incrementi dello  stipendio  previsti dal presente C.C.N.L. hanno effetto, dalle singole  decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la  cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
 3.  Il  conglobamento  sullo  stipendio tabellare dell'indennita' integrativa  speciale,  di  cui  all'art.  18,  comma 3, del presente C.C.N.L.,  non  modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo  in  atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 Capo VI
 Norme di particolare interesse
 Art. 19.
 Attivita' per prestazioni a committenti esterni
 1.  I  proventi  di  progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati  con  risorse  private,  comunitarie  o pubbliche, diverse dalle  fonti di finanziamento delle attivita' istituzionali, detratte tutte  le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche  per  la  costituzione  di  un  fondo  di incentivazione la cui destinazione  terra'  conto  dell'apporto  dei  gruppi  oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'ente sara' assunta previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
 Art. 20.
 Mobilita'
 1.  In  attuazione dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n.  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti, in sede  di  programmazione  del fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare,  previa contrattazione integrativa, i profili, i livelli ed  il  numero  dei  posti da rendere disponibili per le procedure di mobilita' volontaria ed obbligatoria.
 2.  Il  titolo  di  studio  di  cui  al  comma 1 dell'art. 52 del C.C.N.L.  21 febbraio 2002 (mobilita' tra profili) va valutato, salva l'esigenza  dello  specifico  titolo,  in relazione alle equipollenze previste dalla vigente normativa.
 Art. 21.
 Orario di lavoro
 1.  All'art.  58  del  C.C.N.L.  21 febbraio  2002 e' aggiunto il seguente comma 8:
 «8. Per gli enti di ricerca e di sperimentazione la cui attivita' si  lega  ad  eventi  eccezionali ovvero a scadenze istituzionali, la presenza   in   servizio  di  ricercatori  e  tecnologi  puo'  essere disciplinata,  previa concertazione, in funzione degli incarichi loro conferiti e di specifiche esigenze organizzative connesse ai processi di produzione.».
 Art. 22.
 Previdenza complementare
 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale  pensione  complementare  per  i lavoratori del comparto ai sensi  del  decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della  legge  n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo  quadro  nazionale  in  materia  di  trattamento di fine rapporto  e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
 2.  Al  fine  di  garantire  un numero di iscritti piu' ampio che consenta  di  minimizzare  le  spese di gestione, le parti competenti potranno  definire  l'istituzione  di  un  Fondo pensione unico con i lavoratori   appartenenti   ad   altri   comparti,  a  condizioni  di reciprocita'.
 3.  Il  Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto  Accordo  quadro  e  si  costituisce  secondo  le  procedure previste dall'art. 13 del medesimo.
 Art. 23.
 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 1.  Il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza, in tutti gli  enti  del  comparto,  e'  individuato con le modalita' di cui al decreto   legislativo  n.  626/1992  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.
 Qualora  successivi  Accordi  quadro  modificassero in tutto o in parte  la  normativa  contrattuale anzidetta, questa dovra' ritenersi recepita   previo  confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  del comparto.
 2.  Con  riferimento  alle  attribuzioni  del  rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza,  la cui disciplina e' contenuta negli articoli 18  e  19  del  decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  le  parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
 a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.  Egli  segnala  preventivamente all'ente le visite che intende effettuare  negli  ambienti  di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente  con  il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
 b) laddove il decreto legislativo n. 626/1994 preveda l'obbligo da parte dell'ente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza,  la  consultazione  si  dovra'  svolgere  in  modo  da garantire  la  sua  effettivita'  e tempestivita'. L'ente consulta il rappresentante  dei  lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina   legislativa   prevede   un   intervento  consultivo  del rappresentante  medesimo;  in occasione della consultazione questi ha facolta'  di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.  La  consultazione  deve  essere  verbalizzata  e  nel verbale,   depositato   agli   atti,   devono   essere  riportate  le osservazioni  e  le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso e' consultato  sulla  designazione  del responsabile e degli addetti del servizio  di  prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'ente. E'  altresi' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994;
 c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di  ricevere  le  informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla valutazione  dei  rischi e alle misure di prevenzione, nonche' quelle inerenti  le  sostanze  e  i  preparati  pericolosi, le macchine, gli impianti,  l'organizzazione  del  lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneita' degli edifici, agli infortuni e alle  malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 d) L'ente  su  istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   e'   tenuto   a   fornire  tutte  le  informazioni  e  la documentazione  richiesta,  col  vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla  formazione  specifica prevista all'art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626 citato. Tale formazione deve prevedere un  programma base di almeno trentadue ore, come previsto dal decreto legislativo  n.  626/1994  e  dal decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio  1997.  In  sede  di  organismo  paritetico possono essere proposti   percorsi   formativi   aggiuntivi   in  considerazione  di particolari esigenze;
 f) il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza non puo' subire  pregiudizio  alcuno  a  causa dello svolgimento della propria attivita'  e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 g) per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'art.  19 del decreto  legislativo  n. 626/1994, i rappresentanti per la sicurezza, oltre  ai  permessi  gia'  previsti  per le rappresentanze sindacali, utilizzano  appositi  permessi  retribuiti  orari pari a quaranta ore annue  per  ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  626/1994,  il  predetto monte-ore e l'attivita' sono considerati tempo di lavoro.
 3.  Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento   al   decreto   legislativo   n.  626/1994,  al  decreto legislativo  n.  242/1996,  al  decreto  ministeriale n. 292/1996, al decreto   ministeriale   n.  363/1998,  al  decreto  ministeriale  n. 382/1998,  al  C.C.N.Q.  del  7 maggio  1996  e  alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
 Art. 24.
 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito  del  contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da   dipendenti   nei   confronti   di   altro   personale.  Esso  e' caratterizzato  da  una  serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi  e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione  lavorativa  idonea  a  compromettere  la salute e/o la professionalita'  e  la  dignita' del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
 2.  In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare   l'evenienza   di  tali  comportamenti;  viene  pertanto istituito,  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,  uno specifico comitato paritetico presso ciascun ente con i seguenti compiti:
 a) raccolta   dei  dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo del fenomeno;
 b) individuazione   delle   possibili  cause,  con  particolare riferimento  alla  verifica  dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori   organizzativi   e   gestionali   che   possano  determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;
 d) formulazione  di  proposte  per la definizione dei codici di condotta.
 3.  Le  proposte formulate dai comitati sono presentate agli enti per  i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la   costituzione   e   il  funzionamento  di  sportelli  di  ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonche' la definizione dei codici di  condotta,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie del presente C.C.N.L.
 4.  In  relazione  all'attivita'  di  prevenzione del fenomeno, i comitati  valutano  l'opportunita'  di attuare, nell'ambito dei piani generali   per  la  formazione,  idonei  interventi  formativi  e  di aggiornamento  del  personale,  che  possono  essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 a) affermare   una   cultura  organizzativa  che  comporti  una maggiore  consapevolezza  della  gravita'  del  fenomeno  e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b) favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dipendenti attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali,  anche  al  fine  di  incentivare  il  recupero della motivazione  e  dell'affezione  all'ambiente  lavorativo da parte del personale.
 5.  I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato  da  ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il presidente  del  comitato  viene  alternativamente  designato  tra  i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale.  Per  ogni  componente effettivo e' previsto un componente supplente.  Ferma  rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di  essi  fa  parte  anche un rappresentante del comitato per le pari opportunita',  appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 6.   Gli   enti   favoriscono   l'operativita'   dei  comitati  e garantiscono  tutti  gli  strumenti  idonei al loro funzionamento. In particolare  valorizzano  e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati  del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la  durata  di  un  quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.   I   componenti   dei   comitati   possono  essere  rinnovati nell'incarico per un sola volta.
 8.  Sono fatti salvi i regolamenti gia' in vigore presso gli enti che le parti ritengano meglio articolati.
 Art. 25.
 Lavoro notturno
 1. Si intende per lavoro notturno l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo fra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo.
 2.  E'  considerato  lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga  lavoro  notturno  in  via  non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo  di  tempo sopra indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all'anno.
 3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti:
 a  cura  e  a  spese  del  datore  di  lavoro  a  visita medica preventiva allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;
 ad  accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
 ad  accertamenti  in  caso  di  evidenti  condizioni  di salute incompatibili con il lavoro notturno.
 4.  E'  vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,  dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
 Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
 a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
 b) dalla  lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
 c) dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore  che  abbia a proprio carico  un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
 5.  Sono  adibiti  al  lavoro  notturno  con priorita' assoluta i dipendenti  che  ne  facciano  richiesta  nell'ambito  delle esigenze organizzative aziendali.
 6.   La   contrattazione  collettiva  integrativa  stabilisce  la riduzione  dell'orario  di  lavoro  normale settimanale e mensile nei confronti   dei  lavoratori  notturni  e  la  relativa  maggiorazione retributiva.
 7.  Il  datore  di  lavoro, preventivamente, informa i lavoratori notturni  e  il  rappresentante  della  sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
 8.  Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la   prevenzione   e  la  sicurezza,  nonche'  la  consultazione  dei rappresentanti   dei   lavoratori  per  la  sicurezza,  ovvero  delle organizzazioni  sindacali  rappresentative,  per  le  lavorazioni che comportano rischi particolari.
 Art. 26. Codice  di  condotta  relativo  alle  molestie sessuali nei luoghi di
 lavoro
 1.  L'ente  da'  applicazione,  con  proprio  atto,  al codice di condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla raccomandazione  della  Commissione  europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE,  allegata  a  titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto  per  fornire  linee  guida  uniformi in materia. Dell'atto cosi'   adottato  l'ente  da'  informazione  preventiva  alle  OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.
 Capo VII
 Relazioni sindacali
 Art. 27.
 Obiettivi e strumenti
 1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel rispetto della distinzione  dei  ruoli  e  delle  responsabilita'  degli  enti e dei sindacati,  e'  strutturato  in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di contemperare  l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e  allo  sviluppo  professionale con quello di migliorare e mantenere elevate  la  qualita',  l'efficienza  e l'efficacia dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di  un  sistema  di  relazioni  sindacali  stabile,  improntato  alla correttezza  e  trasparenza  dei comportamenti delle parti, orientato alla   prevenzione   dei   conflitti,   in   grado   di  favorire  la collaborazione  tra  le  parti  per  il perseguimento delle finalita' individuate  dalle  leggi,  dai contratti collettivi e dai protocolli tra  Governo  e  parti  sociali,  nonche' per il sostegno ai processi innovatori in atto.
 3.  In  coerenza  con  i  commi  1  e  2, il sistema di relazioni sindacali,  oltre  che  a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singolo ente:
 a) contrattazione  collettiva  integrativa,  tra  i  soggetti e sulle   materie,  i  tempi  e  le  modalita'  indicate  dal  presente contratto;
 b) informazione;
 c) concertazione;
 d) consultazione;
 e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 Art. 28.
 Contrattazione integrativa collettiva
 1. Gli enti attivano, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo   n.   165/2001,   autonomi   livelli  di  contrattazione collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dei  vincoli  indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonche' dal successivo comma 5.
 2.    La   contrattazione   integrativa   e'   finalizzata   alla valorizzazione  dell'autonomia  progettuale  e  operativa dei singoli enti,   nonche'   al   miglioramento   della   qualita'  dei  servizi istituzionali  anche  attraverso  il  coinvolgimento,  con le diverse modalita'  previste,  dei  sindacati  rappresentativi  e delle R.S.U. nella   elaborazione   e  attuazione  dei  programmi  di  innovazione organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
 3.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge sulle seguenti materie:
 a) criteri  generali  relativi alle forme di incentivazione del personale  dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di   innovazione  organizzativa,  incremento  della  produttivita'  e miglioramento   della   qualita'   del   servizio,   con  particolare riferimento a:
 a1)  criteri generali di distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
 a2)  criteri  generali  di scelta del personale da adibire ai progetti,  in  modo  funzionale  alle  priorita'  organizzative  e al miglioramento del servizio;
 b) criteri  generali  per  la  corresponsione  dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate  ovvero  comportanti  esposizione  a rischio, assunzione di specifiche   responsabilita',   possesso   di   titoli  professionali specifici,  nonche' a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di  legge,  secondo  quanto  previsto  per  ciascuna situazione negli articoli di   riferimento   del  presente  C.C.N.L.  e  del  C.C.N.L. 21 febbraio 2002;
 c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attivita' di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalita' ai processi di innovazione;
 d) linee   di   indirizzo  e  criteri  per  la  garanzia  e  il miglioramento  dell'ambiente  di  lavoro,  per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 e) le  linee  di  indirizzo  e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili, nonche'  i  criteri  generali  per  l'applicazione della normativa in materia;
 f) implicazioni  in  ordine  alla  qualita'  del  lavoro e alle professionalita'  dei  dipendenti  in  conseguenza  delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
 g) i  criteri  generali per le politiche dell'orario di lavoro, ivi  compresa  la  predisposizione  dei  software  per l'utilizzo del sistema automatico di rilevazione delle presenze;
 h) modalita'  e  verifiche  per  l'attuazione  della  riduzione dell'orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. 21 febbraio 2002;
 i) criteri  generali  per la determinazione delle priorita' nei casi  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
 j) criteri   generali  per  la  istituzione  e  gestione  delle attivita' socio-assistenziali per il personale;
 k) forme   di   copertura   assicurativa   delle   attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse;
 l) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia  di  pari  opportunita',  ivi  comprese le proposte di azioni positive;
 m) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui all'art.  8 comma 1 del C.C.N.L. 5 marzo 1998, sez. II, ricercatori e tecnologi;
 n) criteri  generali  di  priorita'  per  il  trasferimento,  a domanda,  da  una sede ad altra dello stesso ente, limitatamente agli enti  articolati per aree geografiche di ricerca ovvero con piu' sedi periferiche autonome in comuni diversi;
 o) definizione  dei  casi  che  richiedono  la  deroga,  in via eccezionale,  per  le attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici  dirigenziali, dal limite individuale massimo di duecento ore annue di lavoro straordinario;
 p) criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla  corresponsione  del  compenso  per  lavoro straordinario tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti.
 4.  Fermo  restando  il  principio dell'autonomia negoziale e nel quadro  di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento  richiamati  nel  precedente  art. 32, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, le   parti   riassumono  le  rispettive  prerogative  e  liberta'  di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3, lettere  d),  e),  h), l), n), nonche' relativamente alle materie non direttamente   implicanti   l'erogazione   di  risorse  destinate  ai trattamenti economici accessori. In tal caso verra' data informazione alle organizzazioni sindacali.
 5.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione annuale  e  pluriennale  di  ciascun  ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 Art. 29.
 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
 del contratto collettivo integrativo
 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si  riferiscono  a  tutti  gli  istituti  contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le  materie  previste  dal presente C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
 2.  L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 34, comma 2, per l'avvio  del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.  Le  piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi  sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti.
 3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi  della contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e' effettuato  dal  collegio  dei  revisori  o  analogo  organo previsto dall'ordinamento  dell'ente.  A  tal  fine,  l'ipotesi  di  contratto collettivo   integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  e' inviata  a  tale organismo entro cinque giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza  rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 39, comma 3-ter, della  legge  27 dicembre  1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
 4.  I  contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
 5.  Gli  enti sono tenuti a trasmettere all'A.Ra.N., entro cinque giorni   dalla   sottoscrizione,   il   testo   contrattuale  con  la specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 Art. 30.
 Contrattazione a livello locale
 1.  Il  livello  locale  di  contrattazione  riguarda, secondo le caratteristiche  ordinamentali  degli enti, la struttura centrale, le aree  di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture   che   costituiscono  mere  diramazioni  territoriali.  La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di ente, sulle seguenti materie:
 a) criteri   per   l'attuazione   di   iniziative  addestrative realizzabili  a  livello  locale  in  conseguenza  delle  innovazioni organizzative e tecnologiche;
 b) criteri  di  applicazione,  con  riferimento ai tempi e alle modalita',   delle   normative   relative  all'igiene,  all'ambiente, sicurezza   e   prevenzione   nei   luoghi  di  lavoro,  nonche'  per l'attuazione  degli  adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili;
 c) modalita'    attuative    dei    criteri    definiti   dalla contrattazione  integrativa collettiva di ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
 2.   I   contratti   sottoscritti  in  sede  locale  non  possono comportare,  ne'  direttamente  ne' indirettamente, anche a carico di esercizi  successivi  oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonche' dalla contrattazione integrativa di ente, e  conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
 3.  Nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al precedente comma 2, possono  essere  oggetto  di  contrattazione  in  sede  locale  altre questioni  che  a  tale  sede  siano  demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni,  dalla  contrattazione  collettiva integrativa nelle materie indicate nell'art. 28.
 Art. 31.
 Informazione
 1.   L'informazione   si  propone  di  basare  sulla  trasparenza decisionale  e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
 2.  Ciascun  ente  fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui  all'art.  34  in  materia  di  ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
 3.  Gli  enti  sono  tenuti a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
 a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
 b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
 c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
 d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
 e) criteri   generali  di  riorganizzazione  degli  uffici,  di programmazione  della  mobilita', di innovazione e di sperimentazione gestionale;
 f) criteri  generali  riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
 g) modalita'  di  realizzazione  dei  progetti  e  ambito delle professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro;
 h) adozione  di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;
 i) bilancio preventivo e consuntivo;
 j) modalita' di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo  la  disciplina  e  nel  rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;
 k) modalita'  e  cadenze  delle verifiche ai fini del passaggio dei  ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.
 4.  Nelle  seguenti materie l'informazione e' successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
 a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
 b) misure  in  materia  di  igiene  e  sicurezza  nei luoghi di lavoro;
 c) andamento generale della mobilita' del personale;
 d) distribuzione  delle  ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
 e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttivita' collettiva  e  il  miglioramento dei servizi, e per la qualita' della prestazione individuale;
 f) attuazione  delle  iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;
 g) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
 5.   Nel   caso   in   cui   il  sistema  informativo  utilizzato dall'amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli operatori,  le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
 6.   Non   e'   oggetto   di   riservatezza  l'informazione  alle organizzazioni  sindacali  sui  principi  e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
 Art. 32.
 Concertazione
 1.  Ciascuno  dei soggetti sindacali di cui all'art. 40, ricevuta l'informazione,   puo'   attivare,  mediante  richiesta  scritta,  la concertazione.  La  concertazione  si  effettua  sui criteri generali nelle seguenti materie:
 a) articolazione dell'orario;
 b) modalita'  di  realizzazione  dei  progetti  e  ambito delle professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro;
 c) modalita' di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo  la  disciplina  e  nel  rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;
 d) modalita'  e  cadenze  delle verifiche ai fini del passaggio dei  ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.
 2.  La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta; durante   la   concertazione   le   parti   si   adeguano,  nei  loro comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e trasparenza.
 3.  La  concertazione  si  conclude nel termine massimo di trenta giorni  dalla  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa e'  redatto  specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
 4.   Per   l'approfondimento   di  specifiche  problematiche,  in particolare  concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente, l'igiene   e   sicurezza   del   lavoro,  la  mobilita',  i  benefici assistenziali,  i  servizi  sociali,  possono  essere  costituite,  a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri  aggiuntivi  per le stesse, entro il termine di sessanta giorni dalla  stipulazione  del  presente  contratto, commissioni bilaterali ovvero  osservatori  con il compito di raccogliere dati relativi alle predette  materie  - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di  formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal  presente  comma  sono  attribuiti,  per quanto di competenza, ai comitati   per   le  pari  opportunita',  istituiti  ai  sensi  delle disposizioni  vigenti.  La  composizione degli organismi previsti nel presente  comma,  che  non  hanno  funzioni  negoziali,  e'  di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
 Art. 33.
 Consultazione
 1.  La  consultazione  si  svolge  sulle  materie per le quali e' prevista  da  disposizioni  legislative o norme contrattuali. In tali casi,  senza  particolari formalita', l'ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all'art. 34.
 2.  La  consultazione  si  svolge  in  particolare  sulle materie attinenti  la  prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante  per  tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di  quanto  previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.
 3.  I  soggetti  sindacali  di cui al successivo articolo vengono informati  sullo  stato  dell'occupazione  negli enti. A tal fine gli enti  predispongono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  C.C.N.L.,  un  atto  ricognitivo  dei  rapporti  di  lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque   denominate   in   corso   nelle   strutture   in   cui  le amministrazioni  si  articolano,  anche se dotate di autonomia. Delle varie  forme  di  occupazione  viene  rilevato e comunicato il temine eventualmente  previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i   compiti   affidati,   nonche'   le   risorse  complessivamente  e analiticamente  impegnate,  che  sono  oggetto di consultazione con i soggetti  di  cui  al  successivo  articolo. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale.
 Art. 34.
 Composizione delle delegazioni
 1.   La   delegazione   trattante  di  parte  pubblica,  in  sede decentrata, e' costituita per gli enti:
 a) a  livello  nazionale: dal presidente o da un suo delegato e dal direttore generale o da un suo delegato;
 b) a  livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente  nell'ambito  della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.
 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
 a) a livello nazionale: dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto;
 b) a livello locale:
 b1) dalle R.S.U.;
 b2)   dai   rappresentanti   delle  organizzazioni  sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
 3.  Gli  enti  possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa,   dell'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
 Art. 35.
 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
 a) le  rappresentanze  sindacali  unitarie  (R.S.U.)  elette ai sensi  dell'accordo  collettivo  quadro  per  la  costituzione  delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche   amministrazioni   e   per  la  definizione  del  relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
 b) gli   organismi   di  tipo  associativo  delle  associazioni sindacali   rappresentative   previste   dall'art.   10,   comma   2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
 2.  Per  le  prerogative  e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto   dal  C.C.N.Q.  del  7 agosto  1998,  nonche'  ai  C.C.N.Q. stipulati  il  27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002, e loro successive modifiche.
 Art. 36.
 Clausole di raffreddamento
 1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza dei comportamenti ed e' orientato  alla  prevenzione  dei  conflitti. Entro il primo mese del negoziato  relativo alla contrattazione integrativa le parti, qualora non   vengano  interrotte  le  trattative,  non  assumono  iniziative unilaterali ne procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si   svolge   la  concertazione  le  parti  non  assumono  iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
 Art. 37.
 Interpretazione autentica dei contratti
 1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sull'interpretazione    dei   contratti   collettivi,   nazionali   o integrativi,  le  parti  che  li hanno sottoscritti si incontrano per definire  consensualmente  il significato della clausola controversa. L'eventuale  accordo,  stipulato  con le procedure di cui all'art. 47 del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  sostituisce  la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
 2.  La  medesima procedura puo' essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
 3.  Con  analoga  modalita' si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti,  quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti   integrativi.   L'eventuale   accordo,  stipulato  con  le procedure  di  cui all'art. 36 del presente contratto, sostituisce la clausola  controversa  sin  dall'inizio  della  vigenza del contratto integrativo.
 Art. 38.
 Contributi sindacali
 1.  I dipendenti hanno la facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione di  quota  mensile  dello  stipendio  per il pagamento dei contributi sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega  e'  rilasciata  per  iscritto ed e' trasmessa all'ente a cura dell'organizzazione sindacale interessata.
 2.  La  delega  ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
 3.  Il  dipendente  puo'  revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata  ai  sensi  del  comma  1  inoltrando  contestualmente  la relativa comunicazione all'ente di appartenenza ed all'organizzazione sindacale  interessata.  L'effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
 4.  Le  trattenute  devono  essere operate dai singoli enti sulle retribuzioni  dei  dipendenti  in  base  alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'ente.
 5. Gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui  nominativi  del  personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
 6.  Gli  enti  sono  tenuti  a  trasmettere  annualmente  per via telematica  all'indirizzo  di  posta elettronica indicata da ciascuna O.S.  gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati di  interesse  per  le  OO.SS.  medesime,  purche' nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
 Art. 39.
 Pari opportunita'
 1.  Sono  confermati  i  comitati  per  le pari opportunita' gia' insediati presso gli enti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
 2.  Nei  casi  in  cui  detti  comitati  non  siano  ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro novanta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
 3.  In  occasione  del  rinnovo del CPO il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
 4.  Le  misure  per favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo  professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
 5. Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto  di  informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con  le  OO.SS. rappresentative, secondo le procedure individuate dal presente contratto.
 6.  Gli  enti garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei comitati,  mettendo  immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attivita'.
 Art. 40. Trattamento   giuridico   economico  dei  dipendenti  in  particolari
 situazioni di stato
 1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del  C.C.N.L.  quadro  del  7 agosto  1998,  compete  la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare mensile, dagli  eventuali  incrementi  economici  derivanti dalla progressione economica,  dalla indennita' integrativa speciale, dalla retribuzione individuale   di  anzianita'  e  da  altri  eventuali  altri  assegni personali  a  carattere continuativo e non riassorbibile, nonche' dal trattamento  economico  accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalita'.
 2.  Il periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato utile  come  anzianita'  di  servizio  ai  fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di quella economica.
 3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in  aspettativa,  retribuita  o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni  e  compiti diversi da quelli di titolarita', l'accertamento di  cui  all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L. 5 marzo 1998 (II biennio), e'  effettuato ove l'aspettativa sia utile ai fini dell'anzianita' di servizio  in  base  alle  disposizioni  applicate,  con  le modalita' definite   dal  comma  7  del  medesimo  art.  4;  l'accertamento  e' effettuato  per  l'aspettativa  retribuita  alla scadenza dei periodi utili  alla  maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non retribuita   al   termine   e   tenuto   conto   dell'intera   durata dell'aspettativa stessa.
 4.  Le  verifiche  di  cui  agli  articoli 53  e  54 del C.C.N.L. 21 febbraio  2002  e  l'accertamento  di cui all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L.  5 marzo  98,  II  biennio, nei confronti dei dipendenti che fruiscano   di  distacchi  o  aspettative  previste  da  disposizioni vigenti,  sono effettuate dal legale rappresentante dell'ente, tenuto conto   anche   degli   elementi   informativi   forniti  dall'organo responsabile   della   struttura  presso  cui  il  dipendente  presta l'attivita' stessa.
 Art. 41.
 Buono pasto
 1.  In  sede  di  contrattazione  integrativa sara' verificata la possibilita' di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a Euro 7,00.
 Art. 42.
 Norma di rinvio
 1.   Le  Parti  convengono  di  rimandare  ad  apposita  sequenza contrattuale   l'attuazione   dell'art.  69,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 165/2001.
 2.  Resta  in  vigore, per quanto compatibile con le disposizioni del  presente C.C.N.L., tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel comparto.
 
 ---->   Vedere da pag. 56 a pag. 57  <----
 
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 Allegato n. 1
 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA
 CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
 Art. 1.
 Definizione
 1.  Per  molestia  sessuale  si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
 Art. 2.
 Principi
 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
 a) e'  inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 b) e'  sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria liberta' personale;
 c) e'  sancito  il  diritto  delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
 d) e'  istituita la figura della consigliera/del consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/94,  e  denominata/o  d'ora in poi consigliera/consigliere, e viene  garantito  l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del  personale  che  si avvalga dell'intervento della consigliera/del consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire, mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
 e) viene  garantito  l'impegno  dell'amministrazione a definire preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del protocollo d'intesa  per  l'adozione  del  presente  codice,  il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona  da  designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di consigliera/consigliere  gli  enti individuano i soggetti in possesso dei  requisiti  necessari,  oppure  individuano  al  proprio  interno persone  idonee  a  ricoprire  l'incarico  alle  quali  rivolgere  un apposito percorso formativo;
 f) e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
 g) nei  confronti  delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del  2001,  prevedendo  altresi'  che venga inserita, precisandone in modo  oggettivo  i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione  relativamente  all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti  di  un  dipendente  che  ha  sporto  denuncia  di molestia sessuale.  I  suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari  ai  sensi  delle  disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
 h) l'amministrazione  si  impegna  a dare ampia informazione, a fornire  copia  ai propri dipendenti e dirigenti, del presente codice di  comportamento  e,  in particolare, alle procedure da adottarsi in caso  di  molestie  sessuali,  allo  scopo  di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
 Art. 3.
 Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente potra'  rivolgersi  alla  consigliera/al  consigliere designata/o per avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
 2.   L'intervento   della   consigliera/del   consigliere  dovra' concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla delicatezza dell'argomento affrontato.
 3.  La  consigliera/il  consigliere,  che deve possedere adeguati requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli  enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di contribuire alla soluzione del caso.
 Art. 4.
 Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
 1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
 2.  L'intervento  della consigliera/del consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
 Art. 5.
 Denuncia formale
 1.   Ove  la  dipendente/il  dipendente  oggetto  delle  molestie sessuali   non   ritenga   di   far   ricorso   all'intervento  della consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento   indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale denuncia,  con  l'assistenza  della consigliera/del consigliere, alla dirigente/al  dirigente  o  responsabile dell'ufficio di appartenenza che  sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'ufficio competenze dei procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
 2.  Qualora  la  presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia  la  dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la denuncia   potra'   essere   inoltrata  direttamente  alla  direzione generale.
 3.   Nel   corso  degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
 4.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora  l'amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con  le  OO.SS.  e  sentita  la consigliera/il consigliere, le misure organizzative  ritenute  di  volta  in  volta  utili  alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente  di  lavoro  in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
 5.  Sempre  nel  rispetto  dei principi che informano la legge n. 125/1991   e   nel  caso  in  cui  l'amministrazione  nel  corso  del procedimento  disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante  ha  la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di  lavoro  o  di  essere  trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
 6.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle organizzazioni  sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
 Art. 6.
 Attivita' di sensibilizzazione
 1.  Nei  programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
 2.  L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
 3.  Sara'  cura  dell'amministrazione promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
 4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
 5.   Sara'  cura  dell'amministrazione  promuovere  un'azione  di monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del codice di condotta nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  protocollo  ed  alla presidente  del  Comitato  nazionale di parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente codice.
 6.  L'amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  protocollo d'intesa   per   l'adozione  del  presente  codice  si  impegnano  ad incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti ottenuti  con  l'adozione  del  codice di condotta contro le molestie sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
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