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| Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Misure  fitosanitarie  per  l'importazione  di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento  ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre   2005,   concernente   le   misure   di   protezione  contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 Vista  la  decisione  della  Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29 giugno  2005  che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni  della  direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante  di  Vitis  L.,  ad  eccezione  dei  frutti,  originarie della Croazia;
 Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
 Acquisito  il  parere  favorevole della conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE del  29  giugno  2005,  il materiale di moltiplicazione del genere di Vitis  L.  sotto forma di gemme dormienti delle varieta' riportate al punto  1, dell'allegato di seguito definito «marze», originario della Croazia,  puo'  essere  introdotto  nel  territorio  della Repubblica italiana nel seguente periodo:
 dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006.
 2.  Le marze di Vitis L. di cui all'art. 1 possono essere importate alle condizioni previste nell'allegato del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'importazione  delle  marze  di  Vitis L. di cui all'art. 1 e' soggetta  all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali,  a  seguito  di  apposita richiesta dell'importatore fatta pervenire  per  conoscenza  anche al servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio  in  cui  avverra'  la  conservazione, la lavorazione,  l'innesto  e la coltivazione delle barbatelle innestate ottenute utilizzando le marze in questione, il quale dovra' esprimere il  proprio  parere in merito affinche' possa essere rilasciata detta autorizzazione.
 Nella richiesta sono specificati i seguenti dati:
 a) il tipo di materiale;
 b) la varieta' e il quantitativo;
 c) la  data  dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata;
 d) il   nome,  l'indirizzo  e  l'ubicazione  delle  aziende  dove verranno conservate e innestate le gemme.
 2.   Almeno   due   settimane   prima  della  data  d'introduzione, l'importatore notifica al servizio fitosanitario regionale competente i dati delle aziende presso le quali le marze saranno innestate.
 3.   Qualora  il  luogo  dove  verranno  effettuate  le  operazioni d'innesto  sia  situato  in  uno  Stato  membro  diverso dall'Italia, verranno informati gli organismi ufficiali responsabili di tale Stato del  nome  e  dell'indirizzo delle aziende in cui verranno effettuati tali  innesti.  Tali  informazioni  vengono fornite al momento in cui perviene la richiesta preventiva dell'importatore di cui al punto 1.
 4.  Gli  importatori informano il Ministero competente ed i servizi fitosanitari  regionali  interessati  di  eventuali cambiamenti nelle suddette informazioni, non appena ne vengono a conoscenza.
 5.   I  servizi  fitosanitari  regionali  effettuano  le  ispezioni previste dal decreto-legge 19 agosto 2005, n. 214, e dall'allegato al presente   decreto   e   verificano   se   le  marze  sono  innestate esclusivamente  nelle aziende segnalate, disponendo la distruzione di quelle  importate  o  innestate  senza il rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto.
 6.  La  documentazione  relativa ai numeri di marze distrutte viene conservata   e  tenuta  a  disposizione  del  servizio  fitosanitario centrale e della Commissione UE per 12 mesi.
 |  |  |  | Art. 3. 1.    Il   Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali nell'autorizzare  l'importazione  delle marze di Vitis L., impartisce ai  servizi  fitosanitari  regionali  competenti  per  territorio  le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.
 2.   Il   Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali, nell'autorizzare  l'importazione  delle marze di Vitis L., provvede a stabilire  il  punto  di  entrata  e ad informare l'importatore delle condizioni previste dal presente decreto.
 3.   I  servizi  fitosanitari  regionali  trasmettono  al  servizio fitosanitario centrale entro il 1° giugno 2006:
 a) le informazioni relative ai quantitativi importati;
 b) una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni e le analisi ufficiali effettuate;
 c) copia del certificato fitosanitario rilasciato dalle autorita' fitosanitarie della Croazia.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato  alla  Corte  dei conti il 27 marzo 2006 Ufficio controllo atti  Ministeri  delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 369
 |  |  |  | Allegato CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE MARZE DI VITIS L.
 ORIGINARIE DELLA CROAZIA CHE POSSONO BENEFICIARE
 DELLA DEROGA DI CUI ALL'ART. 1.
 1.  Il materiale di moltiplicazione ai sensi del presente decreto e'  costituito  da  gemme  dormienti delle seguenti varieta': Babic¨, Borgonja,  Disõecõa  belina,  Grasõevina,  Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Marasõtina, Malvasija, Musõkat momjanski, Musõkat ruzõa  porecõki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Posõip, Sõkrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava o Zõlahtina; le gemme sono:
 a) destinate ad essere innestate nella Comunita', nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunita';
 b) raccolte   in  campi  di  piante  madri-marze  di  Vitis  L. provenienti da vivai ufficialmente registrati in Croazia. Gli elenchi dei vivai registrati comprendono il nome della varieta', il numero di file  piantate  di  questa  varieta', il numero di piante per fila in ciascun  vivaio,  nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate  alla  Comunita'  nel  2006,  conformemente  alle  condizioni stabilite nel presente decreto;
 c) adeguatamente  imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite  un  contrassegno  che  consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varieta'.
 2.  Le  marze  sono  accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia in conformita' dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva  2000/29/CE,  sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva,  al  fine  di  accertare  che  siano  indenni dai seguenti organismi nocivi:
 Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
 Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.;
 Grapevine Flavescence doree;
 Xylella fastidiosa (Well & Raju);
 Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers;
 Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco);
 Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro);
 Blueberry leaf mottle virus;
 Peach rosette mosaic virus.
 Nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario e'  indicato:  «La presente partita e' conforme ai requisiti previsti dal decreto ....».
 3.  L'organismo  fitosanitario ufficiale della Croazia garantisce l'identita'  delle  piante dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera b), fino al carico per l'esportazione.
 4.  Qualora l'introduzione delle marze nel territorio comunitario abbia  luogo  in  uno Stato membro diverso dall'Italia, gli organismi ufficiali  dello  Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali   dell'Italia   e  collaborano  con  essi  affinche'  siano rispettate le disposizioni del presente decreto.
 5.  Le  ispezioni e le eventuali analisi di cui all'art. 13 della direttiva  2000/29/CE  e  in  conformita'  con  quanto  disposto  dal presente  decreto, sono effettuate dai servizi fitosanitari regionali competenti  per  il  punto di entrata in collaborazione, se del caso, con  gli  organismi  ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno  conservate  le  marze  e  dai servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio ove le piante saranno innestate.
 6.  Nel  corso  delle  ispezioni  suddette i servizi fitosanitari regionali  verificano  e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli  organismi  nocivi menzionati al punto 2. Ogni scoperta di tali organismi  e'  immediatamente  comunicata  al  servizio fitosanitario centrale.  Sono  allora  adottate le misure opportune per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le marze interessate.
 7.  Le  piante  sono  innestate soltanto in aziende notificate in precedenza e riconosciute ai fini dell'autorizzazione.
 8.   La   persona   che   intende  innestare  le  marze  notifica anticipatamente ai servizi fitosanitari regionali competenti il nome, l'indirizzo del proprietario e l'ubicazione delle aziende.
 9. Presso le aziende di cui al punto 7:
 a) le  marze  che sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 possono essere utilizzate per essere innestate su portinnesti   d'origine   comunitaria.   Le   marze   innestate  sono successivamente  conservate in condizioni adeguate in un substrato di coltura  adatto  senza tuttavia essere piantate o coltivate in campi. Le  piante  innestate  restano  nelle  aziende  fino  a  quando  sono trasferite  ad  una  destinazione al di fuori della Comunita' secondo quanto previsto al punto 10;
 b) nel   periodo   successivo   all'innesto,   le  piante  sono sottoposte  a  ispezioni  visive  condotte in momenti appropriati dai servizi fitosanitari regionali competenti in cui le piante sono state innestate,  per  accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui durante l'ispezione visiva si  riscontrino  segni o sintomi sospetti, si eseguono i dovuti esami per individuare gli organismi nocivi che li hanno provocati;
 c) le  piante  innestate  che nel corso delle ispezioni o degli esami  di  cui  alle  precedenti  lettere  a) e b) non sono risultate indenni  dagli  organismi  nocivi elencati al punto 2, o che non sono oggetto  di misure di quarantena, sono immediatamente distrutte sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali.
 10.  Le  piante  ottenute  da innesti ben riusciti utilizzando le gemme  di  cui al punto 1 sono messe in circolazione unicamente quali piante  innestate  aventi  per  destinazione  la  Croazia.  I servizi fitosanitari  regionali  si  accertano  che  le  eventuali piante non aventi  tale destinazione siano ufficialmente distrutte. Va tenuto un registro  con  l'indicazione  del  numero di piante il cui innesto e' riuscito,   delle  piante  ufficialmente  distrutte  e  delle  piante successivamente riesportate in Croazia.
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