Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 febbraio 2006 |
Misure fitosanitarie per l'importazione di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29 giugno 2005 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006; Decreta: Art. 1. 1. Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/477/CE del 29 giugno 2005, il materiale di moltiplicazione del genere di Vitis L. sotto forma di gemme dormienti delle varieta' riportate al punto 1, dell'allegato di seguito definito «marze», originario della Croazia, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana nel seguente periodo: dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006. 2. Le marze di Vitis L. di cui all'art. 1 possono essere importate alle condizioni previste nell'allegato del presente decreto. |
| Art. 2. 1. L'importazione delle marze di Vitis L. di cui all'art. 1 e' soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito di apposita richiesta dell'importatore fatta pervenire per conoscenza anche al servizio fitosanitario regionale competente per territorio in cui avverra' la conservazione, la lavorazione, l'innesto e la coltivazione delle barbatelle innestate ottenute utilizzando le marze in questione, il quale dovra' esprimere il proprio parere in merito affinche' possa essere rilasciata detta autorizzazione. Nella richiesta sono specificati i seguenti dati: a) il tipo di materiale; b) la varieta' e il quantitativo; c) la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata; d) il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende dove verranno conservate e innestate le gemme. 2. Almeno due settimane prima della data d'introduzione, l'importatore notifica al servizio fitosanitario regionale competente i dati delle aziende presso le quali le marze saranno innestate. 3. Qualora il luogo dove verranno effettuate le operazioni d'innesto sia situato in uno Stato membro diverso dall'Italia, verranno informati gli organismi ufficiali responsabili di tale Stato del nome e dell'indirizzo delle aziende in cui verranno effettuati tali innesti. Tali informazioni vengono fornite al momento in cui perviene la richiesta preventiva dell'importatore di cui al punto 1. 4. Gli importatori informano il Ministero competente ed i servizi fitosanitari regionali interessati di eventuali cambiamenti nelle suddette informazioni, non appena ne vengono a conoscenza. 5. I servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni previste dal decreto-legge 19 agosto 2005, n. 214, e dall'allegato al presente decreto e verificano se le marze sono innestate esclusivamente nelle aziende segnalate, disponendo la distruzione di quelle importate o innestate senza il rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto. 6. La documentazione relativa ai numeri di marze distrutte viene conservata e tenuta a disposizione del servizio fitosanitario centrale e della Commissione UE per 12 mesi. |
| Art. 3. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali nell'autorizzare l'importazione delle marze di Vitis L., impartisce ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'autorizzare l'importazione delle marze di Vitis L., provvede a stabilire il punto di entrata e ad informare l'importatore delle condizioni previste dal presente decreto. 3. I servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale entro il 1° giugno 2006: a) le informazioni relative ai quantitativi importati; b) una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni e le analisi ufficiali effettuate; c) copia del certificato fitosanitario rilasciato dalle autorita' fitosanitarie della Croazia. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2006 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 369 |
| Allegato CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE MARZE DI VITIS L. ORIGINARIE DELLA CROAZIA CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DEROGA DI CUI ALL'ART. 1. 1. Il materiale di moltiplicazione ai sensi del presente decreto e' costituito da gemme dormienti delle seguenti varieta': Babic¨, Borgonja, Disõecõa belina, Grasõevina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Marasõtina, Malvasija, Musõkat momjanski, Musõkat ruzõa porecõki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Posõip, Sõkrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava o Zõlahtina; le gemme sono: a) destinate ad essere innestate nella Comunita', nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunita'; b) raccolte in campi di piante madri-marze di Vitis L. provenienti da vivai ufficialmente registrati in Croazia. Gli elenchi dei vivai registrati comprendono il nome della varieta', il numero di file piantate di questa varieta', il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunita' nel 2006, conformemente alle condizioni stabilite nel presente decreto; c) adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varieta'. 2. Le marze sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia in conformita' dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi: Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.; Grapevine Flavescence doree; Xylella fastidiosa (Well & Raju); Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers; Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco); Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro); Blueberry leaf mottle virus; Peach rosette mosaic virus. Nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario e' indicato: «La presente partita e' conforme ai requisiti previsti dal decreto ....». 3. L'organismo fitosanitario ufficiale della Croazia garantisce l'identita' delle piante dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera b), fino al carico per l'esportazione. 4. Qualora l'introduzione delle marze nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso dall'Italia, gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dell'Italia e collaborano con essi affinche' siano rispettate le disposizioni del presente decreto. 5. Le ispezioni e le eventuali analisi di cui all'art. 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformita' con quanto disposto dal presente decreto, sono effettuate dai servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata in collaborazione, se del caso, con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno conservate le marze e dai servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio ove le piante saranno innestate. 6. Nel corso delle ispezioni suddette i servizi fitosanitari regionali verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli organismi nocivi menzionati al punto 2. Ogni scoperta di tali organismi e' immediatamente comunicata al servizio fitosanitario centrale. Sono allora adottate le misure opportune per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le marze interessate. 7. Le piante sono innestate soltanto in aziende notificate in precedenza e riconosciute ai fini dell'autorizzazione. 8. La persona che intende innestare le marze notifica anticipatamente ai servizi fitosanitari regionali competenti il nome, l'indirizzo del proprietario e l'ubicazione delle aziende. 9. Presso le aziende di cui al punto 7: a) le marze che sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 possono essere utilizzate per essere innestate su portinnesti d'origine comunitaria. Le marze innestate sono successivamente conservate in condizioni adeguate in un substrato di coltura adatto senza tuttavia essere piantate o coltivate in campi. Le piante innestate restano nelle aziende fino a quando sono trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunita' secondo quanto previsto al punto 10; b) nel periodo successivo all'innesto, le piante sono sottoposte a ispezioni visive condotte in momenti appropriati dai servizi fitosanitari regionali competenti in cui le piante sono state innestate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui durante l'ispezione visiva si riscontrino segni o sintomi sospetti, si eseguono i dovuti esami per individuare gli organismi nocivi che li hanno provocati; c) le piante innestate che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2, o che non sono oggetto di misure di quarantena, sono immediatamente distrutte sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali. 10. Le piante ottenute da innesti ben riusciti utilizzando le gemme di cui al punto 1 sono messe in circolazione unicamente quali piante innestate aventi per destinazione la Croazia. I servizi fitosanitari regionali si accertano che le eventuali piante non aventi tale destinazione siano ufficialmente distrutte. Va tenuto un registro con l'indicazione del numero di piante il cui innesto e' riuscito, delle piante ufficialmente distrutte e delle piante successivamente riesportate in Croazia. |
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