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| Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Misure   fitosanitarie  per  l'importazione  di  tronchi  di  quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento  ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre   2005,   concernente   le   misure   di   protezione  contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 Vista  la  decisione  della  Commissione U.E. n. 2005/359/CE del 29 aprile  2005  che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni  della  direttiva  2000/29/CE  del  Consiglio per quanto riguarda  i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America.
 Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
 Acquisito  il  parere  favorevole della conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/359/CE del  29  aprile 2005, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti    dagli    Stati    Uniti    d'America,   sono   ammessi all'importazione sino al 31 dicembre 2010.
 2.  I  tronchi  oggetto  del  presente  decreto sono introdotti nel territorio  della  Repubblica  italiana  esclusivamente  attraverso i punti di entrata di Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno e Venezia.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  tronchi  di  quercia  (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, possono essere introdotti nel territorio nazionale,   qualora   siano   stati   sottoposti   a  fumigazione  e identificati come indicato nell'allegato 1.
 2.  Se il porto di sbarco e il primo luogo di deposito sono situati in  Stati  membri  diversi,  tali  Stati membri si accordano circa il luogo  in  cui  le ispezioni devono essere effettuate e lo scambio di informazioni sull'arrivo e sul deposito delle partite.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  ispezioni  previste  dal decreto legislativo 19 agosto 2005 sopramenzionato,  sono  effettuate  nei  porti  precisati  o,  previa autorizzazione  del servizio fitosanitario competente per territorio, nel   primo   luogo   di   deposito,  dagli  ispettori  del  servizio fitosanitario nazionale a cui deve essere fornita un'istruzione o una formazione specifica. Dette ispezioni comprendono almeno:
 a) l'esame di ciascun certificato fitosanitario;
 b) un  confronto tra il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero   di   tronchi   con  le  informazioni  fornite  nel  relativo certificato fitosanitario;
 c) l'accertamento   dell'avvenuta  fumigazione,  da  effettuarsi, mediante la prova di reazione cromatica prevista dall'allegato II, su un numero adeguato di tronchi di ciascuna partita scelti a caso.
 2.  Se  dalle ispezioni non risulta che la partita soddisfa appieno le  condizioni del presente decreto, l'intera partita viene rifiutata ed  estromessa  dal  territorio  della  comunita';  tale  notifica e' immediatamente   comunicata  al  servizio  fitosanitario  centrale  - Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  tronchi  sono  depositati  e  lavorati  soltanto  in luoghi, notificati  ai  servizi fitosanitari regionali competenti e da questi approvati,  che  posseggono impianti adeguati di deposito in ambiente umido;  la  corteccia  e  gli  altri  residui  della lavorazione sono immediatamente distrutti sul posto.
 2.  Detti  tronchi  sono  conservati  ininterrottamente in ambiente umido,  quantomeno  a  partire  dalla ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce.
 3.  I  servizi  fitosanitari  regionali  competenti  per territorio ispezionano   regolarmente   le   vicine  popolazioni  di  querce,  a intervalli  appropriati,  al  fine  di  rilevare l'eventuale presenza della   Ceratocystis   fagacearum  (Bretz)  Hunt.,  che  deve  essere immediatamente comunicata al servizio fitosanitario centrale. Qualora dalle ispezioni risultino sintomi che potrebbero essere stati causati dalla  Ceratocystis  fagacearum (Bretz) Hunt., si procede ad un esame ufficiale  complementare,  secondo metodi appropriati, per confermare l'eventuale presenza di tale fungo.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  L'importatore,  prima  di  importare  la  merce  nel territorio nazionale,  deve notificare ciascuna partita con sufficiente anticipo ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in cui e' situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:
 a) il quantitativo dei tronchi;
 b) il paese d'origine;
 c) il porto d'imbarco;
 d) il porto o i porti di sbarco;
 e) il luogo o i luoghi di deposito;
 f) il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.
 2.  I  servizi fitosanitari competenti che ricevono una notifica di cui  al  comma  1  informano  l'importatore, prima dell'importazione, delle condizioni previste dal presente decreto.
 3.  Il  servizio  fitosanitario  di  cui al comma 1 trasmette copia delle  informazioni  di  cui ai commi 1 e 2 al servizio fitosanitario competente per il porto di sbarco.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  I  servizi  fitosanitari  regionali  comunicheranno al servizio fitosanitario  centrale  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtu' del presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006 Ufficio di controllo atti  Ministeri  delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 368
 |  |  |  | Allegato I CONDIZIONI   RELATIVE  ALLA  FUMIGAZIONE  E  ALL'IDENTIFICAZIONE  DEL LEGNAME
 1.  I  tronchi sono accatastati, su una superficie impermeabile e sotto  un  telone  che trattiene il gas, in modo e ad un'altezza tali che il gas possa circolare bene tra di essi.
 2.  Salvo  il  rispetto  delle eventuali condizioni aggiuntive in materia   di  esportazione  poste  dall'organismo  ufficiale  per  la protezione  delle piante degli Stati Uniti d'America (ovvero l'Animal and  Plant  Health  Inspection  Service  -  APHIS),  i  tronchi cosi' accatastati  e coperti sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di  metile  puro  ad  una concentrazione minima di 240 g/m3 di volume totale,  per 72 ore e ad una temperatura dei tronchi di almeno + 5°C. Dopo  24  ore  di  trattamento  viene  aggiunta  una quantita' di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione; la temperatura dei  tronchi  e'  mantenuta  ad  almeno + 5°C per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di  cui  all'art.  18,  paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, puo' essere deciso che altri metodi devono o possono essere utilizzati.
 3.  Il  procedimento  di  fumigazione  di cui ai punti 1 e 2 deve essere  eseguito  da operatori addetti alla fumigazione ufficialmente abilitati,    impiegando   attrezzature   appropriate   e   personale qualificato secondo le norme vigenti.
 Gli  operatori  sono  informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi.
 Gli  elenchi  degli  operatori  abilitati  e  le  loro  eventuali modifiche  sono notificati alla Commissione, la quale puo' dichiarare idonei   ai   fini   della   presente   decisione  singoli  operatori ufficialmente abilitati.
 La  fumigazione  e' effettuata dagli operatori presso il porto di imbarco  verso la Comunita'; tuttavia, gli organismi ufficiali per la protezione  delle  piante  dei  Paesi interessati possono autorizzare l'effettuazione   della   fumigazione   in   luoghi   adatti  situati nell'entroterra.
 4.  Sulla  base  di  ciascun tronco della catasta da sottoporre a fumigazione    viene    apposto   un   contrassegno   indelebile   di identificazione  della  partita  sottoposta  a fumigazione (cifre e/o lettere).  Il contrassegno e' riservato allo spedizioniere e non deve essere  stato  utilizzato  precedentemente  per  l'identificazione di tronchi  appartenenti  ad  altre  partite.  Gli  operatori  abilitati addetti   alla  fumigazione  tengono  un  registro  dei  contrassegni utilizzati.
 5.  Ciascun  procedimento  di fumigazione, compresa l'apposizione dei   contrassegni  di  cui  al  punto  4,  deve  essere  controllato sistematicamente sul posto, direttamente da funzionari del competente organismo per la protezione delle piante oppure da funzionari statali o  provinciali  delegati,  in  modo  da  garantire  il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.
 6.  Il  certificato  fitosanitario  ufficiale di cui all'art. 13, paragrafo  1,  punto  ii),  della  direttiva 2000/29/CE e' rilasciato dall'organismo  ufficiale  per  la  protezione  delle  piante dopo il completamento  della  fumigazione; esso e' basato sulle operazioni di cui  al  punto  5  e  sull'esame prescritto dall'art. 6, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva e dal presente allegato.
 7.  Il  suddetto certificato indica la denominazione botanica del genere  o delle specie, il numero di tronchi costituenti il lotto e i contrassegni   di  identificazione  di  cui  al  punto  4,  salve  le informazioni  da inserire nella voce «Disinfestazione e/o trattamento di  disinfezione».  In  ogni  caso, il certificato e' corredato della seguente «dichiarazione complementare»:
 «Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono  stati  sottoposti a fumigazione da .... (operatore abilitato) a ....  (luogo  in  cui  e' avvenuta la fumigazione) conformemente alle disposizioni   dell'allegato  I  della  decisione  2005/359/CE  della Commissione».
 8.  Nel caso di tronchi che devono transitare per porti canadesi, tutte o una parte delle operazioni di cui ai punti da 1 a 7, le quali debbono  essere effettuate dall'organismo ufficiale per la protezione delle  piante, possono essere compiute dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA).
 |  |  |  | Allegato II PROVA DI REAZIONE CROMATICA PER ACCERTARE L'AVVENUTA FUMIGAZIONE
 La  prova  di  cui  all'art.  3, lettera c), e' eseguita nel modo seguente:
 con  una  sonda  ad  incremento si prelevano campioni dell'intero spessore  dell'alburno  da parti del tronco con la corteccia intatta, ad  almeno  1  metro  dalle estremita' del tronco. I campioni vengono quindi  immersi in una soluzione all'1% di 2,3,5-trifenile-2H-cloruro di  tetrazolio (TTC); tale soluzione deve essere stata preparata, con acqua  distillata,  meno  di un giorno prima della prova. Se dopo tre giorni  di  immersione  nella soluzione i campioni non presentano una colorazione  rossa,  si  puo'  concludere  che  i  tronchi sono stati sottoposti ad una fumigazione adeguata.
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