Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 febbraio 2006 |
Misure fitosanitarie per l'importazione di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2005/359/CE del 29 aprile 2005 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America. Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006; Decreta: Art. 1. 1. Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/359/CE del 29 aprile 2005, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, sono ammessi all'importazione sino al 31 dicembre 2010. 2. I tronchi oggetto del presente decreto sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente attraverso i punti di entrata di Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno e Venezia. |
| Art. 2. 1. I tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, possono essere introdotti nel territorio nazionale, qualora siano stati sottoposti a fumigazione e identificati come indicato nell'allegato 1. 2. Se il porto di sbarco e il primo luogo di deposito sono situati in Stati membri diversi, tali Stati membri si accordano circa il luogo in cui le ispezioni devono essere effettuate e lo scambio di informazioni sull'arrivo e sul deposito delle partite. |
| Art. 3. 1. Le ispezioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005 sopramenzionato, sono effettuate nei porti precisati o, previa autorizzazione del servizio fitosanitario competente per territorio, nel primo luogo di deposito, dagli ispettori del servizio fitosanitario nazionale a cui deve essere fornita un'istruzione o una formazione specifica. Dette ispezioni comprendono almeno: a) l'esame di ciascun certificato fitosanitario; b) un confronto tra il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero di tronchi con le informazioni fornite nel relativo certificato fitosanitario; c) l'accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi, mediante la prova di reazione cromatica prevista dall'allegato II, su un numero adeguato di tronchi di ciascuna partita scelti a caso. 2. Se dalle ispezioni non risulta che la partita soddisfa appieno le condizioni del presente decreto, l'intera partita viene rifiutata ed estromessa dal territorio della comunita'; tale notifica e' immediatamente comunicata al servizio fitosanitario centrale - Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 4. 1. I tronchi sono depositati e lavorati soltanto in luoghi, notificati ai servizi fitosanitari regionali competenti e da questi approvati, che posseggono impianti adeguati di deposito in ambiente umido; la corteccia e gli altri residui della lavorazione sono immediatamente distrutti sul posto. 2. Detti tronchi sono conservati ininterrottamente in ambiente umido, quantomeno a partire dalla ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce. 3. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ispezionano regolarmente le vicine popolazioni di querce, a intervalli appropriati, al fine di rilevare l'eventuale presenza della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., che deve essere immediatamente comunicata al servizio fitosanitario centrale. Qualora dalle ispezioni risultino sintomi che potrebbero essere stati causati dalla Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., si procede ad un esame ufficiale complementare, secondo metodi appropriati, per confermare l'eventuale presenza di tale fungo. |
| Art. 5. 1. L'importatore, prima di importare la merce nel territorio nazionale, deve notificare ciascuna partita con sufficiente anticipo ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in cui e' situato il primo luogo previsto di deposito, indicando: a) il quantitativo dei tronchi; b) il paese d'origine; c) il porto d'imbarco; d) il porto o i porti di sbarco; e) il luogo o i luoghi di deposito; f) il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione. 2. I servizi fitosanitari competenti che ricevono una notifica di cui al comma 1 informano l'importatore, prima dell'importazione, delle condizioni previste dal presente decreto. 3. Il servizio fitosanitario di cui al comma 1 trasmette copia delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 al servizio fitosanitario competente per il porto di sbarco. |
| Art. 6. 1. I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtu' del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2006 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 368 |
| Allegato I CONDIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE E ALL'IDENTIFICAZIONE DEL LEGNAME 1. I tronchi sono accatastati, su una superficie impermeabile e sotto un telone che trattiene il gas, in modo e ad un'altezza tali che il gas possa circolare bene tra di essi. 2. Salvo il rispetto delle eventuali condizioni aggiuntive in materia di esportazione poste dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante degli Stati Uniti d'America (ovvero l'Animal and Plant Health Inspection Service - APHIS), i tronchi cosi' accatastati e coperti sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g/m3 di volume totale, per 72 ore e ad una temperatura dei tronchi di almeno + 5°C. Dopo 24 ore di trattamento viene aggiunta una quantita' di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione; la temperatura dei tronchi e' mantenuta ad almeno + 5°C per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, puo' essere deciso che altri metodi devono o possono essere utilizzati. 3. Il procedimento di fumigazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere eseguito da operatori addetti alla fumigazione ufficialmente abilitati, impiegando attrezzature appropriate e personale qualificato secondo le norme vigenti. Gli operatori sono informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi. Gli elenchi degli operatori abilitati e le loro eventuali modifiche sono notificati alla Commissione, la quale puo' dichiarare idonei ai fini della presente decisione singoli operatori ufficialmente abilitati. La fumigazione e' effettuata dagli operatori presso il porto di imbarco verso la Comunita'; tuttavia, gli organismi ufficiali per la protezione delle piante dei Paesi interessati possono autorizzare l'effettuazione della fumigazione in luoghi adatti situati nell'entroterra. 4. Sulla base di ciascun tronco della catasta da sottoporre a fumigazione viene apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno e' riservato allo spedizioniere e non deve essere stato utilizzato precedentemente per l'identificazione di tronchi appartenenti ad altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro dei contrassegni utilizzati. 5. Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di cui al punto 4, deve essere controllato sistematicamente sul posto, direttamente da funzionari del competente organismo per la protezione delle piante oppure da funzionari statali o provinciali delegati, in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. 6. Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE e' rilasciato dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante dopo il completamento della fumigazione; esso e' basato sulle operazioni di cui al punto 5 e sull'esame prescritto dall'art. 6, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva e dal presente allegato. 7. Il suddetto certificato indica la denominazione botanica del genere o delle specie, il numero di tronchi costituenti il lotto e i contrassegni di identificazione di cui al punto 4, salve le informazioni da inserire nella voce «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione». In ogni caso, il certificato e' corredato della seguente «dichiarazione complementare»: «Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono stati sottoposti a fumigazione da .... (operatore abilitato) a .... (luogo in cui e' avvenuta la fumigazione) conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione 2005/359/CE della Commissione». 8. Nel caso di tronchi che devono transitare per porti canadesi, tutte o una parte delle operazioni di cui ai punti da 1 a 7, le quali debbono essere effettuate dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante, possono essere compiute dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA). |
| Allegato II PROVA DI REAZIONE CROMATICA PER ACCERTARE L'AVVENUTA FUMIGAZIONE La prova di cui all'art. 3, lettera c), e' eseguita nel modo seguente: con una sonda ad incremento si prelevano campioni dell'intero spessore dell'alburno da parti del tronco con la corteccia intatta, ad almeno 1 metro dalle estremita' del tronco. I campioni vengono quindi immersi in una soluzione all'1% di 2,3,5-trifenile-2H-cloruro di tetrazolio (TTC); tale soluzione deve essere stata preparata, con acqua distillata, meno di un giorno prima della prova. Se dopo tre giorni di immersione nella soluzione i campioni non presentano una colorazione rossa, si puo' concludere che i tronchi sono stati sottoposti ad una fumigazione adeguata. |
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