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| Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 28 marzo 2006 |  | Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  sul  Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per  il  triennio  2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Rep. n. 2555). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 Nell'odierna seduta del 28 marzo 2006;
 Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede,  tra  l'altro,  che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  dirette  a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
 Visto l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale  prevede che il potere di accesso del Ministero della salute ai sensi delle norme vigenti e' esteso alla potesta' di verifica, presso le  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  aziende  ospedaliere,  gli Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  anche se trasformati  in  fondazioni,  i policlinici universitari e le aziende ospedaliere  universitarie,  dell'effettiva  erogazione  dei  livelli essenziali  di  assistenza  compresa  la  verifica dei relativi tempi d'attesa;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali  di  assistenza  da  garantire  a  tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale;
 Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica», e successive modificazioni,  che  prevedono  il finanziamento, con quote vincolate delle  risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di progetti regionali   per   il   perseguimento  degli  obiettivi  di  carattere prioritario  e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel Piano sanitario nazionale;
 Considerato  che  il  criterio  dell'appropriatezza  e quindi anche l'erogazione   delle   prestazioni   entro   tempi  appropriati  alle necessita'   di  cura  degli  assistiti  rappresenta  una  componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
 Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del  14 febbraio  2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sui  criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e  terapeutiche  e  sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali  di  assistenza  sanitaria  gia'  definiti con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29 novembre  2001 con apposite linee-guida, di cui alla lettera b) del suddetto accordo;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 16 aprile  2002  recante  Linee  guida  sui  criteri di priorita' per l'accesso  alle  prestazioni  diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
 Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11  luglio  2002  con il quale Governo e regioni hanno convenuto sul  documento  di  indicazioni  per  l'attuazione  dell'accordo  del 14 febbraio   2002   sulle  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni diagnostiche  e  terapeutiche  e indirizzi applicativi sulle liste di attesa;
 Visto l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale  dispone,  che  l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello  Stato, di cui al comma 164 del medesimo art. 1, e' subordinato alla  stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge  5 giugno  2003,  n. 131, che contempli, per il rispetto degli  obiettivi  di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;
 Vista  l'intesa  sancita  da  questa  Conferenza  nella  seduta del 23 marzo  2005,  in  attuazione  dell'art.  1, comma 173, della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, (repertorio atti n. 2271), pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
 Visto l'art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4,  comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con  modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano  dei  disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002,  2003  e  2004  e,  a  tal  fine  e'  autorizzata,  a titolo di regolazione  debitoria,  la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006;
 Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale  subordina l'accesso al concorso delle somme di cui al suddetto comma  279,  tra  gli  altri  alla  stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  che  preveda  la  realizzazione  da  parte  delle regioni degli interventi  previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
 a) l'elenco   di   prestazioni   diagnostiche,   terapeutiche   e riabilitative   di   assistenza   specialistica  ambulatoriale  e  di assistenza   ospedaliera,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio   dei   Ministri   del  29 novembre  2001,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali sono fissati nel termine  di  novanta  giorni  dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della  normativa  regionale  in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
 b) la  previsione  che,  in  caso  di mancata fissazione da parte delle  regioni  dei  tempi  di  attesa  di cui alla lettera a), nelle regioni  interessate  si applicano direttamente i parametri temporali determinati,  entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di  fissazione  degli  standard  di  cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 c) fermo  restando  il  principio  di  libera scelta da parte del cittadino,  il  recepimento,  da parte delle unita' sanitarie locali, dei  tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati in  sede  di  fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  per le prestazioni di cui all'elenco   previsto  dalla  lettera  a),  con  l'indicazione  delle strutture  pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono  assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento dei  tempi  stabiliti,  senza  oneri a carico degli assistiti, se non quelli  dovuti  come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
 d) la  determinazione  della  quota  minima  delle risorse di cui all'art.  1,  comma  34,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di  attesa,  ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori  dei  medici  di  medicina  generale, i pediatri di libera scelta  e  le  altre  strutture  del  territorio,  utilizzando in via prioritaria  i  medici  di  medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
 e) l'attivazione  nel  Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di  uno  specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di  attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
 f) la  previsione  che,  a  certificare  la  realizzazione  degli interventi  in  attuazione  del  Piano  nazionale di contenimento dei tempi  di  attesa,  provveda  il  Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei  livelli  essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
 Visto  l'art.  1,  comma 282, della suddetta legge n. 266/2005 che, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia  della  tutela  della  salute  dei cittadini ha stabilito il divieto  di sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni disponendo  che le regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui  la  sospensione  dell'erogazione  sia  legata  a  motivi tecnici dandone informazione periodica al Ministero della salute;
 Visto  l'art.  1,  comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che     prevede    l'istituzione    della    Commissione    nazionale sull'appropriatezza  delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico   e   per   i  soggetti  utenti  del  Servizio  sanitario,  di monitoraggio,   studio   e  predisposizione  di  linee-guida  per  la fissazione   di   criteri   di   priorita'  di  appropriatezza  delle prestazioni,  di  forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni  delle  medesime  prestazioni,  nonche' di promozione di analoghi  organismi a livello regionale e aziendale e che ha altresi' affidato  alla  suddetta  Commissione il compito di fissare i criteri per  la  determinazione  delle  sanzioni  amministrative previste dal successivo comma 284;
 Visto  l'art.  1,  comma  284 della citata legge n. 266/2005 che ha stabilito  le  sanzioni  amministrative, da applicarsi da parte delle regioni  e  province  autonome,  sulla base dei criteri fissati dalla anzidetta Commissione nazionale ai responsabili del divieto stabilito dal  comma  282 del medesimo art. 1 di «agende chiuse», nonche' delle violazioni  dell'obbligo  di  cui  all'art.  3,  comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle aziende sanitarie locali, dei presidi ospedalieri  delle  aziende  ospedaliere  di tenere il registro delle prestazioni  specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;
 Considerato   che  la  soprarichiamata  intesa  Stato  regioni  del 23 marzo  2005  all'art. 1 prevede che, per il triennio 2005-2007, le regioni  e  le  province autonome assolvono agli adempimenti previsti dalla  normativa  vigente  riportati  nell'allegato  1  e  agli altri adempimenti  previsti  dalla  stessa intesa, tra cui e' espressamente previsto  il  richiamo  all'art. 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre  2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste di  attesa,  nella  prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento;
 Considerato inoltre che la soprarichiamata intesa Stato-regioni del 23 marzo  2005,  all'art.  9  ha  previsto  l'istituzione  presso  il Ministero  della  salute  del  Comitato  paritetico permanente per la verifica  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di assistenza in condizioni  di  appropriatezza  e  di  efficienza nell'utilizzo delle risorse  e  per la verifica della congruita' tra i predetti livelli e le risorse messe a disposizione;
 Considerato  infine  che l'anzidetta intesa Stato-regioni, all'art. 12,  ai  fini  della  verifica  degli adempimenti per le finalita' di quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,  lettera  c) della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato,  del  Tavolo  tecnico  per  la verifica degli adempimenti,  che  si  avvale  delle  risultanze  del Comitato di cui all'art.  9  della  presente  intesa,  per  gli aspetti relativi agli adempimenti  riportati  nell'allegato 1,  al punto 2, lettere c), e), f),  g),  h),  e  agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della stessa intesa;
 Vista  la  proposta di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa  per  il triennio 2006-2008, tenuto conto della interrelazione del  medesimo  in  coerenza  con  gli obiettivi dello schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, inviata dal Ministero della salute con nota del 12 gennaio 2006;
 Considerato  che,  nel  corso  della  riunione tecnica del 24 marzo 2006,  il  Ministero  della  salute  ha consegnato una nuova versione dello  schema  di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per  il  triennio 2006-2008, che tiene conto delle richieste avanzate dalle  regioni  e che, nella successiva riunione tecnica del 27 marzo 2006,  a  seguito di ulteriori modifiche proposte dalle regioni si e' registrato  comune  assenso sullo schema di Piano in parola nel testo allegato sub-A, parte integrante del presente atto;
 Considerato  che, nel corso dell'odierna seduta, i presidenti delle regioni  e  delle province autonome, hanno evidenziato che per l'anno 2006  non  sono  state  previste  risorse aggiuntive per la riduzione delle liste d'attesa e che hanno fornito un contributo positivo sulla base dell'esperienza maturata in materia;
 Rilevato  che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che le risorse sono state aumentate;
 Rilevato  che  il  rappresentante  del  Ministero  della  salute ha inoltre  osservato  che  il  tema  in questione e' stato proposto dal Governo attuale e che il presidente della Conferenza delle regioni ha comunque evidenziato che molte regioni hanno comunque gia' dato corso ad una parte significativa del provvedimento in esame;
 Acquisito,  pertanto,  nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo  e  dei  presidenti  delle  regioni e province autonome sulla proposta  di  Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, nel predetto testo allegato sub-A;
 Sancisce intesa tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano  sul  Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il  triennio  2006-2008,  nei  termini  di  cui  all'allegato  sub-A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
 Roma, 28 marzo 2006
 
 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato sub-A PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA
 PER IL TRIENNIO 2006-2008 1. Introduzione.
 Il  fenomeno delle liste di attesa e' presente in tutti gli Stati dove insiste un servizio sanitario che offra un livello di assistenza avanzato,  qualunque  sia  il modello organizzativo adottato e per il peculiare  impatto  che  riveste sia sull'organizzazione del Servizio sanitario  nazionale  da  un  lato,  che  sul  diritto  dei cittadini all'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  ai livelli essenziali di assistenza  dall'altro,  deve quindi costituire oggetto di un impegno comune  del Governo e delle regioni nel governo del sistema sanitario attraverso la realizzazione di un Piano nazionale.
 La   complessita'   del   problema  infatti,  sia  per  l'impatto organizzativo  sul sistema sanitario nazionale che per le conseguenze sulla  definizione dei diritti dei cittadini in materia di livelli di assistenza  garantiti,  richiede  un  impegno  comune  di  Governo  e regioni:  si  tratta  di  trovare  le  soluzioni piu' efficaci per il governo delle liste di attesa, con la consapevolezza che non esistono soluzioni  semplici  e  univoche,  ma  vanno  poste  in essere azioni complesse ed articolate.
 Il  tema  delle  liste  d'attesa  e',  per le sue caratteristiche peculiari,  argomento  centrale anche nel processo di implementazione del  governo  clinico (o del governo delle attivita' cliniche), quale strumento di promozione del principio di appropriatezza nelle sue due dimensioni clinica ed organizzativa.
 La  gestione  delle  liste  di  attesa  puo'  trovare piu' facile soluzione  se  si  individuano  strumenti e modi di collaborazione di tutti  gli  attori  del  sistema,  sia  quelli  operanti sul versante prescrittivo sia quelli di tutela del cittadino.
 L'obiettivo deve essere infatti quello di promuovere la capacita' del   Servizio  sanitario  nazionale,  sia  a  livello  centrale  che periferico,  di  intercettare  il  reale  bisogno di prestazioni, per garantire  risposte  adeguate  al  perseguimento  degli  obiettivi di salute,  e di conseguire il risultato di far coincidere la domanda di prestazioni  con  il  bisogno  individuato. Il raggiungimento di tale obiettivo consentira' di eliminare l'eccesso di domanda inappropriata e, al contempo, di erogare tutte le prestazioni indispensabili per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
 La  soluzione del problema non puo' essere meramente quantitativa sul  versante  dell'organizzazione  dell'offerta  e  dei volumi della produzione,  ma  deve coniugare il diritto del cittadino con adeguate strategie di governo della domanda che tenga conto della applicazione di  rigorosi  criteri  sia  di  appropriatezza  che  di urgenza delle prestazioni.
 A  tal  fine si conviene sulla necessita' di individuare adeguate sedi  e  strumenti  di governo clinico ai diversi livelli del sistema che coinvolgano direttamente tutti i professionisti prescrittori.
 Il  Piano  nazionale si propone di condividere un percorso per il governo  delle liste di attesa finalizzato a garantire un appropriato accesso  dei  cittadini ai servizi sanitari, percorso che tenga conto della  applicazione  di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni e che garantisca la trasparenza del sistema a  tutti  i  livelli,  con  l'obiettivo  di  realizzare  sinergie  di intervento  tra  i  livelli  istituzionali  deputati a contrastare il fenomeno.
 Il presente Piano fissa:
 a) l'elenco  delle  prestazioni  diagnostiche,  terapeutiche  e riabilitative   di   assistenza   specialistica  ambulatoriale  e  di assistenza   ospedaliera,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio   dei   Ministri   del  29 novembre  2001,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,  e successive modificazioni, per le quali vanno fissati i tempi massimi  di  attesa  da  parte  delle  singole  regioni entro novanta giorni;
 b) la  previsione  che,  in caso di mancata fissazione da parte delle  regioni  dei  tempi  di  attesa  di cui alla lettera a), nelle regioni  interessate  si applicano direttamente i parametri temporali determinati,  entro  novanta  giorni  dalla  stipula  della  presente intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 c) la  quota  delle  risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge  23 dicembre  1996,  n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici  progetti  regionali  ai  sensi  dell'art. 1, comma 34-bis, della  medesima  legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa determinata in euro 150 milioni  e  destinata  anche  alla  realizzazione del Centro unico di prenotazione  (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici  di  medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture  del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
 d) le  modalita'  di  attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario   (NSIS)   di  uno  specifico  flusso  informativo  per  il monitoraggio   delle   liste   di  attesa,  che  costituisca  obbligo informativo  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
 e) le  modalita'  di  certificazione  della realizzazione degli interventi  in  attuazione  del  presente Piano da parte del Comitato permanente  per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. 2. Linee  generali  di  intervento che le regioni garantiscono per un approccio  strategico  al  problema  del  contenimento  dei  tempi di attesa.
 Entro   novanta  giorni  dall'adozione  del  presente  Piano,  le regioni,  anche  ad  integrazione  ed  aggiornamento,  in nuovo testo coordinato,   dei  provvedimenti  regionali  attuativi  dell'art.  3, decreto    legislativo   29 aprile   1998,   n.   124,   dell'accordo Stato-regioni  del  14 febbraio  2002, del decreto del Presidente del Consiglio  16 aprile  2002  e  di  quanto gia' eventualmente definito nell'ambito  dei  progetti di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis della legge  23 dicembre  1996,  n. 662, adottano e trasmettono al Comitato permanente  per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del  23 marzo  2005,  un  Piano  regionale attuativo che garantisca i seguenti aspetti:
 1) governare   la   domanda   di  prestazioni,  in  particolare garantendo   un  ricorso  appropriato  alle  attivita'  del  Servizio sanitario   nazionale,   anche   attraverso   criteri   di  priorita' nell'accesso;
 2) razionalizzare/ottimizzare  l'offerta  delle  prestazioni da parte  delle aziende sanitarie, in considerazione sia delle effettive necessita'  assistenziali  del territorio (bisogno) sia della domanda rilevata,  ferma  restando  la  necessita'  di perseguire l'obiettivo dell'appropriatezza degli accessi alle attivita' socio-sanitarie;
 3) gestire  razionalmente il sistema degli accessi, tramite una riorganizzazione  del  sistema delle prenotazioni (CUP), che consenta di  interfacciare  in  modo  ottimale  il  complesso dell'offerta con quello   della   domanda   di   prestazioni,  che  sia  in  grado  di differenziare le prestazioni per tipologia e criticita' individuare i percorsi  diagnostico-terapeutici prioritari e definirne le modalita' di gestione;
 4) garantire revisioni periodiche dell'attivita' prescrittiva;
 5) velocizzare  la  refertazione  e la messa a disposizione dei risultati  degli  esami e differenziare il ruolo degli ospedali e del territorio;
 6) utilizzare  le  opportunita'  di  un'adeguata organizzazione della libera professione.
 Il  Piano  regionale  garantisce  la fissazione dei tempi massimi regionali per le prestazioni di cui al punto 3.
 Il  Piano  regionale  promuove  l'informazione e la comunicazione sulle  liste  d'attesa  che rappresentano un diritto fondamentale del cittadino  e  una  risorsa  strategica per l'azienda sanitaria per il miglioramento  della  qualita' del servizio. Il massimo sforzo dovra' essere  impiegato  per trasmettere informazioni ai cittadini riguardo al  sistema  complessivo dell'offerta e alla sua accessibilita', alle innovazioni  normative  ed  organizzative,  alle  caratteristiche dei diversi  regimi di erogazione delle prestazioni, alle regole a tutela dell'equita' e della trasparenza.
 Allo  scopo,  vanno sostenuti e potenziati strumenti quali i siti web  aziendali,  le campagne informative, gli uffici relazioni con il pubblico   (URP),  le  Carte  dei  servizi  e  la  rilevazione  della soddisfazione degli utenti.
 Va altresi' pienamente valorizzata la partecipazione degli utenti e  delle  associazioni  di  tutela  e  di  volontariato, per favorire un'adeguata  conoscenza  delle attivita' e delle modalita' di accesso ai  servizi  che  la  fidelizzazione dei cittadini alle strutture del proprio territorio.
 Se  non  e'  stata  gia'  emanata  precedentemente, con specifico provvedimento,  la  relativa  disciplina regionale, in attuazione del comma 282,  dell'art.  1, della legge finanziaria 2006, in materia di divieto  alle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  di  sospendere le attivita'  di  prenotazione  delle  prestazioni di cui al decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, il piano regionale attuativo, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e   degli   utenti,   operanti  sul  proprio  territorio  e  presenti nell'elenco  previsto dall'art. 137 del codice del consumo, di cui al decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, reca le disposizioni per  regolare  i  casi  in  cui  la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e' legata a motivi tecnici.
 Le   regioni,   al   fine  di  evitare  inappropriati  ricorsi  a prestazioni   ambulatoriali   e   di  ricovero,  elaborano  piani  di intervento per il miglioramento della qualita' prescrittiva, mediante l'adozione   di   linee   guida  e  percorsi  diagnostico-terapeutici condivisi  con  i  soggetti  prescrittori,  per  quelle prestazioni a maggiore  criticita'  e liste d'attesa piu' lunghe, anche in coerenza con  quanto  previsto dalla Commissione nazionale sull'appropriatezza nell'ambito  delle  proprie  competenze, nonche' con quanto previsto, per  tale  materia,  dagli  accordi  collettivi  nazionali dei medici convenzionati. 3. Elenco  delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere di cui alla lettera a), dell'art. 1, comma 280, della legge finanziaria 2006.
 Le  prestazioni  sono state individuate a partire dall'esperienza di monitoraggio dei tempi di attesa svolte in attuazione dell'accordo Stato-regioni  del  14 febbraio  2002, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  16 aprile 2002 e dell'accordo Stato-regioni dell'11 luglio  2002 nelle regioni rispetto alla criticita' nei tempi di  erogazione  e/o  al  loro  particolare  impatto  sulla salute dei cittadini  e  sulla  qualita'  dei  servizi.  L'elenco  sara' rivisto annualmente  con  intesa  tra Governo e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 L'elenco comprende prestazioni individuate:
 a) in specifiche aree critiche di bisogno assistenziale, per le quali  e' prevedibile un ricorso caratterizzato da un alto livello di appropriatezza,   per   cui   e'   necessario  garantire  il  diritto all'accesso  nei tempi adeguati (area delle urgenze differibili, area oncologica,  area  delle  patologie cardiache e vascolari), in ambiti che  presentano  forti  differenze  di  accessibilita'  nelle diverse realta' regionali;
 b) prime visite specialistiche in branche caratterizzate da una forte domanda assistenziale;
 c) in  settori  ad alta complessita' tecnologica, per le quali, al  contrario, si rileva un frequente ricorso inappropriato, a fronte di un costo elevato delle stesse;
 d) in  ambiti che presentano forti differenze di accessibilita' nelle diverse realta' regionali.
 Sono  da intendersi non incluse nel presente piano le prestazioni erogate  nell'ambito dei piani regionali della prevenzione attiva per le  quali  i  medesimi  piani regionali abbiano previsto modalita' di offerta attiva e di fissazione degli appuntamenti.
 
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 Per  le  prestazioni  sopra  elencate, il tempo massimo di attesa individuato  dalla regione dovra' essere garantito per il novanta per cento dei pazienti, a prescindere dall'individuazione delle priorita' di accesso alle medesime, che comunque andranno a garantire classi di priorita' con un arco temporale minore rispetto a quello evidenziato, in  coerenza  e  in  analogia  con quanto gia' stabilito dall'Accordo Stato-regioni    dell'11 luglio    2002    per   alcune   prestazioni ambulatoriali e di ricovero.
 Per  le  prestazioni  evidenziate  in  grigio le regioni potranno rinviare l'inserimento nei piani attuativi aziendali alla conclusione di  un'attivita' di monitoraggio da condursi a cominciare dal secondo semestre  2006  e  coordinata  a livello nazionale dall'Agenzia per i servizi  sanitari  regionali  (ASSR).  Il monitoraggio permettera' di valutare  la  variabilita'  dei  tassi  di  accesso  e di rilevare le criticita'  del  sistema  dell'offerta,  tali  da  rendere  necessari interventi  sulla  organizzazione specifica delle attivita', anche in considerazione   del  fatto  che  alcune  sono  molto  a  rischio  di inappropriatezza.  Il monitoraggio avra' la durata del presente Piano prevedendo rapporti con cadenza annuale. 4. Diretta  applicabilita'  dei  tempi fissati a livello nazionale in caso di inerzia regionale.
 In  caso  di  mancata adozione del Piano regionale attuativo, nei programmi  attuativi  aziendali  trovano diretta applicazione i tempi desumibili  dai  parametri  temporali determinati dal Ministero della salute,  di  concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro novanta  giorni  dalla  stipula  della  presente  intesa,  in sede di fissazione  degli  standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 5. Programmi  attuativi  aziendali  delle  Aziende  unita'  sanitarie locali.
 Entro novanta giorni dall'adozione del Piano attuativo regionale, le  aziende  unita'  sanitarie locali adottano un programma attuativo aziendale.
 Fermo  restando  il  principio  di  libera  scelta  da  parte del cittadino,  il  programma  attuativo  aziendale provvede a recepire i tempi  massimi di attesa - in attuazione della normativa regionale in materia  ed in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di  fissazione  degli  standard  di  cui all'art. 1, comma 169, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311  -  per  le  prestazioni di cui al paragrafo 3 del presente Piano nazionale.
 Nel programma, sentite le organizzazioni sindacali del comparto e della  dirigenza  medica  e  i  rappresentanti delle associazioni dei pazienti  e dei consumatori, sono definite le misure previste in caso di  superamento  dei  tempi  stabiliti,  senza  oneri  a carico degli assistiti,  se  non  quelli  dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente.
 Il   programma   prevede   la   specificazione   delle  strutture nell'ambito  delle  quali  i  tempi massimi di attesa sono garantiti, nonche'  le  modalita'  con  le  quali  e'  garantita  la  diffusione dell'elenco  delle  strutture  suddette, utilizzando gli strumenti di comunicazione disponibili, con particolare riferimento alle carte dei servizi, nonche' prevedendo la diffusione delle suddette informazioni anche  presso  strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie, ambulatori di medicina generale e di pediatri di libera scelta etc.). 6. Vincolo delle risorse per il piano di contenimento e CUP.
 Le  regioni  si  impegnano a destinare una quota delle risorse di cui  all'art.  1,  comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento degli  obiettivi  del  presente Piano nazionale, riservando una parte degli  importi  alla  realizzazione  di  un  sistema  che assicuri al cittadino  la  possibilita'  di  prenotare  le prestazioni tramite un Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori  dei  medici  di  medicina  generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio. Le risorse vincolate sono indicate nella seguente tabella:
 
 Tabella RISORSE VINCOLATE PER IL PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 34 E 34-BIS DELLA
 LEGGE n. 662/1996 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2006-2007-2008. =====================================================================
 |              |Di cui per le attivita' di
 |              |      Centro unico di
 |Totale risorse|       prenotazione =====================================================================
 |          Euro|                       Euro --------------------------------------------------------------------- Piemonte....              |   11.072.817 |                  3.690.939 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta....         |      315.319 |                    105.106 --------------------------------------------------------------------- Lombardia....             |   24.012.382 |                  8.004.127 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di     |              | Bolzano....               |    1.215.393 |                    405.131 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di     |              | Trento....                |    1.271.497 |                    423.832 --------------------------------------------------------------------- Veneto....                |   12.038.024 |                  4.012.675 --------------------------------------------------------------------- Friuli-Venezia Giulia.... |    3.097.708 |                  1.032.569 --------------------------------------------------------------------- Liguria....               |    4.086.088 |                  1.362.029 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna....        |   10.584.021 |                  3.528.007 --------------------------------------------------------------------- Toscana....               |    9.249.520 |                  3.083.173 --------------------------------------------------------------------- Umbria....                |    2.201.188 |                    733.729 --------------------------------------------------------------------- Marche....                |    3.895.809 |                  1.298.603 --------------------------------------------------------------------- Lazio....                 |   13.558.104 |                  4.519.368 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo....               |    3.325.900 |                  1.108.633 --------------------------------------------------------------------- Molise....                |      830.349 |                    276.783 --------------------------------------------------------------------- Campania....              |   14.921.202 |                  4.973.734 --------------------------------------------------------------------- Puglia....                |   10.429.273 |                  3.476.424 --------------------------------------------------------------------- Basilicata....            |    1.541.453 |                    513.818 --------------------------------------------------------------------- Calabria....              |    5.202.319 |                  1.734.106 --------------------------------------------------------------------- Sicilia....               |   12.913.890 |                  4.304.630 --------------------------------------------------------------------- Sardegna....              |    4.237.745 |                  1.412.582 ---------------------------------------------------------------------
 Italia....|  150.000.000 |                 50.000.000
 
 7. Flusso informativo.
 In  applicazione  della  lettera  e)  del comma 280 dell'articolo della  legge  finanziaria  2006,  per l'attivazione nel Nuovo sistema informativo  sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il  monitoraggio  delle  liste  di  attesa,  che  costituisca obbligo informativo  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  della citata intesa Stato-regioni  del 23 marzo 2005, vengono previsti un monitoraggio di sistema del fenomeno liste di attesa, un monitoraggio specifico delle prestazioni  di cui al paragrafo 3 ed un monitoraggio delle eventuali sospensioni delle attivita' di prenotazione. 7.1. Monitoraggio di sistema.
 Al   fine   di  poter  monitorare  l'attuazione  dell'appropriata erogazione  delle  prestazioni, il flusso informativo nell'ambito del Sistema   informativo  sanitario  deve  prevedere  una  procedura  di rilevazione   in   grado   di  differenziare  le  prenotazioni  delle prestazioni  in  funzione  della  classe  di  priorita'  assegnata  e dell'urgenza.
 Per   meglio   garantire   la   tempestivita'  nell'accesso  alle prestazioni,  in particolare per i pazienti che presentano situazioni piu'  critiche  relativamente a stato di salute e/o di sofferenza, e' opportuno  prevedere  l'uso  sistematico  delle  classi  di priorita' definite  in  coerenza con i criteri indicati a livello nazionale per governare l'accesso alle prestazioni, come gia' indicato dall'Accordo dell'11 luglio 2002, anche per permettere, a livello di monitoraggio, di   differenziare  le  prenotazioni  in  funzione  della  classe  di priorita' assegnata.
 In  attesa  di  futuri  sviluppi  dei  sistemi  informativi,  che permetteranno  rilevazioni  sistematiche dei dati sui tempi di attesa in  modalita'  continua,  il  monitoraggio  dei tempi di attesa delle prestazioni   ambulatoriali   si   deve   basare   sulla  rilevazione trimestrale  in  un  periodo  indice  stabilito a livello nazionale a partire  dal  1° gennaio  2007.  In  una prima fase il periodo indice fara'  riferimento  ad  un'unica giornata; successivamente diventera' settimanale.
 In   prima  applicazione,  nell'anno  2006,  tenuto  conto  della sperimentazione   gia'  condotta,  le  prestazioni  ambulatoriali  da monitorare sono le seguenti: ecografia addome, ecodoppler dei tronchi sovraortici e  dei vasi periferici, esofago-gastro-duodenoscopia, RMN della   colonna,  RMN  cerebrale,  TAC  cerebrale,  TAC  dell'addome, all'interno   delle   aree   di   priorita'  definite  sopra,  visita cardiologia,  visita  oculistica,  visita  ortopedica, secondo quanto definito dal paragrafo 3.
 A  partire  dal  1° gennaio  2007  il  numero  di  prestazioni da monitorare  verra'  incrementato  nell'ambito  dell'elenco  di cui al paragrafo 3,  secondo  un  protocollo  definito  con  l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
 Gli  standard  di  riferimento  potranno  variare  a  seconda che vengano  utilizzate  le  classi  di  priorita'  o meno, sulla base di quanto  indicato  dal  medico  prescrittore sulla ricetta inerente la prestazione da erogare.
 In  considerazione del fatto che le regioni hanno facolta' di non utilizzare  sistemi di prenotazione che tengano conto delle classi di priorita'  per  le prestazioni programmabili e che le classi A (entro dieci  giorni)  e  B  (trenta  giorni  per le visite e entro sessanta giorni   per   le   prestazioni  strumentali)  previste  nell'Accordo dell'11 luglio 2002 comprendono le prestazioni per le quali l'accesso prioritario  e'  connotato  da  criteri  di  appropriatezza  tali  da raccomandare, entro tempi ravvicinati, l'erogazione della prestazione ad  una  determinata  percentuale di soggetti, a livello nazionale si adotta la seguente metodologia:
 tempo  massimo  di  attesa per le visite specialistiche: trenta giorni;
 tempo  massimo  di  attesa  per  le  prestazioni  diagnostiche: sessanta giorni;
 il  valore  soglia  e'  l'80%,  nel  senso  che l'indicatore si ritiene  soddisfatto  se  almeno  l'80%  dei  cittadini  ottiene  una prenotazione che si colloca al di sotto del tempo massimo di attesa.
 In  relazione a tale metodologia, con periodicita' annuale, entro il   31   dicembre,   l'ASSR,   sentita   la   Commissione  nazionale sull'appropriatezza,  rivede  il  valore  soglia  di  ciascuna  delle prestazioni   oggetto  di  monitoraggio,  sulla  scorta  di  evidenze relative   all'appropriatezza   degli  accessi,  rilevate  attraverso esperienze  regionali,  ricerche  e monitoraggi, al fine di garantire un'offerta  ottimale  rispetto  ai reali bisogni di salute ed evitare spreco di risorse e contenziosi ingiustificati.
 Se  invece  sono utilizzate le classi di priorita', come previste nell'Accordo  dell'11 luglio  2002, gli indicatori e le soglie sono i seguenti:
 pazienti  codificati  come  classe  A:  tempo massimo di attesa dieci giorni; valore soglia: 90%;
 pazienti  codificati  come  classe  B:  tempo massimo di attesa trenta  giorni  per  le visite specialistiche, sessanta giorni per le prestazioni diagnostiche; valore soglia: 80%;
 pazienti  codificati  come  classe  C:  tempo massimo di attesa centottanta giorni; valore soglia: 100%.
 In  relazione a tale metodologia, con periodicita' annuale, entro il   31   dicembre,   l'ASSR,   sentita   la   Commissione  nazionale sull'appropriatezza,  rivede  i  valori  soglia di ciascuna classe di priorita'  delle prestazioni oggetto di monitoraggio, sulla scorta di evidenze   relative   all'appropriatezza   degli   accessi,  rilevate attraverso  esperienze  regionali, ricerche e monitoraggi, al fine di garantire  un'offerta ottimale rispetto ai reali bisogni di salute ed evitare spreco di risorse e contenziosi ingiustificati.
 Sono  oggetto  di  verifica  esclusivamente  le prime visite e le prime   prestazioni   diagnostiche/terapeutiche,  ovvero  quelle  che rappresentano   il   primo  contatto  del  paziente  con  il  sistema relativamente  al  problema  di salute posto e le prestazioni urgenti differibili.
 Sono quindi escluse dal monitoraggio tutte le prestazioni urgenti non  differibili  (che  devono  trovare risposta entro poche ore), le prestazioni   successive   al   primo  accesso  e  programmate  dallo specialista  che  ha  gia'  preso  in carico il paziente (comprese le prestazioni  di  2°  e 3° livello rese a pazienti a cui e' gia' stato fatto    un    inquadramento    diagnostico    che   necessitano   di approfondimento),   i   controlli   successivi,   le  prestazioni  di screening.
 Per  quanto  attiene  alla  rappresentazione  dei  risultati  dei monitoraggi, si utilizzeranno le metodologie gia' validate negli anni scorsi  dal  Gruppo  tecnico istituito presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. I risultati del monitoraggio saranno validati dal Comitato ex art. 9 di cui all'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
 Per  quanto attiene ai ricoveri, per la periodica rilevazione dei tempi   di   attesa,  e'  obbligatorio  l'utilizzo  delle  agende  di prenotazione dei ricoveri nel formato e con le modalita' previste nel documento  prodotto dal Mattone «Tempi di attesa» (linee guida per la agende  di  prenotazione  dei  ricoveri  ospedalieri  programmabili), tenuto  conto  di quanto gia' disciplinato dall'art. 3, comma 8 della legge  n.  724/1994,  che  prevede  l'obbligo delle aziende sanitarie locali,  dei  presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere di tenere il   registro  delle  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali,  di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri.
 La  rilevazione  sara'  effettuata  con  cadenze  e  procedure da definire  in  modo simile a quanto gia' attuato nelle sperimentazioni svolte.  Rispetto  a  quanto  gia'  previsto, si ritiene di apportare delle  leggere modifiche ai parametri, per ridurre il numero di tempi massimi    previsti    a   quelli   gia'   considerati   dall'Accordo dell'11 luglio 2002, come di seguito riportato:
 intervento  chirurgico  per cancro della mammella: entro trenta giorni per il 100% dei pazienti (come in precedenza);
 intervento  chirurgico per cancro del colon-retto: entro trenta giorni per il 100% dei pazienti (come in precedenza);
 intervento  per protesi d'anca: entro novanta giorni per il 50% dei pazienti, entro centottanta giorni per il 90% dei pazienti;
 coronarografia:  entro sessanta giorni per il 50% dei pazienti, entro  centottanta  giorni  per  il  100% dei pazienti (in precedenza erano centoventi giorni per il 90%).
 Anche in questo caso l'indicatore da utilizzare e' la percentuale dei  cittadini che ottiene l'ammissione al ricovero programmato entro i   tempi   massimi   sopra   indicati  dal  giorno  dell'inserimento nell'Agenda dei ricoveri programmati.
 Dal  1° gennaio  del  2007  le regioni garantiscono l'inserimento nella Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) di due nuovi campi: data di  prenotazione  e  classe di priorita' (qualora abbia adottato tale modalita'   di   ammissione   al   ricovero);   queste   informazioni permetteranno  una  lettura  a  tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa per i ricoveri. 7.2. Monitoraggio specifico.
 Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con il Ministro  dell'economia  e  finanze,  sentita  la cabina di regia del Nuovo  sistema  informativo  sanitario,  viene  istituito  un  flusso informativo   relativo   alla  raccolta  trimestrale  di  dati  sulle prestazioni  di  cui  al  paragrafo  3  erogate  presso  le strutture indicate  nei  programmi attuativi aziendali, con la rilevazione, per le  strutture  coinvolte  e per singola prestazione, del numero delle prestazioni  erogate  e  dei  relativi  tempi  di  attesa, nonche' la percentuale   di  prestazioni  effettuate  con  un  tempo  di  attesa superiore al massimo stabilito. 7.3. Monitoraggio delle sospensioni delle attivita' di prenotazione.
 Il  comma 282 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 stabilisce che  alle  aziende  sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le attivita'  di  prenotazione  delle  prestazioni di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29 novembre  2001. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano devono adottare,  sentite  le  associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti,  operanti  sul  proprio  territorio  e  presenti  nell'elenco previsto  dall'art.  137  del  codice  del consumo, di cui al decreto legislativo  6 settembre  2005,  n.  206, disposizioni per regolare i casi  in  cui  la  sospensione  dell'erogazione  delle prestazioni e' ammessa  perche'  legata a motivi tecnici. Di tutte le sospensioni va informato,  con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  16 aprile  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. 8. Certificazione  da  parte  del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
 Le  regioni si impegnano a trasmettere entro novanta giorni dalla stipula  della presente intesa al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei  livelli  essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art.  9  della  citata  intesa  Stato-regioni del 23 marzo 2005 i Piani regionali attuativi del presente Piano.
 Il  Comitato  predispone  una  linea  guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali, che tiene conto di quanto il piano regionale e' coerente con il Piano nazionale sulla base  delle linee guida del Comitato, con particolare attenzione alle parti riguardanti l'individuazione dei seguenti punti all'interno dei Piani regionali:
 interventi per fissazione dei tempi di attesa;
 realizzazione dell'obiettivo dei CUP;
 modalita'  con  cui  i  programmi  attuativi  aziendali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione.
 In  particolare  quest'ultimo  punto  appare  irrinunciabile,  in quanto  la  mancanza  di  monitoraggio e valutazione impedirebbe alle regioni  di  fornire  al  Comitato  le  informazioni  necessarie alla certificazione.  I  risultati  della  valutazione del Piano regionale saranno  comunicati ai referenti regionali con i quali si concordera' il percorso da seguire. 9. Ruolo della Commissione nazionale sull'appropriatezza.
 La  Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, la  cui istituzione e' prevista dal comma 283 della legge finanziaria 2006 svolge, nell'ambito delle attivita' di cui al presente Piano, la promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico   e   per   i  soggetti  utenti  del  Servizio  sanitario,  di monitoraggio,   studio   e  predisposizione  di  linee-guida  per  la fissazione   di   criteri   di   priorita'  di  appropriatezza  delle prestazioni,  di  forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni  delle  medesime  prestazioni,  nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. 10. Ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
 I  compiti  dell'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali sono quelli  gia'  previsti  dagli  Accordi  Stato-regioni  precedenti  in materia,  nonche'  quelli  fissati dall'art. 1, comma 308 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
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