Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 28 marzo 2006
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Rep. n. 2555).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 28 marzo 2006;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il potere di accesso del Ministero della salute ai sensi delle norme vigenti e' esteso alla potesta' di verifica, presso le aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, i policlinici universitari e le aziende ospedaliere universitarie, dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza compresa la verifica dei relativi tempi d'attesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con quote vincolate delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessita' di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sui criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria gia' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 con apposite linee-guida, di cui alla lettera b) del suddetto accordo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002 recante Linee guida sui criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto sul documento di indicazioni per l'attuazione dell'accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa;
Visto l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone, che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, di cui al comma 164 del medesimo art. 1, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;
Vista l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (repertorio atti n. 2271), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
Visto l'art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 e, a tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006;
Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale subordina l'accesso al concorso delle somme di cui al suddetto comma 279, tra gli altri alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unita' sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
Visto l'art. 1, comma 282, della suddetta legge n. 266/2005 che, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini ha stabilito il divieto di sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni disponendo che le regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la sospensione dell'erogazione sia legata a motivi tecnici dandone informazione periodica al Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale e che ha altresi' affidato alla suddetta Commissione il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo comma 284;
Visto l'art. 1, comma 284 della citata legge n. 266/2005 che ha stabilito le sanzioni amministrative, da applicarsi da parte delle regioni e province autonome, sulla base dei criteri fissati dalla anzidetta Commissione nazionale ai responsabili del divieto stabilito dal comma 282 del medesimo art. 1 di «agende chiuse», nonche' delle violazioni dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle aziende sanitarie locali, dei presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;
Considerato che la soprarichiamata intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 all'art. 1 prevede che, per il triennio 2005-2007, le regioni e le province autonome assolvono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riportati nell'allegato 1 e agli altri adempimenti previsti dalla stessa intesa, tra cui e' espressamente previsto il richiamo all'art. 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste di attesa, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento;
Considerato inoltre che la soprarichiamata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, all'art. 9 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruita' tra i predetti livelli e le risorse messe a disposizione;
Considerato infine che l'anzidetta intesa Stato-regioni, all'art. 12, ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'allegato 1, al punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della stessa intesa;
Vista la proposta di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, tenuto conto della interrelazione del medesimo in coerenza con gli obiettivi dello schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, inviata dal Ministero della salute con nota del 12 gennaio 2006;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 24 marzo 2006, il Ministero della salute ha consegnato una nuova versione dello schema di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, che tiene conto delle richieste avanzate dalle regioni e che, nella successiva riunione tecnica del 27 marzo 2006, a seguito di ulteriori modifiche proposte dalle regioni si e' registrato comune assenso sullo schema di Piano in parola nel testo allegato sub-A, parte integrante del presente atto;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i presidenti delle regioni e delle province autonome, hanno evidenziato che per l'anno 2006 non sono state previste risorse aggiuntive per la riduzione delle liste d'attesa e che hanno fornito un contributo positivo sulla base dell'esperienza maturata in materia;
Rilevato che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che le risorse sono state aumentate;
Rilevato che il rappresentante del Ministero della salute ha inoltre osservato che il tema in questione e' stato proposto dal Governo attuale e che il presidente della Conferenza delle regioni ha comunque evidenziato che molte regioni hanno comunque gia' dato corso ad una parte significativa del provvedimento in esame;
Acquisito, pertanto, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sulla proposta di Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, nel predetto testo allegato sub-A;
Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, nei termini di cui all'allegato sub-A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
Roma, 28 marzo 2006

Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
Allegato sub-A
PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA
PER IL TRIENNIO 2006-2008 1. Introduzione.
Il fenomeno delle liste di attesa e' presente in tutti gli Stati dove insiste un servizio sanitario che offra un livello di assistenza avanzato, qualunque sia il modello organizzativo adottato e per il peculiare impatto che riveste sia sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale da un lato, che sul diritto dei cittadini all'erogazione delle prestazioni di cui ai livelli essenziali di assistenza dall'altro, deve quindi costituire oggetto di un impegno comune del Governo e delle regioni nel governo del sistema sanitario attraverso la realizzazione di un Piano nazionale.
La complessita' del problema infatti, sia per l'impatto organizzativo sul sistema sanitario nazionale che per le conseguenze sulla definizione dei diritti dei cittadini in materia di livelli di assistenza garantiti, richiede un impegno comune di Governo e regioni: si tratta di trovare le soluzioni piu' efficaci per il governo delle liste di attesa, con la consapevolezza che non esistono soluzioni semplici e univoche, ma vanno poste in essere azioni complesse ed articolate.
Il tema delle liste d'attesa e', per le sue caratteristiche peculiari, argomento centrale anche nel processo di implementazione del governo clinico (o del governo delle attivita' cliniche), quale strumento di promozione del principio di appropriatezza nelle sue due dimensioni clinica ed organizzativa.
La gestione delle liste di attesa puo' trovare piu' facile soluzione se si individuano strumenti e modi di collaborazione di tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante prescrittivo sia quelli di tutela del cittadino.
L'obiettivo deve essere infatti quello di promuovere la capacita' del Servizio sanitario nazionale, sia a livello centrale che periferico, di intercettare il reale bisogno di prestazioni, per garantire risposte adeguate al perseguimento degli obiettivi di salute, e di conseguire il risultato di far coincidere la domanda di prestazioni con il bisogno individuato. Il raggiungimento di tale obiettivo consentira' di eliminare l'eccesso di domanda inappropriata e, al contempo, di erogare tutte le prestazioni indispensabili per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
La soluzione del problema non puo' essere meramente quantitativa sul versante dell'organizzazione dell'offerta e dei volumi della produzione, ma deve coniugare il diritto del cittadino con adeguate strategie di governo della domanda che tenga conto della applicazione di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni.
A tal fine si conviene sulla necessita' di individuare adeguate sedi e strumenti di governo clinico ai diversi livelli del sistema che coinvolgano direttamente tutti i professionisti prescrittori.
Il Piano nazionale si propone di condividere un percorso per il governo delle liste di attesa finalizzato a garantire un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari, percorso che tenga conto della applicazione di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni e che garantisca la trasparenza del sistema a tutti i livelli, con l'obiettivo di realizzare sinergie di intervento tra i livelli istituzionali deputati a contrastare il fenomeno.
Il presente Piano fissa:
a) l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni entro novanta giorni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula della presente intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) la quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa determinata in euro 150 milioni e destinata anche alla realizzazione del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
d) le modalita' di attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
e) le modalita' di certificazione della realizzazione degli interventi in attuazione del presente Piano da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. 2. Linee generali di intervento che le regioni garantiscono per un approccio strategico al problema del contenimento dei tempi di attesa.
Entro novanta giorni dall'adozione del presente Piano, le regioni, anche ad integrazione ed aggiornamento, in nuovo testo coordinato, dei provvedimenti regionali attuativi dell'art. 3, decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002, del decreto del Presidente del Consiglio 16 aprile 2002 e di quanto gia' eventualmente definito nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottano e trasmettono al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, un Piano regionale attuativo che garantisca i seguenti aspetti:
1) governare la domanda di prestazioni, in particolare garantendo un ricorso appropriato alle attivita' del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso criteri di priorita' nell'accesso;
2) razionalizzare/ottimizzare l'offerta delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie, in considerazione sia delle effettive necessita' assistenziali del territorio (bisogno) sia della domanda rilevata, ferma restando la necessita' di perseguire l'obiettivo dell'appropriatezza degli accessi alle attivita' socio-sanitarie;
3) gestire razionalmente il sistema degli accessi, tramite una riorganizzazione del sistema delle prenotazioni (CUP), che consenta di interfacciare in modo ottimale il complesso dell'offerta con quello della domanda di prestazioni, che sia in grado di differenziare le prestazioni per tipologia e criticita' individuare i percorsi diagnostico-terapeutici prioritari e definirne le modalita' di gestione;
4) garantire revisioni periodiche dell'attivita' prescrittiva;
5) velocizzare la refertazione e la messa a disposizione dei risultati degli esami e differenziare il ruolo degli ospedali e del territorio;
6) utilizzare le opportunita' di un'adeguata organizzazione della libera professione.
Il Piano regionale garantisce la fissazione dei tempi massimi regionali per le prestazioni di cui al punto 3.
Il Piano regionale promuove l'informazione e la comunicazione sulle liste d'attesa che rappresentano un diritto fondamentale del cittadino e una risorsa strategica per l'azienda sanitaria per il miglioramento della qualita' del servizio. Il massimo sforzo dovra' essere impiegato per trasmettere informazioni ai cittadini riguardo al sistema complessivo dell'offerta e alla sua accessibilita', alle innovazioni normative ed organizzative, alle caratteristiche dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni, alle regole a tutela dell'equita' e della trasparenza.
Allo scopo, vanno sostenuti e potenziati strumenti quali i siti web aziendali, le campagne informative, gli uffici relazioni con il pubblico (URP), le Carte dei servizi e la rilevazione della soddisfazione degli utenti.
Va altresi' pienamente valorizzata la partecipazione degli utenti e delle associazioni di tutela e di volontariato, per favorire un'adeguata conoscenza delle attivita' e delle modalita' di accesso ai servizi che la fidelizzazione dei cittadini alle strutture del proprio territorio.
Se non e' stata gia' emanata precedentemente, con specifico provvedimento, la relativa disciplina regionale, in attuazione del comma 282, dell'art. 1, della legge finanziaria 2006, in materia di divieto alle aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, il piano regionale attuativo, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'art. 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca le disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e' legata a motivi tecnici.
Le regioni, al fine di evitare inappropriati ricorsi a prestazioni ambulatoriali e di ricovero, elaborano piani di intervento per il miglioramento della qualita' prescrittiva, mediante l'adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi con i soggetti prescrittori, per quelle prestazioni a maggiore criticita' e liste d'attesa piu' lunghe, anche in coerenza con quanto previsto dalla Commissione nazionale sull'appropriatezza nell'ambito delle proprie competenze, nonche' con quanto previsto, per tale materia, dagli accordi collettivi nazionali dei medici convenzionati. 3. Elenco delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere di cui alla lettera a), dell'art. 1, comma 280, della legge finanziaria 2006.
Le prestazioni sono state individuate a partire dall'esperienza di monitoraggio dei tempi di attesa svolte in attuazione dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002 e dell'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 nelle regioni rispetto alla criticita' nei tempi di erogazione e/o al loro particolare impatto sulla salute dei cittadini e sulla qualita' dei servizi. L'elenco sara' rivisto annualmente con intesa tra Governo e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
L'elenco comprende prestazioni individuate:
a) in specifiche aree critiche di bisogno assistenziale, per le quali e' prevedibile un ricorso caratterizzato da un alto livello di appropriatezza, per cui e' necessario garantire il diritto all'accesso nei tempi adeguati (area delle urgenze differibili, area oncologica, area delle patologie cardiache e vascolari), in ambiti che presentano forti differenze di accessibilita' nelle diverse realta' regionali;
b) prime visite specialistiche in branche caratterizzate da una forte domanda assistenziale;
c) in settori ad alta complessita' tecnologica, per le quali, al contrario, si rileva un frequente ricorso inappropriato, a fronte di un costo elevato delle stesse;
d) in ambiti che presentano forti differenze di accessibilita' nelle diverse realta' regionali.
Sono da intendersi non incluse nel presente piano le prestazioni erogate nell'ambito dei piani regionali della prevenzione attiva per le quali i medesimi piani regionali abbiano previsto modalita' di offerta attiva e di fissazione degli appuntamenti.

----> Vedere da pag. 54 a pag. 58 <----

Per le prestazioni sopra elencate, il tempo massimo di attesa individuato dalla regione dovra' essere garantito per il novanta per cento dei pazienti, a prescindere dall'individuazione delle priorita' di accesso alle medesime, che comunque andranno a garantire classi di priorita' con un arco temporale minore rispetto a quello evidenziato, in coerenza e in analogia con quanto gia' stabilito dall'Accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 per alcune prestazioni ambulatoriali e di ricovero.
Per le prestazioni evidenziate in grigio le regioni potranno rinviare l'inserimento nei piani attuativi aziendali alla conclusione di un'attivita' di monitoraggio da condursi a cominciare dal secondo semestre 2006 e coordinata a livello nazionale dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR). Il monitoraggio permettera' di valutare la variabilita' dei tassi di accesso e di rilevare le criticita' del sistema dell'offerta, tali da rendere necessari interventi sulla organizzazione specifica delle attivita', anche in considerazione del fatto che alcune sono molto a rischio di inappropriatezza. Il monitoraggio avra' la durata del presente Piano prevedendo rapporti con cadenza annuale. 4. Diretta applicabilita' dei tempi fissati a livello nazionale in caso di inerzia regionale.
In caso di mancata adozione del Piano regionale attuativo, nei programmi attuativi aziendali trovano diretta applicazione i tempi desumibili dai parametri temporali determinati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro novanta giorni dalla stipula della presente intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 5. Programmi attuativi aziendali delle Aziende unita' sanitarie locali.
Entro novanta giorni dall'adozione del Piano attuativo regionale, le aziende unita' sanitarie locali adottano un programma attuativo aziendale.
Fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il programma attuativo aziendale provvede a recepire i tempi massimi di attesa - in attuazione della normativa regionale in materia ed in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - per le prestazioni di cui al paragrafo 3 del presente Piano nazionale.
Nel programma, sentite le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza medica e i rappresentanti delle associazioni dei pazienti e dei consumatori, sono definite le misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente.
Il programma prevede la specificazione delle strutture nell'ambito delle quali i tempi massimi di attesa sono garantiti, nonche' le modalita' con le quali e' garantita la diffusione dell'elenco delle strutture suddette, utilizzando gli strumenti di comunicazione disponibili, con particolare riferimento alle carte dei servizi, nonche' prevedendo la diffusione delle suddette informazioni anche presso strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie, ambulatori di medicina generale e di pediatri di libera scelta etc.). 6. Vincolo delle risorse per il piano di contenimento e CUP.
Le regioni si impegnano a destinare una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento degli obiettivi del presente Piano nazionale, riservando una parte degli importi alla realizzazione di un sistema che assicuri al cittadino la possibilita' di prenotare le prestazioni tramite un Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio. Le risorse vincolate sono indicate nella seguente tabella:

Tabella RISORSE VINCOLATE PER IL PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 34 E 34-BIS DELLA
LEGGE n. 662/1996 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2006-2007-2008. =====================================================================
| |Di cui per le attivita' di
| | Centro unico di
|Totale risorse| prenotazione =====================================================================
| Euro| Euro --------------------------------------------------------------------- Piemonte.... | 11.072.817 | 3.690.939 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta.... | 315.319 | 105.106 --------------------------------------------------------------------- Lombardia.... | 24.012.382 | 8.004.127 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di | | Bolzano.... | 1.215.393 | 405.131 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di | | Trento.... | 1.271.497 | 423.832 --------------------------------------------------------------------- Veneto.... | 12.038.024 | 4.012.675 --------------------------------------------------------------------- Friuli-Venezia Giulia.... | 3.097.708 | 1.032.569 --------------------------------------------------------------------- Liguria.... | 4.086.088 | 1.362.029 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna.... | 10.584.021 | 3.528.007 --------------------------------------------------------------------- Toscana.... | 9.249.520 | 3.083.173 --------------------------------------------------------------------- Umbria.... | 2.201.188 | 733.729 --------------------------------------------------------------------- Marche.... | 3.895.809 | 1.298.603 --------------------------------------------------------------------- Lazio.... | 13.558.104 | 4.519.368 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo.... | 3.325.900 | 1.108.633 --------------------------------------------------------------------- Molise.... | 830.349 | 276.783 --------------------------------------------------------------------- Campania.... | 14.921.202 | 4.973.734 --------------------------------------------------------------------- Puglia.... | 10.429.273 | 3.476.424 --------------------------------------------------------------------- Basilicata.... | 1.541.453 | 513.818 --------------------------------------------------------------------- Calabria.... | 5.202.319 | 1.734.106 --------------------------------------------------------------------- Sicilia.... | 12.913.890 | 4.304.630 --------------------------------------------------------------------- Sardegna.... | 4.237.745 | 1.412.582 ---------------------------------------------------------------------
Italia....| 150.000.000 | 50.000.000

7. Flusso informativo.
In applicazione della lettera e) del comma 280 dell'articolo della legge finanziaria 2006, per l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, vengono previsti un monitoraggio di sistema del fenomeno liste di attesa, un monitoraggio specifico delle prestazioni di cui al paragrafo 3 ed un monitoraggio delle eventuali sospensioni delle attivita' di prenotazione. 7.1. Monitoraggio di sistema.
Al fine di poter monitorare l'attuazione dell'appropriata erogazione delle prestazioni, il flusso informativo nell'ambito del Sistema informativo sanitario deve prevedere una procedura di rilevazione in grado di differenziare le prenotazioni delle prestazioni in funzione della classe di priorita' assegnata e dell'urgenza.
Per meglio garantire la tempestivita' nell'accesso alle prestazioni, in particolare per i pazienti che presentano situazioni piu' critiche relativamente a stato di salute e/o di sofferenza, e' opportuno prevedere l'uso sistematico delle classi di priorita' definite in coerenza con i criteri indicati a livello nazionale per governare l'accesso alle prestazioni, come gia' indicato dall'Accordo dell'11 luglio 2002, anche per permettere, a livello di monitoraggio, di differenziare le prenotazioni in funzione della classe di priorita' assegnata.
In attesa di futuri sviluppi dei sistemi informativi, che permetteranno rilevazioni sistematiche dei dati sui tempi di attesa in modalita' continua, il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali si deve basare sulla rilevazione trimestrale in un periodo indice stabilito a livello nazionale a partire dal 1° gennaio 2007. In una prima fase il periodo indice fara' riferimento ad un'unica giornata; successivamente diventera' settimanale.
In prima applicazione, nell'anno 2006, tenuto conto della sperimentazione gia' condotta, le prestazioni ambulatoriali da monitorare sono le seguenti: ecografia addome, ecodoppler dei tronchi sovraortici e dei vasi periferici, esofago-gastro-duodenoscopia, RMN della colonna, RMN cerebrale, TAC cerebrale, TAC dell'addome, all'interno delle aree di priorita' definite sopra, visita cardiologia, visita oculistica, visita ortopedica, secondo quanto definito dal paragrafo 3.
A partire dal 1° gennaio 2007 il numero di prestazioni da monitorare verra' incrementato nell'ambito dell'elenco di cui al paragrafo 3, secondo un protocollo definito con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Gli standard di riferimento potranno variare a seconda che vengano utilizzate le classi di priorita' o meno, sulla base di quanto indicato dal medico prescrittore sulla ricetta inerente la prestazione da erogare.
In considerazione del fatto che le regioni hanno facolta' di non utilizzare sistemi di prenotazione che tengano conto delle classi di priorita' per le prestazioni programmabili e che le classi A (entro dieci giorni) e B (trenta giorni per le visite e entro sessanta giorni per le prestazioni strumentali) previste nell'Accordo dell'11 luglio 2002 comprendono le prestazioni per le quali l'accesso prioritario e' connotato da criteri di appropriatezza tali da raccomandare, entro tempi ravvicinati, l'erogazione della prestazione ad una determinata percentuale di soggetti, a livello nazionale si adotta la seguente metodologia:
tempo massimo di attesa per le visite specialistiche: trenta giorni;
tempo massimo di attesa per le prestazioni diagnostiche: sessanta giorni;
il valore soglia e' l'80%, nel senso che l'indicatore si ritiene soddisfatto se almeno l'80% dei cittadini ottiene una prenotazione che si colloca al di sotto del tempo massimo di attesa.
In relazione a tale metodologia, con periodicita' annuale, entro il 31 dicembre, l'ASSR, sentita la Commissione nazionale sull'appropriatezza, rivede il valore soglia di ciascuna delle prestazioni oggetto di monitoraggio, sulla scorta di evidenze relative all'appropriatezza degli accessi, rilevate attraverso esperienze regionali, ricerche e monitoraggi, al fine di garantire un'offerta ottimale rispetto ai reali bisogni di salute ed evitare spreco di risorse e contenziosi ingiustificati.
Se invece sono utilizzate le classi di priorita', come previste nell'Accordo dell'11 luglio 2002, gli indicatori e le soglie sono i seguenti:
pazienti codificati come classe A: tempo massimo di attesa dieci giorni; valore soglia: 90%;
pazienti codificati come classe B: tempo massimo di attesa trenta giorni per le visite specialistiche, sessanta giorni per le prestazioni diagnostiche; valore soglia: 80%;
pazienti codificati come classe C: tempo massimo di attesa centottanta giorni; valore soglia: 100%.
In relazione a tale metodologia, con periodicita' annuale, entro il 31 dicembre, l'ASSR, sentita la Commissione nazionale sull'appropriatezza, rivede i valori soglia di ciascuna classe di priorita' delle prestazioni oggetto di monitoraggio, sulla scorta di evidenze relative all'appropriatezza degli accessi, rilevate attraverso esperienze regionali, ricerche e monitoraggi, al fine di garantire un'offerta ottimale rispetto ai reali bisogni di salute ed evitare spreco di risorse e contenziosi ingiustificati.
Sono oggetto di verifica esclusivamente le prime visite e le prime prestazioni diagnostiche/terapeutiche, ovvero quelle che rappresentano il primo contatto del paziente con il sistema relativamente al problema di salute posto e le prestazioni urgenti differibili.
Sono quindi escluse dal monitoraggio tutte le prestazioni urgenti non differibili (che devono trovare risposta entro poche ore), le prestazioni successive al primo accesso e programmate dallo specialista che ha gia' preso in carico il paziente (comprese le prestazioni di 2° e 3° livello rese a pazienti a cui e' gia' stato fatto un inquadramento diagnostico che necessitano di approfondimento), i controlli successivi, le prestazioni di screening.
Per quanto attiene alla rappresentazione dei risultati dei monitoraggi, si utilizzeranno le metodologie gia' validate negli anni scorsi dal Gruppo tecnico istituito presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. I risultati del monitoraggio saranno validati dal Comitato ex art. 9 di cui all'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
Per quanto attiene ai ricoveri, per la periodica rilevazione dei tempi di attesa, e' obbligatorio l'utilizzo delle agende di prenotazione dei ricoveri nel formato e con le modalita' previste nel documento prodotto dal Mattone «Tempi di attesa» (linee guida per la agende di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili), tenuto conto di quanto gia' disciplinato dall'art. 3, comma 8 della legge n. 724/1994, che prevede l'obbligo delle aziende sanitarie locali, dei presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri.
La rilevazione sara' effettuata con cadenze e procedure da definire in modo simile a quanto gia' attuato nelle sperimentazioni svolte. Rispetto a quanto gia' previsto, si ritiene di apportare delle leggere modifiche ai parametri, per ridurre il numero di tempi massimi previsti a quelli gia' considerati dall'Accordo dell'11 luglio 2002, come di seguito riportato:
intervento chirurgico per cancro della mammella: entro trenta giorni per il 100% dei pazienti (come in precedenza);
intervento chirurgico per cancro del colon-retto: entro trenta giorni per il 100% dei pazienti (come in precedenza);
intervento per protesi d'anca: entro novanta giorni per il 50% dei pazienti, entro centottanta giorni per il 90% dei pazienti;
coronarografia: entro sessanta giorni per il 50% dei pazienti, entro centottanta giorni per il 100% dei pazienti (in precedenza erano centoventi giorni per il 90%).
Anche in questo caso l'indicatore da utilizzare e' la percentuale dei cittadini che ottiene l'ammissione al ricovero programmato entro i tempi massimi sopra indicati dal giorno dell'inserimento nell'Agenda dei ricoveri programmati.
Dal 1° gennaio del 2007 le regioni garantiscono l'inserimento nella Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) di due nuovi campi: data di prenotazione e classe di priorita' (qualora abbia adottato tale modalita' di ammissione al ricovero); queste informazioni permetteranno una lettura a tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa per i ricoveri. 7.2. Monitoraggio specifico.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, viene istituito un flusso informativo relativo alla raccolta trimestrale di dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 3 erogate presso le strutture indicate nei programmi attuativi aziendali, con la rilevazione, per le strutture coinvolte e per singola prestazione, del numero delle prestazioni erogate e dei relativi tempi di attesa, nonche' la percentuale di prestazioni effettuate con un tempo di attesa superiore al massimo stabilito. 7.3. Monitoraggio delle sospensioni delle attivita' di prenotazione.
Il comma 282 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 stabilisce che alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le attivita' di prenotazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adottare, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'art. 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e' ammessa perche' legata a motivi tecnici. Di tutte le sospensioni va informato, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. 8. Certificazione da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Le regioni si impegnano a trasmettere entro novanta giorni dalla stipula della presente intesa al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 i Piani regionali attuativi del presente Piano.
Il Comitato predispone una linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali, che tiene conto di quanto il piano regionale e' coerente con il Piano nazionale sulla base delle linee guida del Comitato, con particolare attenzione alle parti riguardanti l'individuazione dei seguenti punti all'interno dei Piani regionali:
interventi per fissazione dei tempi di attesa;
realizzazione dell'obiettivo dei CUP;
modalita' con cui i programmi attuativi aziendali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione.
In particolare quest'ultimo punto appare irrinunciabile, in quanto la mancanza di monitoraggio e valutazione impedirebbe alle regioni di fornire al Comitato le informazioni necessarie alla certificazione. I risultati della valutazione del Piano regionale saranno comunicati ai referenti regionali con i quali si concordera' il percorso da seguire. 9. Ruolo della Commissione nazionale sull'appropriatezza.
La Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, la cui istituzione e' prevista dal comma 283 della legge finanziaria 2006 svolge, nell'ambito delle attivita' di cui al presente Piano, la promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. 10. Ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
I compiti dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali sono quelli gia' previsti dagli Accordi Stato-regioni precedenti in materia, nonche' quelli fissati dall'art. 1, comma 308 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
 
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