Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 febbraio 2006 |
Recepimento della direttiva 2004/74/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997, n. 192, supplemento ordinario; Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, come sostituita dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 216 del 16 giugno 2004 e dalla rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 236 del 7 luglio 2004; Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti; Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza; Effettuata con lettera del 18 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 52 del 1997, la comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
Decreta: Art. 1. 1. I testi degli allegati IB, II, III e IV al presente decreto sostituiscono i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa. |
|
Art. 2. 1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato in relazione alla nota k della prefazione e alle voci di cui all'elenco dei numeri d'indice riportato in allegato IA. 2. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato come segue: a) il testo dell'allegato 5A del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.; b) il capitolo B.1-bis e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5B del presente decreto; c) il capitolo B-ter e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5C del presente decreto; d) il capitolo B.4. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5D del presente decreto; e) il capitolo B.5. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5E del presente decreto; f) il capitolo B.31. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5F del presente decreto; g) il capitolo B.35. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5G del presente decreto; h) il testo dell'allegato 5H del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42. e B.43.; i) il testo dell'allegato 5I del presente decreto e' aggiunto come capitoli da C.21. a C.24. |
|
Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in esso inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, gia' immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa. |
|
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2006 Il Ministro: Storace |
|
ALLEGATO I
----> Vedere allegato da pag. 5 a pag. 90 <----
----> Vedere allegato da pag. 91 a pag. 180 <----
----> Vedere allegato da pag. 181 a pag. 270 <----
----> Vedere allegato da pag. 271 a pag. 360 <----
----> Vedere allegato da pag. 361 a pag. 450 <----
----> Vedere allegato da pag. 451 a pag. 540 <----
----> Vedere allegato da pag. 541 a pag. 610 <---- |
|
ALLEGATO II
----> Vedere allegato da pag. 611 a pag. 616 <---- |
|
ALLEGATO III
----> Vedere allegato da pag. 617 a pag. 624 <---- |
|
ALLEGATO IV
----> Vedere allegato da pag. 625 a pag. 629 <---- |
|
Allegato 5A
----> Vedere allegato da pag. 630 a pag. 637 <---- |
|
Allegato 5B
----> Vedere allegato da pag. 638 a pag. 650 <---- |
|
Allegato 5C
----> Vedere allegato da pag. 651 a pag. 666 <---- |
|
Allegato 5D
----> Vedere allegato da pag. 667 a pag. 677 <---- |
|
Allegato 5E
----> Vedere allegato da pag. 678 a pag. 688 <---- |
|
Allegato 5F
----> Vedere allegato da pag. 689 a pag. 697 <---- |
|
Allegato 5G
----> Vedere allegato da pag. 698 a pag. 710 <---- |
|
Allegato 5H
----> Vedere allegato da pag. 711 a pag. 728 <---- |
|
Allegato 5I
----> Vedere allegato da pag. 729 a pag. 776 <---- |
|