| Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2006 (vai al sommario) | 
| MINISTERO DELLA SALUTE | 
| DECRETO 28 febbraio 2006 | 
| Recepimento  della  direttiva  2004/74/CE recante XXIX adeguamento al progresso   tecnico   della   direttiva   67/548/CEE  in  materia  di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. | 
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| IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52, recante attuazione  della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio   ed   etichettatura   delle  sostanze  pericolose,  come modificato  con  decreto  legislativo  25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
 Visto   il   decreto   ministeriale  28 aprile  1997  e  successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 19 agosto 1997, n. 192, supplemento ordinario;
 Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante   ventinovesimo   adeguamento   al  progresso  tecnico  della direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio  concernente il riavvicinamento delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, come sostituita dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 216 del 16 giugno 2004 e  dalla  rettifica,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 236 del 7 luglio 2004;
 Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche  di  cui  all'allegato  I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti;
 Ritenuto  altresi'  necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli   e  indicazioni  di  pericolo  delle  sostanze  e  preparati pericolosi,  nonche'  degli  elenchi  delle  frasi  di  rischio e dei consigli di prudenza;
 Effettuata  con  lettera del 18 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37, comma  2, del decreto legislativo n. 52 del 1997, la comunicazione al Ministero  delle  attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
 
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  testi  degli  allegati  IB, II, III e IV al presente decreto sostituiscono  i  corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa.
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| Art. 2. 1.  L'allegato  I  al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa  e'  modificato  in relazione alla nota k della prefazione e alle voci di cui all'elenco dei numeri d'indice riportato in allegato IA.
 2.  L'allegato  V  al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato come segue:
 a) il  testo  dell'allegato  5A  del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.;
 b) il   capitolo   B.1-bis   e'   sostituito  dal  testo  di  cui all'allegato 5B del presente decreto;
 c) il  capitolo B-ter e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5C del presente decreto;
 d) il  capitolo  B.4. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5D del presente decreto;
 e) il  capitolo  B.5. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5E del presente decreto;
 f) il  capitolo B.31. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5F del presente decreto;
 g) il  capitolo B.35. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5G del presente decreto;
 h) il  testo  dell'allegato  5H  del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42. e B.43.;
 i) il  testo  dell'allegato  5I  del presente decreto e' aggiunto come capitoli da C.21. a C.24.
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| Art. 3. 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze  in  esso  inserite  per  la  prima volta o modificate nella classificazione  rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della  direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa.
 2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  sono  concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati  pericolosi  la  cui classificazione ed etichettatura viene modificata  a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per  la  prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze  esistenti  nel  28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, gia'  immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa.
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| Art. 4. 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 febbraio 2006
 Il Ministro: Storace
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| ALLEGATO  I 
 ---->  Vedere allegato da pag. 5 a pag. 90  <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 91 a pag. 180  <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 181 a pag. 270  <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 271 a pag. 360  <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 361 a pag. 450  <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 451 a pag. 540  <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 541 a pag. 610  <----
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| ALLEGATO  II 
 ---->  Vedere allegato da pag. 611 a pag. 616  <----
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| ALLEGATO  III 
 ---->  Vedere allegato da pag. 617 a pag. 624  <----
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| ALLEGATO  IV 
 ---->  Vedere allegato da pag. 625 a pag. 629  <----
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| Allegato  5A 
 ---->  Vedere allegato da pag. 630 a pag. 637  <----
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| Allegato  5B 
 ---->  Vedere allegato da pag. 638 a pag. 650  <----
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| Allegato  5C 
 ---->  Vedere allegato da pag. 651 a pag. 666  <----
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| Allegato  5D 
 ---->  Vedere allegato da pag. 667 a pag. 677  <----
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| Allegato  5E 
 ---->  Vedere allegato da pag. 678 a pag. 688  <----
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| Allegato  5F 
 ---->  Vedere allegato da pag. 689 a pag. 697  <----
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| Allegato  5G 
 ---->  Vedere allegato da pag. 698 a pag. 710  <----
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| Allegato  5H 
 ---->  Vedere allegato da pag. 711 a pag. 728  <----
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| Allegato  5I 
 ---->  Vedere allegato da pag. 729 a pag. 776  <----
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