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| Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 23 febbraio 2006 |  | Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  27 aprile  1983, recante  norme  sanitarie  per  lo  spostamento dei suidi, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  118  del 2 maggio 1983;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
 Vista  l'ordinanza del Ministro della sanita' 26 luglio 2001, Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza  della  peste  suina classica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  1° aprile  1997 relativo  al  Piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina;
 Vista  la  decisione  della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005  relativa  a  talune  misure  sanitarie  di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;
 Considerato  che  sul  territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza  ed  eradicazione  di  alcune  malattie  del  suino  che prevedono    controlli    sanitari    nelle   aziende   suinicole   e classificazione  delle  stesse  in  funzione  dello  status sanitario acquisito;
 Considerato  che  tali piani sono stati approvati dalla Commissione europea   in  funzione  dei  programmi  presentati  e  dei  risultati raggiunti;
 Considerato  che le misure di controllo negli allevamenti suinicoli previsti   dagli   attuali   piani  di  eradicazione  e  sorveglianza assicurano  un monitoraggio periodico dello stato sanitario dei suini allevati;
 Considerato  che  la  regolare  esecuzione  dei  sopra citati Piani nazionali   di   eradicazione  e  sorveglianza  prevede  tra  l'altro l'accreditamento   sanitario   delle   singole  aziende  suinicole  e successivamente,  in  funzione  di  determinati  criteri, dell'intero territorio regionale;
 Preso  atto  che diverse regioni italiane hanno acquisito lo status di  regioni  accreditate  per  alcune malattie diffusive del suino in ottemperanza ai Piani nazionali di sorveglianza ed eradicazione;
 Considerato che le norme sanitarie che sovrintendono lo spostamento dei  suidi  devono tenere conto dei risultati raggiunti dalle singole regioni  nell'ambito dei piani di eradicazione e sorveglianza nonche' piu' in generale dell'andamento della situazione epidemiologica delle malattie del suino;
 Rilevata la favorevole situazione epidemiologica relativa ad alcune delle  principali  malattie  infettive  e  diffusive  del  suino  sul territorio  delle  regioni  accreditate,  che rende di fatto superata l'attuazione  di  alcuni  controlli  sanitari  per lo spostamento dei suini;
 Ritenuto necessario abrogare le prescrizioni per lo spostamento dei suidi  contenute  nell'ordinanza del Ministro della sanita' 27 aprile 1983,  sopra  citata,  in funzione del favorevole andamento di alcune malattie del suino in certe regioni del territorio nazionale;
 
 Ordina:
 
 Art. 1.
 1. I suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia,  autoveicoli, navi ed aeromobili devono essere sottoposti a visita  veterinaria  da  parte  del  veterinario ufficiale della AUSL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico.
 2.   Nell'espletamento   dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,  il veterinario    ufficiale    deve   verificare   che   le   condizioni igienico-sanitarie,  che  hanno consentito l'esercizio dell'attivita' allevatoriale,  siano  mantenute;  detta attivita' di vigilanza, deve essere  registrata  sul  registro  aziendale  di  cui  al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  317/1996 mediante l'apposizione di data e firma del veterinario ufficiale.
 3.  La  visita clinica di cui al comma 1, non e' obbligatoria per i suini  destinati  direttamente  ad  uno  stabilimento di macellazione ubicato  nella  stessa  regione di origine, se provenienti da aziende accreditate,  ad  esclusione  delle  stalle  di  sosta,  ai sensi del vigente Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare approvato dalla Commissione europea;
 4.  La  visita  clinica di cui al comma 1 non e' obbligatoria per i suini  destinati direttamente verso qualsiasi allevamento da ingrasso o  stabilimento di macellazione, ad esclusione delle stalle di sosta, ubicati  su tutto il territorio nazionale, a condizione che l'azienda di  origine  sia  situata  in  una  regione  accreditata ai sensi del vigente Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare  approvato dalla Commissione europea, di cui all'allegato I,  e  che  la stessa azienda di origine sia accreditata ai sensi del piano  nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina.  I suini destinati agli allevamenti di ingrasso possono essere ulteriormente  movimentati  solo  verso  un impianto di macellazione. L'allegato  I e' aggiornato contestualmente alle modifiche, apportate in sede comunitaria alla decisione 2005/779/CE.
 5. La movimentazione degli animali di cui ai commi 3 e 4 in carenza delle  condizioni ivi richieste, comporta la sospensione dei benefici derivanti  dallo  stato  sanitario  di accreditamento per la malattia vescicolare del suino e per la malattia di Aujeszky per un periodo di tempo da sei mesi ad un anno;
 6. La movimentazione degli animali in difformita' a quanto previsto ai  commi  1,  3  e 4 comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  veterinario  ufficiale,  incaricato  della  visita  di  cui all'art.  1,  comma  1,  deve, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione a tergo del modello del documento di accompagnamento  (Mod.  4)  di  cui  all'allegato  IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
 2.  Nel  modello  di cui al comma 1, il veterinario ufficiale, dopo aver  verificato  la  conformita'  della  azienda  e degli animali ai requisiti  previsti  dalle  vigenti  norme  in  materia di anagrafe e identificazione  dei  suini,  deve altresi' riportare gli estremi dei contrassegni di identificazione dei suini nonche' la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole in allevamento previsto dai piani di eradicazione  e  sorveglianza  o  dell'eventuale  accreditamento  per malattia vescicolare del suino e per la malattia di Aujezsky.
 3.  Nei  casi  di  cui all'art. 1, commi 3 e 4, la compilazione del modello del documento di accompagnamento (Mod. 4) di cui all'allegato IV  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  contenente  gli estremi dei contrassegni di identificazione, il numero  dei  suini  trasportati nonche' la data dell'ultimo controllo sierologico  favorevole  e  la  data  di  accreditamento per malattia vescicolare  dei  suini  e  per  la malattia di Aujezsky, puo' essere redatta a cura del proprietario, che se ne assume la responsabilita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  ogni  spedizione di suidi fuori dal comune dell'azienda di origine,  il  modello  4  deve essere redatto in quadruplice copia da conservare con le seguenti modalita':
 a) una copia di esso deve essere trattenuta dall'allevatore;
 b) una  copia  e'  trattenuta  dal  veterinario  ufficiale che ha effettuato la visita clinica che provvede ad inviarla a mezzo fax, 24 ore  prima  della  partenza degli animali dall'azienda di origine, al servizio  veterinario  dell'azienda sanitaria competente sul luogo di destinazione degli animali;
 c) le  rimanenti  due  copie sono consegnate dal trasportatore al macello  o  azienda  di  destinazione  che  provvedera' a sua volta a trasmetterne  copia entro 24 ore dall'arrivo della partita, alla AUSL competente per territorio della azienda di destinazione.
 2.  Nel  caso  previsto  all'art. 2, comma 3, l'allevatore oltre ad effettuare  quanto  disposto  alla lettera c), procede ad inviare una copia  del  modello  4  anche  al  servizio  veterinario dell'azienda sanitaria  competente  sull'allevamento  di partenza dei suini e tale invio deve avvenire a mezzo fax entro 24 ore dalla spedizione.
 3.  La  procedura  di cui al comma 1, lettera b) non si applica nel caso  in  cui il modello 4 sia stato redatto dallo stesso veterinario ufficiale  cui  compete,  nel  luogo  di  destinazione  dei suidi, la vigilanza sanitaria.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  L'obbligo  della  visita sanitaria di cui all'art. 1, comma 1 e dell'attestazione  di  cui  all'art.  2 comma 1, e' esteso a tutte le partite  di  suidi  che vengono spostati nel territorio nazionale per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni.
 2.  Sono  fatte salve le restrizioni previste per la movimentazione dei  suini  nell'ambito  di attuazione di eventuali misure di polizia veterinaria.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  L'ordinanza  del Ministro della sanita' 27 aprile 1983, recante norme  sanitarie  per  lo  spostamento  dei  suidi,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 2 maggio 1983 e' abrogata.
 La  presente  ordinanza  entra in vigore il giorno successivo della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2007.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 282
 |  |  |  | Allegato I 
 Sezione A.
 
 Regioni  riconosciute  indenni  dalla  malattia  vescicolare  dei suini:
 - Basilicata;
 - Emilia-Romagna;
 - Friuli-Venezia Giulia;
 - Lazio;
 - Liguria;
 - Lombardia;
 - Marche;
 - Molise;
 - Piemonte;
 - Puglia;
 - Sardegna;
 - Toscana;
 - Trentino-Alto Adige;
 - Umbria;
 - Valle d'Aosta;
 - Veneto.
 
 Sezione B.
 
 Regioni  non  riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini:
 - Abruzzo;
 - Campania;
 - Calabria;
 - Sicilia.
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