Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 marzo 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, nata a Weekt (Olanda) il 17 agosto 1974, cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocaat», conseguito in Olanda ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Getuigcshrift het doctoral examen in het Nederlands Recht» conseguito presso l'«Universiteit Maastricht» come dichiarato in data 31 ottobre 1996; Considerato che e' iscritta all'«Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam» dal 12 ottobre 1999; Preso atto che la richiedente e' in possesso anche del titolo di «Solicitor» conseguito presso la «Supreme Court of England and Wales» dal 15 ottobre 2003 ed e' inoltre in possesso anche del titolo di «Attorney and Counsellor at Law» rilasciato dalla «Supreme Court of the State of New York» dall'ottobre 2002; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 dicembre 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quelta di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, nata a Weekt (Olanda) il 17 agosto 1974, cittadina olandese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 marzo 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere anunesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. ll candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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