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| Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, di titolo di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, nata a Weekt  (Olanda)  il  17 agosto  1974,  cittadina olandese, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'articolo 12  del  sopra  indicato  decreto legislativo,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 277/2003,  il  riconoscimento del titolo professionale di «Advocaat», conseguito  in  Olanda  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Getuigcshrift   het   doctoral   examen  in  het  Nederlands  Recht» conseguito presso l'«Universiteit Maastricht» come dichiarato in data 31 ottobre 1996;
 Considerato   che  e'  iscritta  all'«Orde  van  Advocaten  in  het arrondissement Amsterdam» dal 12 ottobre 1999;
 Preso  atto  che  la richiedente e' in possesso anche del titolo di «Solicitor» conseguito presso la «Supreme Court of England and Wales» dal  15 ottobre  2003  ed  e' inoltre in possesso anche del titolo di «Attorney  and  Counsellor at Law» rilasciato dalla «Supreme Court of the State of New York» dall'ottobre 2002;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quelta di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Driessen Marieke Germa Tonny, nata a Weekt (Olanda) il 17 agosto   1974,  cittadina  olandese,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  penale,  2)  diritto  civile,  3) diritto costituzionale, 4) diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9)   diritto  internazionale  privato,  10)  deontologia  e ordinamento forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il  candidato,  per  essere  anunesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta consiste nello svolgimento di elaborati su: 1)  diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra  le  restanti  materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. ll candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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