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| Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Riconoscimento, al sig. Campi Alessandro, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista l'istanza del sig. Campi Alessandro nato il 24 agosto 1976 ad Udine  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Abogado»  -  rilasciatogli in data 6 ottobre 2005 dall'«Ilustre Colegio d Abogados» di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  inoltre  che  il richiedente e' in possesso del titolo accademico  di  «dottore  in  giurisprudenza»  conseguito  presso  la Universita'  degli studi di Trieste il 16 dicembre 2003, omologato in Spagna il 30 agosto 2005;
 Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;
 Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al sig. Campi Alessandro, nato il 24 agosto 1976 ad Udine (Italia), cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di «Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame scritto e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2)   diritto   penale,   3)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  scelta del candidato tra le nove indicate nell'art.  2  del  presente  decreto  e  su deontologia e ordinamento professionale.  Il  candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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