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| Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Di Pinto Silvana Yanitza, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di biologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Di  Pinto  Silvana Yanitza, nata a Maracay  (Venezuela)  il  2 aprile 1960, cittadina italo-venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale,  di  cui  e'  in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado  en  Bioanalisis»  conseguito  presso  l'«Universidad  de Carabobo» in data 17 luglio 1997;
 Preso  atto  che  la richiedente e' iscritta presso il «Collegio de Bioanalistas del Estado Carabobo» dal 25 novembre 1997;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 dicembre 2005;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione della   richiedente  non  appare  completa  ai  fini  dell'iscrizione all'albo  dei Biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia  e  che  pertanto  sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa sulle seguenti materie orali:
 1) genetica;
 2) legislazione e deontologia;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla sig.ra Di Pinto Silvana Yanitza, nata a Maracay (Venezuela) il 2 aprile  1960, cittadina italo-venezuelana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  dei  Biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento   di  una  prova  attitudinale  orale;  le  modalita'  di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La   prova   attitudinale,  vertera'  sulle  seguenti  materie:  1) genetica, 2) legislazione e deontologia.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A.
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