Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 settembre 2005, n. 305 |
Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 283 del 1962; Visto l'articolo 57, ultimo comma, del codice di procedura penale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state trasferite al Ministero della salute le funzioni del Ministero della sanita'; Visto il proprio decreto 15 novembre 1985, come modificato dal decreto 27 maggio 1987, in base al quale l'esercizio delle speciali funzioni di polizia giudiziaria espletate, ai sensi della citata legge n. 283 del 1962, dai medici, dai farmacisti, dai segretari tecnici, dalle guardie di sanita' e dai capi guardia di sanita' dei ruoli di questo Ministero comporta il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il rilascio della tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nel relativo allegato A; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001, sottoscritto in data 23 dicembre 2004, riguardante i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della salute, nonche' l'accordo di amministrazione, sottoscritto in data 26 ottobre 2000, adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, concernente l'inquadramento nei nuovi profili professionali del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero; Considerato che ai sensi delle sopra indicate disposizioni il personale medico, veterinario, chimico, e farmacista del Ministero della salute e' stato inquadrato nella dirigenza delle professionalita' sanitarie e quello appartenente ai profili professionali di segretario tecnico, di guardia di sanita' e capo guardia di sanita' e' stato inquadrato nelle aree funzionali C e B del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario con i profili professionali di coordinatore, specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico; Ravvisata, pertanto, la necessita' di apportare modifiche al citato decreto ministeriale del 1985 per quanto riguarda i dipendenti cui attribuire, ai sensi delle menzionate disposizioni, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e rilasciare la tessera personale di riconoscimento, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo sistema di classificazione del personale; Ritenuto, in conseguenza, di rideterminare le caratteristiche della tessera di riconoscimento di cui all'allegato A del citato decreto ministeriale 15 novembre 1985, al fine di adeguarla alle prescrizioni in atto vigenti sia per il personale cui e' attribuita, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, la qualifica degli ufficiali di polizia giudiziaria sia per l'Autorita' competente a rilasciare il documento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2005; Vista la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1985, come modificato dal decreto 27 maggio 1987, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - Ai dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti appartenenti alle professionalita' sanitarie del Ministero della salute ed al personale appartenente alle aree funzionali C e B del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, inquadrato nei profili professionali di coordinatore, specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico, in servizio presso il Ministero della salute e adibito ai compiti per i quali la normativa in premessa citata prevede il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e' rilasciata, per l'effettivo esercizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, una tessera personale di riconoscimento, avente le caratteristiche indicate nell'allegato A al presente decreto». 2. L'allegato A al decreto ministeriale 15 novembre 1985 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 settembre 2005 Il Ministro: Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 120
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 17 della legge 26 aprile 1963, n. 441 (Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750), reca il seguente testo: «Art. 17. - Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica. Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonche' sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza. Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanita', i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresi' della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali. Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessita', l'ispettore sanitario puo' ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorita' sanitaria provinciale. Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Su richiesta dell'Autorita' sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.». - L'art. 57, ultimo comma del codice di procedura penale reca il seguente testo: «3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.». - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca il seguente testo: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
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| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 8 <---- |
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