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| Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 28 settembre 2005, n. 305 |  | Caratteristiche   delle   tessere  di  riconoscimento  rilasciate  al personale  adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista   la   legge   30 aprile   1962,   n.   283,  e  successive modificazioni,  recante  la  disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto l'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 283 del 1962;
 Visto  l'articolo 57,  ultimo  comma,  del  codice  di  procedura penale;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state  trasferite al Ministero della salute le funzioni del Ministero della sanita';
 Visto  il  proprio  decreto 15 novembre 1985, come modificato dal decreto  27  maggio 1987, in base al quale l'esercizio delle speciali funzioni  di  polizia  giudiziaria  espletate,  ai sensi della citata legge  n.  283  del  1962,  dai medici, dai farmacisti, dai segretari tecnici,  dalle  guardie di sanita' e dai capi guardia di sanita' dei ruoli  di questo Ministero comporta il riconoscimento della qualifica di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  ed il rilascio della tessera personale  di  riconoscimento  avente le caratteristiche indicate nel relativo allegato A;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.  851,  che  detta  norme  in  materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;
 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL  dell'area I del 5 aprile 2001, sottoscritto in data 23 dicembre 2004,  riguardante  i  dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero   della   salute,  nonche'  l'accordo  di  amministrazione, sottoscritto in data 26 ottobre 2000, adottato ai sensi del contratto collettivo   nazionale   di   lavoro  per  il  quadriennio  normativo 1998/2001,   sottoscritto   in  data  16 febbraio  1999,  concernente l'inquadramento   nei   nuovi  profili  professionali  del  personale appartenente alle aree funzionali del Ministero;
 Considerato  che  ai  sensi  delle sopra indicate disposizioni il personale  medico,  veterinario,  chimico, e farmacista del Ministero della    salute   e'   stato   inquadrato   nella   dirigenza   delle professionalita'   sanitarie   e   quello   appartenente  ai  profili professionali  di  segretario  tecnico,  di guardia di sanita' e capo guardia  di  sanita'  e' stato inquadrato nelle aree funzionali C e B del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo  sanitario  con  i  profili  professionali di coordinatore, specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico;
 Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  apportare modifiche al citato decreto ministeriale del 1985 per quanto riguarda i dipendenti cui  attribuire, ai sensi delle menzionate disposizioni, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e rilasciare la tessera personale di riconoscimento, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo sistema di classificazione del personale;
 Ritenuto,  in  conseguenza,  di  rideterminare le caratteristiche della  tessera  di  riconoscimento  di  cui all'allegato A del citato decreto  ministeriale  15 novembre  1985,  al  fine di adeguarla alle prescrizioni  in atto vigenti sia per il personale cui e' attribuita, nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza di cui all'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, la qualifica degli ufficiali di polizia  giudiziaria  sia  per l'Autorita' competente a rilasciare il documento;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2005;
 Vista la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 
 Adotta
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  L'articolo 1  del decreto ministeriale 15 novembre 1985, come modificato dal decreto 27 maggio 1987, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  1. - Ai dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti appartenenti  alle  professionalita'  sanitarie  del  Ministero della salute  ed  al  personale appartenente alle aree funzionali C e B del settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,  della vigilanza e del controllo   sanitario,   inquadrato   nei  profili  professionali  di coordinatore,   specialista,  collaboratore,  assistente  tecnico  ed operatore  tecnico,  in  servizio  presso il Ministero della salute e adibito  ai  compiti  per  i  quali  la  normativa in premessa citata prevede  il  riconoscimento  della  qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,  e'  rilasciata,  per l'effettivo esercizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle  bevande,  una  tessera  personale di riconoscimento, avente le caratteristiche indicate nell'allegato A al presente decreto».
 2.  L'allegato  A  al  decreto  ministeriale  15 novembre 1985 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
 Il  presente  decreto  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 28 settembre 2005
 Il Ministro: Storace
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 120
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
 legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse.
 
 -   L'art.  17  della  legge  26 aprile  1963,  n.  441
 (Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 30 aprile 1962, n.
 283,  sulla  disciplina  igienica  della produzione e della
 vendita  delle  sostanze  alimentari  e delle bevande ed al
 decreto  del presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n.
 750), reca il seguente testo:
 «Art.  17. - Gli  ispettori  assegnati  alla  Direzione
 generale  saranno  ripartiti  in  tre  rami  di competenza:
 medico-biologica,  chimica  e industriale; quelli assegnati
 agli  ispettorati  di zona saranno ripartiti in due rami di
 competenza:  medico-biologica  e  chimica; quelli assegnati
 agli   uffici   dei   medici  provinciali  avranno  l'unica
 qualificazione di competenza medico-igienistica.
 Gli  ispettori  predetti  esercitano la vigilanza sulla
 preparazione,   sulla  produzione  e  sul  commercio  delle
 sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire
 e  reprimere  le  infrazioni  alla legge 30 aprile 1962, n.
 283,  e  ad  ogni  altra  norma  in  materia  di disciplina
 igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.
 A   tal   fine   essi  provvedono  ad  accertamenti  ed
 ispezioni,  in  qualunque  momento,  negli  stabilimenti ed
 esercizi  esistenti  nella provincia, nonche' sui depositi,
 sugli  scali  e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le
 notizie    e   le   informazioni   sulla   preparazione   e
 conservazione  delle  sostanze  alimentari e delle bevande,
 che  possono  interessare  la tutela della salute pubblica;
 propongono   al   medico   o   al  veterinario  provinciale
 l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 Gli  ispettori  sanitari  sono  coadiuvati da segretari
 tecnici   e   guardie   di  sanita',  i  quali  sono  anche
 autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresi'
 della   collaborazione   degli  ufficiali  sanitari  e  dei
 veterinari  comunali,  secondo  le rispettive competenze, e
 dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.
 Per  l'adempimento  delle  loro  funzioni gli ispettori
 sanitari  hanno  i medesimi poteri attribuiti all'Autorita'
 sanitaria  provinciale dalle norme in materia di disciplina
 igienica  delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande, ad
 eccezione  dei  poteri  di  chiusura  degli stabilimenti ed
 esercizi  e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro,
 in  caso  di urgente necessita', l'ispettore sanitario puo'
 ordinare  la  sospensione,  per  non  oltre tre giorni, dei
 procedimenti  di  lavorazione  o  della vendita di sostanze
 alimentari  e  bevande  risultate non conformi alle vigenti
 leggi   sanitarie,  salvo  i  successivi  provvedimenti  di
 competenza dell'Autorita' sanitaria provinciale.
 Nei  limiti  del  servizio  a  cui sono destinati, sono
 ufficiali di polizia giudiziaria.
 Su  richiesta  dell'Autorita'  sanitaria provinciale, i
 poteri  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma  del presente
 articolo  possono  essere  conferiti  ad altri ufficiali ed
 agenti di polizia giudiziaria.».
 -  L'art.  57,  ultimo  comma  del  codice di procedura
 penale reca il seguente testo:
 «3.   Sono  altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
 giudiziaria,  nei  limiti del servizio cui sono destinate e
 secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
 le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
 dall'art. 55.».
 - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
 (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri), reca il seguente
 testo:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 8   <----
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