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| Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Crisera Maria Lisa, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,   a   norma   dell'articolo   1,   comma  6,  e  successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza della sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965   in  Illinois  (U.S.A.),  cittadina  statunitense,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney at Law» conseguito di cui e' in possesso  dal  16  dicembre 1991, come attestato da «The State Bar of California»,   ai   fini  dell'accesso  all'albo  degli  avvocati  ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  la sig.ra Crisera ha conseguito i seguenti titoli accademici:   «Bachelor»  presso  l'«Harvard  College»  di  Cambridge (Massachusetts  -  U.S.A.) nel giugno 1987 e «Juris Doctor» presso la «University  of  California  -  Berkeley  School  of Law» di Berkeley (California - U.S.A.) in data 25 maggio 1991;
 Preso  atto  che  la  richiedente  ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 dicembre 2005;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n. 115/1992 e successive integrazioni;
 Visti  l'art.  9  del  decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni  per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata  in  data  8 agosto 1998 dalla questura di Bologna a tempo indeterminato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois (U.S.A.),   cittadina   statunitense,   e'   riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinclue  materie  scelte  dall'interessato, tra le nove sopra  indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il  candidato  potra'  accedere  a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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