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| Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Prendi Taze, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Prendi Taze, nato a Lezhe (Albania) il 10 ottobre  1966,  cittadina  albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento  del titolo accademico-professionale di «Agronom  i  Larte», di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplome  Agronom  i Larte», conseguito presso l'«Institutit te Larte Bujqesor te Tiranes» il 22 gennaio 1990;
 Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentati;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 20 settembre 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegati;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  dottore  agronomo  -  sez. A  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  e  che  risulta  pertanto  opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie:
 1) estimo e matematica finanziaria scritta e orale;
 2) costruzioni rurali (solo orale);
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 11 gennaio 2006 con scadenza in data 11 gennaio 2008, per motivi di lavoro subordinato;
 Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 e successive integrazioni,  non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Prendi Taze, nata a Lezhe (Albania) il 10 ottobre 1966, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi  e  forestali»  -  sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento  di  una prova attitudinale indicata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie:
 1) estimo e matematica finanziaria scritta e orale;
 2) costruzioni rurali: (solo orale).
 Roma, 29 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  la  candidata,  per  essere  ammessa  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  della  prova  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali.
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