Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 marzo 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Haro Quevedo Josefa Noemi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Vista l'istanza della sig.ra Haro Quevedo Josefa Noemi, nata a Trujillo (Peru) il 10 marzo 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistente social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en trabajo social», conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica del Peru» in data 4 giugno 1986;
Considerato inoltre che e' iscritta al «Colegio de asistentes sociales» del Peru' dal 5 dicembre 1986;
Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 15 dicembre 2005 e del 24 gennaio 2006 nelle quali e' stato espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. A con l'applicazione di misura compensativa;
Preso atto che l'istante documenta esperienza professionale;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, che applica il tirocinio anche per i titoli stranieri;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e che pertanto e' necessario applicare misure consistenti in un tirocinio di sei mesi;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Haro Quevedo Josefa Noemi, nata a Trujillo (Peru) il 10 marzo 1960, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento del tirocinio sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 marzo 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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