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| Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Gaftiniuc Camelia Geanina, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di biologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Gaftiniuc  Camelia Geanina, nata a Botosani  (Romania)  il 14 ottobre 1974, cittadina rumena, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Biologilor»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di   «Licentiat  in  biologie»,  conseguito  presso  l'«Universitatea Alexandru  Ioan  CUZA  din  Iasi»  nel giugno  1997 e del «diploma de studii   aprofundate  in  profilul  biologie  specializarea  genetica moleculara» nel marzo 1999;
 Preso  atto  che  e'  iscritta  presso  l'«Ordinul  biochimistilor, biologilor  si  chimistilor  in  sistemul  sanitar  din  Romania» dal 4 luglio 2005;
 Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  biologo  -  sez.  A  e  quella di cui e' in possesso l'istante,   e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misura compensativa,  nella  seguente  materia  solo  orale: 1) legislazione professionale e deontologia professionale;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Torino  rinnovato in data 7 dicembre 2005, con scadenza il 28 luglio 2007;
 Visto  l'art.  3,  comma  4  del  decreto legislativo n. 286/1998 e successive  integrazioni  che  prevede  la  definizione annuale delle quote  massime  di  stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino rinnovato in data 7 dicembre 2005 con scadenza il 28 luglio 2007;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Gaftiniuc Camelia Geanina, nata a Botosani (Romania) il 14 ottobre   1974,   cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  dei  biologi  -  sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulla seguente materia: 1) legislazione professionale e deontologia professionale.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A.
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