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| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 aprile 2006 |  | Modifica   del   disciplinare   di   produzione  della  denominazione «Casatella Trevigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale e  per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  decreto  del  26 maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 139 del 16 giugno  2004  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata a livello  nazionale  alla denominazione «Casatella Trevigiana», per la quale  e'  stata  inviata  istanza  alla  Commissione  europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  nota della Commissione UE del 7 novembre 2005, numero di protocollo  AGR  27860,  con  la  quale  vengono  richieste ulteriori informazioni   riguardanti   la   domanda   di   registrazione  della denominazione Casatella Trevigiana;
 Vista la nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715, con la  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali ha trasmesso  il  disciplinare  di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
 Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a livello   nazionale  al  disciplinare  di  produzione  modificato  in accoglimento  delle  richieste  della  Commissione  UE e trasmesso al competente  organo  comunitario  con  la  citata nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715;
 
 Decreta:
 Articolo unico
 
 La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 26 maggio 2004 alla denominazione «Casatella Trevigiana», e'  riservata  al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione  trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 novembre 2005, numero di protocollo 66715, allegato al presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 Art. 1.
 Denominazione
 
 La  denominazione  del  prodotto  Casatella  Trevigiana  «DOP» e' riservata  al  formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 
 All'atto  dell'immissione  al consumo la Casatella Trevigiana DOP deve avere le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche organolettiche.
 Pasta  morbida,  lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di  colore  da  bianco  latte  a  bianco  crema;  sono  ammesse lievi occhiature  minute.  La consistenza della pasta e' tale da rendere la Casatella   Trevigiana   DOP   non   classificabile  tra  i  formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosita'.
 Crosta  assente  o  appena  percepibile,  forma  tradizionalmente cilindrica.
 Profumo lieve, latteo e fresco.
 Sapore  dolce,  caratteristico  da latte, con venature lievemente acidule.
 
 Caratteristiche chimiche.
 Umidita'           |53% - 60%           |
 Grasso             |18% - 25%           |sul tal quale
 Proteine           |>12%                |sul tal quale
 
 Caratteristiche fisiche.
 Forma           |    Cilindrica          |
 Peso            |    Forma grande        |1,8 kg - 2,2 kg
 |    Forma piccola       |0,25 kg- 0,70 kg
 Diametro        |    Forma grande        |18 cm - 22 cm
 |    Forma piccola       |8 cm - 12 cm
 Scalzo          |    Forma grande        |5 cm - 8 cm
 |    Forma piccola       |4 cm - 6 cm
 
 Art. 3.
 Zona di produzione
 
 Il  latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP  deve  essere  prodotto  in stalle ubicate all'interno della zona geografica  corrispondente  alla  provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione,   maturazione  e  confezionamento  all'interno  della stessa zona.
 I  confini  della  zona  di  produzione  corrispondono  ai limiti amministrativi  della provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia  di  Belluno,  ad  ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia,   ad   est   con   la  provincia  di  Pordenone  in  regione Friuli-Venezia Giulia.
 
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 
 A  garanzia  dell'origine  del  prodotto,  ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna, gli input (prodotti  in  entrata)  e gli output (prodotti in uscita). In questo modo  e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori   in   appositi  elenchi,  gestiti  dall'organismo  di controllo  di  cui  all'art.  7, nonche' la denuncia dei quantitativi prodotti,  e'  garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto.
 Tutte  le  persone  fisiche  o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi   e   che   vogliono  utilizzare  la  denominazione,  saranno assoggettate  a  controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 Metodologia di produzione
 
 La  trasformazione  del  latte,  proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica. Caratteristiche del latte.
 Il  formaggio  Casatella  Trevigiana  DOP  viene  ottenuto  dalla trasformazione  casearia  di  latte intero, esclusivamente di origine vaccina  e  proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna.
 Il  grasso  del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona  riuscita  del  prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore:
 Grasso             |Superiore al 3,2%.            |
 Per  quanto  riguarda  i  parametri  igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.
 Il  latte impiegato per la caseificazione del formaggio Casatella Trevigiana DOP deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.
 Non  e' ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.
 Nell'alimentazione  delle  bovine  il cui latte e' destinato alla produzione  di  Casatella Trevigiana DOP, la sostanza secca apportata dai foraggi deve provenire per almeno il 70% dalla zona di produzione definita nell'art. 3, e' inoltre vietato l'uso dei seguenti alimenti, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e  residui  della  lavorazione  di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi  integrali  o  residui  della  lavorazione  delle  piante  di carciofo,  cavolfiore,  rapa  e  pomodoro.  Tali prodotti, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.
 Nelle  razioni  alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca  giornalmente  apportata deve provenire per non piu' del 50% da mangimi e almeno per il 50% da foraggi.
 La  conservazione  del  latte  in  stalla  deve avvenire mediante refrigerazione  secondo  le  disposizioni  previste  dalla  normativa vigente.
 La  caseificazione  deve  avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura. Fasi della trasformazione. Pastorizzazione.
 E'   ammessa  la  pastorizzazione  del  latte  impiegato  per  la produzione  di  Casatella  Trevigiana  DOP  effettuata  in  un  tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70°C e i  75°C,  o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delle caratteristiche del latte. Riscaldamento.
 Il  latte  va  portato  alla  temperatura di coagulazione, 34°C - 40°C, in funzione della stagione e dell'acidita' del latte. Acidificazione.
 Avviene  mediante  l'aggiunta  di  lattoinnesto proveniente dalla zona  di  produzione  prevista  all'art. 3 del presente disciplinare. Questa  fase  e' particolarmente importante per la Casatella, poiche' l'acidita' determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile.
 Le   popolazioni   microbiche   degli   innesti  impiegati  nella produzione del formaggio Casatella Trevigiana DOP, responsabili della caratterizzazione  nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie Streptococcus thermophilus e in misura minore  da  lattobacilli  termofili, con prevalenza tra questi ultimi del Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis.
 Caratteristiche  degli  innesti:  il  lattoinnesto va ottenuto da latte  riscaldato  ad  una  temperatura  compresa  tra  65°C  e 68°C, raffreddato  a  temperatura  ambiente  e  lasciato  maturare  fino ad un'acidita'  di  8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le  quantita'  impiegate  possono  variare  tra  1% e 5% del latte di massa. Coagulazione.
 Determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.
 La  quantita'  e  il  titolo  del  caglio  devono  essere tali da garantire  un tempo di coagulazione compreso tra 15 minuti primi e 40 minuti primi.
 Il  titolo  del  caglio  puo' variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34°C e 40°C. Prima rottura della cagliata.
 La  cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa. Sosta.
 A  tale  punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.
 Il  tempo  di  sosta  puo' variare da 45 minuti primi a 55 minuti primi. La fase di sosta e' nettamente piu' lunga rispetto ai formaggi freschi  di  tipo  cremoso,  ed  e'  tale  da  garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo piu' consistente. Seconda rottura della cagliata.
 Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa.
 La  rottura  deve  essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce.
 Il taglio piu' fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri  formaggi  freschi, garantisce una piu' completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale. Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura.
 In  questa fase, la cui durata puo' variare tra i 7 e i 13 minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.
 Segue  l'estrazione  della  cagliata  e  la  formatura  in stampi cilindrici  a  parete  forata  di diametro e altezza tali da ottenere forme  con  misure  entro  gli standard indicati, tenendo conto della tendenza  del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dallo stampo.
 Gli  stampi  sono  posti  in  locale  di  stufatura  per un tempo variabile  in  relazione  al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.
 La  temperatura  del  locale  di stufatura va compresa tra 25°C e 40°C.
 In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltamenti. Salatura.
 La  salatura  puo'  avvenire in soluzione salina di sale marino a 16°-20° Baume', con temperatura compresa tra 4°C e 12°C, per un tempo variabile  in  funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti  primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.
 Altresi'  la  salatura  puo'  avvenire  a secco per distribuzione superficiale  di  sale  marino,  oppure  puo' avvenire in caldaia con aggiunta  di  sale  marino  in quantita' pari allo 0.8 % - 1.2% della massa.
 I  tempi  piu'  lunghi  della  fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidita' e la consistenza della Casatella Trevigiana DOP. Maturazione.
 Da  effettuarsi  in  cella  a 2°C-8°C, per 4-8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. E' ammessa la maturazione applicando   a   sostegno   una  fascetta  cilindrica  di  carta.  La temperatura  piu'  alta e i tempi piu' lunghi di maturazione rispetto agli  altri  formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della Casatella Trevigiana DOP. Confezionamento.
 La Casatella Trevigiana DOP deve essere confezionata.
 Il  confezionamento deve avvenire all'interno della zona indicata nell'art.  3  per  garantire  la  tipicita', la rintracciabilita', il controllo  e  deve  essere  effettuato utilizzando materiale conforme alle  disposizioni  di  legge  relative  all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente Disciplinare.
 
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente geografico
 
 Le  proprieta'  e  le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana  DOP  sono  strettamente  riconducibili  alla  sua origine locale,  familiare  e  contadina,  nonche' all'evoluzione artigianale della  tecnica  di  caseificazione  e  ai  ceppi  batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione.
 In particolare la qualita' e la tipicita' del formaggio Casatella Trevigiana   DOP  derivano  in  maniera  diretta  e  immediata  dalle caratteristiche  della  flora  microbica  locale contenuta nel latte, nonche'   dalle  temperature  e  dai  tempi  di  lavorazione  che  ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.
 La  flora  microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della Casatella Trevigiana DOP.
 Recenti   studi  attestano  infatti  che  nella  flora  microbica selezionatasi  all'interno  dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono   ceppi   diversi   di  Streptococchi  termofili,  le  cui proprieta'  e  attivita'  metaboliche  sono  fondamentali non solo in termini  di  acidificazione,  ma  anche  per  il loro contributo alle proprieta'  sensoriali  del  prodotto  quali il caratteristico sapore lievemente  acidulo  della  pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza  anche  se piu' ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attivita'  proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione  di  molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la  consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste  del  tutto  particolari  e  irripetibili  in  altri  contesti produttivi   non  compresi  nell'area  tipica.  La  lunga  tradizione casearia  che  sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae   origine   dalla   produzione  del  latte  e  dalla  successiva trasformazione  in  formaggio  da  parte  di  molte  piccole  aziende agricole   anticamente   sparse   sul   territorio   trevigiano.   La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella  Trevigiana  era  quella  di  provenire  principalmente  da aziende   medio   piccole   a  conduzione  familiare,  che  gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come e' riportato in alcuni  manuali  e  testi  di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.
 La   presenza   di   foraggi  aziendali  e  il  limitato  uso  di concentrati,  la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticita' dei  capi  allevati,  sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti.  Le disponibilita' spesso limitate di latte hanno fatto si' che  sovente  il  procedimento  di  caseificazione assumesse forme di estrema  semplicita'.  Il  latte,  generalmente  dopo  scrematura per produrre   il   burro,   veniva   trasformato  direttamente  in  casa utilizzando  un  comune  paiolo  di  rame,  servendosi  del  focolare domestico per il riscaldamento del latte.
 Alcuni  testi  riportano  che  il  nome della Casatella, chiamata talvolta  anche  casata  a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Cio' che ne derivava era  un  prodotto  caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.
 
 Art. 7.
 Organi di controllo
 
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  di  produzione  e' svolto da una struttura di controllo conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
 
 Art. 8.
 Etichettatura
 
 Il Formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio
 
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 cosi'  costruito: nella parte superiore e' presente una «C» bianca in campo  circolare  di  colore  verde  a  tre  sfumature;  nella  parte inferiore  e'  riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu  e centrata rispetto al tondo superiore, il testo e' composto con il  carattere  Carleton,  dove la parola «Casatella» e' di dimensioni superiori  alla  parola  «Trevigiana»,  che si trova sotto e spostata verso  destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».
 L'indicazione  «Denominazione  d'Origine  Protetta»  puo'  essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.».
 Le  proporzioni  tra  la  parte  superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.
 Le specifiche tecniche del marchio sono: Colore verde
 - Pantone 389 U - cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%
 - Pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%
 - Pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0% Colore blu
 - Pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.
 Il   marchio   deve   essere   riportato  sull'involucro  esterno protettivo  del  formaggio,  costituito  da  materiale  conforme alle disposizioni   di   legge   relative   all'imballaggio  dei  prodotti alimentari.
 Sull'involucro  esterno  non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.
 Il  marchio puo' essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.
 La   dimensione   del  marchio  deve  essere  proporzionata  alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola:
 le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.
 Stante   la   tipologia   del  formaggio,  non  sono  ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.
 L'uso  dell'imballaggio,  riportante il contrassegno e la scritta come descritti, e' obbligatorio.
 L'imballaggio  deve  risultare  conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.
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