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| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 aprile 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  CSQA  Certificazioni  Srl, ad effettuare i controlli   sulla   indicazione   geografica  protetta  «Ciliegia  di Marostica». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 29 novembre 2005 con  i  quale  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  CSQA Certificazioni Srl con decreto  del  24 gennaio  2003,  e' stata prorogata fino al 29 aprile 2005;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo  puntuale  il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica  protetta  «Ciliegia  di  Marostica»,  allo  schema  tipo, trasmessogli  con  nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo n. 62142;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   indicazione   geografica   protetta  «Ciliegia  di Marostica»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 24 gennaio 2003;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione    rilasciata    all'organismo   denominato   CSQA Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla indicazione  geografica  protetta  «Ciliegia di Marostica» registrata con  il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 del-l'8 febbraio 2002,  gia'  prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 29 novembre  2005,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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